Il 18 novembre 2021, l’INPS ha pubblicato due messaggi per fornire indicazioni in ordine agli ammortizzatori sociali e alla quarantena determinati da Covid-19.

Ammortizzatori sociali emergenziali

Con il Messaggio n. 4034 ha fornito indicazioni operative sui nuovi periodi di trattamenti di integrazione salariale emergenziali Covid19 previsti dal D.L. n.146/2021.

In particolare il Decreto ha previsto la possibilità per i lavoratori in forza al 22 ottobre 2021 di accedere ad un ulteriore periodo massimo di 13 settimane di trattamenti di Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) che può essere richiesto dai datori di lavoro che sono costretti a interrompere o ridurre l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID 19, nel periodo tra il 1 ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.

I datori di lavoro richiedenti, per poter accedere ai nuovi trattamenti devono essere stati interamente autorizzati alle precedenti 28 settimane di trattamenti previste dal cd. Decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021).

Ovviamente, nel caso in cui il datore di lavoro dovesse ricorrere ai suddetti trattamenti, continuerà ad operare nei suoi confronti il divieto di licenziamento.

Per quanto riguarda le istanze per i trattamenti di cassa integrazione, l’INPS ha ribadito che dovranno essere inviate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di riduzione o sospensione oraria: quindi per le domande relative a sospensioni o riduzioni iniziate a ottobre il termine di presentazione delle istanze è il prossimo 30 novembre.

Le domande dovranno essere trasmesse con la nuova causale denominata “COVID 19 – DL 146/21”.

Si precisa, inoltre, che la procedura di trasmissione delle domande è già disponibile e che le stesse possono essere inviate, a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione a tutte le 28 settimane di cui al decreto legge n. 41/2021 da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto.

Infatti, il rispetto di tale ultima condizione sarà verificato in sede di istruttoria delle domande e costituirà presupposto per il riconoscimento della legittimità dei trattamenti richiesti.

Inoltre, in caso di intervento diretto dell’Istituto, tutti i dati per il pagamento o il saldo dell’integrazione salariale (Uniemens Cig SR41) devono essere inviati entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda.

Per quanto riguarda le aziende plurilocalizzate l’INPS ha ricordato che possono inviare domanda come “Deroga Plurilocalizzate” esclusivamente le aziende che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Tutte le altre aziende, anche con più unità produttive, trasmetteranno invece domanda come “Deroga INPS” (non plurilocalizzate).

Infine, sono stati forniti chiarimenti in relazione al periodo di ulteriori 9 settimane di CIGO, previste dal decreto Fisco-Lavoro, per cause connesse all’emergenza in favore dei datori di lavoro appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili per sospensioni o riduzioni dell’attività produttiva nel periodo collocato tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021, per una durata massima di 9 settimane.

A tal proposito, l’IINPS ha chiarito che le imprese che, alla data del 22 ottobre 2021 avevano in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica, possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per una durata massima di 9 settimane, per periodi decorrenti dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021.

In questo caso è necessario trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “COVID 19 – DL 146/21”.

Si precisa, infine, che per la prestazione di CIGO, previa sospensione del trattamento di CIGS in corso, le relative domande di concessione del trattamento devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale “COVID 19 – DL 146/21 – sospensione CIGS”.

Riconoscimento malattia in quarantena

Con il Messaggio n. 4027, ha fornito chiarimenti relativi alle disposizioni introdotte dall’articolo 8 del D.L. n. 146/2021 che riguardano il rifinanziamento della tutela per malattia in favore dei lavoratori fragili e in quarantena per Covid 19.

Con il predetto Decreto è stata, infatti, riconosciuta, fino al 31 dicembre 2021, l’equiparazione del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva alla malattia.

Alla luce delle suindicata norma, l’Istituto può procedere, quindi, al riconoscimento della prestazione anche per gli eventi verificatisi nel corso dell’anno 2021, seguendo l’ordine cronologico.

Per ulteriori elementi di dettaglio si rinvia ai messaggi disponibili nella nostra Area Riservata.