INPS. Chiarimenti su CIG e quarantena

INPS. Chiarimenti su CIG e quarantena

Il 18 novembre 2021, l’INPS ha pubblicato due messaggi per fornire indicazioni in ordine agli ammortizzatori sociali e alla quarantena determinati da Covid-19.

Ammortizzatori sociali emergenziali

Con il Messaggio n. 4034 ha fornito indicazioni operative sui nuovi periodi di trattamenti di integrazione salariale emergenziali Covid19 previsti dal D.L. n.146/2021.

In particolare il Decreto ha previsto la possibilità per i lavoratori in forza al 22 ottobre 2021 di accedere ad un ulteriore periodo massimo di 13 settimane di trattamenti di Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) che può essere richiesto dai datori di lavoro che sono costretti a interrompere o ridurre l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID 19, nel periodo tra il 1 ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.

I datori di lavoro richiedenti, per poter accedere ai nuovi trattamenti devono essere stati interamente autorizzati alle precedenti 28 settimane di trattamenti previste dal cd. Decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021).

Ovviamente, nel caso in cui il datore di lavoro dovesse ricorrere ai suddetti trattamenti, continuerà ad operare nei suoi confronti il divieto di licenziamento.

Per quanto riguarda le istanze per i trattamenti di cassa integrazione, l’INPS ha ribadito che dovranno essere inviate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di riduzione o sospensione oraria: quindi per le domande relative a sospensioni o riduzioni iniziate a ottobre il termine di presentazione delle istanze è il prossimo 30 novembre.

Le domande dovranno essere trasmesse con la nuova causale denominata “COVID 19 – DL 146/21”.

Si precisa, inoltre, che la procedura di trasmissione delle domande è già disponibile e che le stesse possono essere inviate, a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione a tutte le 28 settimane di cui al decreto legge n. 41/2021 da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto.

Infatti, il rispetto di tale ultima condizione sarà verificato in sede di istruttoria delle domande e costituirà presupposto per il riconoscimento della legittimità dei trattamenti richiesti.

Inoltre, in caso di intervento diretto dell’Istituto, tutti i dati per il pagamento o il saldo dell’integrazione salariale (Uniemens Cig SR41) devono essere inviati entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda.

Per quanto riguarda le aziende plurilocalizzate l’INPS ha ricordato che possono inviare domanda come “Deroga Plurilocalizzate” esclusivamente le aziende che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Tutte le altre aziende, anche con più unità produttive, trasmetteranno invece domanda come “Deroga INPS” (non plurilocalizzate).

Infine, sono stati forniti chiarimenti in relazione al periodo di ulteriori 9 settimane di CIGO, previste dal decreto Fisco-Lavoro, per cause connesse all’emergenza in favore dei datori di lavoro appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili per sospensioni o riduzioni dell’attività produttiva nel periodo collocato tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021, per una durata massima di 9 settimane.

A tal proposito, l’IINPS ha chiarito che le imprese che, alla data del 22 ottobre 2021 avevano in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica, possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per una durata massima di 9 settimane, per periodi decorrenti dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021.

In questo caso è necessario trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “COVID 19 – DL 146/21”.

Si precisa, infine, che per la prestazione di CIGO, previa sospensione del trattamento di CIGS in corso, le relative domande di concessione del trattamento devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale “COVID 19 – DL 146/21 – sospensione CIGS”.

Riconoscimento malattia in quarantena

Con il Messaggio n. 4027, ha fornito chiarimenti relativi alle disposizioni introdotte dall’articolo 8 del D.L. n. 146/2021 che riguardano il rifinanziamento della tutela per malattia in favore dei lavoratori fragili e in quarantena per Covid 19.

Con il predetto Decreto è stata, infatti, riconosciuta, fino al 31 dicembre 2021, l’equiparazione del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva alla malattia.

Alla luce delle suindicata norma, l’Istituto può procedere, quindi, al riconoscimento della prestazione anche per gli eventi verificatisi nel corso dell’anno 2021, seguendo l’ordine cronologico.

Per ulteriori elementi di dettaglio si rinvia ai messaggi disponibili nella nostra Area Riservata.

Confcommercio Cosenza. Approvato il bilancio previsionale 2022

Confcommercio Cosenza. Approvato il bilancio previsionale 2022

L’Assemblea dei soci di Confcommercio Cosenza riunita oggi in modalità mista (presenza/videoconferenza) ha approvato all’unanimità il Bilancio previsionale 2022 predisposto dalla Giunta e dal Consiglio riunitisi lo scorso 04 novembre.

Nel corso dell’Assemblea è stato poi presentato e approvato il Budget Sociale 2022. Cinque le linee progettuali che definiscono le strategie d’azione dell’associazione per il prossimo anno:

  • Comunicazione digitale e partecipazione associativa
  • Promozione rete associativa e sviluppo territoriale
  • Transizione digitale e innovazione dei servizi
  • Rafforzamento politiche attive e competenze del personale
  • Expo Dubai 2020 – Internazionalizzazione delle PMI

Soddisfatto il Presidente Klaus Algieri che ha dichiarato: “Il 2022 sarà l’anno del rilancio per le nostre imprese e per la nostra associazione. Dopo l’emergenza è giunto il momento di mettere in atto progetti seri che diano maggiori servizi ai nostri associati soprattutto in materia di digitalizzazione e formazione”.

Il Direttore Maria Santagada nel presentare il Budget Sociale 2022 ha dichiarato: “stiamo predisponendo numerosi progetti che, anche alla luce del PNRR, ci permetteranno di offrire ai nostri associati una gamma di servizi più ampia”.

Ristoratori, agricoltori e produttori insieme per rilanciare la filiera agroalimentare

Ristoratori, agricoltori e produttori insieme per rilanciare la filiera agroalimentare

All’assemblea della Federazione dei Pubblici Esercizi presentata la “Carta dei Valori” della ristorazione italiana alla presenza del ministro Garavaglia e del presidente di Confcommercio Sangalli.

Il presidente Fipe, Stoppani: “Sono necessarie politiche lungimiranti di sostegno e di sviluppo alla ristorazione, elementi qualificanti della nostra offerta turistica e strumenti formidabili di promozione del nostro patrimonio agroalimentare”.

Nel 2021 la spesa degli italiani per consumi alimentari fuoricasa tornerà ad oltre 63 miliardi di euro, con un incremento del 17,2% rispetto al 2020, ma ancora sotto i livelli pre-covid per oltre 20 miliardi di euro. Più contenuto l’aumento della spesa alimentare domestica: +0,8% rispetto allo scorso anno.

  • L’impatto della pandemia sulla ristorazione è stato devastante anche a livello internazionale. In tutti i Paesi del vecchio continente la flessione dei consumi è stata superiore al 30%, con punte di oltre il 40% in Spagna.
  • Prima della pandemia,la sola spesa turistica destinata alla ristorazione valeva 18,5 miliardi di euro, con 8,4 miliardi di euro garantiti dal turismo straniero, con un valore aggiunto pari a circa 7 miliardi.
  • I rappresentanti di Fipe, Confagricoltura, Coldiretti, Unione Italiana Food, oltre a Siae per il ruolo della musica nei Pubblici Esercizi, firmano la “Carta dei Valori” della ristorazione italiana, con i principi cardine per la valorizzazione condivisa del settore.

Roma, 18 novembre 2021– La ristorazione è pronta ad andare oltre i drammi e le incognite del recente doloroso periodo, riprendendo il suo ruolo strategico per le filiere dell’agroalimentare e del turismo. Per farlo meglio è necessario una strategia unitaria in grado di valorizzare l’intero Sistema Paese.

Un patto di filiera tra ristoratori, produttori e agricoltori che è anche un appello alla Politica, rinnovato più volte all’interno della relazione con la quale il presidente di Fipe-Confcommercio, Lino Enrico Stoppani, ha aperto i lavori dell’assemblea annuale, alla presenza del ministro del Turismo, Massimo Garavaglia e del presidente nazionale di Confcommercio, Carlo Sangalli.

Serve un soggetto che svolga una funzione di regia – ha detto Stoppani – in grado di fare un vero lavoro di raccordo e integrazione di filiera, tra agricoltura, industria alimentare, distribuzione e ristorazione, anche per favorire il nostro export”.

Un tavolo di coordinamento che si occupi delle politiche dell’intera filiera agroalimentare, indispensabile in una fase di ripartenza di un settore che vuole tornare ad essere trainante ed attrattivo, superando alcuni gap strutturali che non consentono di sfruttare pienamente le grandi potenzialità.

“Il settore presenta due principali problemi: produttività e attrattività. Se a questi aggiungiamo l’incertezza delle prospettive post Covid e le distorsioni create da generose politiche di sussidio – ha spiegato Stoppani – sono spiegate le difficoltà di reperimento di risorse umane adeguate e l’emorragia di competenze”.

Il rinnovo del contratto nazionale di categoria, in scadenza il 31 dicembre, sarà un passaggio decisivo per affrontare questo problema, ma parallelamente sono necessari interventi di breve periodo. Dalla decontribuzione dei salari a tempo determinato o almeno fino alla fine della crisi pandemica, alla revisione del Decreto flussi, indispensabile per il reperimento di quella manodopera necessaria a svolgere le mansioni per le quali non si trovano persone disponibili tra i nostri connazionali.

Il lavoro principale, tuttavia, è quello di ricostruire la fiducia in un comparto che per guardare al futuro sa di dover investire anche sulla digitalizzazione e sullo sviluppo di servizi sostenibili. Strumento strategico per facilitare questa trasformazione 4.0 saranno i bandi contenuti nel PNRR riservati alle imprese del turismo, primi tra tutti quelli sull’ammodernamento e sull’efficientamento energetico. Una quota di questi fondi potrà essere richiesta anche dai Pubblici Esercizi, come assicurato dal ministro del Turismo, Garavaglia.

All’orizzonte, rimangono tuttavia due spauracchi: l’inflazione e la risalita dei contagi.

“Le nostre imprese – ha spiegato Stoppani – segnalano forti tensioni sui prezzi di acquisto delle materie prime e in taluni casi difficoltà di approvvigionamento ed è pertanto necessario un attento presidio da parte del Governo proprio per contrastare eventuali fenomeni speculativi”.

Mentre sul fronte della risalita dei contagi, il Presidente ha ribadito l’assoluta fiducia nel vaccino come argine a ogni nuova ipotesi di chiusura, anche parziale, dei Pubblici Esercizi e ha lanciato un appello alla responsabilità a chi da mesi manifesta ogni settimana, contro il green pass, infrangendo regole e aggiungendo rischi pericolosi. “A forza di proteste senza regole – ha precisato – si rischia di condannare la lotta contro il virus all’irresolubilità”.

Al termine dell’assemblea è stata sottoscritta la “Carta dei Valori” della ristorazione italiana curata da Davide Rampello. Un documento che contiene le linee di azione per la promozione e la valorizzazione delle nostre eccellenze enogastronomiche, definiti beni culturali viventi a cui la ristorazione dà corpo, rinnovamento e racconto.

Tra i firmatari, Massimo Giansanti, presidente di Confagricoltura, David Granieri, vice presidente Coldiretti, Marco Lavazza, presidente di Unione italiana Food, Giulio Rapetti Mogol, presidente Siae e, oltre a Lino Enrico Stoppani presidente di Fipe-Confcommercio, Carlo Sangalli, presidente nazionale Confcommercio e il ministro Massimo Garavaglia.

Esonero contributivo: turismo, commercio, terme e spettacoli

Esonero contributivo: turismo, commercio, terme e spettacoli

L’INPS, con la circolare n. 169 del 2021, fa seguito alla precedente circolare n.140/021 per fornire le modalità operative riferite all’esonero contributivo introdotto dall’articolo 43 del decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021), fruibile entro il 31 dicembre 2021 per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo.

In particolare, la predetta norma ha previsto l’esonero dai contributi previdenziali Inps per i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail.

L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile ed è fruibile per il periodo di competenza 26 maggio 2021 / 30 novembre 2021.

Con le nuove istruzioni l’INPS ha recepito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e in base alla decisione della Commissione europea C(2021) 8134 e dunque ha confermato che, ai fini del predetto sgravio, si intendono ricompresi nell’ambito di applicazione anche i seguenti codici ATECO oltre a quelli contenuti nell’allegato 1 della circolare Inps n. 140/2021:

  • 59.14 attività di proiezione cinematografica;
  • 93.21.00 parchi di divertimento e parchi tematici;
  • 91.02.00 attività di musei;
  • 91.03.00 gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili;
  • 91.01.00 attività di biblioteche e archivi;
  • 91.04.00 attività degli orti botanici e delle riserve naturali.

Per quanto riguarda le modalità operative all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, presente sul sito internet www.inps.it, è stato reso disponibile il modulo di istanza on line “SOST.BIS_ES”, per la richiesta dell’esonero che dovrà contenere:

  • il codice fiscale dell’azienda che intende fruire dell’esonero;
  • la relativa matricola aziendale;
  • le dimensioni dell’impresa (micro, piccola, media o grande);
  • l’ammontare dell’esonero di cui si richiede l’autorizzazione, che deve essere determinato sulla base della contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021.

Le domande potranno essere inviate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della predetta circolare e, pertanto, entro il 10 dicembre 2021.

L’agevolazione viene riconosciuta entro i limiti delle risorse stanziate e, pertanto, l’Istituto autorizzerà la fruizione della misura solo dopo avere verificato la sufficiente capienza delle risorse.

L’importo dell’agevolazione potrà essere fruito, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, esclusivamente per le stesse matricole per le quali si è fruito dei trattamenti di integrazione salariale nei periodi sopra citati.

Infine, l’Inps, ha precisato che emanerà le istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro con prossimo messaggio.

Per ogni ulteriore approfondimento consulta le circolari 140 e 169 INPS e relativi allegarti, disponibili nella nostra AREA RISERVATA.

Contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche

Contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche

Nella Gazzetta Ufficiale n. 269 dell’11 novembre 2021, è stato pubblicato il decreto legge 11 novembre 2021, n. 157, recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”.

Di seguito, si illustrano le misure contenute nel citato provvedimento, la cui entrata in vigore decorre dal 12 novembre 2021.

Misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti. Estensione dell’obbligo del visto di conformità (art. 1)

Superbonus 110% – Modifica della disciplina sul visto conformità

Il decreto c.d. “Rilancio” (decreto legge n. 34 del 2020) ha previsto l’obbligo di apposizione del visto di conformità per la cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura, in caso di interventi che danno diritto al c.d. Superbonus 110% (trattasi della detrazione, in misura pari al 110%, per le spese sostenute, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, in caso di specifici interventi di efficientamento energetico o di riduzione del rischio sismico degli edifici). Il visto di conformità che deve essere apposto è il c.d. visto leggero (art. 35 del D.Lgs. 241 del 1997). Tale tipologia di visto implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta e lo scomputo delle ritenute d’acconto.

L’articolo in esame (al comma 1, lettera a), n. 1) estende l’obbligo di apposizione del visto di conformità succitato anche all’ipotesi in cui il c.d. Superbonus 110% sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi. L’obbligo del visto di conformità, tuttavia, non sussiste se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.

Superbonus 110% – Modifica della disciplina sull’asseverazione

Ai fini della fruizione del Superbonus 110%, il contribuente deve anche ottenere l’asseverazione, ad opera di un tecnico abilitato, ossia la certificazione della conformità degli interventi eseguiti in base alla normativa.

Con l’articolo in esame (al comma 1. lett. a), n. 2), è stabilito che, ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, si debba far riferimento, oltre ai prezzari individuati dal D.M. agosto 2020, anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro 30 gg., decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Interventi edilizi diversi dal Superbonus 110% – Introduzione del visto di conformità e dell’asseverazione

Infine, l’articolo in esame (comma 1, lett. b)) prevede che, in caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, relativamente alle detrazioni fiscali per lavori edilizi, di cui al comma 2 dell’art. 121 del decreto c.d. Rilancio, diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110%:

  1. il contribuente debba richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
  2. i tecnici abilitati debbono asseverare la congruità delle spese sostenute.

Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi (art. 2)

Come noto, gli artt. 121 e 122 del decreto c.d. Rilancio prevedono, in alternativa, all’utilizzo diretto delle detrazioni fiscali in materia edilizia o dei crediti di imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza Covid-19, che il beneficiario possa optare per la cessione del credito (ovvero anche per lo sconto in fattura nei casi previsti dall’art. 121). Ai fini dell’esercizio dell’opzione per la cessione del credito, ovvero per lo sconto in fattura, è necessario che l’originario beneficiario dell’agevolazione invii, anche attraverso un intermediario abilitato, un’apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate.

Con l’articolo in esame, mediante aggiunta dell’art. 122-bis nel decreto c.d. Rilancio, viene previsto che l’Agenzia delle entrate possa sospendere, fino a trenta giorni, l’efficacia delle suddette comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima (nel caso di cessione dei crediti, si ricorda che quest’ultimi possono essere ceduti più volte), e delle opzioni, inviate ai sensi dei succitati articoli 121 e 122, che presentano profili di rischio, ai fini del controllo preventivo della correttezza delle operazioni.

Se all’esito del controllo non risultano profili di rischio ovvero sono decorsi trenta giorni dalla presentazione della comunicazione, la comunicazione produrrà gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

Se all’esito del controllo risultano profili di rischio, la comunicazione dovrà considerarsi non effettuata e l’esito del controllo dovrà essere comunicato telematicamente al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. In tale ipotesi, inoltre, l’amministrazione finanziaria procederà in ogni caso al controllo, nei termini di legge, di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non effettuata.

I profili di rischio, che l’Agenzia potrà utilizzare, saranno individuati utilizzando dei criteri riferiti:

  1. alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  2. ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  3. ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.

Le banche e gli atri istituti finanziari (elencati nell’art. 3 del D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231, avente ad oggetto l’attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo), inoltre, non possono procedere all’acquisizione dei crediti, risultanti dalle operazioni di cui agli art. 121 e 122 del decreto Rilancio, ove ricorrano i presupposti previsti per la segnalazione di operazioni sospette (artt. 35 e 42 del medesimo decreto legislativo).

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno stabiliti criteri, modalità e termini per l’attuazione, anche progressiva, delle disposizioni in esame.

Controlli dell’Agenzia delle Entrate (art. 3)

Con l’articolo in esame, viene stabilito che l’Agenzia delle Entrate, con riferimento alle agevolazioni richiamate agli artt. 1 e 2 del presente decreto (opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali per lavori edilizi e cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19), nonché alle

agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, per lo svolgimento delle attività di controllo, utilizzi i poteri previsti in materia di imposte dirette e di IVA.

In specie, per il recupero degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o fruiti, ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, in assenza di una specifica disciplina, l’Agenzia delle entrate può procedere con un atto di recupero, emanato in base all’art. 1, commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con l’atto di recupero, che deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione (fatto salvo un eventuale termine diverso individuato nella normativa vigente di riferimento), sono irrogate anche le sanzioni, previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse, e sono applicati gli interessi.

La competenza dell’attività di accertamento spetta all’ufficio dell’Agenzia delle entrate in ragione del domicilio fiscale del contribuente. Ove il domicilio fiscale non sia determinabile, la competenza è attribuita ad un’articolazione della medesima Agenzia, da individuarsi con provvedimento direttoriale.

Sulle eventuali controversie relative all’atto di recupero, la competenza spetta al giudice tributario.