Imposta sui servizi digitali – Proroga versamenti e adempimenti

Imposta sui servizi digitali – Proroga versamenti e adempimenti

Con il Comunicato stampa del 9 marzo scorso, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che è in corso di redazione il provvedimento con cui saranno modificati i termini per il versamento dell’imposta sui servizi digitali e per la presentazione della relativa dichiarazione.

Come noto, l’imposta sui ricavi derivanti da determinati servizi digitali è stata introdotta con la legge di bilancio 2019, con decorrenza dal 1° gennaio 2020. La nuova imposta, con aliquota del 3%, riguarda, in particolare, i soggetti esercenti attività d’impresa che, nel corso dell’anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto impositivo, realizzano ovunque nel mondo, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a 750 milioni di euro e percepiscono, nel medesimo periodo, un ammontare di ricavi da servizi digitali non inferiore a 5,5 milioni di euro nel territorio dello Stato.

Ogni elemento di ulteriore approfondimento e chiarimento è disponibile nell’Area Riservata.

Fonte Confcommercio

Differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti di CIG

Differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti di CIG

L’Inps con messaggio n. 1008 del 9/3/2021 ha fornito indicazioni circa differimento al 31 marzo 2021 dell’invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza da COVID19 di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del DL n. 18/2020 e successive modificazioni, nonché della trasmissione dei dati necessari per il pagamento degli stessi i cui termini di decadenza siano scaduti il 31 dicembre 2020.

L’Istituto specifica che, rientrano nel differimento al 31 marzo le domande di cassa integrazione ordinaria e in deroga, di assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali (art. 26 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015), del Fondo di integrazione salariale tutte connesse all’emergenza epidemiologica i cui termini siano scaduti il 31 dicembre 2020.

A titolo esemplificativo, quindi, rientrano le domande di trattamenti riferite a periodi del 2020 fino a novembre 2020 compreso (ordinariamente, infatti, la domanda scade alla fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale).

Allo stesso modo beneficiano del regime di differimento suddetto anche le trasmissioni dei dati necessari per il pagamento diretto dei trattamenti connessi all’emergenza da COVID 19 i cui termini di decadenza siano scaduti entro il 31 dicembre 2020.

Pertanto, anche in questo caso, il differimento al 31 marzo 2021 riguarda le trasmissioni riferite a eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa terminati a novembre 2020.

Tutto ciò premesso, i datori di lavoro che non hanno inviato l’istanza di accesso ai predetti trattamenti possono presentare domanda entro e non oltre il 31 marzo 2021.

Mentre le domande che sono già state inviate ma sono state respinte per presentazione oltre i termini decadenziali non dovranno essere riproposte ma saranno direttamente sanate dall’Istituto.

Infine, per le domande già inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non era intervenuta la decadenza, i datori di lavoro, ai fini dell’accoglimento anche dei periodi decaduti, potranno presentare una nuova istanza esclusivamente per tali periodi.

Ogni elemento di ulteriore approfondimento e chiarimento è disponibile nell’Area Riservata.

Fonte Confcommercio

Convocazione assemblea Elettiva SIB

Convocazione assemblea Elettiva SIB

L’Assemblea elettiva dei soci Confcommercio operanti nel settore balneare della Provincia di Cosenza è convocata per il prossimo 25 marzo alle ore 18:00, presso la sede sociale di Via Alimena,14 in Cosenza.

In ottemperanza alle misure di contenimento dell’epidemia da Covid-19 l’assemblea si svolgerà per via telematica con le modalità che saranno oggetto di successive comunicazioni.

Per maggiori dettagli è possibile consultare la Convocazione.

INAIL. Finanziamenti alle imprese. Pubblicato il nuovo bando ISI 2020

INAIL. Finanziamenti alle imprese. Pubblicato il nuovo bando ISI 2020

Pubblicato il bando INAIL relativo all’edizione ISI 2020, per il finanziamento alle imprese per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Finanziamenti e progetti ammessi

Lo stanziamento per l’edizione ISI 2020 è fissato in € 211.226.450 ed è ripartito nei 4 assi di finanziamento già previsti nella precedente edizione ISI 2019 – generalista, ossia:

  • Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – Asse di finanziamento 1 (sub Assi 1.1 e 1.2);

  • Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) – Asse di finanziamento 2;

  • Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto – Asse di finanziamento 3;

  • Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività – Asse di finanziamento 4.

Destinatari dei finanziamenti ed esclusioni

Imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura e gli Enti del terzo settore.

È prevista l’esclusione, tra le altre, delle imprese con provvedimento di ammissione al finanziamento per uno degli Avvisi pubblici ISI 2016, 2017 e 2018.

Modalità e tempistiche di presentazione della domanda

Le domande di partecipazione potranno essere presentate con le seguenti modalità:

dall’1.6.2021 al 15.7.2021 (entro le ore 18:00), l’accesso alla procedura informatica per la compilazione della domanda di partecipazione;

dal 20.7.2021, il download del codice identificativo necessario per l’inoltro online della domanda da parte delle imprese che avranno raggiunto, o superato, la soglia minima di ammissibilità nonché salvato definitivamente la propria domanda.

Per consultare il bando e ogni ulteriore approfondimento è disponibile nell’Area Riservata.

Per la presentazione della domanda potete contattare i nostri uffici.

Fonte Confcommercio

Deroga all’obbligo di causale per i contratti di somministrazione a termine

Deroga all’obbligo di causale per i contratti di somministrazione a termine

Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 2/2021, ha fornito indicazioni in ordine all’applicazione della deroga all’obbligo di causale dei contratti a termine, ai sensi dell’articolo 93 del decreto-legge n. 34/2020, anche ai contratti di lavoro in somministrazione a termine.

La deroga introdotta dalla normativa emergenziale Covid riguarda il comma 01 dell’articolo 21 del d.lgs. n. 81/2015 che è normalmente applicabile anche al contratto di somministrazione a termine, il cui rinnovo e la proroga eccedente i 12 mesi sono, dunque, in via ordinaria subordinati alla presenza delle causali riferite all’utilizzatore.

Pertanto, la deroga all’obbligo di specificazione delle causali è applicabile anche ai contratti di somministrazione a termine che, in via eccezionale, in considerazione del perdurare della fase emergenziale, potranno essere rinnovati o prorogati oltre i 12 mesi anche in assenza di causali, fermo il rispetto degli altri limiti previsti dalla legge.

Il Ministero precisa, inoltre, che lo spostamento al 31 marzo 2021 del termine finale per l’esercizio della facoltà di rinnovo o proroga senza causale – disposto dall’art. 1, comma 279, della legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio per il 2021) – non riconosce una nuova possibilità di rinnovo o proroga laddove la stessa sia già stata in precedenza esercitata: infatti l’art. 93, comma 1, del D.L. n. 34/2020 espressamente prevede che tale facoltà è utilizzabile “per una sola volta”.

Ogni elemento di ulteriore approfondimento e chiarimento è disponibile nell’Area Riservata.

Fonte Confcommercio