Hotel Park 108. Soggiorni e benessere in Sila

Hotel Park 108. Soggiorni e benessere in Sila

Gli associati di Confcommercio Cosenza potranno usufruire per i loro soggiorni in Sila, grazie ad una nuova convenzione con l’Hotel Park 108, di una scontistica dedicata sulle tariffe del periodo (HB, FB o BB) e sui trattamenti SPA.

Situato a Lorica nel cuore del Parco Nazionale della Sila, sulle rive del lago Arvo, a ridosso di una lussureggiante foresta sempre verde di pino laricio, l’albergo, privo di barriere architettoniche, gode di un’ottima posizione: a poca distanza dagli impianti sciistici e dalle migliori attrattive del luogo, è al tempo stesso immerso nello splendido scenario della natura incontaminata, ideale per una vacanza tra benessere, relax e divertimento.

L’Hotel Park è il luogo ideale dove rilassarsi e rigenerarsi grazie al suo Centro benessere. Piscina idromassaggio vista lago, sauna, bagno turco, docce emozionali, trattamenti e percorsi personalizzati fanno della Spa un’oasi di pace, ideale per ritrovare l’equilibrio fisico e mentale.

Credito d’imposta per locazioni commerciali e affitto d’azienda. Chiarimenti Agenzia Entrate

Credito d’imposta per locazioni commerciali e affitto d’azienda. Chiarimenti Agenzia Entrate

Con la risposta ad interpello n. 263 del 19 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in merito al credito d’imposta per i canoni di locazione ad uso non abitativo ed affitto d’azienda, così come previsto dal Decreto Rilancio e dal Decreto Ristori.

In particolare, la fattispecie analizzata nell’interpello riguarda una S.r.l. costituita nel 2019, che a causa dei provvedimenti emanati a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a partire dal 23 febbraio 2020 non ha potuto svolgere, tranne che per il periodo estivo e in modo limitato, l’attività per la quale è stata costituita.

Tanto premesso, l’istante chiede all’Amministrazione finanziaria se a seguito del versamento, operato nel 2021, della quota dei canoni relativi al 2020 non ceduta al locatario, il contribuente maturerà il diritto alla fruizione del credito d’imposta sugli affitti.

L’Agenzia delle Entrate risponde positivamente al quesito, fermo restando il verificarsi degli altri presupposti prescritti dalla norma.

Pertanto, il pagamento nel 2021 dei canoni di locazione relativi ai mesi del 2020, agevolabili sulla base delle predette disposizioni, dà diritto alla fruizione del credito d’imposta locazione.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, richiamando il comma 1 dell’articolo 122 del Decreto “Rilancio”, precisa che il credito d’imposta in esame può essere ceduto. Infatti, la predetta disposizione specifica che: “fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta elencati al successivo comma 2 possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari”.

Al riguardo, il citato comma 2 individua, tra le misure introdotte per fronteggiare l’emergenza da COVID-19, anche il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28 del decreto “Rilancio”.

Fonte Confcommercio

Aggiornamento indennità lavoratori turismo, stabilimenti termali e dello spettacolo

Aggiornamento indennità lavoratori turismo, stabilimenti termali e dello spettacolo

In relazione alle indennità disciplinate dal Decreto Sostegni (D.L. n. n. 41/2021, art. 10, c. 2, 3, 5 e 6) – in favore dei lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali, dello spettacolo nonché di talune categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro in conseguenza dell’emergenza da Covid-19 – l’Inps ha fornito le istruzioni amministrative per la fruizione del bonus di ammontare pari a 2.400 euro.

Tali indennità, erogate dall’Inps nel limite di spesa complessivo di 897,6 milioni di euro per l’anno 2021, non concorrono alla formazione del reddito e per il periodo di fruizione delle stesse non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

I lavoratori non già beneficiari delle indennità di cui al Decreto Ristori (artt. 15 e/o 15-bis) sono tenuti a presentare domanda telematica all’Inps entro il 31 maggio 2021 e non come inizialmente fissato entro il 30 aprile 2021.

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SCF. Proroga e riduzione pagamento per causa emergenza Covid

SCF. Proroga e riduzione pagamento per causa emergenza Covid

Gli organi direttivi di SCF hanno deliberato alcuni interventi straordinari sui compensi di competenza per i diritti connessi al diritto d’autore per musica d’ambiente2021. Qui di seguito una sintesi:

Termine pagamento compensi: proroga al 30 giugno 2021;

  • deroga: resta al 30 aprile 2021 per Alimentari, Farmacie, Edicole, Tabacchi e altre attività non soggette a disposizioni di chiusura;
  • deroga: si sposta al 31 luglio 2021 (31 agosto per gli stagionali) il termine di pagamento degli Abbonamenti per Pubblici Esercizi, Esercizi Acconciatori ed Estetisti e Strutture Turistico Ricettive, riscossi da SIAE su mandato di SCF;

Riduzioni su Compensi Annuali:

  • Pubblici Esercizi (bar, ristoranti, etc.) = 15%;
  • Strutture Turistico Ricettive = 32,5%;
  • Esercizi Commerciali, ad eccezione delle categorie non oggetto di disposizioni di chiusura = 5%;
  • attività chiuse sull’intero territorio nazionale (palestre, piscine, corsi di danza e ginnastica, circoli ricreativi, cinema, teatri, sale da gioco, sale scommesse, etc): il compenso 2021 verrà calcolato in dodicesimi sulla base delle mensilità di apertura possibile dopo i divieti;
  • nessuna riduzione per le categorie di utilizzatori non oggetto di disposizioni di chiusura (Alimentari, Farmacie, Edicole, Tabacchi, etc);

Chi ha già pagato il 2021: storno sul 2022 oppure rimborso anticipato solo per importi non inferiori a € 50;

Pubblici Esercizi, Esercizi Acconciatori ed Estetisti e Strutture Turistico Ricettive (compensi riscossi da SIAE su mandato di SCF): verrà inviato alle attività il MAV con l’importo al netto della riduzione spettante;

Ulteriori misure per le Strutture Ricettive: per i soli abbonamenti annuali, in presenza di una comunicazione inviata all’Amministrazione Comunale di sospensione totale dell’attività, si può chiedere in alternativa alla riduzione forfetaria che l’abbonamento venga calcolato sui mesi dalla riapertura fino al 31 dicembre 2021 (no per chiusure non continuative).

Abbonamenti mensili: solo per esercizi con licenza annuale e con importo pari al 10% della tariffa standard per un massimo di due mensilità consecutive. Qualora dopo il primo o il secondo mese di abbonamento la struttura dovesse continuare nell’esercizio dell’attività, il calcolo del residuo abbonamento sarà effettuato avendo a riferimento le mensilità rimanenti fino alla fine dell’anno solare considerate al lordo della riduzione forfetaria del 32,5%.

Inoltre, vi ricordiamo che gli Associati  possono usufruire della convenzione Confcommercio che prevede ulteriori sconti. 

Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia alla nota di SCF disponibile nella nostra AREA RISERVATA.

Fonte Confcommercio

Nuove Imprese a Tasso zero: termini e modalità presentazione domande

Nuove Imprese a Tasso zero: termini e modalità presentazione domande

Il Decreto Crescita ha previsto una profonda revisione della misura di sostegno all’autoimprenditorialità per la creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile.

In particolare, ha allungato la durata dei mutui agevolati a dieci anni, ampliato la platea dei beneficiari dell’agevolazione alle micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile costituite da non oltre 60 mesi, aumentato la copertura del prestito agevolato fino a un massimo del 90% delle spese ammissibili per le imprese costituite da almeno trentasei mesi e da non oltre sessanta mesi.

Inoltre, con la Legge di Bilancio 2020 è stata prevista la possibilità di integrare il finanziamento agevolato con una quota di contributo a fondo perduto.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 4 dicembre 2020, è stata definita la nuova disciplina della misura che si basa su un mix agevolativo tra finanziamento a tasso zero e un contributo a fondo perduto.

Con circolare del 8 aprile 2021, il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito modalità, forme e termini di presentazione delle domande, nonché i criteri, l’iter di valutazione, le condizioni e i limiti di ammissibilità delle spese.

Gli incentivi sono rivolti alle imprese, in forma individuale o societaria, composte in prevalenza da giovani tra i 18 e i 35 anni o da donne.

La misura finanzia le imprese con progetti di investimento che puntano a realizzare nuove iniziative o ampliare, diversificare o trasformare attività esistenti nei settori manifatturiero, servizi, commercio e turismo. Nello specifico le attività ammesse sono:

  • produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della trasformazione di prodotti agricoli, ivi inclusi quelli afferenti all’innovazione sociale, intesa come produzione di beni che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative;
  • fornitura di servizi alle imprese e/o alle persone, ivi compresi quelli afferenti all’innovazione sociale;
  • commercio di beni e servizi;
  • turismo, ivi incluse le attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché le attività volte al miglioramento dei servizi per la ricettività e l’accoglienza.

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, (ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123).

Le domande di agevolazione, corredate dei piani di impresa e della documentazione necessaria possono essere presentate a Invitalia a partire dal giorno 19 maggio 2021.

Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito internet del Soggetto gestore www.invitalia.it

Ciascuna domanda di agevolazione deve essere correlata a un solo programma di investimento. Uno stesso programma di investimento non può essere suddiviso in più domande di agevolazione.

Per ulteriori elementi di approfondimento rivolgiti ai nostri uffici o visita la nostra AREA RISERVATA.

Fonte Confcommercio