Inail –  calcolo dei premi assicurativi per il 2023

Inail – calcolo dei premi assicurativi per il 2023

Con la circolare n. 47/2023 l’Inail ha comunicato i limiti di retribuzione imponibile, utili per il calcolo dei premi dovuti all’Istituto, rivalutati per effetto del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 89 del 21 giugno 2023, con decorrenza 1° luglio 2023.

Con decorrenza dal 1° luglio 2023, gli importi del minimale e del massimale di rendita vengono fissati in euro 19.221,30 e di euro 35.696,70.

Dirigenti

 Retribuzione convenzionale dal 1° luglio 2023 Dirigenti senza contratto part-time
Giornaliera € 118,99
mensile € 2.974,73
Dirigenti con contratto part-time
Oraria € 14,87
       

Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita

  • Detenuti e internati;
  • Allievi dei corsi di istruzione professionale;
  • Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
  • Lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
  • Lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale;
  • Giudici onorari di pace e vice procuratori onorari.

Dal 1° luglio 2023
 Retribuzione convenzionale  Giornaliera € 64,07
 Mensile   € 1.601,78

Familiari partecipanti all’impresa familiare

Per i familiari del titolare, ossia per il coniuge, per i parenti entro il terzo grado e per gli affini entro il secondo grado, il reddito imponibile giornaliero, dal 1° luglio 2023, risulta pari a:

Dal 1° luglio 2023
 Retribuzione convenzionale  Giornaliera € 64,33
 Mensile   € 1.608,26

Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge n. 84/1994

Per tali soggetti, è stabilita una retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile (12 giorni al mese o 144 all’anno):

dal 1° luglio 2023
Retribuzione convenzionale giornalieraX 12 gg. Mensili Euro 1.433,04(euro 119,42 x 12)

Retribuzione di ragguaglio

Si applica a familiari, soci ed associati che non percepiscono retribuzione fissa o la cui remunerazione non sia riconducibile ad una retribuzione convenzionale.

La retribuzione di ragguaglio è pari al minimale di rendita, pertanto, dal 1° luglio 2023:

Dal 1° luglio 2023
 Retribuzione convenzionale  Giornaliera € 64,07
 Mensile   € 1.601,78

Lavoratori parasubordinati

Per tali lavoratori non è prevista una prestazione a tempo. La base imponibile è, quindi, costituita dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale di rendita che possono essere rapportati soltanto a mesi. Dal 1° luglio 2023, ai fini del calcolo dei premi, pertanto, occorre fare riferimento ai seguenti limiti dell’imponibile mensile:

Dal 1° luglio 2023
Minimo e massimo mensile € 1601,78€2.974,73

Lavoratori sportivi

Ai fini della determinazione del premio, per i lavoratori subordinati sportivi e i lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale che, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano attività sportiva verso un corrispettivo, a decorrere dal 1° luglio 2023 la retribuzione da assumere per il calcolo del premio, che in base al Decreto di riforma del lavoro sportivo n. 36/2021 è quella effettiva, con applicazione del minimale e massimale di rendita, è:

Dal 1° luglio 2023
 Minimo e massimo  Mensile € 1.601,78€ 2.974,73
 Annuale  € 19.221,30€ 35.696,70

Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali, addetti a esperienze tecnico – scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro

Alunni e studenti di scuole o istituti non statali Premio annuale a persona Anno scolastico 2022/2023 regolazione Anno scolastico 2023/2024 anticipo
€ 2,92 € 9,87

*il periodo assicurativo inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell’anno successivo

Alunni dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale (IeFP)

L’importo del premio speciale annuale è posto a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni. Tale premio speciale è fissato, con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera, pari al minimale di rendita vigente alla data di inizio dell’anno formativo ed è aggiornato automaticamente in relazione alle variazioni apportate all’importo giornaliero di detto minimale.

Anno formativo 2023/2024
Retribuzione minima giornaliera € 64,07
Premio speciale unitario annuale € 66,60

Si segnala altresì che con il decreto interministeriale dell’8 novembre 2023, è stata approvata la misura della riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare ai premi e contributi, per l’anno 2024, nella misura del 15,11%.

Tale riduzione si applica ai premi speciali unitari dovuti per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro, ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

La riduzione non sarà applicata ai premi e ai contributi per i quali intervenga, con decorrenza 1° gennaio 2024, l’aggiornamento delle relative tariffe.

Decreto Flussi. Ingressi 2023 – 2025

Decreto Flussi. Ingressi 2023 – 2025

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 27 settembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 ottobre 2023, è stata definita la determinazione dei flussi di cittadini stranieri, per il triennio 2023 – 2025, che possono entrare in Italia per motivi di lavoro subordinato (stagionale e non) e autonomo.

Il DPCM distribuisce queste quote tra settori, tipologie di lavoro e di lavoratori indicando, inoltre, il calendario delle domande da parte dei datori di lavoro.

Il datore di lavoro che richiede un lavoratore straniero residente all’estero deve verificare presso il Centro per l’impiego competente – e attraverso la presentazione di un apposito modello predisposto dall’Anpal – l’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione per procedere con l’assunzione. Ciò al fine di garantire un’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale della procedura.

Ai fini della verifica dell’indisponibilità, lo stesso datore dovrà allegare un modello di autocertificazione all’istanza di nulla osta al lavoro quale dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) in cui si attesta l’assenza di riscontro da parte del Centro per l’impiego alla richiesta presentata, decorsi 15 giorni lavorativi dalla data della stessa; la non idoneità del lavoratore accertata dal datore ad esito negativo dell’attività di selezione del personale inviato dal Centro per l’impiego; la mancata presentazione, senza giustificato motivo, a seguito di convocazione da parte del datore, al colloquio di selezione dei lavoratori inviati dal Centro per l’impiego, decorsi almeno 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta.

Inoltre, si ricorda che fino al prossimo 26 novembre sarà disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda di nulla osta al lavoro sul portale del Ministero dell’Interno.

I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro, potranno essere trasmesse in via definitiva solo tramite le consuete modalità telematiche:

  • dal 2 dicembre, per i lavoratori subordinati non stagionali di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l’Italia;
  • dal 4 dicembre per gli altri lavoratori subordinati non stagionali;
  • dal 12 dicembre per i lavoratori stagionali.

I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote decorrono, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, dalle ore 9,00 del 5, del 7 e del 12 febbraio sia del 2024 che del 2025, secondo la ripartizione del Decreto in esame e fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Per informazioni e presentazione della richiesta vieni a trovarci presso i nostri uffici Confcommercio di via Metaponto a Corigliano Rossano oppure chiamaci allo 0983859021 (email enasco@confocmmercio.cs.it).

DPCM 27-09-2023

Riforma del lavoro sportivo. Chiarimenti dell’INL

Riforma del lavoro sportivo. Chiarimenti dell’INL

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con Circolare n. 2/2023, e annessa Nota n. 460/2023, ha fornito dei chiarimenti in merito alle tipologie contrattuali applicabili e il connesso inquadramento previdenziale e assicurativo per i rapporti di lavoro sportivo.

Si ricorda che la normativa in materia di lavoro sportivo è stata di recente riordinata e riformata con il d.lgs. n. 36/2021, e i successivi decreti correttivi n. 163/2022 e n. 120/2023, in attuazione dell’art. 5 della legge delega n. 86/2019.

Rispetto a quanto già espressamente previsto dalla normativa in vigore, l’INL chiarisce che nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato. Trattasi di una presunzione relativa in quanto si prevede espressamente che il lavoro sportivo costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. l’attività sia svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
  2. lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
  3. la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi 8 ore settimanali oppure 5 giorni ogni mese ovvero 30 giorni ogni anno.

Trattasi di condizioni che vanno verificate autonomamente, caso per caso, al fine di verificarne la sussistenza sulla base della previsione di legge, senza che il superamento di una di esse comporti necessariamente il venir meno del requisito. Così, a titolo esemplificativo, qualora si superino le 8 ore settimanali ma l’impiego risulti comunque inferiore ai 5 giorni al mese o ai 30 giorni l’anno il requisito potrà ritenersi soddisfatto.

Diversamente da quanto avviene nel professionismo, nell’area del dilettantismo il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

  1. la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive; al superamento di tale impegno orario resta dunque in capo alle parti dimostrare l’insussistenza degli indici relativi alla natura subordinata del rapporto;
  2. le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.

Pertanto, resta inteso che al ricorrere dei predetti requisiti non è applicabile la disciplina in materia di etero-organizzazione prevista dall’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015.

L’Istituto rende altresì noto che la comunicazione obbligatoria al Registro delle attività sportive dilettantistiche (v. art. 6, D.Lgs. n. 39/2021), riguardante i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo, equivale a tutti gli effetti alle comunicazioni al centro per l’impiego di cui all’art. 9-bis, commi 2 e 2-bis, del D.L. n. 510/1996. Tale comunicazione va effettuata entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro.

Anche l’obbligo di tenuta del libro unico del lavoro può essere adempiuto in via telematica all’interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l’importo di euro 15.000, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.

Tuttavia, nelle more dell’operatività del Registro delle attività sportive, le comunicazioni dovranno essere necessariamente effettuate come di consueto mediante il centro per l’impiego. Tale ultima precisazione vale per le sole comunicazioni che non siano state già effettuate per il tramite del Registro alla data odierna, rispetto alle quali non è, quindi, dovuto alcun ulteriore adempimento comunicativo al centro per l’impiego.

Per quanto concerne le prestazioni sportive dei volontari, l’Istituto precisa che esse non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.

Anche riguardo la stipula di contratti di apprendistato, l’INL rammenta che per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all’art. 43, d.lgs. n. 81/2015, e per i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all’art. 45, d.lgs. n. 81/2015, il limite di età minima è fissato a 14 anni, in deroga alle attuali disposizioni di legge. Inoltre, al termine del periodo di apprendistato, il rapporto si risolve automaticamente.

In relazione agli aspetti previdenziali, sebbene ai lavoratori subordinati sportivi si applichino le tutele previste per la Naspi, i datori di lavoro non sono tenuti al versamento dei contributi di cui all’art. 2, commi 28 e 31, della L. n. 92/2021 (contributo addizionale e c.d. ticket di licenziamento).

Conguaglio contrbuti di fine anno 2022

Conguaglio contrbuti di fine anno 2022

Con la circolare n. 139 del 31 dicembre 2022, l’Inps ha fornito le istruzioni per poter effettuare, attraverso la denuncia UNIEMENS, le operazioni di conguaglio relative all’anno 2022, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo.

Si segnala che le operazioni di conguaglio possono essere effettuate alternativamente:

  • con la denuncia di competenza del mese di dicembre 2022 à scadenza di pagamento 16 gennaio 2023;
  • con la denuncia di competenza di gennaio 2022 à scadenza di pagamento 16 febbraio 2023;

I conguagli inerenti ai versamenti di TFR al Fondo di Tesoreria e alle misure compensative, invece, possono essere inseriti anche nella denuncia di febbraio 2023, con  scadenza fissata al 16 marzo 2023.

La circolare illustra le modalità di rendicontazione delle seguenti fattispecie:

  1. elementi variabili della retribuzione (es: compensi per lavoro straordinario, indennità di trasferta, permessi non retribuiti, etc.);
  2. massimale contributivo e pensionabile (art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995), che, per il 2022, è fissato al 105.014 euro;
  3. contributo aggiuntivo IVS 1%;
  4. conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito della fruizione delle stesse;
  5. “fringe benefits” non superiori per l’anno 2022 al limite di € 3.000,00, per i quali – vista l’eccezionalità della misura – le operazioni di conguaglio sono state descritte dall’Inps con apposito messaggio n. 4616/2022;
  6. auto aziendali ad uso promiscuo;
  7. prestiti ai dipendenti;
  8. conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
  9. rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
  10. gestione delle operazioni societarie.

Per tutti i dettagli si rinvia al testo integrale della Circolare n. 139 del 31 dicembre 2022

Ccnl Terziario, sottoscritto protocollo straordinario di settore

Ccnl Terziario, sottoscritto protocollo straordinario di settore

In base all’accordo tra Confcommercio e sindacati verranno erogati ai lavoratori un importo una tantum di 350 euro e un acconto di 30 euro sui futuri aumenti contrattuali da aprile 2023.

Confcommercio-Imprese per l’Italia ha sottoscritto il 12 dicembre scorso un protocollo straordinario di settore con i sindacati di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs) nell’ambito del percorso negoziale per il rinnovo del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi. In base all’accordo, verranno erogati ai lavoratori un importo una tantum di 350 euro e un acconto di 30 euro sui futuri aumenti contrattuali da aprile 2023, entrambi riparametrati per livello d’inquadramento.   

Nelle premesse del protocollo, le parti  convengono su:

  • profondità e pervasività degli impatti economici e sociali a carico del terziario di mercato della fase apertasi ai primi del 2020 e ancora non conclusa;
  • contributo reso alla competitività ed alla coesione sociale dagli istituti del CCNL e dal concreto dispiegarsi delle relazioni sindacali;
  • utilità di un’azione comune volta a richiamare l’attenzione del Governo – con particolare riferimento al cantiere delle riforme e degli investimenti del PNRR –  sul nesso tra innovazione, incrementi di produttività del sistema dei servizi  ed incrementi di produttività complessiva del sistema-Paese;
  • sulla necessità del sostegno della contrattazione collettiva intercorrente tra le Parti comparativamente più rappresentative  e del contrasto  del dumping contrattuale; sulla necessità di contribuire alla tenuta del potere d’acquisto delle lavoratrici e dei lavoratori del settore.

Le trattative per il rinnovo del CCNL proseguiranno con l’obiettivo di trovare possibili soluzioni il prossimo anno. Protocolli analoghi sono stati sottoscritti anche dalle altre organizzazioni datoriali interessate. 

Proroga Decontribuzione Sud

Proroga Decontribuzione Sud

La Commissione europea, con Decisione C(2022)9191 final del 6 dicembre 2022, ha autorizzato per ulteriori 12 mesi l’esonero contributivo “Decontribuzione Sud”, che sarà concesso fino al 31 dicembre 2023.

Si ricorda che tale agevolazione prevede, per tutto il 2023, un esonero contributivo del 30% in favore dei datori di lavoro privati, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, con sede nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

Con la suddetta Decisione, è stata inoltre approvata la richiesta di aumento del massimale di aiuto per impresa a 2 milioni di euro (300.000 euro per le imprese del settore pesca e acquacoltura), in luogo degli attuali 400.000 euro, e innalzato il budget totale per l’anno 2023 a 5,7 milioni di euro.

Tutte le altre condizioni restano invariate.