Economia circolare Calabria: incentivi per filiere innovative

Economia circolare Calabria: incentivi per filiere innovative

La Regione Calabria ha pubblicato un nuovo avviso pubblico, in pre-informazione, nell’ambito del Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027, Azione 2.6.4, finalizzato a sostenere lo sviluppo dell’economia circolare attraverso il finanziamento di filiere produttive innovative per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia dai rifiuti.

L’intervento si inserisce nella strategia regionale per la sostenibilità ambientale e la transizione verso modelli produttivi più efficienti sotto il profilo delle risorse, in coerenza con gli obiettivi europei.

Obiettivi dell’avviso

L’obiettivo principale dell’avviso è sostenere la nascita e lo sviluppo di attività economiche in grado di rispondere in maniera innovativa al fabbisogno di trattamento dei rifiuti, favorendo al contempo il recupero di materia prima e la riduzione dell’impatto ambientale.

In termini operativi, questo si traduce nella promozione di iniziative imprenditoriali che intervengono lungo l’intera filiera del ciclo dei rifiuti: dalla riparazione e riutilizzo dei prodotti, fino allo sviluppo di processi avanzati di riciclo e recupero. Particolare attenzione è riservata a quei progetti che introducono innovazioni tecnologiche o organizzative, capaci di migliorare l’efficienza dei processi e di ridurre la presenza di sostanze pericolose nei materiali trattati.

Un ulteriore elemento qualificante è rappresentato dalla valorizzazione delle cosiddette materie prime seconde, ossia quei materiali derivanti dal recupero dei rifiuti che possono essere reimmessi nei cicli produttivi, contribuendo a ridurre il consumo di risorse naturali.

Soggetti beneficiari

Possono accedere alle agevolazioni:

  • Piccole e Medie Imprese (PMI);
  • imprese singole oppure in forma aggregata tramite Accordo di Filiera (ATS), composto da almeno due PMI autonome.

Le imprese devono avere o impegnarsi ad avere una sede operativa in Calabria e rispettare i requisiti previsti dal bando, tra cui regolarità contributiva e solidità economico-finanziaria.

Entità del contributo

Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo a fondo perduto (conto capitale), secondo le intensità previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014:

  • fino al 60% per le piccole imprese e 50% per le medie imprese sugli investimenti materiali e immateriali;
  • 50% per le spese di consulenza.

La dotazione finanziaria complessiva è pari a 12.759.351 euro.

Gli investimenti devono avere un valore compreso tra 150.000 e 800.000 euro per singola PMI (fino a 3,2 milioni per ATS).

Spese ammissibili

Le spese ammissibili delineano chiaramente la natura degli interventi che si intendono promuovere. Non si tratta semplicemente di acquistare beni strumentali, ma di realizzare veri e propri progetti di innovazione.

Sono finanziabili, ad esempio, impianti e macchinari di nuova generazione, funzionali al trattamento e al recupero dei rifiuti, così come opere murarie strettamente connesse all’installazione degli stessi. A ciò si aggiungono investimenti immateriali, quali software, brevetti e know-how, che rappresentano sempre più un fattore determinante per la competitività delle imprese.

Un ruolo non secondario è attribuito alle consulenze specialistiche, che possono riguardare la progettazione dei processi produttivi, la verifica del rispetto dei criteri ambientali (come il principio DNSH – Do No Significant Harm) e l’ottenimento di certificazioni di qualità e sostenibilità.

Presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica. La data di apertura dello sportello sarà definita con successivo provvedimento.

La procedura di selezione è di tipo valutativo a graduatoria: i progetti saranno quindi esaminati sulla base di criteri oggettivi, con attribuzione di punteggi che determineranno la posizione in graduatoria. Saranno finanziate le iniziative meglio classificate, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Un elemento di particolare interesse è rappresentato dalla previsione di premialità per le imprese che dimostrano comportamenti virtuosi, anche sotto il profilo della legalità e della resistenza ai fenomeni di criminalità organizzata.

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Agevolazioni turismo 2026: contributi e finanziamenti per le imprese

Agevolazioni turismo 2026: contributi e finanziamenti per le imprese

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale del 16 marzo 2026 che introduce un articolato sistema di agevolazioni a sostegno degli investimenti nel settore turistico. Il provvedimento, promosso dal Ministero del Turismo e attuato con il supporto di Invitalia, rappresenta uno strumento strategico per lo sviluppo dell’offerta turistica nazionale, con particolare attenzione a sostenibilità, innovazione e destagionalizzazione dei flussi.

Obiettivi e ambito di intervento

Il decreto si inserisce nel quadro delle politiche di rilancio del turismo previste dalla Legge di Bilancio 2025 e mira a sostenere investimenti privati orientati a migliorare l’efficienza energetica delle strutture, favorire la digitalizzazione dell’ecosistema turistico, promuovere modelli di turismo sostenibile e inclusivo, incentivare la destagionalizzazione dell’offerta e rafforzare la competitività delle imprese turistiche.

Gli interventi dovranno essere completati entro 18 mesi dalla concessione delle agevolazioni e comunque non oltre il 30 settembre 2028.

Risorse disponibili

La dotazione complessiva ammonta a 109 milioni di euro, così suddivisi:

  • 59 milioni di euro per contributi a fondo perduto
  • 50 milioni di euro per finanziamenti agevolati

Soggetti beneficiari

Possono accedere alle agevolazioni:

  • imprese del settore turistico regolarmente iscritte al Registro delle imprese;
  • operatori con sede in Italia o in UE con unità operativa nel territorio nazionale;
  • imprese economicamente e finanziariamente sane, in regola con obblighi fiscali e contributivi.

È inoltre prevista dal legislatore un’apertura anche a soggetti che, pur non rientrando formalmente nei codici ATECO del turismo, dimostrino dalle scritture contabili un fatturato realizzato prevalentemente in attività turistiche, nonché la possibilità, per le imprese, di poter partecipare in forma aggregata tramite contratti di rete, favorendo sinergie tra operatori.

Interventi e spese ammissibili

Il decreto prevede un ampio spettro di interventi finanziabili, tra cui, in ottica green, riqualificazione energetica degli immobili e installazione di impianti da fonti rinnovabili. A questi si aggiungono interventi di digitalizzazione e automazione delle strutture, sviluppo di infrastrutture turistiche e servizi innovativi, anche basati su intelligenza artificiale, riqualificazione di strutture wellness, congressuali e ricettive e investimenti in software, brevetti e tecnologie avanzate.

Gli investimenti devono avere un valore compreso tra 1 milione e 15 milioni di euro.

Tipologie di agevolazione

Le imprese possono beneficiare di una combinazione di:

  • Contributo a fondo perduto fino al 30% delle spese ammissibili (max 4,5 milioni di euro);
  • Finanziamento agevolato fino al 70% delle spese.

Le percentuali potranno essere modulate dai successivi avvisi attuativi.

Modalità di presentazione delle domande

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso una piattaforma dedicata, secondo modalità che saranno definite con apposito avviso ministeriale entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto.

Le domande dovranno includere: progetto tecnico dettagliato, piano economico-finanziario, cronoprogramma degli interventi e documentazione attestante requisiti e capacità dell’impresa.

La selezione avverrà tramite procedura valutativa con graduatoria basata su criteri di merito.

Le imprese interessate sono chiamate a prepararsi tempestivamente alla pubblicazione dell’avviso attuativo, al fine di cogliere le opportunità offerte da un quadro di finanziamento significativo e strategico per il rilancio del settore.

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Videosorveglianza nelle imprese: guida normativa e adempimenti

Videosorveglianza nelle imprese: guida normativa e adempimenti

La diffusione dei sistemi di videosorveglianza rappresenta oggi un elemento strutturale nelle politiche di sicurezza delle imprese. L’utilizzo di tali strumenti consente di tutelare il patrimonio aziendale, prevenire atti illeciti e supportare le attività investigative delle Autorità competenti. Tuttavia, la gestione delle immagini raccolte comporta il trattamento di dati personali e richiede il rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di privacy e tutela dei lavoratori.

Il quadro normativo di riferimento si fonda su un duplice livello di regolazione. Da un lato, il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) disciplina i principi generali del trattamento dei dati personali, imponendo criteri di liceità, trasparenza, minimizzazione e limitazione della conservazione. Dall’altro, l’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970) stabilisce specifici limiti all’utilizzo di impianti audiovisivi nei contesti lavorativi, vietando il controllo a distanza dell’attività dei dipendenti salvo il rispetto di precise condizioni.

Liceità del trattamento e principi GDPR

Le immagini registrate attraverso sistemi di videosorveglianza sono considerate dati personali. La base giuridica più frequentemente utilizzata è il legittimo interesse del titolare, legato alla sicurezza e alla tutela del patrimonio aziendale. Tale interesse, tuttavia, deve essere sempre bilanciato con i diritti e le libertà fondamentali delle persone riprese.

Il trattamento deve rispettare i principi fondamentali del GDPR, tra cui minimizzazione dei dati, limitando le riprese alle sole aree necessarie, limitazione della conservazione, evitando tempi eccessivi, trasparenza, mediante informativa chiara e accessibile, e privacy by design e by default, integrando la protezione dei dati fin dalla progettazione del sistema. Nei casi in cui il trattamento presenti rischi elevati, è inoltre obbligatoria la Valutazione d’Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA).

DPIA e accountability: quando sono obbligatorie

In molti casi, la videosorveglianza richiede una Valutazione d’Impatto (DPIA), soprattutto quando il monitoraggio è sistematico, le aree sono accessibili al pubblico e quando vengono utilizzate tecnologie avanzate.

La DPIA non è un mero adempimento formale, ma uno strumento di gestione del rischio e di dimostrazione della conformità.

In questo contesto si inserisce anche il principio di accountability (responsabilizzazione), introdotto dall’art. 5, par. 2 del GDPR, che rappresenta uno degli elementi centrali della disciplina.

Per le imprese, accountability significa non solo rispettare la normativa, ma essere in grado di dimostrarlo in ogni momento, nonché documentare le scelte effettuate (es. posizionamento telecamere, tempi di conservazione, base giuridica), mantenere aggiornati gli strumenti di compliance (registro dei trattamenti, policy interne, nomine) e adottare misure tecniche e organizzative adeguate e verificabili.

Obblighi nei confronti dei lavoratori

Nel contesto aziendale, l’installazione di impianti di videosorveglianza è subordinata a un iter autorizzativo specifico. In particolare è necessario stipulare un accordo con le rappresentanze sindacali (RSA/RSU), e in assenza di questo, occorre ottenere l’autorizzazione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in quanto il consenso dei singoli lavoratori non è sufficiente a legittimare l’impianto. L’installazione, infatti, è ammessa esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza sul lavoro o per la tutela del patrimonio aziendale.

Informativa e trasparenza

Uno degli obblighi principali riguarda l’informazione agli interessati, che deve essere strutturata su due livelli:

  • Informativa di primo livello, tramite cartelli ben visibili prima dell’area sorvegliata;
  • Informativa di secondo livello, contenente tutti i dettagli sul trattamento, accessibile tramite link, QR code o documentazione interna.

Per i dipendenti è inoltre obbligatoria un’informativa individuale che specifichi modalità, finalità e diritti connessi al trattamento dei dati.

Gestione dei diritti degli interessati

Le imprese devono essere in grado di gestire le richieste degli interessati, tra cui accesso alle immagini, cancellazione dei dati, limitazione del trattamento e opposizione.

Ciò richiede delle procedure interne già definite, personale formato e strumenti tecnici per l’estrazione selettiva delle immagini (es. oscuramento di terzi).

Sicurezza dei dati: obblighi tecnici e organizzativi

Le imprese devono garantire un livello adeguato di sicurezza dei dati trattati.

Tra le principali misure richieste:

  • controllo degli accessi ai filmati;
  • utilizzo di password robuste e sistemi di autenticazione;
  • crittografia dei flussi video;
  • protezione della rete (firewall, segmentazione);
  • sistemi di backup e disaster recovery.

È inoltre fondamentale implementare un registro degli accessi (audit log), che tracci ogni operazione effettuata sui filmati.

Conservazione delle immagini

Il principio di limitazione della conservazione rappresenta uno degli aspetti più rilevanti e frequentemente oggetto di sanzioni.

La prassi consolidata prevede conservazione ordinaria non superiore a 24–48 ore, con eventuali estensioni solo in presenza di motivazioni documentate e proporzionate e cancellazione automatica dei dati al termine del periodo stabilito.

La conservazione prolungata è ammessa esclusivamente in caso di utilizzo delle immagini per finalità giudiziarie.

Progettazione del sistema: minimizzazione e angolo visivo

Un sistema conforme deve essere progettato secondo i principi dell’angolo visivo e di minimizzazione.

In pratica, le telecamere devono riprendere solo le aree strettamente necessarie, evitando riprese di aree pubbliche o di terzi e adottando, se necessario, sistemi di mascheramento.

Sanzioni e rischi di non conformità

Il mancato rispetto della normativa espone le imprese a conseguenze rilevanti:

  • sanzioni amministrative fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato annuo;
  • responsabilità penali in caso di utilizzo illecito delle immagini;
  • danni reputazionali e contenziosi con lavoratori e clienti.

Tra le violazioni più frequenti si segnalano l’assenza di informativa, la conservazione eccessiva dei dati e la mancata autorizzazione degli impianti.

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Riforma della disabilità: cosa cambia nel 2026

Riforma della disabilità: cosa cambia nel 2026

Il 1° gennaio 2025 ha preso avvio la sperimentazione della riforma della disabilità (invalidità civile), che diventerà effettiva sul tutto il territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2027.

La riforma della disabilità costituisce una novità storica: non rappresenta solo un adeguamento normativo, ma un vero e proprio cambiamento culturale, che ridefinisce il concetto stesso di disabilità, la valutazione dei diritti e il linguaggio.

Il cuore della riforma è costituito dalla sperimentazione di un nuovo procedimento per l’accertamento della condizione di disabilità, affidato all’INPS, che comprende sia la valutazione di base sia quella multidimensionale finalizzata all’elaborazione del cosiddetto progetto di vita.

Riforma della disabilità: le principali novità

Uno dei più importanti cambiamenti riguarda la modalità di avvio del procedimento: è sufficiente la trasmissione telematica all’INPS del certificato medico introduttivo attraverso il medico di base. L’Istituto diventa così titolare unico del processo di accertamento della disabilità.

Inoltre, vengono sostituiti termini come handicap e invalidità con l’espressione “persona con disabilità”. La nuova definizione, in linea con la Convenzione ONU del 2006, evidenzia l’importanza di considerare la disabilità il risultato dell’interazione tra la persona e il suo ambiente, e non una caratteristica intrinseca dell’individuo.

È poi introdotta la “valutazione di base” ovvero un procedimento unitario e multidisciplinare volto ad accertare la condizione di disabilità e l’intensità dei sostegni necessari.

La “valutazione di base” è finalizzata al riconoscimento della condizione di disabilità, all’accertamento dell’invalidità civile e all’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell’inclusione scolastica. L’intento è semplificare velocizzare le procedure burocratiche per l’ottenimento del sostegno all’invalidità. Prima della riforma l’attesa poteva anche essere molto lunga, ora il tempo viene ridotto con l’invio di un certificato introduttivo. Sarà possibile ricevere in circa un mese il primo sostegno economico. Ad esempio, con l’invio del certificato a marzo, l’indennità spetta a partire dal 1° aprile (il primo giorno del mese successivo). Al beneficiario viene chiesto di inviare subito i dati economici senza attendere il completamento della procedura.

Questo è possibile perché l’INPS diventa l’accertatore unico. Si evitano così svariati passaggi e la valutazione si basa solo sul certificato del medico e sulla visita dell’Istituto, nell’ambito della quale si esamina tutto:

  • invalidità civile, cecità, sordità;
  • bisogno di sostegno scolastico;
  • livello di sostegno.

Riforma della disabilità: nuovi importi

Un’altra, importante, novità riguarda gli importi. Ogni anno l’INPS adegua gli assegni per evitare che si riduca il potere d’acquisto. Per il 2026 l’aumento è pari a +1,4%., che corrisponde a 3-4 euro in più al mese.

Per ricevere l’assegno il richiedente non deve superare determinati limiti di reddito personale annuo:

  • soglia alta da 20.029,55 euro per chi ha una disabilità totale;
  • soglia bassa da 5.852,21 euro; chi supera questo reddito perde il diritto all’assegno.

Per ricevere maggiori informazioni a riguardo, è possibile recarsi presso la sede di Confcommercio Corigliano Rossano o contattarci per fissare un appuntamento. Il servizio è gratuito e rivolto a tutti coloro che ne hanno bisogno.

Sede Enasco 50 & Più – Corigliano Rossano
Indirizzo: Via Metaponto
E-mail: enasco@confcommercio.cs.it
Telefono e Fax: 0983 859021

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ZES Unica: via al credito d’imposta aggiuntivo 2026

ZES Unica: via al credito d’imposta aggiuntivo 2026

Dal 15 aprile al 15 maggio 2026 è possibile trasmettere la comunicazione necessaria per accedere al credito d’imposta aggiuntivo destinato alle imprese che hanno già beneficiato del bonus ZES Unica 2025.

La misura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, consente di sbloccare un’ulteriore quota pari al 14,6189% del credito richiesto con la precedente comunicazione integrativa. Tale percentuale si aggiunge al 60,3811% già riconosciuto, portando il beneficio complessivo fino al 75% dell’importo massimo teoricamente spettante.

Soggetti beneficiari

Possono accedere al credito aggiuntivo le imprese che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

  • hanno trasmesso correttamente la comunicazione integrativa nel periodo compreso tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025;
  • non hanno usufruito, per i medesimi investimenti, del credito d’imposta Transizione 5.0.

Modalità di presentazione

La comunicazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica, direttamente dall’impresa o tramite un intermediario abilitato, utilizzando il modello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 56564 del 16 febbraio 2026.

Nel modello è necessario indicare i dati identificativi dell’impresa, richiamare il credito già dichiarato nella precedente comunicazione integrativa e attestare la non fruizione di agevolazioni incompatibili.

La comunicazione ha valore di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, rendendo fondamentale la verifica preventiva del rispetto dei limiti di cumulabilità degli aiuti.

Ricevute ed eventuali correzioni

A seguito dell’invio, il sistema rilascia una ricevuta di presa in carico, oppure una ricevuta di scarto con indicazione delle motivazioni.

La comunicazione si considera tempestiva se trasmessa entro il 15 maggio 2026. in caso di errori parziali, ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi. Non è invece ammessa la ritrasmissione nei casi di scarto totale del file.

Fino alla scadenza è inoltre possibile sostituire una comunicazione già inviata con una nuova (fa fede l’ultima acquisita) o annullare integralmente la richiesta.

Utilizzo del credito

Il credito d’imposta aggiuntivo potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24:

  • dal 26 maggio al 31 dicembre 2026;
  • solo dopo il rilascio della ricevuta di riconoscimento.

Il modello F24 deve essere trasmesso tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. In caso contrario, l’operazione sarà scartata. Il rigetto della compensazione avviene anche quando l’importo supera il credito disponibile o la compensazione è effettuata oltre il termine del 31 dicembre 2026.

Restano applicabili, ove previste, le verifiche antimafia per i soggetti che superano le soglie stabilite dalla normativa vigente.

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