In vigore la nuova disciplina e il sistema di agevolazioni, pubblicato il 23 gennaio 2024, sul sito del Ministero della sicurezza energetica, il decreto sulle comunità energetiche rinnovabili (CER) che mira a stimolare la nascita e lo sviluppo di queste comunità sul territorio. Il provvedimento è in vigore dal 24 gennaio.

Entro i prossimi 30 giorni saranno approvate dal Ministero, previa verifica da parte di ARERA e su proposta del GSE, le regole operative che dovranno disciplinare le modalità e le tempistiche di riconoscimento degli incentivi. Il GSE, soggetto gestore della misura, metterà in esercizio i portali attraverso i quali sarà possibile presentare le richieste, entro 45 giorni dall’approvazione delle regole.

Il testo del provvedimento individua due strade per promuovere lo sviluppo nel Paese delle comunità energetiche rinnovabili: un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili, finanziato dal PNRR e rivolto alle comunità i cui impianti sono realizzati nei comuni sotto i 5.000 abitanti che supporterà lo sviluppo di due gigawatt complessivi, e una tariffa incentivante sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa per tutto il territorio nazionale.

I due benefici sono tra loro cumulabili. Attraverso il provvedimento sarà dunque favorito lo sviluppo di cinque gigawatt complessivi di impianti di produzione di energia rinnovabile.

Il GSE, inoltre, renderà disponibili sul proprio sito istituzionale (www.gse.it) documenti e guide informative, oltre a canali di supporto dedicati, per accompagnare gli utenti nella costituzione delle comunità energetiche rinnovabili e, in raccordo con il MASE, lancerà una campagna informativa per rendere consapevoli i consumatori dei benefici legati al nuovo meccanismo.

Sarà presto online sul sito del GSE un simulatore per la valutazione energetica ed economica delle iniziative, mentre è già disponibile la mappa interattiva delle cabine primarie su territorio nazionale. Dell’adozione del provvedimento sarà data notizia mediante pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento è suddiviso in quattro parti:

  • il Titolo I (Finalità, ambito di applicazione e definizioni) (articoli 1 e 2), nel perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, disciplina le modalità di incentivazione per sostenere l’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile e definisce criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo) del PNRR;
  • il Titolo II (Incentivi per la condivisione dell’energia) (articoli 3-6) reca disposizioni per la definizione degli incentivi sotto forma di tariffa incentivante sulla quota di energia condivisa per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile e si applica fino al trentesimo giorno successivo alla data del raggiungimento di un contingente di potenza incentivata pari a 5 GW, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027;
  • il Titolo III (Concessione dei benefici PNRR) (articoli 7-10) reca disposizioni per l’erogazione di contributi in conto capitale fino al 40% dei costi ammissibili per lo sviluppo delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti attraverso la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia in attuazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo) del PNRR. Le disposizioni del Titolo III si applicano fino al 30 giugno 2026 per la realizzazione di una potenza complessiva pari almeno a 2 GW, ed una produzione indicativa di almeno 2.500 GWh/anno e nel limite delle risorse finanziarie attribuite a valere sul PNRR;
  • il Titolo IV (Disposizioni finali) (articoli 11-16) reca disposizioni in materia di: regole operative per l’accesso ai benefici, verifica preliminare di ammissibilità, monitoraggio e pubblicazione semestrale, da parte del GSE, di un bollettino informativo sulla diffusione delle configurazioni, individuazione di un soggetto indipendente a cui affidare la valutazione della misura (soggetto valutatore), partecipazione delle configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile (CACER) ubicate in stati membri dell’UE, o in stati terzi confinanti con l’Italia e con i quali la UE ha stipulato un accordo di libero scambio e disposizioni finali.

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Per approfondire:

DM MASE CER (Pubblicato il 23 gennaio 2024)

Nota di approfondimento CER 

FAQ su Comunità Energetiche Rinnovabili