Tax credit edicole. Domande fino al 30 settembre

Tax credit edicole. Domande fino al 30 settembre

Dal 1 al 30 settembre 2022 è possibile presentare la domanda di accesso per l’anno 2022 al credito di imposta per gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

Le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione via Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’Identità Elettronica (CIE), dal percorso di menù “Servizi on-line” -> “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria” -> “Credito di imposta edicole”.

Per il 2022, il credito di imposta è destinato a:

  • esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
  • imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.

Sono ammessi al beneficio, per l’anno 2022, i soggetti con:

  • sede legale in uno Stato dell’unione europea o nello Spazio economico europeo;
  • residenza fiscale in Italia ovvero stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
  • indicazione nel Registro delle Imprese dei codici di attività ATECO indicati nel DPCM 31 maggio 2019 e, in particolare;
  • nel caso di attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici: la presenza del codice attività primario 47.62.10;
  • nel caso di imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici: la presenza del codice attività primario 82.99.20.

Si ricorda che tra le spese ammesse all’agevolazione dalla succitata disposizione, anche per l’anno 2022, rientrano gli importi pagati nell’anno precedente per l’acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e l’acquisto o il noleggio di dispositivi POS.

La misura massima stabilita per l’agevolazione è pari ad euro 4.000, analogamente agli anni 2020 e 2021.

ll credito di imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari. Ai fini della fruizione del credito di imposta è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6913, istituito dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 107/E del 18 dicembre 2019.

Infine viene reso noto che per eventuali richieste di chiarimento sul credito di imposta in oggetto è possibile inviare un messaggio all’indirizzo di posta elettronica credito.edicole@governo.it.

Decreto Aiuti ed Energia. Rateizzazioni semplificate

Decreto Aiuti ed Energia. Rateizzazioni semplificate

Come noto, il Decreto Legge n. 50 del 2022 (c.d. decreto “Aiuti”), così come convertito nella Legge n. 91/2022, ha introdotto alcune novità in materia di riscossione, in particolare alla disciplina delle rateizzazioni delle cartelle e degli avvisi e dei termini per evitare la decadenza.

Con il Comunicato stampa del 18 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate/Riscossione ha analizzato le principali novità normative introdotte, e contestualmente, ha approvato i modelli per le rateizzazioni semplificate fino a 120.000 euro.

  1. Soglia più alta per le rateizzazioni semplificate

Il Decreto Aiuti, modificando la norma di riferimento che regola l’istituto della rateizzazione delle cartelle di pagamento, ha disposto che, a partire dalle domande di dilazione presentate dal 16 luglio 2022, viene elevata da 60 a 120 mila euro la soglia di debito per la quale è possibile ottenere, in modo automatico e con una domanda semplice, una rateizzazione ordinaria fino a 72 rate (6 anni), senza la necessità di dover documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Il provvedimento ha previsto anche che la nuova soglia di debito (120 mila euro) per poter richiedere la dilazione fino a 72 rate senza allegare alcuna documentazione, sia riferita a ogni singola istanza di rateizzazione.

Sul sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it sono stati pubblicati i modelli per fare richiesta di rateizzazione e nei prossimi giorni sarà disponibile anche l’adeguamento del servizio per richiedere la dilazione semplificata fino a 120 mila euro direttamente online, accendendo con le credenziali Spid, Cie e Cns al servizio “Rateizza adesso”, disponibile nell’area riservata del portale di Agenzia delle entrate-Riscossione. Il servizio consente di presentare, in completa autonomia, la richiesta di dilazione ricevendo in automatico via email un piano di pagamenti fino a 72 rate, senza la necessità di allegare ulteriore documentazione.

  1. Decadenza dopo 8 rate non pagate

Con riferimento ai termini di decadenza, la Legge n. 91/2022 ha disposto che, per le richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza dai piani di rateizzazione accordati viene determinata a seguito del mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive, invece delle 5 precedentemente previste. In caso di decadenza, il debito non potrà essere nuovamente dilazionato. La decadenza dalla rateizzazione di uno o più carichi non preclude, tuttavia, la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento per altre cartelle/avvisi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ricorda che per effetto delle varie disposizioni normative intervenute durante il periodo di sospensione dell’attività di riscossione dovuta all’emergenza sanitaria, sono tuttora vigenti termini di decadenza differenti in base alla data in cui è stata presentata la richiesta di rateizzazione.

In particolare, per i piani di dilazione in corso all’8 marzo 2020 (inizio del periodo di sospensione delle attività di riscossione conseguente all’emergenza Covid-19), è stato esteso a 18 il numero di rate che, in caso di mancato pagamento, determinano la decadenza dal beneficio (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020).

Per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e relative a istanze presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate, mentre per le rateizzazioni richieste a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 15 luglio 2022 la decadenza si verifica dopo il mancato pagamento di 5 rate.

  1. Compensazione crediti pa/cartelle

Infine, la Legge n. 91/2022 ha introdotto, a regime, la possibilità di compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, senza più la necessità di rinnovo annuale della misura.

Inoltre, il provvedimento estende la possibilità di compensazione anche ai crediti derivanti da prestazioni professionali. Queste disposizioni si applicano ai carichi affidati all’agente di riscossione dopo il 30 settembre 2013 ed entro il secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.

Credito di imposta locazioni e affitto d’azienda turismo

Credito di imposta locazioni e affitto d’azienda turismo

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 37/E dell’11 luglio 2022 ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili.

Come noto, la suddetta disposizione ha previsto che il credito d’imposta sulle locazioni che spetta alle imprese del settore turistico nonché a quelle dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 – Gestione di piscine, con le modalità e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

Si ricorda che il credito d’imposta spetta a condizione che i beneficiari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.

La misura si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche ed è stata autorizzata dalla Commissione europea con la decisione C(2022) 3099 final del 6 maggio 2022. In particolare, in conformità con la predetta decisione, l’Agenzia delle Entrate precisa che il credito d’imposta può essere riconosciuto solo per i canoni di locazione pagati entro il 30 giugno 2022.

La domanda può essere fatta, esclusivamente, con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato.

La domanda deve essere presentata dall’11 luglio 2022 al 28 febbraio 2023.

Oppure la domanda deve essere presentata dal 15 settembre 2022 al 28 febbraio 2023:

  • per i soggetti che hanno attivato una partita IVA per proseguire l’attività del de cuius ovvero che hanno posto in essere un’operazione che ha determinato trasformazione aziendale nel periodo che intercorre da gennaio 2019 alla data di presentazione dell’Autodichiarazione e che, pertanto, sono tenuti alla compilazione dei campi “Erede che prosegue l’attività del de cuius/trasformazione” e “Codice fiscale del de cuius/PARTITA IVA cessata” nel frontespizio del modello di Autodichiarazione;
  • per i soggetti che intendono comunicare la cessione del credito d’imposta al locatore.

Negli stessi periodi è possibile:

  • inviare una nuova Autodichiarazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa;
  • presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

Inoltre, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, è istituito il seguente codice tributo:

  • “6978” denominato “Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione, – articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”.
Contributo a fondo perduto per discoteche, sale da ballo e simili

Contributo a fondo perduto per discoteche, sale da ballo e simili

È stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate il Provvedimento del Direttore del 18 maggio 2022, n. 71638, con il quale vengono definiti le modalità e i termini di presentazione delle istanze per la concessione di un contributo a fondo perduto in favore di discoteche, sale da ballo, night-club e simili.

Rifinanziato, con uno stanziamento di 20 milioni di euro, il “Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse”, istituito con la finalità di erogare contributi a fondo perduto in favore di discoteche, sale da ballo, night club e simili che, alla data del 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge 4/2022) risultavano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione sanitaria.

Beneficiari

Il contributo è riconosciuto ai soggetti con partita IVA attiva alla data del 27 gennaio 2022, la cui attività prevalente, risultante dal modello AA7/AA9, è individuata dal codice ATECO 2007 93.29.10 “Discoteche, sale da ballo, night club e simili”.

Modalità e termini di trasmissione dell’istanza

L’istanza dovrà essere predisposta mediante la procedura web resa disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

L’istanza può essere trasmessa a partire dal 6 giugno 2022 e fino al 20 giugno 2022. In tale periodo sarà possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, tenendo conto che l’ultima istanza trasmessa sostituisce integralmente tutte quelle precedentemente inviate. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.

La richiesta di contributo può essere trasmessa direttamente dal soggetto richiedente o tramite un intermediario provvisto di delega di consultazione del Cassetto fiscale.

Calcolo ed erogazione del contributo

Il contributo a fondo perduto verrà ripartito in egual misura per ciascun soggetto beneficiario, rapportando i 20 milioni disponibili all’ammontare complessivo dei contributi richiesti dai soggetti beneficiari, con un tetto massimo di contributo di 25.000 euro per ciascun soggetto beneficiario.

Le comunicazioni dell’Agenzia sull’importo del contributo riconosciuto e sull’avvenuto mandato di pagamento o sullo scarto dell’istanza, con indicazione dei motivi che lo hanno determinato, saranno disponibili nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”.

Il contributo verrà erogato tramite accredito sul conto corrente, identificato dall’IBAN indicato nell’istanza, intestato al soggetto che ha richiesto il contributo, identificato con il relativo codice fiscale.

Contributo a fondo perduto per la ristorazione collettiva

Contributo a fondo perduto per la ristorazione collettiva

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento direttoriale del 3 maggio 2022, ha approvato le modalità per la presentazione dell’istanza relativa al contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva.

Si tratta del contributo per le imprese che svolgono servizi di ristorazione non occasionale definiti da un contratto con un committente, pubblico o privato, per la ristorazione di una comunità delimitata e definita (es. ristorazione per scuole, uffici, università, caserme, strutture ospedaliere, assistenziali, socio-sanitarie e detentive), la cui attività sia individuata da uno dei seguenti codici ATECO 2007:

  1. 56.29.10 “Mense”
  2. 56.29.20 “Catering continuativo su base contrattuale”.

Inoltre, quale requisito per accedere al beneficio è prevista, nell’anno 2020 una riduzione dei ricavi non inferiore al 15% rispetto a quelli del 2019. Per le imprese costituite nel corso del 2019 la determinazione del calo del fatturato sarà calcolata in base ai valori degli imponibili delle fatture emesse e dei corrispettivi certificati nei periodi infrannuali di riferimento.

Le imprese, per accedere al contributo, devono risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese alla data di presentazione dell’istanza; devono avere sede legale o operativa ubicata sul territorio nazionale e presentare un ammontare dei ricavi nell’anno 2019 generato per almeno il 50% dai corrispettivi per i contratti di ristorazione collettiva sopra indicati.

Modalità e termini di trasmissione dell’istanza

L’istanza va presentata nel periodo tra il 6 e il 20 giugno 2022 esclusivamente in modalità telematica, tramite la procedura web che verrà messa a disposizione all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” o con predisposizione del file mediante un software predisposto secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento e invio attraverso il canale telematico Entratel/Fisconline (via Desktop Telematico).

L’invio potrà essere effettuato direttamente dal richiedente o da un intermediario delegato al cassetto fiscale o alla consultazione full del portale “Fatture e Corrispettivi” (delega “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”) o ancora appositamente delegato per la presentazione dell’istanza al contributo per la ristorazione collettiva. In caso di domande con dati errati è possibile sostituire l’istanza con una nuova domanda entro il termine del 20 giugno 2022; entro la stessa data può invece inviare una rinuncia, se il contributo richiesto non è spettante.

Dopo il 20 giugno ed effettuati i dovuti controlli, l’Agenzia comunicherà l’importo del contributo riconosciuto e l’avvenuto mandato di pagamento o lo scarto dell’Istanza con i relativi motivi.

Le imprese che avranno diritto eventualmente a un importo superiore a 150.000 euro dovranno presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di regolarità antimafia via PEC all’indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it entro il 15 luglio 2022 utilizzando l’apposito modello che sarà pubblicato.

L’Agenzia delle Entrate determina il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza e provvede all’erogazione mediante accredito sul conto corrente bancario o postale del richiedente.