Indicazioni su congedo 2021 per genitori con figli affetti da Covid-19

Indicazioni su congedo 2021 per genitori con figli affetti da Covid-19

L’Inps con circolare n. 63 del 14 aprile 2021 ha fornito istruzioni sulla fruizione del congedo a favore dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con figli conviventi (dl 30/2021).

In particolare, ha diffuso le modalità di fruizione del congedo indennizzato per la cura dei figli conviventi minori di anni 14, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell’infezione da SARS Covid19, alla durata della quarantena da contatto del figlio ovunque avvenuto, nonché alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza. 

Tale congedo può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e in alternativa all’altro genitore convivente con il figlio, o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave.

I requisiti per la fruizione del congedo sono i seguenti:

  • il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
  • non può svolgere l’attività lavorativa in modalità agile
  • il figlio per cui fruisce del congedo è minore di 14 anni o disabile grave, e si trova in una delle seguenti condizioni:
  • ha contratto l’infezione da SARS Covid 19;
  • è sottoposto alla misura della quarantena per contatto con soggetti positivi al Coronavirus, disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
  • è rimasto a casa per sospensione dell’attività didattica in presenza o chiusura del centro assistenziale diurno;
  • nel nucleo familiare non c’è un altro genitore beneficiario del congedo Covid per sospensione delle attività didattiche o per quarantena scolastica per gli stessi giorni e per lo stesso figlio.

L’istituto ha chiarito inoltre che è possibile fruire del congedo parentale Inps per Covid per gli eventi che ricadono nel periodo compreso tra il 13 marzo e il 30 giugno 2021.

Il congedo prevede, per i periodi di astensione dal lavoro un’indennità pari al 50% della retribuzione.

Per ulteriori elementi di approfondimento rivolgiti ai nostri ufficio o visita la nostra AREA RISERVATA

Fonte Confcommercio

Nuove modalità invio flussi pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale

Nuove modalità invio flussi pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale

L’Inps con circolare n. 62/2021 ha fornito indicazioni operative relative al nuovo sistema di trasmissione dei dati necessari alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali connesse all’emergenza epidemiologica, introdotto dal decreto Sostegni (dl 41/2021).

Si ricorda, infatti che tra le principali novità introdotte dal dl n. 41 del 2021 è stato previsto un ulteriore periodo di 28 settimane di trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza sanitaria, oltre che l’introduzione di procedure semplificate per la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali.

Rispetto a tale ultimo punto, l’articolo 8 del citato decreto al comma 5 ha stabilito che la trasmissione dei dati necessari alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS, riferite a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa decorrenti dal 1 aprile 2021, è effettuata con il flusso telematico denominato “UniEmens Cig”.

Pertanto, la nuova procedura sarà utilizzabile a partire dalle denunce contributive di competenza del mese di aprile 2021.

Il tracciato “UniEmens Cig” a pagamento diretto coincide sostanzialmente con il formato dell’UniEmens standard utilizzato per la CIG a conguaglio, mantenendo, quindi, la stessa struttura di esposizione dei dati. In tal modo viene standardizzata in un unico formato (UniEmens) e in unico processo la gestione delle prestazioni di integrazione salariale indipendentemente dalla modalità di erogazione (a conguaglio e a pagamento diretto).

I flussi per il pagamento diretto, infatti, possono essere trasmessi senza la necessità di attendere l’autorizzazione (a cui rimane invece subordinato il pagamento), indicando il Ticket associato alla domanda.

L’utilizzo di un unico formato per la trasmissione dei dati consente di poter utilizzare, anche per il pagamento diretto, le informazioni del calendario giornaliero, con l’esposizione del Dato orario, del Codice evento e del Ticket.

Inoltre, la circolare specifica che al fine di consentire una fase di graduale transizione verso le nuove modalità di trasmissione dei dati relativi ai trattamenti di integrazione salariale COVID 19 a pagamento diretto, si prevede una prima fase di durata semestrale in cui l’invio dei dati potrà essere effettuato o con il nuovo flusso telematico “UniEmens Cig” o con il modello “SR41”.

La scelta è determinata dal datore di lavoro in fase di invio del primo flusso di pagamento relativo a periodi decorrenti dal mese di aprile 2021.

Infine, l’Istituto ha confermato i termini decadenziali per l’invio dei dati che devono essere inviati all’Istituto entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione, se più favorevole al datore di lavoro.

Per ulteriori elementi di dettaglio riferiti alle modalità operative si rinvia alla circolare Inps che è disponibile nella nostra AREA RISERVATA.

Fonte Confcommercio

Ottava edizione per “Legalità, ci piace!”

Ottava edizione per “Legalità, ci piace!”

Il 20 aprile appuntamento con la Giornata nazionale dedicata alla legalità. Quest’anno sarà presentata un’analisi sull’usura al tempo del Covid e sugli effetti per le imprese. Interverranno il Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli e il Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese.

Martedì 20 aprile si terrà l’ottava edizione della Giornata nazionale di Confcommercio “Legalità, ci piace!”, in diretta streaming sul sito di Confcommercio Nazionale dalle ore 11.00.

Come ogni anno, l’intento della confederazione è quello di promuovere e rafforzare la cultura della legalità come prerequisito fondamentale per la crescita e lo sviluppo.

Questa volta, ovviamente, le analisi e le riflessioni non potranno non tener conto del fattore coronavirus che ha contribuito a far crescere in modo particolare fenomeni come quello dell’usura nei confronti delle imprese. E proprio sul tema dell’usura, nel corso dei lavori, che si apriranno alle ore 11.00, il Direttore dell’Ufficio Studi, Mariano Bella, presenterà un’analisi di Confcommercio.

Sono previsti gli interventi del Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli e del Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese.

Camera Commercio Cosenza. Esame mediatori immobiliari 2021

Camera Commercio Cosenza. Esame mediatori immobiliari 2021

La Camera di Commercio di Cosenza ha approvato il bando relativo alla prima sessione di esame 2021 per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di intermediazione commerciale e di affari.

Le domande di ammissione all’esame devono essere presentate alla Camera di Commercio – Ufficio 11, a mezzo posta elettronica certificata (PEC): cciaa@cs.legalmail.camcom.it (oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno), come specificato all’articolo 3 del bando, entro il 20 maggio 2021 utilizzando il modello di domanda (allegato A) presente alla fine del bando, a cui bisogna allegare copia del documento di identità in corso di validità.

Per le domande spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante, purché pervenute all’Ente entro e non oltre la data del 15/05/2021.

Per il pagamento dei diritti di segreteria è necessario utilizzare il circuito PagoPa, seguendo le indicazioni sul sito: https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAA_CS per effettuare il pagamento indicando nella Causale: Esame Ruolo Mediatori Immobiliari I Sessione 2021.

Incentivo assunzioni under 36. Chiarimenti INPS

Incentivo assunzioni under 36. Chiarimenti INPS

L’INPS, con la circolare n. 56/2021, fornisce le prime indicazioni operative sull’esonero per l’assunzione di giovani under 36 a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022 (articolo 1, commi da 10 a 15, della Legge n. 178/2020).

L’esonero contributivo:

  • è riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età;
  • è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
  • spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;
  • è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, pertanto l’Istituto pubblicherà un apposito messaggio a conclusione della interlocuzione con la Commissione europea con cui saranno emanate le istruzioni per la fruizione della misura.

Rapporti di lavoro incentivati

L’incentivo spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età (ossia età inferiore o uguale a trentacinque anni e 364 giorni) e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

Restano esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato, i contratti di lavoro intermittente, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale e i contratti di lavoro occasionale. L’art. 1, comma 13, della legge di Bilancio 2021 esclude espressamente che

l’esonero si applichi alle prosecuzioni di contratto al termine del periodo di apprendistato e alle assunzioni di cui all’art. 1, commi 106 e 108, della legge di Bilancio 2018.

L’esonero contributivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la prestazione lavorativa sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.

Assetto e misura dell’incentivo

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 500 euro (€ 6.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

Nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui all’articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.

Condizioni di spettanza dell’incentivo

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione disciplinati dall’art. 31, D.lgs n. 150/2015, dall’altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori ai sensi dall’art. 1, commi 1175 e 1176, L. n. 296/2006, e, infine, da taluni presupposti specificamente previsti dalla legge di Bilancio 2021.

Coordinamento con altri incentive

L’esonero contributivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

Ogni elemento di ulteriore approfondimento è disponibile nella nostra AREA RISERVATA.

Fonte Confcommercio