Credito d’imposta per l’IMU del comparto turismo

Credito d’imposta per l’IMU del comparto turismo

Con comunicazione riportata sul sito web dell’Agenzia delle Entrate in data 16 settembre 2022. è stato pubblicato il Provvedimento che definisce le modalità, i termini di presentazione e del contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti per gli operatori economici che possono beneficiare del credito d’imposta sull’IMU per il comparto turistico.

Si tratta delle regole per la fruizione del credito d’imposta relativo alla seconda rata dell’IMU del 2021, destinato – in base a quanto disposto all’articolo 22 comma 2 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 – alle imprese turistico-ricettive, ivi compresi le imprese che esercitano attività agrituristica, alle imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, nonché alle imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

La disposizione concede un contributo – in misura corrispondente al 50% dell’importo versato relativo alla seconda rata dell’IMU 2021 – per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.

La comunicazione include, accessibili tramite appositi link:

  1. il modello di autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del temporary framework;
  2. le istruzioni per la compilazione del modello;
  3. le specifiche tecniche (i cui eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione) per la predisposizione e trasmissione telematica dell’autodichiarazione per la richiesta del credito d’imposta in esame.

L’autodichiarazione dovrà essere inviata dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023.

Si resta in attesa di pubblicazione, sempre sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, della risoluzione relativa all’istituzione del codice tributo.

Provvedimento autodichiarazione credito di imposta IMU imprese turistiche

Decreto Aiuti ed Energia. Rateizzazioni semplificate

Decreto Aiuti ed Energia. Rateizzazioni semplificate

Come noto, il Decreto Legge n. 50 del 2022 (c.d. decreto “Aiuti”), così come convertito nella Legge n. 91/2022, ha introdotto alcune novità in materia di riscossione, in particolare alla disciplina delle rateizzazioni delle cartelle e degli avvisi e dei termini per evitare la decadenza.

Con il Comunicato stampa del 18 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate/Riscossione ha analizzato le principali novità normative introdotte, e contestualmente, ha approvato i modelli per le rateizzazioni semplificate fino a 120.000 euro.

  1. Soglia più alta per le rateizzazioni semplificate

Il Decreto Aiuti, modificando la norma di riferimento che regola l’istituto della rateizzazione delle cartelle di pagamento, ha disposto che, a partire dalle domande di dilazione presentate dal 16 luglio 2022, viene elevata da 60 a 120 mila euro la soglia di debito per la quale è possibile ottenere, in modo automatico e con una domanda semplice, una rateizzazione ordinaria fino a 72 rate (6 anni), senza la necessità di dover documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Il provvedimento ha previsto anche che la nuova soglia di debito (120 mila euro) per poter richiedere la dilazione fino a 72 rate senza allegare alcuna documentazione, sia riferita a ogni singola istanza di rateizzazione.

Sul sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it sono stati pubblicati i modelli per fare richiesta di rateizzazione e nei prossimi giorni sarà disponibile anche l’adeguamento del servizio per richiedere la dilazione semplificata fino a 120 mila euro direttamente online, accendendo con le credenziali Spid, Cie e Cns al servizio “Rateizza adesso”, disponibile nell’area riservata del portale di Agenzia delle entrate-Riscossione. Il servizio consente di presentare, in completa autonomia, la richiesta di dilazione ricevendo in automatico via email un piano di pagamenti fino a 72 rate, senza la necessità di allegare ulteriore documentazione.

  1. Decadenza dopo 8 rate non pagate

Con riferimento ai termini di decadenza, la Legge n. 91/2022 ha disposto che, per le richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza dai piani di rateizzazione accordati viene determinata a seguito del mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive, invece delle 5 precedentemente previste. In caso di decadenza, il debito non potrà essere nuovamente dilazionato. La decadenza dalla rateizzazione di uno o più carichi non preclude, tuttavia, la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento per altre cartelle/avvisi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ricorda che per effetto delle varie disposizioni normative intervenute durante il periodo di sospensione dell’attività di riscossione dovuta all’emergenza sanitaria, sono tuttora vigenti termini di decadenza differenti in base alla data in cui è stata presentata la richiesta di rateizzazione.

In particolare, per i piani di dilazione in corso all’8 marzo 2020 (inizio del periodo di sospensione delle attività di riscossione conseguente all’emergenza Covid-19), è stato esteso a 18 il numero di rate che, in caso di mancato pagamento, determinano la decadenza dal beneficio (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020).

Per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e relative a istanze presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate, mentre per le rateizzazioni richieste a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 15 luglio 2022 la decadenza si verifica dopo il mancato pagamento di 5 rate.

  1. Compensazione crediti pa/cartelle

Infine, la Legge n. 91/2022 ha introdotto, a regime, la possibilità di compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, senza più la necessità di rinnovo annuale della misura.

Inoltre, il provvedimento estende la possibilità di compensazione anche ai crediti derivanti da prestazioni professionali. Queste disposizioni si applicano ai carichi affidati all’agente di riscossione dopo il 30 settembre 2013 ed entro il secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.

Credito di imposta locazioni e affitto d’azienda turismo

Credito di imposta locazioni e affitto d’azienda turismo

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 37/E dell’11 luglio 2022 ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili.

Come noto, la suddetta disposizione ha previsto che il credito d’imposta sulle locazioni che spetta alle imprese del settore turistico nonché a quelle dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 – Gestione di piscine, con le modalità e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

Si ricorda che il credito d’imposta spetta a condizione che i beneficiari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.

La misura si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche ed è stata autorizzata dalla Commissione europea con la decisione C(2022) 3099 final del 6 maggio 2022. In particolare, in conformità con la predetta decisione, l’Agenzia delle Entrate precisa che il credito d’imposta può essere riconosciuto solo per i canoni di locazione pagati entro il 30 giugno 2022.

La domanda può essere fatta, esclusivamente, con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato.

La domanda deve essere presentata dall’11 luglio 2022 al 28 febbraio 2023.

Oppure la domanda deve essere presentata dal 15 settembre 2022 al 28 febbraio 2023:

  • per i soggetti che hanno attivato una partita IVA per proseguire l’attività del de cuius ovvero che hanno posto in essere un’operazione che ha determinato trasformazione aziendale nel periodo che intercorre da gennaio 2019 alla data di presentazione dell’Autodichiarazione e che, pertanto, sono tenuti alla compilazione dei campi “Erede che prosegue l’attività del de cuius/trasformazione” e “Codice fiscale del de cuius/PARTITA IVA cessata” nel frontespizio del modello di Autodichiarazione;
  • per i soggetti che intendono comunicare la cessione del credito d’imposta al locatore.

Negli stessi periodi è possibile:

  • inviare una nuova Autodichiarazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa;
  • presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

Inoltre, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, è istituito il seguente codice tributo:

  • “6978” denominato “Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione, – articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”.
Forfettari. Fatturazione elettronica dal 1 luglio

Forfettari. Fatturazione elettronica dal 1 luglio

È stato esteso con Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 l’obbligo di emissione della fatturazione elettronica ai soggetti (imprese e lavoratori autonomi) che rientrano nel c.d. “regime di vantaggio” (di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) e quelli che rientrano nel c.d. “regime forfetario” (di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190). L’obbligo è, altresì, esteso, dalla medesima data, alle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno optato per l’applicazione del regime forfetario di cui alla legge n. 398/1991, e che hanno percepito nell’anno precedente proventi commerciali non superiori al limite di 65.000 euro.

Il suddetto obbligo decorre dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000 e, dal 1° gennaio 2024, per i restanti soggetti.

È previsto, inoltre, relativamente ai soggetti il cui obbligo di fatturazione elettronica decorre dal 1 luglio 2022, una specifica moratoria dalle sanzioni per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022. In particolare, per i citati soggetti non si applicano le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (sanzione amministrativa tra il 5% ed il 10% dei corrispettivi non documentati o registrati o da euro 250 a euro 2.000 se la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito), a condizione che la fattura elettronica venga emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Le principali novità fiscali per le imprese nella legge di bilancio 2022

Le principali novità fiscali per le imprese nella legge di bilancio 2022

Il prossimo 10 febbraio alle ore 10:00 presso la Sala Conferenze “Maria Cocciolo” si terrà un importante incontro formativo rivolto a tutte le imprese.

Tema della giornata le novità e le agevolazioni fiscali per le imprese presenti nella nuova legge di bilancio.

Ne parleremo insieme ai rappresentanti di un partener d’eccezione EY

Vista l’attuale situazione di emergenza epidemiologica l’accesso sarà consentito fino al numero massimo di posti disponibili.

Per iscriversi basta compilare il seguente form: https://forms.gle/M2JQmKF5csEZupQL9

Canone Speciale RAI – Recupero canone TV 2021

Canone Speciale RAI – Recupero canone TV 2021

Con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 6/E del 25 gennaio 2022, è stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante F24, del credito d’imposta istituito dal decreto “Sostegni” in merito al versamento del canone speciale Rai (articolo 6, comma 5, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69).

Come noto, tale disposizione, prevede, per il 2021, l’esonero del canone Rai per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore.

Qualora il canone sia stato pagato, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 100 per cento dell’eventuale importo versato antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto “Sostegni” (22 marzo 2021).

Tanto premesso – accogliendo le istanze della Confederazione – per consentire, a coloro che hanno effettuato il versamento del canone speciale 2021 entro e non oltre il 22 marzo 2021, l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento, con la risoluzione in esame, è istituito il seguente codice tributo:

  • “6958” denominato “CREDITO D’IMPOSTA CANONE SPECIALE RAI – art. 6, c. 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2021”.

Il credito è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e il modello F24 va presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso, pena lo scarto del modello F24.

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.