Definizione agevolata. Domanda di adesione e Faq

Definizione agevolata. Domanda di adesione e Faq

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet le modalità e il servizio per presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata (c.d. “Rottamazione-quater”), introdotta dalla Legge di Bilancio 2023.

Come noto, la legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022) ha previsto la possibilità di definire in modalità agevolata i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “Rottamazioni” decadute per mancati pagamenti.

La misura prevede la facoltà per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Come si vedrà nel paragrafo che segue, sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni. A coloro che presenteranno la richiesta di Definizione agevolata, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.

Oltre alle modalità e al servizio per la presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato anche le risposte alle domande più frequenti (FAQ) sulla nuova Definizione agevolata, di seguito riportate.

Domanda di adesione

La domanda di adesione alla Definizione agevolata deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica, entro il 30 aprile 2023, utilizzando l’apposito servizio disponibile direttamente nell’area pubblica del sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it, senza la necessità di inserire credenziali di accesso. Nella sezione “Definizione agevolata” si deve compilare l’apposito form inserendo i numeri identificativi delle cartelle/avvisi che si vogliono includere nella domanda di adesione, specificando il numero delle rate in cui si intende suddividere l’importo dovuto e il domicilio al quale verrà inviata entro il mese di giugno la comunicazione delle somme dovute. È inoltre necessario indicare un indirizzo e-mail al quale verrà inviata la ricevuta di presentazione della domanda ed è obbligatorio allegare la prevista documentazione di riconoscimento. È possibile inserire anche i singoli carichi, contenuti nella cartella/avviso per i quali si intende aderire alla Definizione agevolata. Dopo aver confermato l’invio della richiesta il contribuente riceverà una prima e-mail all’indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata. A seguito della convalida della richiesta, il sistema invierà una seconda e-mail di presa in carico della domanda, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti. Infine, se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una ulteriore e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione.

La richiesta può essere inviata anche dall’area riservata del sito internet, accedendo con le credenziali Spid, Cie e Cns, senzala necessità, in questo caso, di allegare la documentazione di riconoscimento.

Con le stesse modalità, il contribuente può presentare in tempi diversi, ma sempre entro il 30 aprile 2023, anche ulteriori dichiarazioni di adesione: se riferite ad altri carichi, saranno considerate integrative della precedente, mentre se riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata, saranno considerate sostitutive della precedente. È possibile presentare la richiesta di adesione anche per i carichi già ricompresi in un piano di “Rottamazione-ter” indipendentemente se tale piano sia ancora in essere o sia decaduto per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle relative rate.

Consulta le FAQ AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE

Contributi a fondo perduto per ristoranti, bar, piscine e catering

Contributi a fondo perduto per ristoranti, bar, piscine e catering

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni per richiedere gli aiuti destinati ad alcuni settori in difficoltà previsti dal decreto Sostegni bis. Dal 22 novembre si aprono le domande.

Sono pronti i modelli e le istruzioni per richiedere contributi a fondo perduto destinati dal decreto “Sostegni bis” per ristoranti, bar, piscine, attività di catering e di organizzazione di cerimonie. Secondo il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dal 22 novembre 2022, fino al 6 dicembre 2022 sarà possibile inviare le domande dall’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”.

Gli aiuti sono riservati alle imprese che hanno registrato nel 2021 una riduzione dei ricavi di almeno il 40% rispetto al 2019. Possono richiedere l’agevolazione le attività con i seguenti codici Ateco: 2007: 56.10, 56.30, 93.11.2, 56.21, 96.09.05.

Per l’agevolazione sono stati previsti 40 milioni di euro per il 2022, che saranno ripartiti secondo le modalità fissata dal decreto interministeriale del 19 agosto 2022. Il 70% delle risorse finanziarie verrà diviso in egual misura tra tutti i beneficiari, il 20% andrà alle imprese con ricavi superiori a 400mila euro e il restante 10% a quelle con ricavi superiori a 1 milione di euro.

Che cos’è

Il decreto Sostegni bis (Dl n. 73/2021) ha previsto un contributo a fondo perduto per ristoranti, bar e altri settori in difficoltà. Il bonus può essere richiesto dalle imprese che operano in alcuni settori in difficoltà per colpa della crisi economica. I soggetti beneficiari e l’ammontare del contributo sono stati decisi nel D.M. del 30 dicembre 2021 dal Ministero dello Sviluppo economico insieme a quello dell’Economia e delle finanze, così come modificato dal D.M. MISE-MEF 19 agosto 2022 (pubblicato in Gazzetta ufficiale il 27 ottobre 2022).

Con il Provvedimento del 18 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e i termini di presentazione delle istanze. Le domande potranno essere inoltrate a partire dal 22 novembre 2022 fino al 6 dicembre 2022, dall’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”.

A chi spetta

Le imprese che possono beneficiare del contributo devono esercitare come attività prevalente una di quelle individuate dai seguenti codici Ateco 2007:

  • 56.10 – ristoranti e attività di ristorazione mobile;
  • 56.30 – bar e altri esercizi simili senza cucina;
  • 56.21 – catering per eventi;
  • 96.09.05 – organizzazione di feste e cerimonie;
  • 93.11.2 – gestione di piscine.

Le imprese in possesso dei codici Ateco ammissibili all’agevolazione devono inoltre possedere i seguenti requisiti:

  • risultare regolarmente iscritte ed attive nel Registro delle imprese;
  • avere sede legale o operativa sul territorio italiano;
  • non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • non essere imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019, ad eccezione delle micro imprese e piccole imprese che rispettino il punto precedente e che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione.

Sono escluse dalle agevolazioni le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.

Devono inoltre aver registrato nel 2021 una riduzione dei ricavi di almeno il 40% rispetto al 2019. Invece, per le imprese costituite nel 2020 la riduzione del 40% si calcola prendendo l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021 e paragonandolo all’ammontare medio mensile dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita Iva.

Di seguito la tabella riepilogativa dei campi delle dichiarazioni dei redditi ai quali far riferimento:

MODELLO DICHIARATIVO RICAVI/COMPENSI REGIME PUNTAMENTI
Redditi persone fisiche Ricavi Contabilità ordinaria RS1 16
Contabilità semplificata RG2, col. 2
Compensi   RE2, col. 2
Ricavi/Compensi Regime L. 190/2014 da LM22 a LM27, col. 3
Ricavi/Compensi Regime D.L. n.98/2011 LM2
Redditi società di persone Ricavi Contabilità ordinaria RS1 16
Contabilità semplificata RG2, col. 2
Compensi   RE2
Redditi società di capitali Ricavi   RS107, col. 2
Redditi Enti non commerciali ed equiparati Ricavi Contabilità ordinaria RS1 11
Contabilità semplificata RG2, col. 7
Regime forfettario art. 145 TUIR RG4, col. 2
Contabilità pubblica RC1
Compensi   RE2

Fonte: Agenzia delle Entrate

Come richiedere il contributo

Le richieste dovranno essere inoltrate, esclusivamente per via telematica, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nell’area riservata “Fatture e corrispettivi”. L’istanza può essere trasmessa dal beneficiario o da un intermediario, con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente. Il richiedente potrà inoltre conferire una specifica delega per la sola trasmissione telematica della domanda ad un intermediario.

Presentata la domanda, l’Agenzia rilascerà una ricevuta che ne attesta la presa in carico, disponibile nella sezione “Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute”. Nei casi in cui l’istanza è trasmessa da un intermediario, sarà inviata, al richiedente che lo ha delegato, una comunicazione mediante posta elettronica certificata (PEC) con l’informazione che è stata trasmessa.

Successivamente alla ripartizione proporzionale delle risorse finanziarie stanziate, l’emissione del contributo verrà comunicata all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi” nella sezione “Contributi a fondo perduto – Consultazione esito”.

In caso di errori nella compilazione sarà possibile presentare una nuova istanza in sostituzione di quella precedente. È anche possibile presentare una rinuncia alla domanda, da intendersi come rinuncia totale del contributo. Anche in questo caso può essere presentata da un intermediario.

Autocertificazione antimafia

Nel caso in cui dovesse essere riconosciuto un contributo superiore a 150mila euro, nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate sarà comunicato solo l’importo spettante. Per l’erogazione il richiedente dovrà trasmettere all’Agenzia, anche mediante un intermediario, un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa alla dichiarazione antimafia, con l’indicazione dei codici fiscali dei soggetti da sottoporre a verifica, o la dichiarazione che certifica l’iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.

Il modello di autocertificazione di regolarità antimafia sarà pubblicato successivamente sempre sul sito dell’Agenzia e dovrà essere firmato digitalmente dal richiedente e inviato tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it entro il 16 gennaio 2023.

Come sono ripartiti i fondi

Le risorse messe a disposizione sono pari a 40 milioni di euro e saranno ripartite in questo modo:

  • il 70% è diviso in parti uguali tra tutti i beneficiari;
  • il 20% è ripartito tra le imprese beneficiarie che nel 2019 presentano un ammontare di ricavi superiore a 400mila euro;
  • il restante 10% va alle imprese con un ammontare di ricavi superiore a 1 milione di euro.

L’agevolazione è riconosciuta ai sensi e nel rispetto del regime “de minimis” e nei limiti della capienza residua del massimale di aiuto che si applica al beneficiario rispetto agli aiuti la cui registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) è avvenuta o avverrà tra il 2022 e il 2024.

L’ammontare del contributo sarà quindi pari al minore tra l’importo determinato a seguito della ripartizione e l’importo residuo di aiuti ancora fruibili, determinato sulla base dell’ammontare degli aiuti di Stato in regime “de minimis” indicato nell’istanza.

Erogazione e controlli

A seconda del contenuto dell’istanza, l’Agenzia delle Entrate determinerà l’ammontare del contributo, che sarà erogato con accredito sul conto corrente bancario o postale.

Prima di effettuare l’accredito l’Agenzia effettuerà dei controlli con i dati presenti in Anagrafe tributaria. In caso di anomalie o incoerenze l’istanza verrà scartata. Sarà anche verificato che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al soggetto richiedente, attraverso un servizio realizzato da PagoPa S.p.A.

Per maggiori informazioni può contattare i nostri uffici!

Contributo Ristorazione D.L. “Attuazione PNRR”

Contributo Ristorazione D.L. “Attuazione PNRR”

Per poter accedere ai fondi – pari a 10 milioni di euro – stanziati dall’art. 1, commi 17-bis e ss. del D.L. c.d. “Attuazione PNRR”, le imprese della ristorazione, entro il 21 novembre p.v. dovranno presentare, in via telematica, una dichiarazione attestante l’ammontare degli aiuti di Stato ricevuti in regime “de minimis” la cui registrazione nel RNA è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024.

A stabilirlo è il Provv. del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 406608/2022, emanato in conformità con quanto stabilito dal Decreto del MISE, di concerto con il MiTur e il MEF, del 29 aprile 2022, che aveva statuito le prime disposizioni attuative della misura.

Trattasi in particolare di un contributo aggiuntivo che sarà erogato alle sole aziende già ammesse al beneficio “wedding horeca” di cui all’art. 1-ter, comma 1, del D.L. c.d. “Sostegni bis” (news Fipe) e che svolgano, in via prevalente una delle attività con i seguenti codici ATECO:

  • 10 “Ristoranti e attività di ristorazione mobile”
  • 21 “Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)”;
  • 30 “Bar e altri esercizi simili senza cucina”.

I fondi disponibili saranno così ripartiti:

  • il 70% sarà ugualmente distribuito tra tutte le imprese beneficiarie;
  • il 20% sarà attribuito, in via aggiuntiva, alle sole aziende con ricavi superiori a 100.000 euro (nel periodo d’imposta 2019);
  • il restante 10% sarà erogato, in via ulteriormente aggiuntiva, alle imprese con ricavi superiori a 300.000 euro (sempre in riferimento al periodo d’imposta 2019).

Il contributo – una volta terminati con esito positivo i controlli con i dati presenti in anagrafe tributaria – sarà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale già indicato dal richiedente nell’istanza di accesso per la misura di sostegno “wedding horeca” prima citata. È bene specificare che qualora sia stato superato il massimale triennale del Regolamento “de minimis” (Reg. UE n. 1407/2013) con gli altri aiuti già ottenuti – pari a 200.000 euro per i Pubblici Esercizi – l’accredito non potrà essere eseguito.

Credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale

Credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale

Con Il Decreto Aiuti Ter viene riconosciuto un credito d’imposta per le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (“energivore”), ma con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.

In particolare, il credito d’imposta è pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto dell’energia elettrica effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, e viene concesso qualora il “prezzo di riferimento” della stessa (calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi) abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Pertanto, rispetto ai precedenti trimestri, la soglia di accesso al beneficio è stata ridotta, passando dai 16,5 kW agli attuali 4,5 kW, e la percentuale del credito è stata innalzata, passando dal 15 per cento al 30 per cento.

Viene anche riconosciuto un credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas (“gasivore”).

In particolare, il credito d’imposta è pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022 – per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici – e viene concesso qualora il “prezzo di riferimento del gas naturale” (calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME) abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Anche nel caso del gas naturale, rispetto ai trimestri precedenti, la percentuale del credito è stata innalzata, passando dal 25 per cento al 40 per cento.

Il Decreto prevede inoltre che, ove l’impresa (non “energivora” e non “gasivora”) destinataria dei citati crediti d’imposta, si rifornisca nel terzo trimestre dell’anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia – ove richiesto dal cliente – una comunicazione contenente il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.

Sono previsti anche crediti d’imposta in favore delle imprese “energivore” e “gasivore”. In particolare, alle imprese a forte consumo di energia elettrica, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 – al netto delle imposte e degli eventuali sussidi – hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.

Per quanto concerne le imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto invece un credito d’imposta, pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nei mesi di ottobre 2022 – per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici – qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MIGAS) pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Tutti i crediti d’imposta di cui sopra sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro la data del 31 marzo 2023. Viene precisato che tali crediti sono utilizzabili dal cessionario, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023.

Viene altresì prorogato, al 31 marzo 2023, il termine ultimo per utilizzare (in compensazione) i crediti d’imposta riferiti ai consumi energetici del terzo trimestre di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Medesima è la scadenza per il soggetto cessionario dei predetti crediti.

Infine, viene precisato che, entro il 16 febbraio 2023, i beneficiari dei crediti d’imposta disciplinati dal decreto in esame e dal decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno definiti con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che verrà emanato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

Credito d’imposta per l’IMU del comparto turismo

Credito d’imposta per l’IMU del comparto turismo

Con comunicazione riportata sul sito web dell’Agenzia delle Entrate in data 16 settembre 2022. è stato pubblicato il Provvedimento che definisce le modalità, i termini di presentazione e del contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti per gli operatori economici che possono beneficiare del credito d’imposta sull’IMU per il comparto turistico.

Si tratta delle regole per la fruizione del credito d’imposta relativo alla seconda rata dell’IMU del 2021, destinato – in base a quanto disposto all’articolo 22 comma 2 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 – alle imprese turistico-ricettive, ivi compresi le imprese che esercitano attività agrituristica, alle imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, nonché alle imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

La disposizione concede un contributo – in misura corrispondente al 50% dell’importo versato relativo alla seconda rata dell’IMU 2021 – per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.

La comunicazione include, accessibili tramite appositi link:

  1. il modello di autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del temporary framework;
  2. le istruzioni per la compilazione del modello;
  3. le specifiche tecniche (i cui eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione) per la predisposizione e trasmissione telematica dell’autodichiarazione per la richiesta del credito d’imposta in esame.

L’autodichiarazione dovrà essere inviata dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023.

Si resta in attesa di pubblicazione, sempre sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, della risoluzione relativa all’istituzione del codice tributo.

Provvedimento autodichiarazione credito di imposta IMU imprese turistiche