Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) 2022

Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) 2022

Sul Supplemento Ordinario n. 4 della Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio u.s., è stato pubblicato il D.P.C.M. del 17 dicembre 2021, con cui è stato approvato il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale da presentare nel 2022 con riferimento all’anno precedente (2021).

Il termine per la sua presentazione è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e dunque slitta al 21 maggio 2022, come previsto dall’art. 6 c. 2-bis della Legge di riferimento (L.70/04) in cui si stabilisce che, qualora si renda necessario apportare nell’anno successivo a quello di riferimento modifiche ed integrazioni al MUD, le stesse sono disposte con D.P.C.M. da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1° marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto.

Nel nuovo modello rimane confermata la struttura e l’articolazione nelle consuete sei Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento:

  1. Comunicazione Rifiuti
  2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso
  3. Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio.
  4. Comunicazione Rifiuti da Apparecchiature elettriche ed elettroniche
  5. Comunicazione Rifiuti Urbani raccolti in convenzione
  6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

Dovrà essere presentato un MUD per ogni unità locale che sia obbligata dalle norme vigenti alla presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione.

Si ricorda che restano esonerati dall’obbligo di presentazione:

  • gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006, nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti;
  • le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g)
  • i produttori di rifiuti che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa.

Per gli approfondimenti di dettaglio si rimanda al sito ufficiale predisposto da Ecocerved e Unioncamere: https://www.ecocamere.it/adempimenti/mud.

Per presentare il modello o avere maggiori informazioni contatta i nostri uffici.

Canone Speciale RAI – Recupero canone TV 2021

Canone Speciale RAI – Recupero canone TV 2021

Con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 6/E del 25 gennaio 2022, è stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante F24, del credito d’imposta istituito dal decreto “Sostegni” in merito al versamento del canone speciale Rai (articolo 6, comma 5, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69).

Come noto, tale disposizione, prevede, per il 2021, l’esonero del canone Rai per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore.

Qualora il canone sia stato pagato, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 100 per cento dell’eventuale importo versato antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto “Sostegni” (22 marzo 2021).

Tanto premesso – accogliendo le istanze della Confederazione – per consentire, a coloro che hanno effettuato il versamento del canone speciale 2021 entro e non oltre il 22 marzo 2021, l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento, con la risoluzione in esame, è istituito il seguente codice tributo:

  • “6958” denominato “CREDITO D’IMPOSTA CANONE SPECIALE RAI – art. 6, c. 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2021”.

Il credito è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e il modello F24 va presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso, pena lo scarto del modello F24.

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Esenzione green pass nei servizi e attività commerciali

Esenzione green pass nei servizi e attività commerciali

È in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM 21 gennaio 2022 che individua le attività commerciali e i servizi ai quali è possibile accedere senza obbligo di green pass.

Modificando l’articolo 9-bis del D.L. 52/2021 (“Riaperture”), il D.L. 1/2022 ha infatti previsto che, dal 1 febbraio 2022 e fino al 31 marzo 2022, sia necessario il green pass “base” per accedere – oltre che ai servizi alla persona – anche a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari nonché attività commerciali, “fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona”, da individuarsi con apposito DPCM (comma 1-bis, lett. b).

In attuazione di tale disposizione, il DPCM stabilisce quindi che – fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge che non vengono derogate – le esigenze essenziali e primarie della persona per far fronte alle quali, nell’ambito dei servizi e delle attività che si svolgono al chiuso di cui al comma 1-bis, lettera b), non è richiesto il possesso del green pass, sono le seguenti (art. 1, comma 1):

  1. esigenze alimentari e di prima necessità per le quali è consentito l’accesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio di cui all’allegato del decreto;
  2. esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e dall’articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice;
  3. esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;
  4. esigenze di giustizia, per le quali è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.

Nelle premesse al DPCM viene ulteriormente precisato che la necessità di individuare attività e servizi esclusi dall’obbligo sussiste solo per quelli che non si svolgono all’aperto, poiché non è richiesto il possesso del green pass per le attività all’aperto a eccezione dei casi previsti dall’articolo 8 del D.L. 221/2021 e dall’articolo 1 del D.L. 229/2021, relativi ai servizi e alle attività per i quali è richiesto il green pass “rafforzato”.

Nell’allegato al DPCM sono riportate le seguenti attività commerciali di vendita al dettaglio per le quali, dunque, non è richiesto il green pass:

  1. Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto;
  2. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
  3. Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
  4. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
  5. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
  6. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi; specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
  7. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
  8. Commercio al dettaglio di materiale per ottica;
  9. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

Il DPCM specifica, inoltre, che il rispetto delle misure è assicurato dai titolari degli esercizi di cui all’allegato e dai responsabili dei servizi sopra citati, attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione.

Il DPCM acquista efficacia dal 1 febbraio 2022, così confermando la data di entrata in vigore dell’obbligo già prevista dal D.L. 1/2022.

Assegni familiari e quote di maggiorazione pensione – limiti reddito 2022

Assegni familiari e quote di maggiorazione pensione – limiti reddito 2022

L’Inps ha reso noti i limiti di reddito 2022 utili ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione della pensione per i lavoratori autonomi.

I nuovi limiti di reddito mensili da considerare per la sussistenza del carico (non autosufficienza economica) – rivalutati sulla base del valore del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti che, dall’1.1.2022, ammonta a 523,83 euro – risultano pari a:

  • 737,73 euro, per il coniuge, per un genitore e per ciascun figlio o equiparato;
  • 291,02 euro, per due genitori ed equiparati.

I limiti sopra indicati hanno validità anche in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti.

Per effetto dell’istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico (D. Lgs. n. 230/2021, art. 10, c.3), ai nuclei familiari con figli e orfanili cessano – dall’1.3.2022 – di essere riconosciute le prestazioni previste all’art.4 del Testo Unico delle norme relative agli assegni familiari.

Per approfondire la notizia leggi la Circolare Inps n.9 del 20.1.2022.

Per maggiori informazioni contatta il nostro Patronato – tel. 0983859021

Seminario sulle politiche di contrasto alla dispersione scolastica

Seminario sulle politiche di contrasto alla dispersione scolastica

Confcommercio Cosenza nell’ambito del progetto “In.Forma. Il Capitale Umano”, organizza per il prossimo 27 gennaio alle ore 09:00 un webinar introduttivo dal titolo “Politiche di contrasto alla dispersione“.

In particolare nel corso del seminario saranno introdotte le seguenti tematiche:

  • La dispersione scolastica nel contesto europeo
  • Il diritto-dovere all’istruzione e le rilevazioni per il contrasto alla dispersione scolastica in Italia (Le Anagrafi Regionali e l’Anagrafe Nazionale degli Studenti)
  • Il Lavoro della Cabina di regia per la lotta alla dispersione scolastica e alla povertà educativa istituita presso il MIUR
  • Gli organismi istituzionali coinvolti sul tema (Osservatorio per l’infanzia e l’adolescenza, Osservatorio sullo stato di attuazione dei servizi per i minori e Dipartimento di grazia e giustizia minorile presso il Ministero di grazia e giustizia etc.)
  • L’offerta dei percorsi Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), e il sistema duale come strumento di contrasto del fallimento formativo
  • I CPIA
  • I Fondi strutturali Europei; il Pon “Per la Scuola”2014-2020 (FSE-FESR)

Il seminario è rivolto a delegati e operatori di Confcommercio, ma aperto anche a stakeholder locali, enti di governance e uditori esterni.

Docenti:

Marco Cardamone – Consulente esperto di fiscalità, rapporti di lavoro e contenzioso

Il corso si svolgerà online. Per partecipare sarà necessaria la registrazione al presente link https://forms.gle/d6Pu8rowqbsMQQRs6