Conciliazione agevolata delle controversie tributarie

Conciliazione agevolata delle controversie tributarie

Come noto, la legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha introdotto, in alternativa agli istituti di definizione agevolata previsti dall’articolo 1, commi da 186 a 205, la possibilità di definire le controversie tributarie mediante la sottoscrizione di un accordo conciliativo “fuori udienza” con il beneficio di una riduzione delle sanzioni ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge e l’ulteriore vantaggio di un’ampia rateazione degli importi dovuti (commi da 206 a 212 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023).

A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 17, comma 2 del Dl n. 34/2023, la procedura conciliativa “fuori udienza” è stata estesa alle controversie fiscali pendenti al 15 febbraio 2023 anziché al 1° gennaio 2023 e il termine per la sottoscrizione dell’accordo è prorogato dal 30 giugno al 30 settembre 2023.

Con la Circolare n. 9/E del 19 aprile 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sull’istituto, nonché indicazioni relative ad alcuni profili procedimentali, ad integrazione di quanto già precisato in precedenza.

Di seguito, si illustrano i principali chiarimenti forniti con la circolare.

  1. Presupposti ed ambito di applicazione della conciliazione agevolata

L’Agenzia delle Entrate, con riferimento alla pendenza della lite, ritiene sufficiente che alla data del 15 febbraio 2023, indicata dal legislatore con il nuovo DL n. 34/2023, sia stata effettuata la notifica del ricorso alla controparte, non essendo richiesto per la definizione della lite che alla medesima data sussista anche l’ulteriore presupposto della costituzione in giudizio, che dovrà comunque essere effettuata nei termini di legge.

Riguardo alle controversie aventi ad oggetto gli atti impositivi che al 15 febbraio 2023 sono in fase di reclamo o mediazione, viene precisato che, decorsi i novanta giorni di cui all’articolo 17-bis, comma 2, Dlgs n. 546/1992, al ricorrente costituitosi in giudizio non è preclusa la possibilità di effettuare una proposta di conciliazione agevolata della lite. La circolare specifica, inoltre, che ai fini della pendenza della lite innanzi alle Corti di giustizia tributaria di secondo grado, è necessario che l’appello al 15 febbraio 2023 sia stato notificato alla controparte, non essendo sufficiente la mera pendenza del termine per impugnare la sentenza di primo grado.

Con riferimento alla possibilità di sottoscrivere la conciliazione agevolata, non rileva, poi, la circostanza che la proposta conciliativa sia stata presentata prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio 2023, sempreché l’accordo venga sottoscritto successivamente e, comunque, entro il 30 settembre 2023.

Con riguardo all’ambito di applicazione, l’istituto interessa le controversie relative ad atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle entrate (avvisi di accertamento, atti di recupero dei crediti d’imposta non spettanti e ogni altro atto di imposizione che rechi una pretesa tributaria qualificata). Devono, invece, considerarsi escluse dalla conciliazione agevolata sia le liti vertenti sui dinieghi espressi o taciti di rimborso sia quelle aventi ad oggetto atti che non recano una pretesa tributaria qualificata o che risultano essere atti di mera riscossione.

  1. Oggetto e perfezionamento della conciliazione agevolata. Riduzione delle sanzioni

Come anticipato, con riguardo all’oggetto dell’istituto agevolativo, la circolare chiarisce che è ammessa la possibilità di sottoscrivere conciliazioni agevolate sulla base di proposte presentate prima della entrata in vigore della legge di bilancio 2023. Con riferimento, invece, alle controversie non ancora interessate da un procedimento conciliativo, è opportuno che la proposta sia formulata in tempo utile per consentire l’espletamento dell’istruttoria e addivenire alla conclusione dell’eventuale accordo entro il termine fissato dalla legge

Viene inoltre precisato, richiamando la circolare n. 2/E del 2023, che è ammessa la conciliazione parziale della controversia allorché l’accordo interessi una parte dell’atto impositivo impugnato.

In ipotesi di sottoscrizione di un accordo di conciliazione parziale, è preclusa la possibilità di una successiva adesione alla definizione automatica di cui ai commi da 186 a 205 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2023, in relazione alla parte di pretesa tributaria rimasta in contestazione. Ciò, in ragione del dettato normativo che prevede la possibilità di definire le liti mediante la sottoscrizione di un accordo conciliativo agevolato «In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205».

Infine, in tema di sanzioni, a differenza di quanto avviene per la definizione automatica delle liti pendenti, la normativa riguardante la conciliazione agevolata non disciplina espressamente l’ipotesi di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni.

Pertanto, l’Agenzia ritiene che la conciliazione agevolata non sia applicabile alle controversie con oggetto le sole sanzioni poiché, in tal caso, il beneficio della riduzione delle penalità a un diciottesimo del minimo, rappresenterebbe un abbattimento automatico della sanzione, contrario alla ratio legis.

  1. Modalità di pagamento e decadenza

Le somme dovute per la conciliazione agevolata, per intero o limitatamente alla prima rata, devo essere versate entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo. Le rate successive devono essere versate, insieme ai relativi interessi, entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata.

Al riguardo, la circolare in esame ricorda che il pagamento rateale può essere effettuato in un numero di rate più esteso, considerato che è consentita la dilazione in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. È invece, espressamente esclusa la compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Con riferimento alle somme già versate in pendenza di giudizio, il documento di prassi evidenzia che tali somme devono essere scalate da quanto dovuto a titolo di conciliazione. L’Amministrazione finanziaria precisa che, nel caso in cui le somme già versate in pendenza del giudizio siano di ammontare superiore rispetto a quanto dovuto, per la conciliazione agevolata possa essere riconosciuto il rimborso della differenza.

Infine, viene evidenziato che l’accordo si perfeziona con il pagamento della pretesa tributaria o della prima rata: in caso contrario si decade dalla riduzione delle sanzioni ad un diciottesimo del minimo. In tale ipotesi, nella fase di recupero delle residue somme dovute saranno applicate le sanzioni per omesso versamento nella misura ordinaria.

Crediti d’imposta energia anche per il 2023

Crediti d’imposta energia anche per il 2023

Il decreto “Bollette” ha prorogato anche al secondo trimestre 2023 i crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Vengono rimodulate le percentuali al ribasso.

Pertanto, le imprese con Potenza Disponibile pari o superiore a 4,5 kW che abbiano registrato un aumento della spesa per l’energia di almeno il 30 per cento nel I trimestre 2023, hanno diritto ad un credito d’imposta pari al 35 per cento della spesa sostenuta per l’energia elettrica e pari al 45 per cento della spesa sostenuta per il gas.

Per il II trimestre 2023 invece qualora le stesse imprese abbiano registrato un aumento della spesa per l’energia di almeno il 30 per cento, avranno diritto ad un credito d’imposta pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l’energia elettrica e pari al 20 per cento della spesa sostenuta per il gas.

I crediti d’imposta possono essere utilizzati solo in compensazione mediante il modello F24 entro e non otre il 31 dicembre 2023.

Confcommercio Cosenza propone alle imprese associate il servizio di calcolo dei crediti di imposta attraverso il proprio “Sportello Energia”.

I nostri uffici sono a disposizione degli associati per raccogliere la necessaria documentazione e realizzare il calcolo dei crediti di imposta loro spettanti.

Definizione agevolata. Domanda di adesione e Faq

Definizione agevolata. Domanda di adesione e Faq

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet le modalità e il servizio per presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata (c.d. “Rottamazione-quater”), introdotta dalla Legge di Bilancio 2023.

Come noto, la legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022) ha previsto la possibilità di definire in modalità agevolata i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “Rottamazioni” decadute per mancati pagamenti.

La misura prevede la facoltà per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Come si vedrà nel paragrafo che segue, sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni. A coloro che presenteranno la richiesta di Definizione agevolata, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.

Oltre alle modalità e al servizio per la presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato anche le risposte alle domande più frequenti (FAQ) sulla nuova Definizione agevolata, di seguito riportate.

Domanda di adesione

La domanda di adesione alla Definizione agevolata deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica, entro il 30 aprile 2023, utilizzando l’apposito servizio disponibile direttamente nell’area pubblica del sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it, senza la necessità di inserire credenziali di accesso. Nella sezione “Definizione agevolata” si deve compilare l’apposito form inserendo i numeri identificativi delle cartelle/avvisi che si vogliono includere nella domanda di adesione, specificando il numero delle rate in cui si intende suddividere l’importo dovuto e il domicilio al quale verrà inviata entro il mese di giugno la comunicazione delle somme dovute. È inoltre necessario indicare un indirizzo e-mail al quale verrà inviata la ricevuta di presentazione della domanda ed è obbligatorio allegare la prevista documentazione di riconoscimento. È possibile inserire anche i singoli carichi, contenuti nella cartella/avviso per i quali si intende aderire alla Definizione agevolata. Dopo aver confermato l’invio della richiesta il contribuente riceverà una prima e-mail all’indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata. A seguito della convalida della richiesta, il sistema invierà una seconda e-mail di presa in carico della domanda, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti. Infine, se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una ulteriore e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione.

La richiesta può essere inviata anche dall’area riservata del sito internet, accedendo con le credenziali Spid, Cie e Cns, senzala necessità, in questo caso, di allegare la documentazione di riconoscimento.

Con le stesse modalità, il contribuente può presentare in tempi diversi, ma sempre entro il 30 aprile 2023, anche ulteriori dichiarazioni di adesione: se riferite ad altri carichi, saranno considerate integrative della precedente, mentre se riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata, saranno considerate sostitutive della precedente. È possibile presentare la richiesta di adesione anche per i carichi già ricompresi in un piano di “Rottamazione-ter” indipendentemente se tale piano sia ancora in essere o sia decaduto per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle relative rate.

Consulta le FAQ AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE

Sportello Energia – Crediti d’imposta

Sportello Energia – Crediti d’imposta

Per mitigare gli incrementi dei costi delle bollette energetiche, il Governo ha introdotto un credito d’imposta anche in favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica e di gas naturale, basato sulla differenza rispetto al 2019 per le spese sostenute per l’acquisto di energia nel secondo e terzo trimestre 2022 (15% per l’elettricità e 25% per il gas) e nel periodo ottobre/novembre 2022 (30% per l’elettricità e 40% per il gas).

È necessario porre attenzione al fatto che il credito d’imposta relativo al secondo trimestre debba essere necessariamente utilizzato entro il 31 dicembre di questo anno. Mentre i crediti relativi al terzo trimestre, ed al periodo ottobre/novembre possono essere utilizzati fino al 31 marzo 2023.

Con riferimento al calcolo dei predetti crediti, la normativa vigente prevede che le imprese possano richiedere al proprio fornitore di energia di effettuare lui stesso il calcolo dei crediti spettanti, a condizione però che l’impresa destinataria del credito si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel 2019. Diversamente, il calcolo spetterà direttamente all’impresa.

Solo per quanto riguarda l’Energia Elettrica, l’accesso al credito è condizionato al valore di potenza installata che deve essere superiore a 16,5 kw per i crediti relativi al secondo e terzo trimestre 2022 mentre per i mesi di ottobre e novembre tale valore è stato ridotto a 4,5 kw.

Confcommercio Cosenza propone alle imprese associate il servizio di calcolo dei crediti di imposta attraverso il proprio “Sportello Energia”.

I nostri uffici sono a disposizione degli associati per raccogliere la necessaria documentazione e realizzare il calcolo dei crediti di imposta loro spettanti.

Credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale

Credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale

Con Il Decreto Aiuti Ter viene riconosciuto un credito d’imposta per le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (“energivore”), ma con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.

In particolare, il credito d’imposta è pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto dell’energia elettrica effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, e viene concesso qualora il “prezzo di riferimento” della stessa (calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi) abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Pertanto, rispetto ai precedenti trimestri, la soglia di accesso al beneficio è stata ridotta, passando dai 16,5 kW agli attuali 4,5 kW, e la percentuale del credito è stata innalzata, passando dal 15 per cento al 30 per cento.

Viene anche riconosciuto un credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas (“gasivore”).

In particolare, il credito d’imposta è pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022 – per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici – e viene concesso qualora il “prezzo di riferimento del gas naturale” (calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME) abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Anche nel caso del gas naturale, rispetto ai trimestri precedenti, la percentuale del credito è stata innalzata, passando dal 25 per cento al 40 per cento.

Il Decreto prevede inoltre che, ove l’impresa (non “energivora” e non “gasivora”) destinataria dei citati crediti d’imposta, si rifornisca nel terzo trimestre dell’anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia – ove richiesto dal cliente – una comunicazione contenente il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.

Sono previsti anche crediti d’imposta in favore delle imprese “energivore” e “gasivore”. In particolare, alle imprese a forte consumo di energia elettrica, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 – al netto delle imposte e degli eventuali sussidi – hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.

Per quanto concerne le imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto invece un credito d’imposta, pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nei mesi di ottobre 2022 – per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici – qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MIGAS) pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Tutti i crediti d’imposta di cui sopra sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro la data del 31 marzo 2023. Viene precisato che tali crediti sono utilizzabili dal cessionario, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023.

Viene altresì prorogato, al 31 marzo 2023, il termine ultimo per utilizzare (in compensazione) i crediti d’imposta riferiti ai consumi energetici del terzo trimestre di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Medesima è la scadenza per il soggetto cessionario dei predetti crediti.

Infine, viene precisato che, entro il 16 febbraio 2023, i beneficiari dei crediti d’imposta disciplinati dal decreto in esame e dal decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno definiti con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che verrà emanato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

Credito d’imposta per l’IMU del comparto turismo

Credito d’imposta per l’IMU del comparto turismo

Con comunicazione riportata sul sito web dell’Agenzia delle Entrate in data 16 settembre 2022. è stato pubblicato il Provvedimento che definisce le modalità, i termini di presentazione e del contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti per gli operatori economici che possono beneficiare del credito d’imposta sull’IMU per il comparto turistico.

Si tratta delle regole per la fruizione del credito d’imposta relativo alla seconda rata dell’IMU del 2021, destinato – in base a quanto disposto all’articolo 22 comma 2 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 – alle imprese turistico-ricettive, ivi compresi le imprese che esercitano attività agrituristica, alle imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, nonché alle imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

La disposizione concede un contributo – in misura corrispondente al 50% dell’importo versato relativo alla seconda rata dell’IMU 2021 – per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.

La comunicazione include, accessibili tramite appositi link:

  1. il modello di autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del temporary framework;
  2. le istruzioni per la compilazione del modello;
  3. le specifiche tecniche (i cui eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione) per la predisposizione e trasmissione telematica dell’autodichiarazione per la richiesta del credito d’imposta in esame.

L’autodichiarazione dovrà essere inviata dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023.

Si resta in attesa di pubblicazione, sempre sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, della risoluzione relativa all’istituzione del codice tributo.

Provvedimento autodichiarazione credito di imposta IMU imprese turistiche