Agenzia Entrate.Proroga servizio di consultazione fatture

Agenzia Entrate.Proroga servizio di consultazione fatture

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento direttoriale del 3 novembre 2021, ha prorogato a fine anno il termine, scaduto il 30 settembre, per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle Fatture Elettroniche e dei loro duplicati informativi.

Lo scorso 30 settembre è, infatti, scaduto il termine per l’adesione al predetto servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, terminando, di fatto, il periodo transitorio durante il quale gli operatori e i loro intermediari delegati, anche in assenza di adesione al relativo servizio, hanno potuto consultare la totalità delle fatture emesse e ricevute fin dall’avvio dell’obbligo generalizzato della fatturazione elettronica. In assenza di adesione espressa, è possibile consultare esclusivamente le fatture emesse e ricevute dal giorno successivo all’adesione.

Ora, con il provvedimento in oggetto, viene disposta la riapertura dei termini, al fine di venire incontro alle difficoltà segnalate da operatori, associazioni di categoria e ordini professionali circa l’indisponibilità delle fatture pregresse e considerati gli adempimenti fiscali previsti per lo scorso mese di settembre, anche legati alle agevolazioni per i contribuenti colpiti dalla pandemia.

Pertanto, per chi effettua l’adesione entro il 31 dicembre 2021 è prevista la possibilità di accedere a tutte le fatture emesse e ricevute trasmesse al Sistema di Interscambio dal 1° gennaio 2019, data di inizio dell’obbligo della fatturazione elettronica.

Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti due diversi servizi, a cui si può accedere previa, specifica, adesione: un servizio gratuito di conservazione a norma delle fatture elettroniche, secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014, e un servizio per la consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici. I due servizi hanno finalità diverse e richiedono, ognuno, una specifica adesione: per evitare di incorrere nelle criticità che sono state rappresentate è fondamentale effettuare l’adesione al servizio di consultazione entro il 31 dicembre 2021.

Da ultimo, viene segnalato che le fatture elettroniche sono consultabili e scaricabili fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI.

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 13/E del 2 novembre 2021, ha fornito chiarimenti in merito al credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.

Il citato beneficio, introdotto per la prima volta dall’articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto “Rilancio”), già oggetto di specifici chiarimenti con le circolari n. 20/E e n. 25/E del 2020, consiste, così come innovato dal decreto Sostegni-bis, in un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto dei dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione dei tamponi. Di seguito, un’analisi dei principali chiarimenti forniti.

Ambito soggettivo, misura del credito d’imposta e rilevanza fiscale:
Dal punto di vista soggettivo, per espressa previsione contenuta nel comma 1 del citato articolo 32, il credito d’imposta in esame è rivolto:

  • ai soggetti esercenti attività di impresa;
  • ai soggetti esercenti arti e professioni;
  • agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
  • alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast.

Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.

Ai fini della corretta quantificazione del credito d’imposta spettante, è necessario moltiplicare l’ammontare del credito d’imposta richiesto per la percentuale che verrà resa nota con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021, e che viene calcolata come rapporto tra l’ammontare complessivo stanziato dalla norma e l’ammontare del credito d’imposta complessivamente richiesto dai contribuenti.

Ambito oggettivo: le spese ammesse al credito d’imposta:
In particolare, sono ricomprese nel credito d’imposta le spese sostenute per:

a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;

b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 32 in commento;

c) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

d) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

e) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

f) l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Con riguardo alle spese di cui alla lettera b), ossia per la “somministrazione di tamponi”, la circolare chiarisce che vanno ricomprese tutte le spese connesse, propedeutiche e necessarie alla somministrazione stessa (ad esempio, l’acquisto dei tamponi, le spese del personale sanitario, ecc.), purché sostenute a favore di coloro che prestano attività lavorativa presso i soggetti beneficiari.

Sono, invece, escluse quelle sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, l’addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza.

Inoltre, secondo l’Amministrazione finanziaria, il credito d’imposta si applica per gli interventi effettuati sugli impianti di condizionamento qualora siano diversi da quelli di “ordinaria” manutenzione e rientrino tra le attività di “sanificazione”, così come qualificate nella circolare n. 20/E del 2020.

Rilevanza fiscale e modalità di utilizzo del credito d’imposta:
Così come espressamente previsto dalla norma, il credito d’imposta in esame non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali, né alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’Irap non incide sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 61 del Tuir non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 109, comma 5 del Tuir.

Premesso ciò, la circolare chiarisce che il credito di imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997, mentre risulta esclusa la possibilità di cederlo in tutto o in parte.

Si ricorda, infine, che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 luglio 2021, è stato approvato il modello, con le relative istruzioni, per la richiesta del credito di imposta, da inviare dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario incaricato.

I Professionisti provano a ripartire ma chiedono attenzione

I Professionisti provano a ripartire ma chiedono attenzione

Convegno di Confcommercio Professioni: dopo 10 anni di crescita continua, la crescita del settore dei liberi professionisti non ordinistici si è fermata. La presidente Fioroni: “Equo compenso e welfare su misura”.  Sangalli: “Confcommercio è anche la casa delle professioni”

Una fotografia in chiaroscuro. Questa potrebbe essere la sintesi più adatta per descrivere i risultati dell’indagine realizzata dell’Ufficio Studi di Confcommercio (documento pdf) realizzata per Confcommercio Professioni nell’ambito del convegno “#Professioni Restart, la ripartenza fra opportunità e criticità” (segui la diretta streaming su www.confcommercio.it/live) dedicato al settore dei liberi professionisti non iscritti ad ordini, professionisti del settore ambiente e sicurezza, amministratori di condominio, wedding planner, professionisti dell’ICT, designer, consulenti aziendali, formatori, professionisti del wellness, optometristi e guide turistiche. Dal 2008 al 2019, questo “esercito” è cresciuto dell’89% arrivando a quota 429.000 unità ed è un dato molto significativo anche a fronte del fatto che nello stesso arco di tempo l’occupazione complessiva del sistema Italia è cresciuta del 1,2%. %. Un tasso di incremento straordinariamente elevato, confermato anche dal +10% del 2019 rispetto al 2018, a cui però il Covid ha messo sicuramente un freno considerando che, tra liberi professionisti ordinistici e non ordinistici che nel 2019 in totale rappresentavano oltre 1 milione e 400 mila lavoratori, se ne sono persi per strada almeno quarantamila.

Un altro aspetto che l’indagine dell’Ufficio Studi prende in considerazione è l’andamento inversamente proporzionale tra la crescita del numero dei professionisti e il loro reddito: quello complessivamente generato da queste professioni cresce di oltre il 40% nel periodo 2009-2019 mentre quello pro capite diminuisce di oltre il 25% fermandosi a poco più di 15.900 euro.

Le proposte di Confcommercio Professioni

Per questi professionisti Confcommercio Professioni, oltre a chiedere in via prioritaria, l’equo compenso per le prestazioni professionali e, per uscire dall’emergenza della pandemia, la rateizzazione straordinaria del complessivo debito fiscale accumulato, ha elaborato una serie di proposte per il settore su fisco, politiche attive per la riqualificazione professionale, accesso al credito e previdenza complementare.

Esonero contributivo assunzione donne

Esonero contributivo assunzione donne

Il Ministero del lavoro con comunicato del 28/10/2021 ha reso noto che la Commissione Europea ha dato l’autorizzazione all’esonero contributivo previsto per l’assunzione di donne svantaggiate e disoccupate previsto dalla legge 178/2020.

L’esonero contributivo, riconosciuto nella misura del 100% e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, è applicabile alle assunzioni di donne con contratto a tempo determinato e indeterminato nonché alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato

Per il recupero dei periodi pregressi si dovranno, quindi, attendere le istruzioni operative che verranno fornite con circolare Inps.

Confcommercio: “bene l’estensione di Resto al sud al commercio”

Confcommercio: “bene l’estensione di Resto al sud al commercio”

Approvato un emendamento al decreto legge Infrastrutture, per inserire il commercio tra le attività per cui possono essere richieste le agevolazioni di “Resto al Sud”.

“Bene l’estensione al settore del commercio dell’incentivo Resto al Sud’, è una buona scelta nel segno della ripresa e della resilienza”. Confcommercio commenta l’approvazione, avvenuta ieri alla Camera nel corso dell’iter di conversione in legge del decreto legge “Infrastrutture”, dell’emendamento con cui si procede all’inserimento del commercio tra le attività per cui possono essere richieste le agevolazioni di “Resto al Sud”.

“Giusta l’attenzione riservata al tema – prosegue la nota –  dal Governo, a partire dalla Ministra Mara Carfagna, e dal Parlamento. Si tratta, infatti, di un aiuto concreto (contributo a fondo perduto e finanziamento bancario garantito a tasso zero) per i soggetti compresi tra i 18 ed i 55 anni che – in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, nelle aree del Centro Italia colpite dai terremoti del 2016 e del 2017 ed in alcuni comuni localizzati in isole minori del Centro-Nord – scelgano di avviare un’attività imprenditoriale o professionale”.

Finalità

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti attività economiche:

  • attività produttive nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura;
  • fornitura di servizi alle imprese e alle persone;
  • turismo;
  • attività libero professionali (sia in forma individuale che societaria);
  • commercio (emendamento approvato ma provvedimento non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, pertanto non ancora attivo. E’ necessario attendere il completamento dell’iter di conversione del D.L. 121/2021).

Sono escluse le attività agricole.

Beneficiari

Possono accedere alla misura i soggetti maggiorenni con età inferiore ai 56 anni (salvo il caso di alcuni comuni del cratere sismico del Centro-Italia come sopra specificato) che:

  • sono residenti nelle aree indicate o che trasferiscono la residenza entro 60 giorni (120 giorni se residenti all’estero) dall’esito positivo dell’istruttoria;
  • non sono titolari di altre attività d’impresa al 21 giugno 2017;
  • non hanno ricevuto altre agevolazioni sull’autoimprenditorialità nell’ultimo triennio;
  • al momento dell’approvazione della domanda non hanno un lavoro a tempo indeterminato e si impegnano a non averlo per tutta la durata del finanziamento.

Le attività economiche devono essere state costituite dopo il 21 giugno 2017 o, per le imprese costituende, la costituzione deve avvenire entro 60 giorni (120 giorni in caso di residenza all’estero) dall’esito positivo dell’istruttoria.

Possono accedere all’agevolazione anche i liberi professionisti (in forma societaria o individuale) che non risultano titolari di partita IVA nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda per lo svolgimento di un’attività analoga a quella proposta (codice Ateco non identico fino alla terza cifra di classificazione delle attività economiche).

Spese ammissibili

Le spese ammesse a finanziamento sono:

  • ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni immobili (massimo 30% del programma di spesa);
  • macchinari, impianti e attrezzature nuovi;
  • programmi informatici e servizi per le tecnologie, l’informazione e la telecomunicazione;
  • spese di gestione (materie prime, materiali di consumo, utenze, canoni di locazione, canoni di leasing, garanzie assicurative) – massimo 20% del programma di spesa.

Non sono ammissibili le spese di progettazione e promozionali, le spese per le consulenze e per il personale dipendente.

Agevolazioni

Per le imprese costituite in forma individuale l’importo massimo concedibile è pari a 60.000 euro.

Per le imprese costituite in forma societaria, l’importo massimo concedibile è di 50.000 euro per ogni richiedente, che può arrivare fino a 200.000 euro nel caso di società composte da quattro soci.

Le agevolazioni coprono fino al 100% delle spese, attraverso:

  • il 50% di contributo a fondo perduto;
  • il 50% di finanziamento bancario a tasso zero garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI. Gli interessi sono interamente a carico di Invitalia. Il finanziamento bancario è concesso solo da istituti di credito che aderiscono alla convenzione ABI-Invitalia, riscontrabili al seguente link: https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud/elenco-banche-finanziatrici
  • Inoltre, per sostenere il fabbisogno di circolante, è previsto un ulteriore contributo a fondo perduto pari a 15.000 euro per le ditte individuali e le attività professionali svolte in forma individuale e fino a un massimo di 40.000 euro per le società.

Tale contributo viene erogato al completamento del programma di spesa, contestualmente al saldo dei contributi concessi.

Le agevolazioni sono concesse a valere sul regolamento UE n. 1407/2013 relativo al Regime de minimis.

Procedura

Le domande possono essere presentate esclusivamente online, attraverso la piattaforma web di Invitalia, ed è necessario essere in possesso di SPID, firma digitale e posta elettronica certificata (PEC).

Al termine della compilazione del piano di impresa e dell’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, verrà assegnato un protocollo elettronico.

Le domande vengono valutate in ordine cronologico di arrivo entro 60 giorni dalla data di presentazione (salvo eventuali richieste di integrazione dei documenti).

Invitalia verifica il possesso dei requisiti e poi esamina nel merito le iniziative, anche attraverso un colloquio con i proponenti.

Non ci sono bandi, scadenze o graduatorie, pertanto l’invio delle domande è sempre possibile, salvo interruzione per esaurimento risorse.