PMI moda: 100 milioni per programmi di sviluppo

PMI moda: 100 milioni per programmi di sviluppo

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha definito, con il decreto ministeriale 6 agosto 2026, le condizioni e le modalità di accesso alle agevolazioni destinate alle PMI operanti nella filiera della moda, in attuazione dell’articolo 3 della legge 11 marzo 2026, n. 34, recante “Legge annuale sulle piccole e medie imprese”.

La misura mette a disposizione 100 milioni di euro a valere sul Fondo per la crescita sostenibile e sostiene programmi di sviluppo finalizzati a rafforzare la competitività della filiera nazionale, valorizzando l’integrazione dei processi produttivi localizzati in Italia, l’impiego prevalente di semilavorati di origine italiana o europea e la collaborazione tra imprese lungo la catena del valore.

Soggetti beneficiari

Possono accedere alle agevolazioni le piccole e medie imprese regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese e operanti nella filiera della moda secondo i codici ATECO 2025 individuati nell’allegato al decreto.

Le imprese devono inoltre possedere gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa, tra cui l’assenza delle condizioni di esclusione indicate dal decreto e, in relazione al regime di aiuto applicabile, il rispetto dei requisiti previsti dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato.

La domanda può essere presentata anche in forma congiunta, attraverso programmi realizzati da un numero di PMI compreso tra tre e sei. In questo caso, le imprese devono evidenziare i collegamenti esistenti o previsti e gli obiettivi comuni alla base del programma di sviluppo.

Programmi di investimento

Sono agevolabili programmi di sviluppo di importo complessivo compreso tra 1 milione e 20 milioni di euro, realizzati presso un’unità locale ubicata nel territorio nazionale.

Gli investimenti produttivi possono riguardare la creazione di una nuova unità produttiva, l’ampliamento della capacità produttiva di un’unità esistente, la riconversione di un’unità produttiva, la ristrutturazione di un’unità produttiva esistente, l’acquisizione di attivi di uno stabilimento esistente.

Per i programmi di investimento di importo non superiore a 1 milione di euro sono inoltre previsti, nei limiti stabiliti dal decreto e secondo il regime de minimis, interventi per il rinnovo di impianti, macchinari e attrezzature finalizzati al mantenimento o al miglioramento della capacità produttiva.

I programmi di investimento possono essere integrati con:

  • progetti di innovazione di processo e dell’organizzazione, fino al 40% dell’investimento complessivo;
  • progetti di formazione del personale, fino al 20% dell’investimento complessivo;
  • progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, nel caso di programmi di investimento produttivo con spese ammissibili superiori a 5 milioni di euro.

I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e devono essere ultimati entro 36 mesi dal provvedimento di concessione, salvo la possibilità di una proroga motivata fino a ulteriori 12 mesi.

Spese ammissibili

Tra le principali spese ammissibili rientrano quelle relative all’acquisto e alla realizzazione di immobilizzazioni materiali e immateriali, comprese suolo aziendale e relative sistemazioni, entro i limiti previsti, opere murarie e infrastrutture specifiche aziendali, macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, immobilizzazioni immateriali e consulenze connesse al programma di investimento, entro i limiti stabiliti dal decreto.

Sono inoltre previste specifiche categorie di spesa per i progetti di innovazione, formazione e ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

Agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo a fondo perduto e, su richiesta dell’impresa, di finanziamento agevolato, nel rispetto delle intensità massime previste dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato.

Il finanziamento agevolato può essere riconosciuto, su richiesta, nella misura del 20% degli investimenti ammissibili, con una durata massima di dieci anni, oltre a un eventuale periodo di preammortamento di durata massima pari a tre anni.

La somma del contributo a fondo perduto e del finanziamento agevolato non può comunque superare il 75% degli investimenti complessivamente ammissibili.

Particolare attenzione a micro e piccole imprese e Mezzogiorno

Il decreto prevede specifiche riserve sulle risorse disponibili.

Il 25% dei 100 milioni di euro è riservato alle iniziative proposte da micro e piccole imprese, mentre il 40% delle risorse, pari a 40 milioni di euro, è destinato ai programmi da realizzare nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.

La previsione assume particolare rilievo per le imprese calabresi della filiera della moda interessate a programmi di investimento, innovazione e sviluppo.

Criteri di valutazione

L’accesso alle agevolazioni avviene attraverso una procedura valutativa a graduatoria. La graduatoria tiene conto, tra gli altri elementi, della copertura finanziaria del piano di sviluppo, del rapporto tra margine operativo lordo e investimento e del possesso di certificazioni etico-sociali e di strumenti per la tracciabilità della supply chain.

Il decreto prevede inoltre specifiche maggiorazioni del punteggio in presenza di determinati requisiti, tra cui il rating di legalità, la certificazione della parità di genere, l’utilizzo prevalente di semilavorati di origine italiana o europea e la presentazione di programmi congiunti da parte di imprese che operano in diverse fasi della catena del valore. È inoltre prevista una maggiorazione collegata all’incidenza del costo del personale sul fatturato.

Presentazione delle domande

Le domande saranno presentate esclusivamente in via telematica attraverso la procedura informatica resa disponibile dal soggetto gestore. I termini iniziali e finali per la presentazione delle domande saranno comunicati in un momento successivo.

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Cedolino pensione e prestazioni collegate al reddito: adempimenti dell’INPS e dei pensionati

Cedolino pensione e prestazioni collegate al reddito: adempimenti dell’INPS e dei pensionati

Tra le principali prestazioni collegate al reddito rientrano l’integrazione al trattamento minimo, le maggiorazioni sociali, la somma aggiuntiva, comunemente denominata “quattordicesima”, le pensioni ai superstiti.

Adempimenti dell’INPS e dei titolari di prestazioni collegate al reddito

L’INPS ha l’obbligo di verificare annualmente i redditi rilevanti effettivamente percepiti dai titolari delle prestazioni collegate al reddito e, per acquisire queste informazioni, avvia annualmente la cosiddetta campagna reddituale, pubblicando un messaggio informativo sul proprio sito istituzionale, indicando l’anno per il quale devono essere acquisite le informazioni reddituali, e comunicandolo direttamente agli interessati attraverso i seguenti consueti canali:

  • notifica nell’area personale “MyINPS”;
  • notifica sull’app IO;
  • notifica sull’app “INPS Mobile”;
  • nota sul cedolino della pensione;
  • avviso nel servizio personalizzato “Consulente digitale delle pensioni”.

A loro volta, i titolari delle prestazioni collegate al reddito hanno l’obbligo di dichiarare all’INPS i propri redditi e, se rilevanti, anche quelli del coniuge e dei familiari, per non incorrere nella sospensione delle stesse in caso di mancato adempimento.

Come acquisisce l’INPS le informazioni reddituali?

Per ragioni di semplificazione, e per consentire che la verifica dei redditi venga effettuata su dati consolidati, l’INPS effettua il controllo attraverso le varie fonti disponibili, fra cui in particolare l’Agenzia delle Entrate, sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentata dai pensionati, e dai familiari interessati, tramite i modelli 730 o REDDITI PF.
Il cittadino che dichiara integralmente all’Agenzia delle Entrate tutti i redditi rilevanti ai fini delle prestazioni collegate al reddito non è tenuto a trasmettere un’ulteriore dichiarazione all’INPS.

Come comunicare i propri redditi all’INPS?

I cittadini che, invece, devono comunicare la situazione reddituale rilevante all’INPS possono farlo:

  • direttamente, accedendo con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CNS, CIE o eIDAS) al servizio online RED Precompilato, disponibile sul sito istituzionale, nella sezione “Pensione e Previdenza” selezionando il servizio La dichiarazione della situazione reddituale (RED)o, in alternativa, accedendo all’area personale “MyINPS”;
  • rivolgendosi a un Centro autorizzato di Assistenza Fiscale (CAF) o a un soggetto abilitato convenzionato;
  • rivolgendosi a un Patronato.

Cosa succede se l’INPS non riceve le informazioni reddituali?

È importante sottolineare che se la comunicazione non viene trasmessa entro i termini indicati dall’INPS nel messaggio annuale di avvio campagna reddituale, la prestazione collegata al reddito dovrà essere sospesa.

La sospensione si concretizza materialmente nell’applicazione di una trattenuta sulla pensione che viene effettuata, generalmente, nei mesi di agosto e settembre e il cui importo è pari al 5% dell’importo lordo della pensione erogata nel mese di luglio dello stesso anno.

Il pensionato viene sempre informato delle ragioni della trattenuta, sia con una comunicazione dedicata che attraverso la descrizione della trattenuta nel cedolino della pensione.

L’INPS, in ogni caso, prima di procedere alla sospensione della prestazione, individua i pensionati le cui informazioni reddituali non siano pervenute, né tramite Agenzia delle Entrate, né tramite dichiarazione dall’interessato con il servizio RED Precompilato o attraverso CAF/soggetto abilitato convenzionato; invia quindi agli interessati una lettera di sollecito indicando entro quali termini, e con quali modalità, sono tenuti a provvedere all’invio delle informazioni necessarie.

A seguito della sospensione, se l’interessato continua a non comunicare nei termini indicati dall’Istituto la propria situazione reddituale per l’anno oggetto di verifica, la prestazione collegata al reddito viene revocata dall’INPS in via definitiva, con recupero delle somme pagate (art. 35, comma 10-bis del decreto-legge 207/2008, convertito dalla legge 14/2009).

Per ricevere maggiori informazioni a riguardo, è possibile recarsi presso la sede di Confcommercio Corigliano Rossano o contattarci per fissare un appuntamento. Il servizio è gratuito e rivolto a tutti coloro che ne hanno bisogno.

Sede Enasco 50 & Più – Corigliano Rossano
Indirizzo: Via Metaponto
E-mail: enasco@confcommercio.cs.it
Telefono e Fax: 0983 859021

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Tax Credit Librerie 2026: domande dal 14 settembre

Tax Credit Librerie 2026: domande dal 14 settembre

Dal 14 settembre al 30 ottobre 2026 gli esercenti di librerie potranno presentare domanda per il riconoscimento del Tax Credit Librerie 2026, il credito d’imposta previsto dalla normativa vigente e disciplinato dal Decreto interministeriale n. 215 del 24 aprile 2018.

L’agevolazione è rivolta alle attività che operano nel commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati, con codice ATECO principale 47.61 (libri nuovi) e 47.79.1 (libri usati). Le domande devono essere inviate esclusivamente tramite il portale del Ministero della Cultura.

Presentazione della domanda

La domanda dovrà essere trasmessa esclusivamente online attraverso il portale dedicato al Tax Credit Librerie.

Un elemento particolarmente importante riguarda gli utenti che avevano già effettuato l’accesso o presentato un’istanza negli anni precedenti: anche per il 2026 sarà necessario effettuare una nuova registrazione, a partire dal 14 settembre 2026.

In fase di compilazione della domanda dovrà inoltre essere specificata la dimensione dell’impresa, indicando una delle seguenti categorie: micro, piccola, media o grande impresa.

Risorse disponibili

Per il 2026 la dotazione finanziaria complessiva della procedura ammonta a 8.250.000 euro, confermando l’importo già previsto per l’annualità precedente.

Il riconoscimento del credito d’imposta avverrà secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla disciplina di riferimento.

Guida alla compilazione

Per supportare gli esercenti nella presentazione dell’istanza è disponibile una guida alla compilazione della domanda, predisposta dal Ministero della Cultura.

La guida ha carattere esclusivamente esemplificativo e, pertanto, può presentare alcune differenze grafiche o nella denominazione di determinati elementi rispetto alla versione del portale attualmente disponibile.

Per la corretta compilazione dell’istanza si invita pertanto a consultare attentamente le indicazioni fornite dal Ministero.

Scadenza e informazioni

Le istanze potranno essere presentate dalle ore 12:00 del 14 settembre 2026 fino alle ore 12:00 del 30 ottobre 2026, esclusivamente attraverso l’apposito portale del Ministero della Cultura.

Per eventuali richieste di chiarimento o informazioni sulla procedura è possibile contattare il Ministero della Cultura. Si ricorda agli interessati di prestare particolare attenzione alla nuova registrazione obbligatoria, anche nel caso in cui si sia già utilizzato il portale negli anni precedenti.

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Open Day al Polo di Orientamento Alimena

Open Day al Polo di Orientamento Alimena

Il Polo di Orientamento Alimena apre le proprie porte per una giornata dedicata all’orientamento, alla formazione e alla crescita professionale. L’appuntamento è fissato per mercoledì 16 settembre alle ore 9:30, presso la sede di Confcommercio Cosenza, in Via Alimena 14.

L’Open Day rappresenta un’opportunità per conoscere più da vicino le possibilità disponibili in ambito di formazione, orientamento e crescita professionale, acquisire informazioni utili alla costruzione del proprio percorso personale e professionale e per compiere un primo passo verso scelte più consapevoli per il proprio futuro.

La giornata sarà dedicata a tutti coloro che desiderano informarsi sulle opportunità di formazione, confrontarsi con il personale del Polo e approfondire i percorsi maggiormente rispondenti ai propri interessi e alle proprie aspirazioni.

In un contesto professionale in continua evoluzione, scegliere il percorso formativo più adeguato costituisce un passaggio importante per sviluppare nuove competenze e affrontare con maggiore consapevolezza le sfide del mercato del lavoro. L’iniziativa intende quindi favorire un momento di incontro e dialogo, offrendo ai partecipanti la possibilità di orientarsi tra le diverse opportunità disponibili.

L’appuntamento si svolgerà secondo il seguente programma:

📅 Data: 16 settembre
🕤 Orario: ore 9:30
📍 Luogo: Polo di Orientamento Alimena – presso Confcommercio Cosenza, Via Alimena 14

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Assegno di Inclusione: rinnovo dal 1° agosto 2026

Assegno di Inclusione: rinnovo dal 1° agosto 2026

L’AdI prevede un’integrazione del reddito familiare fino a una determinata soglia e un contributo per le spese di affitto, purché sia presente un contratto di locazione regolarmente registrato.

L’Assegno di Inclusione può essere richiesto sia da cittadini italiani che stranieri, residenti in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
Al requisito di residenza si aggiungono quelli economici:

  • Isee inferiore a 10.140 euro e un reddito familiare al di sotto dei 6.500 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza Adi. Se il nucleo è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da familiari in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia è fissata a 8.190 euro l’anno (sempre moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza);
  • un reddito familiare inferiore a 10.140 euro se la famiglia vive in una casa in affitto;
  • un patrimonio immobiliare in Italia e all’estero sotto i 30mila euro;
  • un patrimonio mobiliare (ad es. depositi, conti correnti, ecc.) più basso di 6mila euro se la famiglia è composta da una sola persona (8mila se sono due, 10mila se sono 3 o più componenti con mille euro in più per ogni figlio a partire dal terzo).

Come fare domanda

Ci sono diverse modalità per fare domanda: online, sul sito dell’Inps, accedendo con le proprie credenziali, oppure tramite Patronati e Caf. Una volta inoltrata la domanda, i dati saranno caricati sulla piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa del Sistema Informativo di inclusione sociale e lavorativo (SIISL) a cui occorrerà registrarsi. Infine, dopo la sottoscrizione, il richiedente dovrà firmare il Patto di attivazione digitale del nucleo familiare (PAD).

Sono partite il 1° agosto le domande di rinnovo per continuare a beneficiare dell’Assegno di inclusione. A luglio, infatti, è stata erogata la dodicesima e ultima mensilità alle famiglie che avevano presentato la richiesta l’anno precedente e che hanno percepito il sostegno senza interruzioni.

A comunicarlo è stato l’INPS, che ha fornito le istruzioni per presentare la nuova domanda e proseguire nell’erogazione della misura.

L’INPS ricorda che i nuclei familiari con una domanda AdI “terminata” possono presentare la richiesta di rinnovo esclusivamente a partire dal mese successivo all’ultimo pagamento ricevuto (ovvero la diciottesima mensilità per le domande iniziali o la dodicesima mensilità in caso di rinnovo). Se l’ultimo pagamento è quello di luglio, ad esempio, la richiesta potrà essere inoltrata già a partire da agosto. Le domande di rinnovo che dovessero essere presentate prima, infatti, non potranno essere elaborate con esito positivo e verranno respinte. La richiesta di rinnovo può essere inoltrata sia dalla stessa persona che lo ha richiesto in precedenza, sia da un altro componente maggiorenne all’interno dello stesso nucleo familiare.

Modalità di presentazione della domanda di rinnovo

Può presentare la domanda lo stesso richiedente della precedente domanda o un altro maggiorenne del nucleo familiare.

Se il nucleo familiare è variato, occorre una nuova iscrizione al Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) e la sottoscrizione di un nuovo Patto di Attivazione Digitale (PAD).

È obbligatorio presentarsi ai Servizi sociali entro 120 giorni dalla presentazione della domanda o dalla sottoscrizione del PAD, pena la sospensione dei pagamenti.

Certificazioni e condizioni di svantaggio

Se nella precedente domanda era stata indicata una condizione di svantaggio e inserimento in programmi di cura, occorre ripresentare la certificazione valida.

Le certificazioni scadute devono essere rinnovate e comunicate almeno due mesi prima della scadenza, mentre le domande con certificazioni scadute non possono essere accolte.

Si ricorda che, di norma, a seguito dell’accoglimento delle domande, i primi pagamenti vengono disposti intorno al giorno 15 del mese, mentre i pagamenti delle mensilità successive vengono disposti intorno al giorno 27 del mese.

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