Ai sensi del d.lgs n. 67/2011, entro il 31 marzo 2024, i datori di lavoro hanno l’obbligo di inviare al Ministero del lavoro la comunicazione annuale relativa al monitoraggio dei lavoratori impiegati nelle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

Tuttavia, si precisa che, a seguito delle festività pasquali, la predetta data è stata posticipata al 2 aprile 2024.

La comunicazione, da effettuare attraverso la compilazione del Modello LAV_US, è essenziale affinché il lavoratore possa avere accesso ai benefici pensionistici.

L’adempimento è previsto dal D.M. del 20 settembre 2011, che ha introdotto la possibilità di accesso anticipato alla pensione per quei lavoratori che sono:

  • addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, cd usuranti (art. 2, co. 5, d.lgs 76/2011);
  • addetti ad un processo produttivo in serie caratterizzato dalla “linea catena”;
  • addetti all’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuato e compreso in regolari turni periodici;
  • conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di inviare una comunicazione con l’indicazione del periodo e del numero di dipendenti che hanno svolto lavori usuranti nell’anno precedente.

Si ricorda che per lavoro notturno si intende:

  1. lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 64;
  2. lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.

Scadenza per l’invio del Modello LAV_US

L’obbligo viene assolto, entro il 2 aprile 2024, tramite la compilazione del Modello LAV_US direttamente sul sito servizi.lavoro.gov.it. Nel caso in cui il soggetto che effettua l’invio non sia in possesso delle credenziali di accesso, dovrà procedere prima con la registrazione, aspettare l’esito del Ministero e, successivamente, iniziare la compilazione.

Il Modello può essere presentato:

  • dal datore di lavoro;
  • dall’azienda utilizzatrice in caso di lavoratori somministrati;
  • dagli intermediari abilitati (consulenti o associazioni datoriali).

Il Ministero del lavoro, nella sezione URP ON LINE, ha pubblicato alcune FAQ che possono essere consultate al link urp on line.

Le sanzioni

L’omissione della comunicazione comporta una sanzione amministrativa che va da 500 a 1.500 euro, previa diffida ad adempiere. Dall’adozione della diffida deriva che in caso di regolarizzazione, la sanzione sarà quella minima di 500 euro.

Con nota del 28 novembre 2011, il Ministero del lavoro ha precisato che non è possibile inviare tardivamente le comunicazioni, riconducendo anche tale ipotesi a quella di omissione.

Infine, sempre il Ministero del lavoro, con la circolare n. 15/2011, ha esplicitato che la sanzione non deve applicarsi con effetto moltiplicatore in ragione del numero dei lavoratori interessati dalla comunicazione omessa, ma solo in base al numero di quelle omesse.

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