Isopensione e contratto di espansione: Novità sulla ricostituzione delle prestazioni

Isopensione e contratto di espansione: Novità sulla ricostituzione delle prestazioni

Nel corso degli ultimi anni, il tema delle ricostituzioni delle prestazioni di esodo, come l’isopensione e il contratto di espansione, ha generato diverse domande da parte di datori di lavoro e lavoratori. Con il messaggio n. 2099/2022, l’INPS ha già affrontato la questione, chiarendo alcuni aspetti fondamentali. In particolare, l’Istituto aveva confermato che le retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, erogate dopo la cessazione del rapporto di lavoro e non considerate inizialmente nel calcolo dell’esodo, devono essere incluse nel ricalcolo delle prestazioni. Ciò riguarda soprattutto le somme riferite al periodo lavorativo precedente la risoluzione del contratto.

Recentemente, con il messaggio n. 3078/2024, l’INPS ha fornito ulteriori dettagli operativi sulla ricostituzione di queste prestazioni. In particolare, ha chiarito come rideterminare l’importo delle prestazioni di esodo e la loro scadenza, nei casi in cui queste non siano state valutate né ai fini del diritto né per la quantificazione dell’importo.

Procedura di Domanda e Ricostituzione delle Prestazioni

La domanda di accompagnamento a pensione deve essere trasmessa telematicamente dal datore di lavoro attraverso il “Portale delle prestazioni di esodo”. Oltre ai dati identificativi del datore di lavoro, è necessario inserire informazioni sull’anzianità contributiva maturata dal lavoratore alla data della risoluzione del rapporto di lavoro e la data fino alla quale il datore si impegna a versare la contribuzione correlata.

Un punto importante da sottolineare è che, poiché le prestazioni di esodo sono erogate su richiesta del datore di lavoro, che ne sostiene anche il costo, la ricostituzione delle prestazioni non può essere avviata né d’ufficio né su istanza del lavoratore. È quindi il datore di lavoro a dover presentare la domanda di ricostituzione, in accordo con il lavoratore.

Procedura di Ricostituzione: I Passaggi Fondamentali

Il datore di lavoro esodante, dopo aver ottenuto il consenso del lavoratore, deve caricare manualmente la richiesta nella procedura “WEBDOM”, solo dopo aver presentato una richiesta ufficiale tramite PEC alla struttura INPS competente. La richiesta deve essere accompagnata da una dichiarazione firmata dal legale rappresentante, con la quale il datore di lavoro si impegna a sostenere eventuali oneri aggiuntivi derivanti dalla ricostituzione della prestazione. Anche il consenso del lavoratore deve essere allegato.

Nel caso in cui, a seguito dell’accredito della contribuzione, si possa anticipare la scadenza dell’assegno di esodo, l’INPS provvederà ad avvisare sia il datore di lavoro sia il lavoratore per concordare il nuovo termine della prestazione e il relativo versamento dei contributi.

Aggiornamento della Prestazione e Impatto sulla Pensione

In caso di ricostituzione, il modello “TE08” indicherà la nuova scadenza della prestazione di accompagnamento a pensione, in modo da permettere al lavoratore di presentare la domanda di pensione nei tempi previsti. La contribuzione accreditata sarà poi considerata al momento della liquidazione della prestazione pensionistica, garantendo così una continuità tra esodo e pensione.

In conclusione, le ultime indicazioni dell’INPS aiutano a chiarire ulteriormente il processo di ricostituzione delle prestazioni di esodo, garantendo una maggiore trasparenza e facilitando il coordinamento tra datore di lavoro, lavoratore e INPS stesso.

Per maggiori informazioni o assistenza, puoi contattare i nostri uffici di Corigliano Rossano:

Ricorda inoltre di iscriverti al nostro canale WhatsApp per rimanere sempre aggiornato sui nostri servizi e le ultime novità.

Inps. Aggiornamento degli interessi e sanzioni per i contributi

Inps. Aggiornamento degli interessi e sanzioni per i contributi

Con la circolare n. 89 del 16 settembre 2024, l’INPS ha annunciato l’aggiornamento delle misure relative agli interessi di dilazione e differimento, oltre alle somme aggiuntive per il mancato o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, a seguito della decisione della Banca Centrale Europea di ridurre il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema al 3,65% (ex Tasso Ufficiale di Riferimento – TUR).

A partire dal 18 settembre 2024, tale riduzione influirà sul calcolo del tasso di dilazione e differimento applicabile agli importi dovuti per la contribuzione agli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, così come sulle sanzioni civili.

Il Decreto Legge n. 19/2024 ha inoltre sostituito la previsione di una sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, con un nuovo regime che prevede, fino al 31 agosto 2024, l’applicazione di un tetto del 40% sull’importo dei contributi o premi non versati entro i termini di legge. Dal 1° settembre 2024, invece, le sanzioni saranno ridotte agli interessi legali previsti dal Codice Civile, purché i contributi o premi siano versati entro il termine stabilito dagli enti competenti.

Interesse di Dilazione e Differimento

L’interesse di dilazione, applicato alla regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili, sarà pari al 9,65% annuo e si applicherà alle rateazioni richieste a partire dal 18 settembre 2024. I piani di ammortamento già emessi con il precedente tasso d’interesse non subiranno modifiche.

Dal medesimo giorno, l’interesse dovuto per il differimento del versamento dei contributi sarà anch’esso del 9,65% annuo, applicabile a partire dalla contribuzione relativa al mese di settembre 2024.

Sanzioni Civili

La riduzione del tasso di interesse comporta anche una variazione nelle sanzioni civili. Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000, la sanzione sarà pari al 9,15% annuo (tasso del 3,65% maggiorato di 5,5 punti).

Dal 1° settembre 2024, è stata introdotta una nuova modalità di ravvedimento operoso: se il pagamento dei contributi avviene entro 120 giorni dalla scadenza, senza intervento degli enti impositori, la sanzione sarà calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, pari al 3,65% annuo.

Per i casi di evasione di cui all’art. 116, comma 8, lettera b), primo periodo, la sanzione sarà pari al 30%, con un limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non versati.

Il DL n. 19/2024 ha modificato le disposizioni relative al ravvedimento operoso per l’evasione:

  • Se il contribuente denuncia la propria situazione debitoria spontaneamente, entro 12 mesi dal termine di pagamento, e paga entro 30 giorni dalla denuncia, la sanzione sarà del 9,15% annuo (tasso del 3,65% maggiorato di 5,5 punti).
  • Se il pagamento avviene entro 90 giorni, la sanzione sarà dell’11,15% annuo (tasso del 3,65% maggiorato di 7,5 punti).

Sanzioni Ridotte in Caso di Procedure Concorsuali

A partire dal 18 settembre 2024, i nuovi tassi di interesse saranno applicati come segue:

  • Per le situazioni previste dall’art. 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000, si applica il tasso del 3,65%.
  • Per le ipotesi previste dalla lettera b) dello stesso articolo, il tasso sarà del 3,65% più 2 punti aggiuntivi.

Ricorda inoltre di iscriverti al nostro canale WhatsApp per rimanere sempre aggiornato sui nostri servizi e le ultime novità.

Inail. Aggiornamento retribuzione imponibile per calcolo premio

Inail. Aggiornamento retribuzione imponibile per calcolo premio

Con la circolare n. 23/2024, l’Inail ha comunicato i nuovi limiti di retribuzione imponibile, utilizzabili per il calcolo dei premi dovuti all’Istituto. Questi limiti sono stati aggiornati in seguito al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 114 del 5 luglio 2024 e sono in vigore dal 1° luglio 2024.

A partire da tale data, il minimale e il massimale di rendita sono fissati rispettivamente a € 20.258,70 e a € 37.623,30.

Dirigenti

  • Retribuzione convenzionale dal 1° luglio 2024

    • Dirigenti senza contratto part-time:
      • Giornaliera: € 125,41
      • Mensile: € 3.135,28
    • Dirigenti con contratto part-time:
      • Oraria: € 15,68

Lavoratori con Retribuzione Convenzionale Annuale Pari al Minimo di Rendita Inclusi in questa categoria sono:

  • Detenuti e internati

  • Allievi dei corsi di istruzione professionale

  • Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità

  • Lavoratori coinvolti in tirocini formativi e di orientamento

  • Lavoratori sospesi dal lavoro per progetti di formazione o riqualificazione professionale

  • Giudici onorari di pace e vice procuratori onorari

  • Retribuzione convenzionale dal 1° luglio 2024:

    • Giornaliera: € 67,53
    • Mensile: € 1.688,23

Familiari Partecipanti all’Impresa Familiare

Per i familiari del titolare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), la retribuzione imponibile giornaliera, a partire dal 1° luglio 2024, è:

  • Retribuzione convenzionale dal 1° luglio 2024:
    • Giornaliera: € 67,80
    • Mensile: € 1.695,10

Lavoratori di Società Ex Compagnie e Gruppi Portuali di cui alla Legge n. 84/1994

Per questi lavoratori, è stabilita una retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile (12 giorni al mese o 144 giorni all’anno):

  • Retribuzione convenzionale giornaliera dal 1° luglio 2024:
    • Per 12 giorni mensili: € 1.510,44 (€ 125,87 * 12)

Retribuzione di Ragguaglio

Applicabile a familiari, soci e associati che non percepiscono una retribuzione fissa o la cui remunerazione non è basata su una retribuzione convenzionale. La retribuzione di ragguaglio è pari al minimale di rendita, pertanto dal 1° luglio 2024:

  • Retribuzione convenzionale dal 1° luglio 2024:
    • Giornaliera: € 67,53
    • Mensile: € 1.688,23

Lavoratori Parasubordinati

Per questi lavoratori, non essendo prevista una prestazione a tempo, la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti, nel rispetto del minimale e massimale di rendita, e rapportata solo a mesi. Dal 1° luglio 2024, i limiti dell’imponibile mensile sono:

  • Minimo e massimo mensile dal 1° luglio 2024:
    • Minimo: € 1.688,23
    • Massimo: € 3.135,28

Lavoratori Sportivi

Per la determinazione del premio dei lavoratori subordinati sportivi e dei lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa di tipo amministrativo-gestionale, a partire dal 1° luglio 2024, la retribuzione da considerare per il calcolo del premio, in base al Decreto di Riforma del Lavoro Sportivo n. 36/2021, è:

  • Minimo e massimo annuale dal 1° luglio 2024:
    • Minimo: € 20.258,70
    • Massimo: € 37.623,30

Alunni e Studenti di Scuole o Istituti Non Statali Adetti a Esperienze Tecnico-Scientifiche o Esercitazioni Pratiche

  • Premio annuale a persona:
    • Anno scolastico 2023/2024 regolazione: € 10,05
    • Anno scolastico 2024/2025 anticipo: € 10,40
    • Il periodo assicurativo inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell’anno successivo.

Alunni dei Corsi Ordinamentali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) Il premio speciale annuale, a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari accreditati dalle Regioni, è fissato con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita vigente all’inizio dell’anno formativo e aggiornato automaticamente in relazione alle variazioni del minimale stesso.

  • Anno Formativo 2024/2025:
    • Retribuzione minima giornaliera: € 67,53
    • Premio speciale unitario annuale: € 69,41

Il premio speciale annuale non considera i maggiori rischi lavorativi legati all’attività formativa, il cui onere è a carico del bilancio dello Stato. L’importo di tale onere è rideterminato in € 37,42 a partire dal 1° settembre 2024, inizio dell’anno formativo 2024/2025.

Ricorda inoltre di iscriverti al nostro canale WhatsApp per rimanere sempre aggiornato sui nostri servizi e le ultime novità.

SIB Confcommercio Cosenza aderisce alla mobilitazione del 9 agosto

SIB Confcommercio Cosenza aderisce alla mobilitazione del 9 agosto

Il SIB Confcommercio Cosenza annuncia la sua adesione compatta alla mobilitazione simbolica dei balneari prevista per il prossimo 9 agosto. Tale iniziativa, promossa congiuntamente da Sib-Fipe e Fiba-Confesercenti, ha l’obiettivo di sensibilizzare il governo sull’urgenza di chiarire i punti ancora in sospeso riguardanti l’applicazione della direttiva Bolkenstein. Al centro delle richieste vi è l’adozione di una forma di equo indennizzo per coloro che rischiano di perdere la propria concessione a causa delle gare che si terranno nei prossimi mesi.

Antonio Giannotti, presidente di SIB Confcommercio Cosenza, prende posizione e sostiene fermamente questa iniziativa, ribadendo l’importanza di tutelare i diritti dei balneari: “Difendere il proprio lavoro è giusto. Anzi, è un dovere! Ancora di più se si tratta di difendere il frutto di decenni di sacrifici. I balneari di SIB Confcommercio lo hanno fatto in piazza e nei Tribunali. È ora di farlo anche nelle nostre aziende.”

La mobilitazione prevede la chiusura degli ombrelloni per due ore il 9 agosto. Se non ci sarà una presa di posizione dell’esecutivo, le proteste continueranno il 19 agosto, con una chiusura di quattro ore, e il 29 agosto, con una chiusura di sei o otto ore.

Per ulteriori informazioni e per scaricare la locandina ufficiale dell’iniziativa: https://www.sindacatobalneari.it/comunicato-stampa/mobilitazione-del-9-agosto-2024

Decontribuzione Sud: nuova proroga

Decontribuzione Sud: nuova proroga

A seguito della decisione della Commissione europea (decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024), che ha esteso l’applicabilità della cosiddetta Decontribuzione Sud fino al 31 dicembre 2024, con la circolare n. 82 del 17 luglio 2024 l’INPS illustra le disposizioni relative a questa proroga.

In generale, si ricorda che la misura della Decontribuzione Sud prevede, per tutto il 2024, un esonero contributivo del 30% per i datori di lavoro privati situati in una delle Regioni del Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) relativamente ai rapporti di lavoro dipendente.

In riferimento al periodo di efficacia della misura, si specifica che la decontribuzione non può essere applicata alle assunzioni effettuate a partire dal 1° luglio 2024. Pertanto, la proroga fino al 31 dicembre 2024, autorizzata dalla Commissione europea con la citata decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024, si applica esclusivamente ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024.

Inoltre, su indicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si precisa che, qualora entro il 30 giugno 2024 sia stato instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato, la decontribuzione può essere applicata fino al 31 dicembre 2024, anche se il rapporto viene prorogato o trasformato a tempo indeterminato dopo il 30 giugno 2024.

Di conseguenza, grazie all’autorizzazione della Commissione europea, il beneficio contributivo si applica ai rapporti di lavoro instaurati entro il 30 giugno 2024 tramite l’esposizione dei relativi codici nei flussi Uniemens da parte del datore di lavoro, fino al mese di competenza di dicembre 2024.

Infine, si precisa che, come previsto dalla decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024, oltre alle modifiche relative al periodo di fruizione della misura e alla conseguente potenziale platea dei beneficiari, non ci sono ulteriori variazioni al regime di aiuto esistente, e tutte le altre condizioni rimangono invariate.

Come indicato dalla decisione C(2023) 9018 final del 15 dicembre 2023, il massimale di erogazione degli aiuti inclusi nel cosiddetto Temporary Crisis and Transition Framework è pari, per il settore di interesse, a 2,25 milioni di euro.

Ricorda inoltre di iscriverti al nostro canale WhatsApp per rimanere sempre aggiornato sui nostri servizi e le ultime novità.