Convenzione Siae 2024. Sconti per gli associati

Convenzione Siae 2024. Sconti per gli associati

La SIAE ha pubblicato le tabelle dei compensi 2024 relative a musica d’ambiente nei Pubblici Esercizi e nelle Sale Bingo (sale gioco). Vi ricordiamo che gli abbonamenti annuali SIAE per la musica d’ambiente nei pubblici esercizi dovranno esser rinnovati entro il 28 febbraio 2024, salvo proroghe.

Oltre tale termine, gli imprenditori saranno tenuti al pagamento intero della tariffa senza sconto e con gli interessi.

Grazie all’intervento di Fipe – Confcommercio, i previsti aumenti tariffari connessi all’incremento dell’indice ISTAT che misura l’aumentato costo della vita, pari al 5,1%, sono stati ridotti di oltre il 50%: l’incremento applicato alle tariffe del 2024 è infatti stato ridotto al 2,5%, tenendo conto della particolare congiuntura economica e di mercato.

La misura dei compensi è determinata:

  • dal tipo di apparecchiatura sonora o videosonora utilizzata per le esecuzioni musicali;
  • dal periodo di validità dell’abbonamento;
  • dal numero degli altoparlanti collegati con l’impianto centrale.

Gli associati Confcommercio continuano ad usufruire di uno sconto riservato fino al 30%.

Lo sconto è riconosciuto solo agli associati che all’atto della richiesta di rinnovo risultino in regola con il pagamento della quota associativa 2024.

Vi invitiamo a ritirare l’apposito modulo o a contattare i nostri uffici di Cosenza, via Alimena 14 e Corigliano – Rossano, via Metaponto.

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Confcommercio. Piena solidarietà a Pippo Callipo

Confcommercio. Piena solidarietà a Pippo Callipo

Algieri, Confcommercio Calabria: “Atti come questo non devono scoraggiare gli imprenditori onesti come Pippo Callipo. C’è bisogno di maggior controllo per permetterci di lavorare in sicurezza

“L’ennesimo atto intimidatorio ai danni di un’impresa seria ed onesta che con il suo lavoro dà lustro alla vera Calabria quella che lavora, che produce, che da sostegno a tante famiglie. Atti come questo sono inaccettabili”.

A dichiaralo il Presidente di Confcommercio Calabria Klaus Algieri che in una nota ha manifestato tutta la solidarietà di Confcommercio nei confronti di Pippo Callipo e della sua impresa, vittima nei giorni scorsi di intimidazioni.

“Come Confcommercio – ha continuato Algieri – condanniamo fermamente queste azioni. Non è possibile che nel 2024 dobbiamo ancora aver timore di essere onesti nello svolgere le nostre attività, senza scendere a compromessi. Auspichiamo a nome di tutte le imprese che rappresentiamo, che ci siano maggiori controlli e tuteli per tutti noi, a partire da Pippo Callipo, abbiamo il diritto di poter lavorare in sicurezza”.

Rinnovo canone speciale RAI 2024

Rinnovo canone speciale RAI 2024

Il 31 gennaio 2024 scadrà il termine per rinnovare l’abbonamento speciale alla RAI per gli apparecchi televisivi e radiofonici presenti nei Pubblici Esercizi.

Sono soggetti al canone speciale coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare (art. 27 del R.D.L. n. 246/1938 e art. 16 della L. n. 488/1999), indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo.

Gli importi del canone speciale, come auspicato dalla Federazione, non hanno subito variazioni rispetto al 2023 e sono consultabili nella sezione dedicata del sito della RAI (le cifre sono comprensive di IVA).

Per quel che concerne il pagamento, si ricorda che, oltre alla tradizionale modalità attraverso i bollettini di c/c postale che la RAI invia alle imprese prima della scadenza, è possibile effettuare il versamento anche nei seguenti modi:

  • pagamento on-line tramite carte di credito dei principali circuiti internazionali con commissioni a carico di Rai (per ricevere il link attraverso il quale effettuare il versamento occorre contattare il Call Center RAI al numero 800.938.362);
  • domiciliazione bancaria precedentemente disposta su moduli inviati dalla RAI;
  • bonifico bancario/postale indicando il codice IBAN: IT75O0760101000000000002105 e inserendo nella causale i seguenti dati obbligatori: (i) numero di abbonamento; (ii) nome, cognome o ragione sociale; (iii) indirizzo; (iv) codice fiscale/partita IVA;
  • con carte di debito e di credito tramite POS presso gli sportelli degli Uffici Regionali RAI.

Per tutte le altre informazioni di dettaglio (variazioni, disdette, sanzioni ecc.), si rinvia alla pagina del sito web della RAI dedicata al canone speciale.

Si ricorda infine che, ai sensi dell’art. 16 comma 2 della Legge 488/1999, il canone speciale della televisione ricomprende anche quello della radio; pertanto, i soggetti che nel loro locale hanno sia radio che televisione sono tenuti a pagare solo il canone della televisione, mentre i soggetti che hanno la radio, ma non la televisione, saranno tenuti al pagamento del canone speciale per gli apparecchi radiofonici.

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Esonero contributivo assunzioni beneficiari di ADI e SFL

Esonero contributivo assunzioni beneficiari di ADI e SFL

L’INPS, con la circolare n. 111 del 29 dicembre 2023, ha fornito indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi all’esonero contributivo per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione (AdI) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).

Rapporti di lavoro esonerabili

L’esonero spetta dal 1 gennaio 2024 per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche di apprendistato e per le assunzioni con contratto a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, di soggetti beneficiari dell’AdI o del SFL. Lo stesso esonero è altresì riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, per i rapporti di lavoro, a termine o a tempo indeterminato, a scopo di somministrazione e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.

Sono esclusi, invece, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale, i rapporti di lavoro intermittente e le prestazioni di lavoro occasionale.

Datori di lavoro e regole da rispettare

È riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati, a prescindere dall’assunzione o meno della qualifica di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo, che inseriscono l’offerta di lavoro nel Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) nel rispetto della regolarità contributiva (DURC), della contrattazione collettiva, di tutti i livelli, sottoscritta dalle OOSS dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed altresì degli obblighi di assunzione (art. 3, legge 12 marzo 1999, n. 296), e dei limiti dei regolamenti della Commissione europea, relativi all’applicazione degli art. 107 e 108 del TFUE agli aiuti “de minimis”.

Misura e durata dell’esonero

Per le assunzioni a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato è riconosciuto un esonero del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di 8000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, per la durata di 12 mesi. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 666,66 euro e, per rapporti inferiori al mese va presa a riferimento la misura di 21,50 euro per ogni giorno di fruizione dell’esonero.

Per le assunzioni a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, per un periodo massimo di 12 mesi e, comunque, non oltre la durata del rapporto di lavoro, l’esonero spetta nella misura del 50% dei complessivi contributi previdenziali, nel limite massimo di 4000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 333,33 euro e, per rapporti inferiori al mese, va presa a riferimento la misura di 10,75 euro per ogni giorno di fruizione dell’esonero.

È altresì riconosciuto in caso di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, nella misura del 100 per cento della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dal datore di lavoro, per la durata massima di dodici mesi decorrenti dalla data della trasformazione, a cui si aggiungono i periodi di esonero precedentemente fruiti in relazione all’assunzione con contratto a tempo determinato o stagionale, nella misura del 50 per centro della contribuzione datoriale dovuta. Si precisa che, nei casi di trasformazione dei rapporti di lavoro a termine o di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, vi è anche il recupero della restituzione al datore di lavoro della contribuzione addizionale pari all’1.4%.

Inoltre, anche alle Agenzie per il Lavoro, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l’utilizzo della piattaforma digitale, in caso di assunzioni a tempo indeterminato, compete un contributo pari al 30% e per un ammontare massimo di 2.400 euro (30% di 8.000 euro). Per i contratti a tempo determinato o stagionale l’importo massimo sarà di 1.200 euro (30% di 4.000 euro).

Qualora l’assunzione sia riferita ad una persona con disabilità beneficiaria del SFL o dell’ADI in conseguenza dell’attività di intermediazione svolta da patronati, enti bilaterali, associazioni senza fini di lucro, da enti del Terzo settore, e da imprese sociali, se autorizzati all’attività di intermediazione, spetta un contributo pari al 60% dell’intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro in caso di assunzione a tempo indeterminato e all’80% dell’intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro in caso di assunzione a termine o stagionale.

Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di esonero i premi e i contributi dovuti all’INAIL, il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto, il contributo ai Fondi di solidarietà e il contributo in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua. Vanno, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

Si fa altresì presente che il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, ivi comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

L’Istituto, inoltre, specifica che l’esonero contributivo in oggetto sia cumulabile, in primo luogo, con gli esoneri contributivi per l’occupazione giovanile e per l’assunzione di lavoratrici svantaggiate. Tenuto conto che le misure in questione possono trovare applicazione per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2023, mentre l’incentivo in trattazione trova applicazione per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate a far data dal 1° gennaio 2024, la citata cumulabilità deve ritenersi non operante.

Inoltre, l’esonero contributivo è cumulabile con l’incentivo economico per l’assunzione di soggetti disabili. In tal caso, la cumulabilità è possibile nei limiti del 100% dei costi salariali ammissibili, intesi questi ultimi come la retribuzione lorda e la contribuzione dovuta, comprendente gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali.

L’esonero è, infine, cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore.

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Decontribuzione Sud: c’è la proroga

Decontribuzione Sud: c’è la proroga

L’INPS, con messaggio n. 4695 del 28 dicembre 2023, comunica la proroga al 30 giugno 2024 della misura di cui all’art. 1, commi da 161 a 168, della legge n. 178/2020 (c.d. Decontribuzione Sud).

L’Istituto recepisce la decisione della Commissione europea C(2023) 9018 final del 15 dicembre 2023, in cui si dispone la proroga dell’applicabilità della decontribuzione. Si tratta di un esonero contributivo pari del 30% (fino al 2025, 20% per gli anni 2026 e 2027, infine 10% per gli anni 2028 e 2029), in favore dei datori di lavoro privati, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, con sede nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

In forza della suddetta autorizzazione, i benefici potranno trovare applicazione fino al mese di competenza giugno 2024.

Come previsto dalla richiamata decisione, il massimale di erogazione degli aiuti ricompresi nel Temporary Crisis and Transition Framework è stato innalzato a 2,25 milioni di euro (335 mila euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura).

La decontribuzione in trattazione non può trovare applicazione in relazione ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, del lavoro domestico e del settore finanziario, nonché nei riguardi dei soggetti espressamente esclusi dall’articolo 1, comma 162, della legge di Bilancio 2021.

Con riferimento alle modalità di fruizione della misura in oggetto, si rinvia alle indicazioni già fornite dall’Istituto (cfr., da ultimo, la circolare n. 90 del 27 luglio 2022).

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia al Messaggio INPS n. 4695/2023.

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