Credito d’imposta Beni Strumentali 4.0: al via la piattaforma per le domande 2025

Credito d’imposta Beni Strumentali 4.0: al via la piattaforma per le domande 2025

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il Decreto Direttoriale del 16 giugno 2025, che stabilisce l’apertura della piattaforma informatica per la presentazione delle domande di accesso al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 relativi all’anno 2025.

Le imprese potranno trasmettere il modello di comunicazione a partire dalle ore 14:00 del 17 giugno 2025, esclusivamente attraverso il portale “Transizione 4.0” del sito del GSE, utilizzando l’apposito modulo elettronico editabile.

Il beneficio riguarda investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, nei limiti del plafond complessivo fissato in 2,2 miliardi di euro, come previsto dal precedente decreto direttoriale del 15 maggio 2025.

Il nuovo decreto introduce inoltre modifiche procedurali rispetto al modello adottato con il decreto del 24 aprile 2024. In particolare, le imprese che hanno già trasmesso la comunicazione con il precedente modulo dovranno aggiornare la documentazione entro 30 giorni dall’apertura della piattaforma, ovvero entro il 17 luglio 2025, per mantenere la priorità cronologica nella prenotazione delle risorse.

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Riforma Fiscale 2025: Novità su Adempimenti, Concordato Biennale e Sanzioni

Riforma Fiscale 2025: Novità su Adempimenti, Concordato Biennale e Sanzioni

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2025 il Decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81, contenente disposizioni integrative e correttive nell’ambito della riforma fiscale. Il provvedimento introduce modifiche significative su adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso e sistema sanzionatorio, ed entra in vigore il 13 giugno 2025.

Regime forfetario e redditività

L’art. 1 del decreto conferma, fino alla pubblicazione dei nuovi coefficienti basati sulla classificazione ATECO 2025, l’utilizzo dei coefficienti di redditività attuali da parte dei contribuenti in regime forfetario.

Fatturazione sanitaria verso privati

L’art. 2 rende definitivo il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche, salvaguardando la riservatezza dei dati personali dei pazienti.

Ricarica veicoli elettrici e trasmissione corrispettivi

Con l’art. 3 vengono introdotte norme specifiche per la trasmissione dei corrispettivi relativi alla ricarica dei veicoli elettrici. Si prevede l’intervento dell’Agenzia delle Entrate per definire i dettagli tecnici e sanzioni aggiornate per inadempienze.

Certificazioni Uniche e dichiarazioni precompilate

L’art. 4 modifica i termini per l’invio delle CU relative a redditi da lavoro autonomo e provvigioni:

  • Entro il 31 marzo per l’anno 2025;
  • Entro il 30 aprile, a partire dal 2026.
    Contestualmente, la dichiarazione precompilata per i titolari di partita IVA sarà disponibile dal 20 maggio, anziché dal 30 aprile.

Trasmissione dati al Sistema Tessera Sanitaria

L’art. 5 stabilisce, a partire dal 2025, l’invio annuale e non più semestrale dei dati delle spese sanitarie.

Versamento IVA per forfettari

L’art. 6 introduce una semplificazione per i forfettari che effettuano acquisti intracomunitari: il versamento dell’IVA dovrà avvenire entro il 16 del secondo mese successivo alla fine del trimestre.

Concordato Preventivo Biennale (CPB): novità e abrogazioni

Dal 2025, l’art. 7 abroga il CPB per i contribuenti in regime forfetario, a causa della scarsa adesione registrata nel 2024. Contestualmente, l’art. 8 introduce nuove aliquote per l’imposta sostitutiva in caso di scostamenti superiori a 85.000 euro tra reddito effettivo e concordato:

  • 43% per soggetti IRPEF;
  • 24% per soggetti IRES.

Cause di esclusione e cessazione dal CPB

L’art. 9 specifica ulteriori cause di esclusione e decadenza dal CPB per professionisti associati o soci di società tra professionisti che non aderiscono in modo coerente al concordato.

Interpretazioni autentiche e semplificazioni

Gli articoli 10 e 12 chiariscono i casi rilevanti di conferimento ai fini dell’esclusione dal CPB e semplificano l’iter di approvazione delle metodologie di calcolo.

Modifiche procedurali

  • Art. 11: proroga del termine per aderire al CPB (al 30 settembre per soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).
  • Art. 13: esclude il costo del lavoro incrementale dal calcolo del reddito concordato.
  • Art. 14: introduce soglie differenziate per i contribuenti più affidabili, in ottica premiale.

Contenzioso tributario: digitalizzazione e semplificazione (Art. 16)

L’articolo introduce modifiche migliorative ai D.lgs. 220/2023 e 175/2024, per potenziare l’efficienza del processo tributario telematico. In particolare:

  • Atti digitali: il difensore deve attestare la conformità della copia informatica al documento analogico. In mancanza, il giudice ne disattende il contenuto.
  • Pronuncia del dispositivo: viene chiarito che il Presidente può darne lettura immediata o riservarne il deposito entro sette giorni.
  • Rimborsi: il contribuente ha diritto al rimborso anche dopo la conclusione del primo grado di giudizio.
  • Pec per messa in mora: l’atto può essere inviato digitalmente nel giudizio di ottemperanza.
  • Conciliazione fuori udienza: si estende ai ricorsi pendenti in Cassazione al 4 gennaio 2024.

Sistema doganale e accise: nuove soglie e cause di non punibilità (Art. 17)

Modifiche rilevanti al D.lgs. 141/2024 prevedono:

  • Nuove soglie sanzionatorie: vengono introdotti limiti economici più chiari per distinguere l’illecito amministrativo.
  • Estinzione del reato di contrabbando: possibile previo pagamento di dazi e sanzioni, prima del dibattimento di primo grado.
  • Ravvedimento operoso: non si applica la confisca se il pagamento è effettuato prima dell’accertamento.
  • Riscatto dei beni: l’Agenzia può autorizzare il riscatto dei beni confiscati a condizioni specifiche.

Estensione della definizione agevolata e norme transitorie (Art. 18–19)

Sono stati ampliati i casi in cui è ammessa la definizione agevolata delle sanzioni:

  • Applicabilità retroattiva dell’art. 17-bis del D.lgs. 472/1997 per le violazioni anteriori al 1° settembre 2024.
  • Possibilità di definizione anche in caso di provvedimenti di autotutela parziale, se richiesti entro 60 giorni dalla notifica dell’atto.

Registro, accertamento con adesione e sospensione termini (Art. 20–22)

  • Imposta di registro: introdotta sanzione minima di 250 euro per l’omessa registrazione e 150 euro per la tardiva registrazione, anche nei casi di imposta non dovuta.
  • Accertamento con adesione: viene estesa la procedura anche dopo un primo accertamento. Introdotte norme sulle perdite fiscali e possibilità di avvio post-controdeduzioni.
  • Sospensione termini: dal 31 dicembre 2025, non sarà più applicabile la sospensione dei termini prevista dal “Decreto Cura Italia”.

Recupero di aiuti fiscali illegittimi (Art. 23)

Viene allungato a otto anni il termine di decadenza per notificare atti di recupero di agevolazioni fiscali non conformi alla disciplina degli aiuti di Stato o de minimis, se non concesse tramite provvedimenti individuali. Le modifiche riguardano sia l’articolo 38-bis sia l’articolo 43 del D.P.R. n. 600/1973.

Il decreto approvato rappresenta un ulteriore passo avanti verso la piena attuazione della riforma fiscale, nel rispetto dei principi di semplificazione, certezza del diritto e maggiore collaborazione tra fisco e contribuente.

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Assicurazione Inail contro gli infortuni in ambito domestico

Assicurazione Inail contro gli infortuni in ambito domestico

L’assicurazione, il cui premio ha un costo annuale di 24 euro, è obbligatoria per le persone che svolgono esclusivamente lavori domestici e hanno tra i 18 e i 67 anni.

L’assicurazione Inail contro gli infortuni domestici tutela il lavoro svolto in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, finalizzato alle cure della propria famiglia e dell’ambiente in cui si vive. Questa forma viene equiparata, per il suo valore sociale ed economico alle altre forme di lavoro.

I soggetti in possesso dei requisiti assicurativi devono presentare all’Inail la domanda di iscrizione esclusivamente attraverso la modalità telematica, tramite il servizio online “Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento” utilizzando credenziali Spid, Cie o Cns.

Quando si considera infortunio in ambito domestico?

È infortunio in ambito domestico se è avvenuto in occasione e a causa del lavoro prestato in ambito domestico, cioè nell’abitazione nella quale vive l’assicurato e la sua famiglia, incluse le pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi, ecc.) e le parti comuni condominiali (terrazzi, scale, androni, ecc.).

Il luogo in cui si trascorrono le vacanze è considerato al pari dell’abitazione, purché si trovi sul territorio nazionale. Nel lavoro dedicato alla cura della famiglia rientrano le attività relative al normale svolgimento della vita domestica.

In base alla gravità dell’incidente, è necessario rivolgersi a un presidio ospedaliero o al proprio medico di famiglia per le cure e le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale. Al momento della visita, l’infortunato o chi lo accompagna deve precisare che si tratta di infortunio avvenuto in ambito domestico.

Quando si ha diritto alle prestazioni Inail?

Si ha diritto alla prestazione economica una tantum se l’inabilità permanente accertata è compresa tra il 6% e il 15%.

Si ha diritto alla rendita diretta se l’inabilità permanente è pari o superiore al 16%. È inoltre riconosciuto un assegno per l’assistenza personale continuativa ai titolari di rendita con specifiche menomazioni; si ha diritto a prestazioni economiche se l’infortunio ha avuto come conseguenza il decesso.

Cosa avviene invece se l’infortunio provoca la morte dell’assicurato? In questo caso, spetterà ai superstiti presentare all’Inail la domanda per la liquidazione della rendita, sempre se sussistano i requisiti di assicurabilità e di regolarità nel pagamento del premio.

Per ricevere maggiori informazioni a riguardo, è possibile recarsi presso la sede di Confcommercio Corigliano Rossano o contattarci per fissare un appuntamento. Il servizio è gratuito e rivolto a tutti coloro che ne hanno bisogno.

Sede Enasco 50 & Più – Corigliano Rossano
Indirizzo: Via Metaponto
E-mail: enasco@confcommercio.cs.it
Telefono e Fax: 0983 859021

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Formazione RENTRI: quattro nuovi webinar gratuiti per le imprese tra giugno e luglio 2025

Formazione RENTRI: quattro nuovi webinar gratuiti per le imprese tra giugno e luglio 2025

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali, in collaborazione con Unioncamere, ha avviato un nuovo ciclo formativo dedicato alle imprese e agli enti che utilizzano i servizi digitali del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI).

Il quinto ciclo di formazione prevede quattro incontri online gratuiti, rivolti in particolare ai produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con un organico compreso tra 11 e 50 dipendenti.

I webinar si concentreranno su due tematiche principali, nelle date sottoelencate:

  1. Iscrizione al RENTRI
    Soggetti obbligati, modalità di iscrizione e risposte a quesiti frequenti.
    • Lunedì 30 giugno 2025, ore 11:00
    • Mercoledì 9 luglio 2025, ore 11:00
  2. Compilazione del registro e gestione del FIR
    Istruzioni pratiche per la compilazione del registro da parte del produttore e per il download del Formulario Identificativo Rifiuto (FIR).
    • Mercoledì 2 luglio 2025, ore 11:00
    • Mercoledì 16 luglio 2025, ore 11:00

Il link per la registrazione sarà disponibile circa una settimana prima di ciascun evento sul portale istituzionale del RENTRI.

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Saldi Estivi 2025 in Calabria. Scopri tutto quello che devi sapere

Saldi Estivi 2025 in Calabria. Scopri tutto quello che devi sapere

Uno degli appuntamenti più attesi dell’estate sta per tornare: i saldi estivi! In Calabria, la stagione dei saldi inizierà sabato 5 luglio 2025 e durerà 60 giorni consecutivi, fino al 2 settembre 2025.
Un’occasione imperdibile per rinnovare il guardaroba estivo e approfittare di offerte vantaggiose in tutto il territorio della provincia di Cosenza, da sempre cuore pulsante del commercio locale.

Ecco alcune semplici regole per uno shopping consapevole:

  1. Cambi:
    La possibilità di cambiare un capo acquistato è generalmente a discrezione del negoziante, salvo che il prodotto presenti difetti o non sia conforme alla descrizione. In tal caso, il negoziante è tenuto alla riparazione, sostituzione o – se non possibile – al rimborso o alla riduzione del prezzo (art. 1519 ter cod. civile, D.L.vo n. 24/2002). Il difetto deve essere segnalato entro due mesi dalla scoperta.
  2. Prova dei capi:
    Non è obbligatoria. La decisione spetta al singolo negoziante.
  3. Pagamenti:
    I negozianti sono tenuti ad accettare pagamenti elettronici (carte di credito o debito), come previsto dalla normativa vigente.
  4. Prodotti in vendita:
    I capi in saldo devono essere di carattere stagionale o di moda, ovvero soggetti a deprezzamento nel tempo. È comunque consentita la vendita anche di articoli di altre stagioni.
  5. Indicazione del prezzo:
    È obbligatorio indicare sempre il prezzo originale, lo sconto applicato e il prezzo finale.

Ricordiamo inoltre che, come stabilito dalla normativa regionale, è vietato effettuare vendite promozionali nei 15 giorni precedenti l’inizio dei saldi.
Pertanto, dal 20 giugno al 4 luglio 2025 non sarà possibile proporre sconti o promozioni al pubblico.

Per saperne di più, consulta la delibera regionale DGR-n.-667-del-29_11_2024.

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