Bonus asilo nido: novità 2026

Bonus asilo nido: novità 2026

L’Inps recepisce le modifiche relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati introdotte dall’articolo 6-bis del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 e integra, modificandole, le istruzioni fornite in precedenza chiarendo l’ambito di applicazione del contributo, introducendo inoltre importanti novità a partire dal 1° gennaio circa il Bonus asilo nido 2026.

Cosa cambia nel 2026?

La principale novità riguarda l’interpretazione autentica dell’ambito applicativo del Bonus asilo nido. Il contributo, precedentemente limitato agli asili nido pubblici e privati autorizzati, si estende ora a tutti i servizi educativi per l’infanzia previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65.

Rientrano nel perimetro dei beneficiari le famiglie che frequentano:

  • nidi e micronidi (per bambini dai 3 ai 36 mesi);
  • sezioni primavera (dai 24 ai 36 mesi);
  • servizi integrativi. Tra questi ultimi, risultano ammissibili gli spazi gioco (dai 12 ai 36 mesi, massimo 5 ore giornaliere senza mensa) e i servizi educativi in contesto domiciliare (dai 3 ai 36 mesi con numero ridotto di bambini).

Sono invece escluse dal beneficio le spese relative a centri per bambini e famiglie e a servizi non riconducibili all’educazione per la prima infanzia (ad esempio servizi ricreativi, pre-scuola o post-scuola).

Bonus asilo nido 2026: come funziona

Dal 1° gennaio 2026 si introduce un meccanismo di automatismo per il rinnovo del beneficio. Le domande accolte produrranno effetti non solo per l’anno di presentazione, ma anche per quelli successivi fino al mese di agosto dell’anno del compimento dei 3 anni del bambino.

Negli anni successivi al primo i richiedenti dovranno semplicemente accedere al servizio telematico per prenotare le risorse del nuovo anno. Per il contributo asilo nido sarà necessario indicare le mensilità richieste (massimo 11) e allegare documentazione del pagamento di almeno una retta. Nel caso di asili pubblici con pagamento posticipato basterà fornire attestazione di iscrizione o inserimento in graduatoria.

Per il supporto domiciliare, invece, occorrerà presentare annualmente l’attestazione pediatrica che dichiari l’impossibilità di frequenza per grave patologia cronica. L’Inps ha disposto che le strutture territoriali procedano alla definizione delle istruttorie in corso per il 2025 e al riesame in autotutela delle domande precedentemente respinte sulla base delle vecchie disposizioni.

Per ricevere maggiori informazioni a riguardo, e per supporto e assistenza nell’inoltro della domanda, è possibile recarsi presso la sede di Confcommercio Corigliano Rossano o contattarci per fissare un appuntamento. Il servizio è gratuito e rivolto a tutti coloro che ne hanno bisogno.

Sede Enasco 50 & Più – Corigliano Rossano
Indirizzo: Via Metaponto
E-mail: enasco@confcommercio.cs.it
Telefono e Fax: 0983 859021

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ADI: contributo straordinario in caso di sospensione

ADI: contributo straordinario in caso di sospensione

L’Inps, con il messaggio 2458 dell’8 agosto 2025, aveva confermato il pagamento del contributo straordinario aggiuntivo all’Assegno di Inclusione (ADI), destinato ai nuclei familiari interessati dalla sospensione di un mese del beneficio economico dopo un periodo di fruizione non superiore a diciotto mesi. Il bonus “ponte” ADI è stato introdotto dalla legge n.113/2025 di conversione del Decreto Crisi Industriali n.92-2025.

Contributo straordinario ai beneficiari di ADI: finalità

I nuclei familiari che avevano beneficiato dell’Assegno di Inclusione (ADI) da gennaio 2024, si sono trovati, nel mese di luglio 2025, di fronte ad una situazione particolare, ovvero la fine del primo ciclo delle diciotto mensilità previste dal programma. Questo avrebbe comportato un mese “scoperto” – luglio appunto – prima di poter accedere al rinnovo previsto dal sistema di welfare. Per evitare questo vuoto nel sostegno economico, il Governo ha deciso di intervenire con un contributo straordinario una tantum, pensato per accompagnare le famiglie nel passaggio verso il secondo ciclo di ADI.

Il contributo straordinario mira a evitare che i beneficiari restino scoperti un mese intero, poiché molti di loro contano proprio sull’ADI come unica fonte di entrata. Il contributo mira a garantire stabilità e dignità economica, in attesa della ripresa del sostegno ordinario. Il bonus, che raggiunge un massimo di 500 euro per nucleo familiare, è stato erogato in un’unica soluzione (una tantum).

Relativamente alle domande di rinnovo che sono state presentate nel mese di luglio 2025 con esito positivo dell’istruttoria, i primi pagamenti sono stati disposti a partire dal 14 agosto 2025.

A questo proposito si ricorda che la domanda di rinnovo deve passare attraverso il portale SIISL (Sistema Informativo per l’inclusione Sociale e Lavorativa). Se la composizione del nucleo familiare non ha subito modifiche, non è necessario sottoscrivere un nuovo Patto di Attivazione Digitale (PAD); qualora invece siano cambiati i componenti del nucleo, sarà necessario sottoscrivere un nuovo PAD.

ADI: come vengono erogati i pagamenti

Per le domande di rinnovo presentate successivamente, il contributo straordinario sarà erogato contestualmente alla prima mensilità del beneficio dell’ADI e, comunque, non oltre il mese di dicembre 2025.

L’Inps ricorda inoltre che l’ultima Legge di Bilancio ha introdotto alcune modifiche prevedendo per l’ADI, dal 1° gennaio 2025, soglie più elevate dell’ISEE e del reddito familiare.

Nello specifico, il nuovo tetto massimo ISEE è 10.140 euro, mentre quello relativo al reddito familiare è salito a 6.500 euro.

Inoltre, sempre a partire dal 1° gennaio 2025, è stata prevista l’attribuzione d’ufficio del coefficiente della scala di equivalenza legato al carico di cura in presenza dei requisiti richiesti.

Per ricevere maggiori informazioni a riguardo, e per supporto e assistenza nell’inoltro della domanda, è possibile recarsi presso la sede di Confcommercio Corigliano Rossano o contattarci per fissare un appuntamento. Il servizio è gratuito e rivolto a tutti coloro che ne hanno bisogno.

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Credito d’imposta turismo: eliminato il limite al 2025 e nuove regole sulla cessione

Credito d’imposta turismo: eliminato il limite al 2025 e nuove regole sulla cessione

Con il decreto del 10 settembre 2025, il Ministero del Turismo ha approvato importanti modifiche alle disposizioni applicative del credito d’imposta previsto dal programma IFIT – Incentivi Finanziari per le Imprese Turistiche, introdotto originariamente dal Decreto-Legge 152/2021.

Il nuovo provvedimento, pubblicato sul sito del Ministero, elimina il limite temporale del 31 dicembre 2025 per l’utilizzo del credito d’imposta, offrendo così alle imprese beneficiarie maggiori margini di flessibilità per compensare o utilizzare l’incentivo. Si tratta di una misura attesa da molte realtà del settore, che potranno ora pianificare con maggiore tranquillità gli interventi di riqualificazione e digitalizzazione.

Il decreto interviene inoltre sull’articolo 9 delle disposizioni applicative, chiarendo che il credito d’imposta è cedibile solo per intero e non in maniera frazionata. Sono ammesse al massimo due cessioni, esclusivamente a favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, con lo scopo di rendere il meccanismo più trasparente e controllabile.

Cosa cambia per le imprese turistiche

Le modifiche riguardano tutte le imprese che operano nel settore turistico e ricettivo, tra cui:

  • strutture alberghiere e ricettive;
  • agriturismi e stabilimenti balneari;
  • complessi termali e parchi tematici;
  • porti turistici e strutture ricreative.

Rientrano tra gli interventi agevolabili le spese per efficienza energetica, riqualificazione antisismica, eliminazione delle barriere architettoniche, digitalizzazione e ristrutturazioni edilizie.

Un’opportunità per le imprese calabresi

Per il territorio provinciale e regionale, la novità assume particolare rilievo. Molte imprese del comparto turistico e dell’accoglienza in Calabria — in particolare nella provincia di Cosenza — potranno beneficiare di tempi più ampi e di regole più chiare per utilizzare o cedere il credito maturato.

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Guide Turistiche: al via la digitalizzazione del riconoscimento delle qualifiche estere

Guide Turistiche: al via la digitalizzazione del riconoscimento delle qualifiche estere

A partire dal 20 ottobre 2025, sarà operativa sul Portale delle Professioni Turistiche la nuova procedura digitalizzata per il riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica ottenuta all’estero, ai fini dell’esercizio della professione in Italia in regime di stabilimento.

L’introduzione di questa funzionalità rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di riforma e modernizzazione della professione di guida turistica, avviato con la legge 13 dicembre 2023, n. 190 e con il regolamento 26 giugno 2024, n. 88. Si tratta anche di un importante tassello nel più ampio processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione promosso dal Ministero del Turismo.

La procedura online sarà disponibile per:

  • Guide turistiche con qualifica professionale conseguita in uno Stato membro dell’Unione europea, dello Spazio economico europeo o in Svizzera, per le quali il riconoscimento può richiedere un tirocinio di adattamento o, in alternativa, una prova attitudinale in lingua italiana.
  • Guide turistiche provenienti da Stati extra UE, diversi dalla Svizzera, per le quali il riconoscimento è sempre subordinato al superamento di una prova attitudinale in lingua italiana.

L’intera procedura, comprese le comunicazioni relative alle modalità di svolgimento del tirocinio o della prova attitudinale, sarà gestita esclusivamente in formato digitale attraverso la Sezione “Guide Turistiche” del Portale delle Professioni Turistiche, accessibile dal sito istituzionale del Ministero del Turismo.

Una volta completato con successo l’iter di riconoscimento, le guide turistiche straniere potranno essere iscritte all’Elenco Nazionale delle Guide Turistiche e riceveranno il tesserino digitale dotato di QR Code, che consentirà l’esercizio della professione su tutto il territorio nazionale.

Le guide che hanno già presentato domanda prima della pubblicazione di questa notizia dovranno comunque registrarsi al Portale delle Professioni Turistiche, nella sezione dedicata alle Guide Turistiche, per permettere la prosecuzione del procedimento in modalità informatizzata.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile consultare regolarmente la Piattaforma delle Professioni Turistiche o contattare l’Amministrazione tramite email.

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Trasporto internazionale merci: nuove regole per autorizzazioni MIT dal 1° gennaio 2026

Trasporto internazionale merci: nuove regole per autorizzazioni MIT dal 1° gennaio 2026

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 del 27 settembre 2025 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) del 22 settembre 2025 recante disposizioni di applicazione del decreto 2 agosto 2005, n. 198, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada.

Il provvedimento introduce criteri e modalità aggiornati per il rilascio delle autorizzazioni, anche alla luce del processo di digitalizzazione che partirà dal 1° gennaio 2026, con l’obiettivo di rendere più snella e trasparente la gestione delle pratiche.

Tipologie di autorizzazioni e soggetti interessati

Le autorizzazioni internazionali possono essere:

  • Bilaterali: consentono il trasporto di merci tra Italia e un singolo Paese non UE, sia in entrata che in uscita, secondo gli accordi bilaterali vigenti.
  • Multilaterali (CEMT/ITF): permettono alle imprese autorizzate di effettuare trasporti internazionali in più Paesi aderenti alla CEMT con un unico titolo, valido annualmente o per periodi limitati.
  • Di transito: abilitano al passaggio attraverso uno o più Stati esteri senza effettuare carico o scarico di merci, necessarie quando si attraversano Paesi terzi per raggiungere la destinazione finale.

Possono richiederle:

  • imprese di autotrasporto in conto terzi iscritte al REN e all’Albo nazionale degli autotrasportatori, i cui gestori siano titolari di attestato di idoneità per trasporti internazionali;
  • consorzi e cooperative a proprietà divisa (con indicazione delle imprese aderenti nella domanda);
  • imprese con licenza di trasporto in conto proprio o con veicoli immatricolati ad uso proprio, con massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate.

In ogni caso, i veicoli devono essere nella disponibilità dell’impresa a titolo di proprietà, leasing, usufrutto, vendita con riserva di proprietà o noleggio senza conducente.

Criteri di rilascio e rinnovo

Il rilascio delle autorizzazioni spetta alla Divisione competente per l’autotrasporto internazionale di merci presso la Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto del MIT.

Le autorizzazioni possono essere concesse a titolo precario o in assegnazione fissa. Ai fini del calcolo delle assegnazioni, viene stabilito che dodici autorizzazioni CEMT di breve durata equivalgono a un’autorizzazione CEMT annuale.

Il Decreto definisce inoltre:

  • i criteri per il rinnovo delle autorizzazioni;
  • la formazione delle graduatorie per l’assegnazione;
  • le modalità di presentazione delle domande.

Termini di presentazione delle domande

  • 31 ottobre dell’anno precedente: istanze di rinnovo e graduatoria CEMT;
  • 30 settembre dell’anno precedente: domande di rinnovo e conversione in assegnazione fissa delle autorizzazioni bilaterali;
  • senza limiti temporali: richieste di autorizzazioni bilaterali a titolo precario e autorizzazioni CEMT per traslochi (masserizie).

Le istanze devono essere trasmesse esclusivamente via PEC al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti e la navigazione – Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto – Divisione 7, allegando le ricevute PagoPA relative all’imposta di bollo e ai diritti di motorizzazione.

Il Decreto MIT 22 settembre 2025 segna un passaggio importante verso la digitalizzazione delle procedure autorizzative per il trasporto internazionale delle merci. Le imprese di autotrasporto sono chiamate ad adeguarsi tempestivamente ai nuovi criteri e alle scadenze previste, in vista dell’entrata in vigore dal 1° gennaio 2026.

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