Riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19

Riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19

Il Ministero della Salute, con circolare del 12 aprile 2021, ha fornito indicazioni in merito alla riammissione in servizio dei lavoratori dopo l’assenza per malattia Covid-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro. In particolare, il Ministero chiarisce le casistiche di seguito riportate.

Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero: il medico competente, ove nominato, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione, effettua la visita medica prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia;

Lavoratori positivi sintomatici: lavoratori risultati positivi al SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test);

Lavoratori positivi asintomatici: i lavoratori risultati positivi al SARS-CoV-2 ma asintomatici per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test);

Lavoratori positivi a lungo termine: ai fini della riammissione in servizio dei lavoratori si applica quanto disposto dal Protocollo condiviso del 6 aprile 2021, pertanto, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico. Il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato. Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante;

Lavoratore contatto stretto asintomatico: il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile. Per la riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all’esecuzione del tampone e il referto di negatività è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.

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Fonte Confcommercio

Fipe torna in piazza a Roma

Fipe torna in piazza a Roma

Oggi Assemblea straordinaria della Federazione in Piazza San Silvestro per chiedere un programma definitivo per le riaperture e delle date certe. Parteciperà il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli.

Poco meno di sei mesi dopo “#SiamoATerra”, la manifestazione organizzata in 24 città con la partecipazione di migliaia di imprenditori, la Federazione italiana dei Pubblici Esercizi, torna oggi in piazza a Roma per dare volto e voce all’esasperazione di un settore in ginocchio.

All’Assemblea parteciperanno le sigle di tutte le componenti della galassia dei pubblici esercizi: titolari di bar e ristoranti, ovviamente, ma anche il mondo del catering e del banqueting, la ristorazione commerciale e collettiva, le discoteche, le imprese balneari e gli imprenditori del gioco legale e dell’intrattenimento. Tutti insieme chiederanno al governo un programma per la riapertura definitiva delle loro attività, alcune delle quali chiuse da 14 mesi, e una data certa per avviarlo. Previsti gli interventi di tanti piccoli imprenditori provenienti dalle diverse parti di Italia, che racconteranno le loro storie di quotidiana disperazione. Sono inoltre previsti interventi del presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, del presidente di Fipe, Lino Enrico Stoppani e dello chef tristellato Massimo Bottura, patron dell’Osteria Francescana di Modena.

Se nella manifestazione di ottobre il disagio era stato espresso apparecchiando simbolicamente tavole vuote nelle piazze d’Italia, stavolta si è scelto di convocare direttamente in piazza l’Assemblea Straordinaria della Federazione. L’obiettivo è chiedere direttamente al governo, e alla politica in generale, un impegno preciso: una data della ripartenza e un piano per farlo in sicurezza. “Sarà una forma di protesta ordinata e costruttiva, coerente con lo stile di una Federazione che ha sempre cercato un confronto con le istituzioni, rifuggendo populismi, polemiche e strumentalizzazioni e che oggi vuole dare un altro segnale forte”, rivendica Fipe.

Calugi: “c’è una battaglia politica che non fa bene a nessuno”

Intanto, nel giorno dell’audizione davanti alle Commissioni congiunte V e VI del Senato sul Dl Sostegni, il direttore generale Roberto Calugi, ha lanciato un nuovo appello alla politica sottolineando che “attorno alla riapertura dei pubblici esercizi si combatte una battaglia politica che non fa bene a nessuno. Qui è in gioco il futuro di migliaia di imprenditori e di oltre un milione di lavoratori. Ci aspettiamo che il governo affronti il tema della ripartenza dei nostri locali così come ha fatto in passato per altre categorie, prevedendo un piano preciso, misure stringenti e controlli a tappeto per punire chi non le rispetta”.

Lavoratori fragili 2021: proroga al 30 giugno delle tutele Covid

Lavoratori fragili 2021: proroga al 30 giugno delle tutele Covid

La misura che equipara l’assenza al ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili, ai sensi della Legge 104, viene prorogata fino al 30 giugno 2021.

LAVORATORI FRAGILI 2021: COME FUNZIONA LA TUTELA

La tutela prevista per i lavoratori con disabilità grave consiste nell’equiparazione dell’assenza dal lavoro per i dipendenti pubblici e privati al ricovero ospedaliero.

In sostanza quando i lavoratori non si recano al lavoro possono chiedere che l’assenza venga considerata come ricovero ospedaliero e accedere di conseguenza alla retribuzione che spetta in questi casi.

Una misura che era rimasta “in sospeso” e che riguarda le tutele del cosiddetto articolo 26 del Cura Italia, che riguardava i lavoratori con disabilità grave, per i quali il periodo di assenza dal lavoro poteva venire equiparato al ricovero ospedaliero: finalmente viene sciolto il nodo della sua scadenza, che era ancora fissata al 28 febbraio. All’articolo 15 ne viene prorogata la validità fino al 30 giugno 2021, prevedendo, peraltro, l’applicabilità della misura anche retroattivamente, dal 1 marzo, per coprire il vuoto normativo intercorso tra il 28 febbraio e la proroga.
Inoltre viene finalmente fatta chiarezza rispetto a due punti correlati che erano rimasti senza risposta da tempo:

  • si prevede la non computabilità del periodo di assenza nel periodo di comporto;
  • tale periodo di assenza non comporta una diminuzione delle somme erogate dall’INPS per l’indennità di accompagnamento per minorazione civile.

CHI PUO’ ACCEDERE ALLA MISURA

I lavoratori interessati dalla disposizione sono:

  • lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ( 3, comma 3, legge n. 104 del 1992);
  • lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

QUANDO SCADE LA MISURA

La misura viene prorogata quindi fino al 30 giungo 2021 ed è prevista la sua applicabilità anche per il periodo che va dal 1° marzo e la data di entrata in vigore della disposizione al fine di non creare un vuoto normativo.

COMPUTO DELL’ASSENZA E PERIODO DI COMPORTO

Il decreto finalmente chiarisce anche un nodo che era rimasto irrisolto: la problematica relativa all’eventuale computo del periodo di assenza dal servizio dei lavoratori dipendenti in condizione di fragilità ai fini del periodo di comporto, scaturita dal fatto che il comma 2 dell’art.26 del D.L. n.18/2020 non contempla in modo espresso l’esclusione di tale periodo dal calcolo del periodo di comporto.
Al fine di conferire maggiore chiarezza al dettato normativo, il Decreto Sostegni prevedere espressamente la non computabilità del periodo di assenza nel periodo di comporto al comma 2 del citato articolo 26.

NESSUNA DECURTAZIONE DELL’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

Infine, viene previsto che i periodi di assenza dal servizio per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità in condizione di gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, non comportino una diminuzione delle somme erogate dall’INPS a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile. Infatti, la vigente normativa prevede che il pagamento dell’indennità venga sospeso in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo pari o superiore a 30 giorni.

Per qualsiasi informazione potete contattare i nostri uffici. Il nostro Patronato è a disposizione per offrire tutta l’assistenza necessaria.

Fonte Patronato 50&Più Enasco

Vaccini nelle imprese, c’è l’intesa. Confcommercio “reperire in fretta le dosi”

Vaccini nelle imprese, c’è l’intesa. Confcommercio “reperire in fretta le dosi”

Vaccinazioni al via nei luoghi di lavoro: lo prevede l’accordo sottoscritto tra parti sociali e Governo, rappresentato dai ministri del Lavoro, Andrea Orlando, e della Salute, Roberto Speranza.

L’intesa prevede che i vaccini siano somministrati, a tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto, con il supporto dei medici aziendali e della rete Inail. L’adesione è volontaria: i costi di medici e infermieri saranno a carico dell’azienda, mentre vaccini e siringhe saranno a carico dello Stato. I centri vaccinali potranno essere allestiti nelle aziende o nelle sedi delle rappresentanze datoriali o della bilateralità.

L’accordo aggiornare anche il protocollo sicurezza del 14 marzo 2020, già rivisto il 24 aprile: in particolare viene stabilito che per il rientro al lavoro dopo l’infezione occorre un tampone molecolare o antigenico negativo, fatto anche in una struttura sanitaria accreditato o autorizzata dal servizio sanitario. Confermato il principio secondo cui la mancata attuazione del protocollo determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Confcommercio: “ora occorre reperire in fretta le dosi”

A firmare l’accordo per la Confederazione è stata Donatella Prampolini, vicepresidente con delega a “Lavoro e Bilateralità”, che ha parlato di “confronto proficuo che ha consentito di recepire le proposte delle imprese per il miglior funzionamento dei protocolli. Ora bisogna fare presto a garantire la reperibilità e la diffusione dei vaccini”. Le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del terziario distributivo e del turismo già il 10 marzo scorso avevano rivolto un appello per sottolineare l’urgenza di realizzare un efficace piano di vaccinazione nelle aziende.

I contenuti principali dell’accordo

Il canale aziendale sarà parallelo a quello ordinario, non si tratta di una procedura alternativa. La vaccinazione in azienda costituirà infatti, si legge nel Protocollo, “un’attività di sanità pubblica nell’ambito del Piano strategico nazionale per la vaccinazione anti-Covid-19 predisposto dal Commissario Straordinario”. Tutte le aziende potranno candidarsi liberamente: non è previsto nessun requisito minimo di carattere dimensionale. Se la vaccinazione verrà eseguita in orario di lavoro, il tempo necessario “sarà equiparato a tutti gli effetti all’orario di lavoro”. Esclusa inoltre espressamente, per annullare l’eventuale obiezione dei medici aziendali, la responsabilità penale degli operatori sanitari.

In alternativa alla vaccinazione diretta, se i datori di lavoro volessero collaborare all’iniziativa attraverso strutture sanitarie private possono concludere, anche attraverso le Associazioni di categoria di riferimento, una convenzione con strutture in possesso dei requisiti per la vaccinazione. Il Protocollo assicura inoltre la vaccinazione anche a quei lavoratori le cui aziende non sono tenute alla nomina del medico competente oppure non possano fare ricorso a strutture sanitarie private: possono infatti avvalersi comunque “delle strutture sanitarie dell’Inail” e, in questo caso, trattandosi di iniziativa vaccinale pubblica, gli oneri restano a carico dell’ente.

Per quanto riguarda poi l’aggiornamento del Protocollo delle regole anti contagio cui devono uniformarsi datori di lavoro e lavoratori, è stata semplificata la parte relativa a mascherine, trasferte e reingresso al lavoro dopo la positività. In particolare, si legge nel testo, “i lavoratori positivi oltre il 21esimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario” mentre per le trasferte il datore di lavoro deve tenere in conto “il contesto associato alle diverse tipologie di trasferta/viaggio previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione”. Anche l’utilizzo del lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati entra di diritto nell’aggiornamento, visto che le imprese vengono sollecitate a garantire il massimo utilizzo di questa nuova forma di lavoro per quelle attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, nonché per quelle non sospese.

Regione Calabria. Riqualificazione e costi salariali del personale di impresa

Regione Calabria. Riqualificazione e costi salariali del personale di impresa

La Regione Calabria ha pubblicato in pre-informazione un bando per sostenere le imprese colpite dagli effetti della pandemia da COVID-19. L’aiuto alle imprese prevede la riqualificazione dei lavoratori e il mantenimento dei livelli occupazionali, con la concessione di contributi a fondo perduto.

Potranno presentare domanda le imprese di tutti i settori, ad esclusione di quelle operanti nei settori della pesca e dell’acquacoltura e della produzione primaria di prodotti agricoli (per come definite nel Reg. 651/2014), che hanno subito una perdita di fatturato nel corso dell’anno solare 2020, rispetto all’anno solare 2019, non inferiore al 10%.

Le imprese beneficiarie dell’aiuto potranno scegliere nel “Catalogo dell’offerta di formazione continua 2021-2023” gli interventi formativi necessari a favorire lo sviluppo del capitale umano rispetto alle rinnovate esigenze del tessuto produttivo regionale e consentire una pronta risposta delle aziende alla crisi.

Le domande dovranno necessariamente riferirsi ad entrambe le tipologie di aiuto previste:

  • aiuti per le attività di formazione continua ai fini della riqualificazione del personale;
  • aiuti sui costi salariali lordi del personale.

Gli aiuti sono concessi nella forma di contributo in conto capitale. Nelle seguenti forme:

  • attività di formazione/riqualificazione del personale, 100% delle spese ammissibili;
  • aiuti sui costi salariali lordi del personale, 80% dei costi salariali lordi sostenuti per i dodici mesi successivi alla presentazione della domanda.

L’importo massimo concedibile:

  • formazione/riqualificazione è pari a € 25.000;
  • costi salariali lordi pari a € 100.000.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate, esclusivamente in modalità telematica, secondo le modalità e i tempi che verranno indicati dalla Regione Calabria.