Borse di studio per studenti (universitari o iscritti a corsi ITS) in condizioni svantaggiate

Borse di studio per studenti (universitari o iscritti a corsi ITS) in condizioni svantaggiate

La Camera di Commercio di Cosenza mette a disposizione n. 114 Borse di studio per studenti che si trovano in difficoltà a causa delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’obiettivo è di sostenere la continuità negli studi delle nuove generazioni, in particolare quelle appartenenti alle categorie sociali più fragili, alleviando il carico economico delle famiglie le cui difficoltà economiche rischiano di riflettersi sulla scelta dei giovani di proseguire il proprio percorso formativo.

Il valore complessivo delle risorse stanziate è pari a Euro 150.000,00.

Il bando si rivolge sia agli studenti universitari sia agli studenti degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). In particolare, le borse di studio sono destinate a:

A. 49 borse di studio da 2.000,00 euro – Studenti regolari iscritti all’Università all’anno accademico 2020/2021 o immatricolati all’anno accademico 2020/2021.

B. 65 borse di studio da 800,00 euro – Studenti frequentanti corsi ITS (Istituto Tecnico Superiore) per l’anno 2020/2021, finalizzati ad ottenere il diploma di Tecnico Superiore.

che si trovano in condizioni di disagio economico a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 tale da compromettere la prosecuzione o l’avvio degli studi.

In particolare si tratta di:

Cessazione di attività di uno dei due genitori titolare di ditta individuale nel corso del 2020;

Perdita di fatturato – nella misura del 30% nell’anno 2020 rispetto all’anno precedente – dell’attività lavorativa del genitore lavoratore autonomo o titolare di ditta individuale;

Decesso di un genitore causa COVID-19, lavoratore autonomo o titolare di ditta individuale.

La domanda di concessione della borsa di studio deve essere inviata a partire dal 17/05/2021 ed entro il 30/06/2021.

I requisiti e le modalità per poter partecipare sono indicate nel bando e gli allegati disponibili nella nostra AREA RISERVATA.

Chiarimenti INPS sull’esonero contributivo del Decreto Ristori

Chiarimenti INPS sull’esonero contributivo del Decreto Ristori

L’INPS, con il Messaggio n. 1836 del 6 maggio 2021, ha fornito indicazioni operative per la fruizione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali riservato alle aziende che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale con causale Covid.

L’Istituto ha chiarito che le aziende che intendono richiedere l’esonero contributivo alternativo alla cassa integrazione (ex dl 137/2020) per i mesi di novembre, dicembre e gennaio 2021, non devono avere utilizzato trattamenti di integrazione salariale Covid 19 riguardanti la stessa matricola aziendale o unità produttiva nel caso di più unità produttive.

A tal proposito, si ricorda, inoltre, che dal 16 novembre al 31 gennaio si sono sovrapposte diverse regolamentazioni che riguardano l’alternatività tra i trattamenti di integrazione salariale covid e l’esonero contributivo (dl 104/2020, dl 137/2020 e legge 178/2020)

Quindi, in riferimento allo stesso arco temporale e alla stessa unità produttiva, l’azienda potrà avere accesso ad uno solo dei due benefici, che sono fra loro alternativi a prescindere di quale sia la fonte normativa di riferimento della misura.

Inoltre, nel citato Messaggio è stato specificato che i datori di lavoro che vogliono accedere all’esonero devono presentare domanda prima della trasmissione del flusso Uniemens relativo al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero.

Nella richiesta devono dichiarare di aver usufruito dei trattamenti di integrazione salariale nel mese di giugno 2020 e di non aver fatto richiesta degli stessi trattamenti per i mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021 riferiti alla stessa matricola aziendale o alla stessa unità produttiva nonché l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi che deve essere parametrato alle ore di integrazione salariale fruite a giugno 2020.

Pertanto, l’operatore della Struttura INPS territorialmente competente,  solo dopo aver verificato che il datore di lavoro non ha fruito dei trattamenti di integrazione salariale causale COVID 19 per i mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021 riguardanti la medesima matricola o la medesima unità produttiva, per la quale richiede l’esonero, può, una volta ricevuta la richiesta, attribuire il codice di autorizzazione alla posizione contributiva con validità dal mese di aprile 2021 fino al mese di agosto 2021, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il “Cassetto previdenziale”.

L’ammontare dell’esonero contributivo, non può superare la contribuzione dovuta dal datore di lavoro per il mese o i mesi di teorica spettanza dell’esonero (ricadenti nel periodo dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, per massimo quattro settimane), né quella dovuta nelle singole mensilità per le quali si richiede il beneficio (da aprile ad agosto 2021)

Infine, l’esonero è cumulabile con altri sgravi o riduzioni di aliquote di finanziamento a condizione che per tali altri esoneri non sia espressamente previsto un divieto di cumulo, come ad esempio avviene per l’incentivo all’occupazione giovanile.

A tal proposito si precisa che l’incumulabilità si riferisce al singolo lavoratore e non si estende agli altri lavoratori non agevolati presenti nella stessa azienda.

Ulteriori elementi di dettaglio relativi alle indicazioni Inps sono disponibili nella nostra AREA RISERVATA.

Fonte Confcommercio

Zona Gialla. Asporto anche dopo le 18 per i bar

Zona Gialla. Asporto anche dopo le 18 per i bar

Il 7 maggio il Ministero dell’Interno, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha emanato una circolare con cui ha fornito nuovi chiarimenti in ordine alle disposizioni introdotte dal decreto “Riaperture”, per quanto concerne le attività dei servizi di ristorazione.

Il Ministero ha chiarito che per le attività identificate dal codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) in zona gialla la vendita per asporto è da ritenersi consentita anche oltre le ore 18:00, nel rispetto dei vigenti limiti orari agli spostamenti (al momento consentiti nella fascia oraria 5:00 – 22:00).

Con la nota, il Ministero rettifica quanto diversamente affermato nella precedente circolare del 24 aprile 2021 al paragrafo “Attività dei servizi di ristorazione”.

Di conseguenza, all’interno della zona gialla, tutti gli esercizi che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3, potranno effettuare la vendita per asporto fino alle ore 22:00, secondo quanto previsto, in generale, per tutte le attività dei servizi di ristorazione.

Il Ministero ricorda, tuttavia, che rimangono comunque vietati, ai sensi dell’art. 27, commi 1 e 2, del DPCM 2 marzo 2021, sia il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico dopo le ore 18:00, sia la consumazione sul posto o nelle adiacenze dei pubblici esercizi, in qualsiasi orario.

La norma si applica esclusivamente in zona gialla, per gli esercizi che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3, collocati all’interno delle zone arancione e rossa, rimangono in vigore le previgenti disposizioni e, pertanto, l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.

Consumatori consapevoli: nuovi bisogni, orientamenti e aspettative

Consumatori consapevoli: nuovi bisogni, orientamenti e aspettative

Vi ricordiamo il secondo appuntamento (22 maggio alle ore 14.00) con i webinar sul Commercio organizzati da Confcommercio Nazionale.

Nel prossimo incontro verranno approfondite le più importanti dinamiche di consumo, come cambiano i consumatori: i loro bisogni, i loro orientamenti e le loro aspettative.

Si tratta di un ciclo di 8 webinar dedicati agli operatori del commercio, per essere pronti al dopo pandemia.

Se ancora non l’hai fatto, iscriviti subito su: https://forms.gle/ZD7ryDFmbfM16VTz5