L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 13/E del 2 novembre 2021, ha fornito chiarimenti in merito al credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.

Il citato beneficio, introdotto per la prima volta dall’articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto “Rilancio”), già oggetto di specifici chiarimenti con le circolari n. 20/E e n. 25/E del 2020, consiste, così come innovato dal decreto Sostegni-bis, in un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto dei dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione dei tamponi. Di seguito, un’analisi dei principali chiarimenti forniti.

Ambito soggettivo, misura del credito d’imposta e rilevanza fiscale:
Dal punto di vista soggettivo, per espressa previsione contenuta nel comma 1 del citato articolo 32, il credito d’imposta in esame è rivolto:

  • ai soggetti esercenti attività di impresa;
  • ai soggetti esercenti arti e professioni;
  • agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
  • alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast.

Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.

Ai fini della corretta quantificazione del credito d’imposta spettante, è necessario moltiplicare l’ammontare del credito d’imposta richiesto per la percentuale che verrà resa nota con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021, e che viene calcolata come rapporto tra l’ammontare complessivo stanziato dalla norma e l’ammontare del credito d’imposta complessivamente richiesto dai contribuenti.

Ambito oggettivo: le spese ammesse al credito d’imposta:
In particolare, sono ricomprese nel credito d’imposta le spese sostenute per:

a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;

b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 32 in commento;

c) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

d) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

e) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

f) l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Con riguardo alle spese di cui alla lettera b), ossia per la “somministrazione di tamponi”, la circolare chiarisce che vanno ricomprese tutte le spese connesse, propedeutiche e necessarie alla somministrazione stessa (ad esempio, l’acquisto dei tamponi, le spese del personale sanitario, ecc.), purché sostenute a favore di coloro che prestano attività lavorativa presso i soggetti beneficiari.

Sono, invece, escluse quelle sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, l’addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza.

Inoltre, secondo l’Amministrazione finanziaria, il credito d’imposta si applica per gli interventi effettuati sugli impianti di condizionamento qualora siano diversi da quelli di “ordinaria” manutenzione e rientrino tra le attività di “sanificazione”, così come qualificate nella circolare n. 20/E del 2020.

Rilevanza fiscale e modalità di utilizzo del credito d’imposta:
Così come espressamente previsto dalla norma, il credito d’imposta in esame non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali, né alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’Irap non incide sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 61 del Tuir non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 109, comma 5 del Tuir.

Premesso ciò, la circolare chiarisce che il credito di imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997, mentre risulta esclusa la possibilità di cederlo in tutto o in parte.

Si ricorda, infine, che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 luglio 2021, è stato approvato il modello, con le relative istruzioni, per la richiesta del credito di imposta, da inviare dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario incaricato.