Osservatorio Confcommercio Energia: Prezzi ancora alti

Osservatorio Confcommercio Energia: Prezzi ancora alti

Calano i prezzi di luce e gas nell’ultimo semestre ma la spesa energetica rispetto al periodo pre crisi è più alta del 44%. “Urgente il ripristino dei crediti d’imposta e l’azzeramento degli oneri di sistema”.

L’analisi di Confcommercio sui costi energetici per le imprese del terziario (guarda i i dati completi in pdf) indica che, nonostante la lieve flessione dei prezzi registrata nell’ultimo semestre, il costo dell’energia continua a rimanere su valori fuori dall’ordinario. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica è ancora elevato: negli ultimi due anni ha registrato livelli del tutto eccezionali (fino a 700 €/MWh) e, nonostante oggi si sia riposizionato su valori più vicini alla norma (tra i 100 e i 130 €/MWh), il suo valore appare comunque pari ad oltre il doppio rispetto ai prezzi registrati nel periodo pre-crisi (2019).

La crisi energetica del biennio 2021-2022 – ha osservato Confcommercio – non può considerarsi, quindi, ancora superata e i suoi effetti si faranno sentire anche nel prossimo futuro. Peraltro, le tensioni geopolitiche, alimentate ora anche dal conflitto in Medioriente che determina un ulteriore forte elemento di instabilità sui mercati, manterranno elevato il pericolo di fiammate nei prezzi dell’energia ben oltre il 2023″.

Spesa energetica +44% rispetto al 2019

Se si considerano insieme le componenti “luce e gas”, la spesa per le imprese del terziario di mercato è stata, nel 2022, pari a 32,9 miliardi di euro ed è prevista ridursi, nel 2023, a 19,3 miliardi di euro (-41% sull’anno precedente). Tuttavia, nel confronto con il 2019 (anno considerato di “normalità economica” sotto il profilo energetico) la spesa del 2023 risulterà complessivamente maggiore del 44%.

Pesa ancora il prezzo dei carburanti

Il caro carburanti continua a colpire duramente i trasporti e tutto il comparto della mobilità. A settembre 2023, il prezzo medio della benzina alla pompa è stato superiore del 18% rispetto all’anno precedente e del 26% sul periodo pre-crisi (settembre 2019). Analoghe dinamiche caratterizzano il prezzo del gasolio. Di conseguenza, si stimano extra costi, su base annua, pari a circa 15 mila euro per ogni camion.

Secondo Confcommercio, “le recenti misure adottate dal Governo per mitigare l’impatto dei costi dell’energia per imprese e famiglie (decreto legge 131/2023) andrebbero, dunque, fortemente potenziate, a cominciare dalla necessità di reintrodurre i crediti d’imposta energetici e di azzerare gli oneri generali di sistema per il settore elettrico, analogamente a quanto fatto per il gas. Inoltre, sul caro carburanti si dovrà assicurare continuità al beneficio del gasolio commerciale, indispensabile per la competitività delle imprese di autotrasporto e utile al contenimento dell’inflazione, e rendere strutturale questo beneficio anche per i bus turistici che da fine agosto non ne usufruiscono più”.

Riforma del lavoro sportivo. Chiarimenti dell’INL

Riforma del lavoro sportivo. Chiarimenti dell’INL

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con Circolare n. 2/2023, e annessa Nota n. 460/2023, ha fornito dei chiarimenti in merito alle tipologie contrattuali applicabili e il connesso inquadramento previdenziale e assicurativo per i rapporti di lavoro sportivo.

Si ricorda che la normativa in materia di lavoro sportivo è stata di recente riordinata e riformata con il d.lgs. n. 36/2021, e i successivi decreti correttivi n. 163/2022 e n. 120/2023, in attuazione dell’art. 5 della legge delega n. 86/2019.

Rispetto a quanto già espressamente previsto dalla normativa in vigore, l’INL chiarisce che nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato. Trattasi di una presunzione relativa in quanto si prevede espressamente che il lavoro sportivo costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. l’attività sia svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
  2. lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
  3. la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi 8 ore settimanali oppure 5 giorni ogni mese ovvero 30 giorni ogni anno.

Trattasi di condizioni che vanno verificate autonomamente, caso per caso, al fine di verificarne la sussistenza sulla base della previsione di legge, senza che il superamento di una di esse comporti necessariamente il venir meno del requisito. Così, a titolo esemplificativo, qualora si superino le 8 ore settimanali ma l’impiego risulti comunque inferiore ai 5 giorni al mese o ai 30 giorni l’anno il requisito potrà ritenersi soddisfatto.

Diversamente da quanto avviene nel professionismo, nell’area del dilettantismo il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

  1. la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive; al superamento di tale impegno orario resta dunque in capo alle parti dimostrare l’insussistenza degli indici relativi alla natura subordinata del rapporto;
  2. le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.

Pertanto, resta inteso che al ricorrere dei predetti requisiti non è applicabile la disciplina in materia di etero-organizzazione prevista dall’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015.

L’Istituto rende altresì noto che la comunicazione obbligatoria al Registro delle attività sportive dilettantistiche (v. art. 6, D.Lgs. n. 39/2021), riguardante i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo, equivale a tutti gli effetti alle comunicazioni al centro per l’impiego di cui all’art. 9-bis, commi 2 e 2-bis, del D.L. n. 510/1996. Tale comunicazione va effettuata entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro.

Anche l’obbligo di tenuta del libro unico del lavoro può essere adempiuto in via telematica all’interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l’importo di euro 15.000, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.

Tuttavia, nelle more dell’operatività del Registro delle attività sportive, le comunicazioni dovranno essere necessariamente effettuate come di consueto mediante il centro per l’impiego. Tale ultima precisazione vale per le sole comunicazioni che non siano state già effettuate per il tramite del Registro alla data odierna, rispetto alle quali non è, quindi, dovuto alcun ulteriore adempimento comunicativo al centro per l’impiego.

Per quanto concerne le prestazioni sportive dei volontari, l’Istituto precisa che esse non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.

Anche riguardo la stipula di contratti di apprendistato, l’INL rammenta che per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all’art. 43, d.lgs. n. 81/2015, e per i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all’art. 45, d.lgs. n. 81/2015, il limite di età minima è fissato a 14 anni, in deroga alle attuali disposizioni di legge. Inoltre, al termine del periodo di apprendistato, il rapporto si risolve automaticamente.

In relazione agli aspetti previdenziali, sebbene ai lavoratori subordinati sportivi si applichino le tutele previste per la Naspi, i datori di lavoro non sono tenuti al versamento dei contributi di cui all’art. 2, commi 28 e 31, della L. n. 92/2021 (contributo addizionale e c.d. ticket di licenziamento).

Corsi sicurezza sul lavoro a Corigliano – Rossano

Corsi sicurezza sul lavoro a Corigliano – Rossano

In programma a breve, presso la sede di Corigliano – Rossano di via Metaponto, i corsi di formazione relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Confcommercio Cosenza è ente Accreditato presso la Regione Calabria per l’erogazione di corsi di formazione sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. I corsi sono studiati per tipologia di rischio a seconda del settore ATECO in cui rientra l’impresa, così come previsto dall’Accordo Stato – Regioni ed assolvono perfettamente a tutti gli obblighi previsti di legge.

I prossimi corsi in partenza sulla sicurezza sui luoghi di lavoro:

Corso di formazione per responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) – Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è un soggetto con compiti di consulenza che opera in posizione di neutralità, gli è responsabile del reato di evento se l’infortunio si verifica a causa della consulenza erroneamente resa. Il corso è suddiviso in tre moduli in funzione della tipologia di rischio dell’azienda individuata sulla base del codice ATECO: Aziende a Basso Rischio (durata 16 ore), Aziende a Medio Rischio (durata 32 ore), Aziende ad Alto Rischio (durata 48 ore). Sono obbligate ad iscriversi tutte le aziende con almeno un dipendente.

Corso di formazione per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) – Il Rappresentante è eletto dai lavoratori, con diverse modalità, a seconda del numero di dipendenti occupati nell’azienda. Le aziende che occupano non più di 15 lavoratori, votano il Rappresentante scegliendolo tra i dipendenti, mentre le aziende che contano più di 15 lavoratori, eleggono il Rappresentante per la sicurezza all’interno delle rappresentanze sindacali aziendali. Il corso ha una durata di 32 ore ed è rivolto a tutti i coloro siano stati eletti, all’interno della propria azienda, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Corso Addetto alla Prevenzione degli Incendi – L’addetto alla prevenzione incendi è il lavoratore che ha avuto il compito di mettere in pratica le attività di prevenzione degli incendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro, in caso di emergenza e di salvataggio degli altri lavoratori, in coordinamento con i responsabili di primo soccorso. Il corso è suddiviso in due moduli in funzione del rischio presente in azienda: Basso Rischio (durata 4 ore), Medio Rischio (durata 8 ore). Sono obbligate ad iscriversi tutte le aziende con almeno un dipendente.

Corso di formazione per addetto al primo soccorso in azienda – L’addetto al primo soccorso ha il compito di intervenire in caso di necessità, prima dell’arrivo dei soccorsi specializzati. Il corso è suddiviso in due moduli in funzione della tipologia di azienda: Aziende di tipologia A (durata 16 ore), Aziende tipologia B-C (durata 12 ore). Sono obbligate ad iscriversi tutte le aziende con almeno un dipendente.

Corso di formazione lavoratori – L’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 impone al Datore di Lavoro di assicurare a ciascun lavoratore formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono destinatari del corso di formazione tutti i tipi di lavoratori. Il corso è suddiviso in 3 moduli in funzione delle mansioni e dei possibili danni che ne possono derivare al lavoratore: Settore basso rischio (4 ore + 4); Settore medio rischio (4 ore + 8); Settore alto rischio (4 ore +12).

Per iscrizioni e informazioni contatta i nostri uffici di Corigliano – Rossano via Metaponto – tel. 0983 859021, email corigliano@confcommercio.cs.it

Voucher per consulenza in innovazione

Voucher per consulenza in innovazione

Il Voucher è finalizzato a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti di impresa di tutto il territorio nazionale attraverso l’introduzione in azienda di figure manageriali in grado di implementare le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, nonché di ammodernare gli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

La dotazione finanziaria stanziata per l’attuazione dell’intervento è pari a 75 milioni di euro, con una riserva del 25% alle micro e piccole imprese e alle reti d’impresa, nonché del 5% per le PMI in possesso del rating di legalità.

Possono beneficiare del Voucher le PMI ubicate in tutto il territorio nazionale e le reti d’impresa composte da un numero non inferiore a tre PMI.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite la procedura informatica, raggiungibile dall’apposita sezione dedicata presente sul sito internet del Ministero (https://Agevolazioni.dgiai.gov.it).

Non possono presentare domanda di agevolazione le imprese che, ai sensi dell’articolo 1 del regolamento De minimis, operano nel settore della pesca e dell’acquacoltura e nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, fermo restando che se tali imprese svolgono anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del medesimo regolamento, per tali attività possono beneficiare delle agevolazioni. Questo, tuttavia, a condizione che le stesse dispongano di un adeguato sistema di separazione delle attività o distinzione dei costi.

Altresì, non possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le società di consulenza che, in qualità di soggetti fornitori delle consulenze specialistiche agevolabili, risultano essere iscritte all’elenco MIMIT di cui al decreto direttoriale 13 giugno 2023.

La compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, è ammessa a partire dalle ore 12.00 del 26 ottobre 2023 e fino alle ore 12.00 del 23 novembre 2023.

La presentazione della domanda dovrà avvenire a partire dal 29 novembre 2023.

Per le domande in relazione alle quali le verifiche si concludono con esito positivo, il Ministero procede, entro 90 giorni dal termine di chiusura dello sportello per la presentazione delle domande, ad adottare uno o più provvedimenti cumulativi di concessione delle agevolazioni con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese.

Attività e spese ammissibili

La consulenza deve essere finalizzata a indirizzare e supportare i processi di innovazione, trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e delle reti attraverso l’applicazione di una o più delle tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 individuate tra le seguenti:

  • big data e analisi dei dati;
  • cloud, fog e quantum computing;
  • cyber security;
  • integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution (NPR) nei processi aziendali, anche e con particolare riguardo alle produzioni di natura tradizionale;
  • simulazione e sistemi cyber-fisici;
  • prototipazione rapida;
  • sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
  • robotica avanzata e collaborativa;  interfaccia uomo-macchina;
  • manifattura additiva e stampa tridimensionale;
  • internet delle cose e delle macchine;
  • integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali;
  • programmi di digital marketing, quali processi trasformativi e abilitanti per l’innovazione di tutti i processi di valorizzazione di marchi e segni distintivi (c.d. “branding”) e sviluppo commerciale verso mercati;
  • programmi di open innovation.

Gli incarichi manageriali possono inoltre indirizzare e supportare i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali, attraverso:

  • l’applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nelle strategie di gestione aziendale, nell’organizzazione del luogo di lavoro, a condizione che comportino un significativo processo di innovazione organizzativa dell’impresa;
  • l’avvio di percorsi finalizzati alla quotazione su mercati regolamentati o non regolamentati, alla partecipazione al Programma Elite, all’apertura del capitale di rischio a investitori indipendenti specializzati nel private equity o nel venture capital, all’utilizzo dei nuovi strumenti di finanza alternativa e digitale quali, a titolo esemplificativo, l’equity crowdfunding, l’invoice financing, l’emissione di minibond.

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni previste dal decreto, le spese devono:

  1. essere riferite a un contratto di consulenza specialistica sottoscritto tra le parti successivamente alla data di invio della domanda di agevolazione, di durata non inferiore a nove mesi;
  2. essere costituite esclusivamente da titoli di spesa emessi sulla base dell’avanzamento delle attività previste nel contratto di consulenza, con riconoscimento dell’importo imponibile, al netto dell’IVA;
  3. essere relative a prestazioni rese da manager qualificati e società di consulenza indipendenti rispetto al soggetto beneficiario;
  4. essere riferibili a prestazioni rese nel periodo di svolgimento dell’incarico manageriale, come risultante dal contratto di consulenza, nonché coerenti con le specializzazioni dichiarate dal manager qualificato ai fini dell’iscrizione nell’elenco MIMIT;

L’agevolazione è costituita da un contributo in forma di voucher concedibile in regime de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013. Il contributo massimo concedibile è differenziato in funzione della tipologia di beneficiario:

  • Micro e piccole: contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 40 mila euro;
  • Medie imprese: contributo pari al 30% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 25 mila euro;
  • Reti di imprese: contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 80 mila euro.

L’erogazione delle agevolazioni avviene in due quote, secondo lo stato di avanzamento delle attività. Il soggetto beneficiario può richiedere l’erogazione della prima quota, pari al 50% delle agevolazioni concesse, solo successivamente alla realizzazione e pagamento delle spese relative ad almeno il 50% delle attività previste. Per la richiesta di erogazione della seconda quota a saldo, le attività di consulenza e relativi pagamenti devono essere completati entro 15 mesi dalla data del decreto di concessione delle agevolazioni.

Per maggiori informazioni potete contattare i nostri uffici.

Klaus Algieri nominato ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica

Klaus Algieri nominato ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica

Il Direttore Maria Santagada, i componenti degli Organi Collegiali e tutta la struttura si congratulano con il Presidente di Confcommercio Calabria, Klaus Algieri il quale è stato insignito dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella dell’onorificenza dell’Ordine «Al merito della Repubblica italiana» di Ufficiale.

Il conferimento è avvenuto in una cerimonia privata tenutasi presso il Palazzo del Quirinale alla presenza della Dott.ssa Laura Squillace (Capo del servizio del personale della presidenza della Repubblica), Angelo Buscema (Giudice della Corte Costituzionale), della Dott.ssa Antonella Trifella (Vicario del Capo del Servizio di Gabinetto e Responsabile dell’area funzionale “Segreteria”) del Prof. Salvatore Cortese (Segreteria particolare del Presidente della Repubblica).

L’onorificenza segue quella di Cavaliere attribuita nel 2016 dal Presidente Mattarella.