Siae 2022. Rinnova l’abbonamento con gli sconti Confcommercio

Siae 2022. Rinnova l’abbonamento con gli sconti Confcommercio

Vi ricordiamo che gli abbonamenti annuali SIAE per la musica d’ambiente nei pubblici esercizi dovranno esser rinnovati entro il 28 febbraio, salvo proroghe.

Oltre tale termine, gli imprenditori saranno tenuti al pagamento intero della tariffa senza sconto e con gli interessi.

Per quest’anno non verranno applicate ulteriori riduzioni, così come è avvenuto nel pieno del periodo Covid, per questo le tariffe potrebbero subire variazioni rispetto allo scorso anno.

Gli associati Confcommercio continuano ad usufruire di uno sconto riservato fino al 30%.

Lo sconto è riconosciuto solo agli associati che all’atto della richiesta di rinnovo risultino in regola con il pagamento della quota associativa 2022.

Vi invitiamo a ritirare l’apposito modulo o a contattare i nostri uffici.

Corso per agente immobiliare e mediatori

Corso per agente immobiliare e mediatori

Il 3 marzo 2022 inizia il nuovo corso di agente di affari in mediazione gestito da SDI Confcommercio che si svolgerà in modalità e-learning e permette di seguire le lezioni da qualsiasi parte d’Italia e nella comodità del proprio luogo di residenza.

L’agente è una figura professionale che mette in contatto due o più parti al fine della conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza (art. 1754 c.c.).

Può operare in uno dei seguenti rami di mediazione: agenti immobiliari, agenti merceologici, agenti con mandato a titolo oneroso, agenti in servizi vari.

Per esercitare l’attività è necessario aver frequentato un corso di formazione preparatorio e aver superato l’esame, che si tiene presso la Camera di Commercio di residenza, in relazione al ramo di mediazione scelto così come previsto dalla normativa vigente.

Il corso ha una durata complessiva di 80 ore e possono iscriversi gli aspiranti agenti che abbiano raggiunto la maggiore età e siano in possesso del diploma di scuola media secondaria superiore.

Durante il corso verranno trattati i seguenti argomenti: Estimo, catasto e classificazione degli immobili; Diritto Civile; Nozioni di Diritto Commerciale e Tributario; Atti notarili e pubblici registri; Legislazione del mediatore.

Oltre al modulo di iscrizione (scaricabile al seguente link https://bit.ly/3hmJQz3 o richiedibile presso i nostri uffici) è necessario presentare un documento di identità e il Codice fiscale.

Certificazione: al superamento della prova finale verrà rilasciato ad ogni partecipante un attestato di frequenza e profitto propedeutico per sostenere l’esame di abilitazione presso tutte le Camere di Commercio d’Italia.

Per maggiori informazioni contatti i nostri uffici.

Fondo per le piccole e medie imprese creative

Fondo per le piccole e medie imprese creative

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2022 il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro della cultura del 19 novembre 2021, che disciplina le modalità di intervento del ”Fondo per le piccole e medie imprese creative”, istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico dall’articolo 1, comma 109 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Il Fondo vuole sostenere le micro, piccole e medie imprese che operano nel settore creativo, sia che esse siano costituite o in fase di costituzione, attraverso la concessione di agevolazioni nell’ambito di una delle tre seguenti linee di azione:

  • programmi di investimento realizzati da singole imprese creative;
  • programmi di investimento realizzati da imprese creative con una prospettiva di collaborazione rispetto ad altre imprese creative o a imprese anche non operanti nel settore creativo.
  • investimenti nel capitale di rischio delle imprese creative, a beneficio esclusivo di quelle che costituiscono start up innovative e PMI innovative.

Il Fondo prevede 40 milioni stanziati per gli anni 2021 e 2022.

Per la creazione, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative, le agevolazioni sono sotto forma di una combinazione tra contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato.

Nello specifico, le agevolazioni sono concesse fino a una percentuale massima di copertura delle spese ammissibili pari all’80% di cui: una quota massima pari al 40 per cento delle spese ammissibili nella forma del contributo a fondo perduto e una quota massima pari al 40 per cento delle spese ammissibili nella forma del finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero e della durata massima di dieci anni.

Per gli interventi volti alla collaborazione tra imprese creative e soggetti operanti in altri settori, le agevolazioni concedibili assumono la forma del contributo a fondo perduto (voucher), fino a copertura del 80 per cento delle spese per l’acquisizione dei servizi specialistici nel settore creativo e, comunque, per un importo massimo pari a 10 mila euro.

Le domande di agevolazione devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica che sarà messa a disposizione in un’apposita sezione del sito internet del Soggetto gestore, www.invitalia.it.

Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

L’INPS, con il messaggio del 9 febbraio 2022, n. 637, ha fornito indicazioni su alcuni aspetti relativi alla contribuzione dovuta per gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui al d.lgs. n. 148/2015, a seguito della riforma della normativa in materia avvenuta con la Legge di Bilancio 2022.

Per quanto concerne i soggetti beneficiari, l’Istituto rammenta che, a seguito della recente riforma, sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale CIGO, CIGS, FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali, di cui al Titolo I e II del d.lgs. 148/2015, anche i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e i lavoratori a domicilio. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i datori di lavoro sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento degli ammortizzatori sociali tenendo conto altresì di tali lavoratori, in forza alla medesima data di entrata in vigore della novella normativa.

In merito alla CIGO, l’ultima Legge di Bilancio non ha modificato la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi.

Per quanto riguarda la CIGS, viene esteso il suo campo di applicazione, confermando, tuttavia, l’aliquota contributiva pari al 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, come stabilita all’art. 23 del d.lgs. 148/2015. Pertanto, anche i nuovi datori di lavoro che rientrano nell’ambito della CIGS, sono tenuti al versamento della suddetta contribuzione di finanziamento. Per l’anno 2022, la Legge di Bilancio ha disposto che tale aliquota venga ridotta dello 0,63%, determinando pertanto un’aliquota di finanziamento della CIGS, per il solo anno 2022, pari allo 0,27% (0,90 – 0,63).

La novella normativa ha esteso anche l’ambito applicativo del FIS, nonché riformulato le aliquote del relativo contributo di finanziamento. Nello specifico, l’aliquota per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato fino a cinque dipendenti, è pari allo 0,50%. Per coloro che abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti, la predetta aliquota è fissata allo 0,80%. Per il solo anno 2022, la Legge di Bilancio ha disposto la riduzione delle predette aliquote nelle seguenti modalità:

  • per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente fino a cinque dipendenti, l’aliquota è pari allo 0,15% dell’imponibile contributivo (0,50 – 0,35);
  • per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti, l’aliquota è pari allo 0,55% dell’imponibile contributivo (0,80 – 0,25);
  • per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di quindici dipendenti, l’aliquota è pari allo 0,69% dell’imponibile contributivo (0,80 – 0,11);
  • per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di cinquanta dipendenti, l’aliquota è pari allo 0,24% dell’imponibile contributivo (0,80 – 0,56).

Si riporta di seguito un schema riassuntivo delle aliquote di finanziamento del FIS e della CIGS, così come riformulate dalla nuova disciplina.

Numero di dipendenti Aliquote precedenti Aliquote a regime Aliquote ridotte nel 2022
FIS CIGS TOT FIS CIGS TOT FIS CIGS TOT
Fino a 5 0,00% 0,50% 0,50% 0,15% (-0,35%) 0,15%
Oltre 5 e fino a 15 0,45% 0,45% 0,80% 0,80% 0,55% (-0,25%) 0,55%
Oltre 15 0,65% 0,65% 0,80% 0,90% 1,70% 0,69% (-0,11%) 0,27% (-0,63%) 0,96%
Commercio*
Oltre 50 0,90% 0,90% 0,80% 0,90% 1,70% 0,24% (-0,56%) 0,90% 1,14%

* Imprese commerciali, comprese logistica, e le agenzie di viaggio e turismo, compresi i tour operator

Si ricorda che le aliquote contributive di CIGS e FIS – a differenza della CIGO che è totalmente a carico delle imprese – sono ripartite per 1/3 a carico dei lavoratori e per i restanti 2/3 a carico dei datori di lavoro.

Inoltre, l’Istituto conferma l’importo della contribuzione addizionale prevista per l’accesso alla CIGO e CIGS, di cui all’art. 5 del d.lgs. 148/2018. Si rammenta che per entrambi i trattamenti, il contributo addizionale a carico del datore di lavoro è pari al 9%, fino a 52 settimane richieste, al 12%, da 53 a 104 settimane richieste, e al 15%, oltre le 104 settimane richieste, nel quinquennio mobile. A partire dal 1° gennaio 2025, le prime due aliquote vengono ridotte rispettivamente al 6% e al 9% a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi successivi al termine dell’ultimo periodo di fruizione del trattamento. Per quanto riguarda il FIS, il contributo è confermato nella misura già prevista all’art. 29, del d.lgs. 148/2015, pari al 4%, e ridotto del 40% al ricorrere dei medesimi presupposti sopraindicati, relativi alla CIGO e alla CIGS. L’Istituto chiarisce che tale riduzione determina un contributo pari al 2,4% della retribuzione persa (ossia il 4% ridotto del 40%).

Infine, l’INPS rende noto che, in merito alle istruzioni operative per l’elaborazione dei flussi Uniemens, in considerazione del nuovo assetto delle disposizioni che disciplinano le integrazioni salariali, come sopra sinteticamente esposte, l’Istituto provvederà a fornire con successiva circolare le istruzioni per il corretto assolvimento degli obblighi informativi e contributivi. Pertanto, per i periodi di paga a decorrere dal 1 gennaio 2022 i datori di lavoro interessati continueranno ad attenersi alle disposizioni amministrative in uso al 31 dicembre 2021.

Rinnovo canone speciale RAI 2022 – Proroga al 31 marzo 2022

Rinnovo canone speciale RAI 2022 – Proroga al 31 marzo 2022

Il Consiglio di Amministrazione della RAI, nel corso della riunione del 9 Febbraio 2022, accogliendo la richiesta formulata da Fipe-Confcommercio, ha deliberato di differire al 31 marzo 2022 il termine di scadenza per il pagamento del canone speciale RAI per l’anno 2022.

Inoltre, Fipe-Confcommercio ha formalmente richiesto alla RAI la revisione, di concerto con i Ministeri competenti, dei criteri di classificazione in categorie sulla cui base viene definito l’ammontare del canone speciale per i Pubblici Esercizi, da tempo obsoleti e di fatto disapplicati dalle Autorità preposte.