Bando “Transformer Calabria”: Aperta la Seconda Finestra per presentare la domanda

Bando “Transformer Calabria”: Aperta la Seconda Finestra per presentare la domanda

La Regione Calabria ha approvato, con Decreto Dirigenziale n. 8932 del 20/06/2025, l’apertura della seconda finestra temporale per la presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso Pubblico “Transformer Calabria – Incentivi alle imprese per la trasformazione dei contratti di lavoro”, nell’ambito del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027 – Priorità 4 “Occupazione: Una Calabria con più opportunità”.

Lo sportello telematico aprirà il 1° luglio 2025 alle ore 10:00 e resterà attivo fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Finalità e beneficiari

L’iniziativa è finalizzata a incentivare la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, promuovendo la trasformazione di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato e la riqualificazione del personale mediante interventi formativi.
Possono accedere al bando:

  • le imprese private di qualsiasi dimensione con sede legale o operativa in Calabria;
  • altri datori di lavoro privati che abbiano alle proprie dipendenze lavoratori con contratti a tempo determinato o altre forme contrattuali flessibili.

Sono escluse le imprese che:

  • si trovano in stato di difficoltà ai sensi della normativa comunitaria;
  • non sono in regola con la normativa in materia di sicurezza, previdenza e contribuzione;
  • hanno in corso procedimenti per violazioni gravi in ambito lavorativo.

Agevolazioni previste

L’incentivo economico viene concesso nella forma di contributo in conto capitale, secondo la disciplina degli aiuti “de minimis” (Regolamento UE n. 2023/2831), ed è determinato come segue:

  • € 8.500,00 per ogni contratto trasformato a tempo indeterminato e a tempo pieno;
  • € 10.600,00 per contratti trasformati a tempo pieno se il lavoratore è disabile o svantaggiato;
  • € 4.250,00 per ogni trasformazione a tempo indeterminato part-time;
  • € 5.300,00 per contratti part-time riferiti a lavoratori con disabilità o svantaggiati.

Il contributo per la formazione è definito in forma forfettaria:

  • € 21 per ora di formazione per ciascun lavoratore, fino a un massimo di € 8.370,00 per persona, in linea con i parametri previsti dal Reg. Delegato (UE) 1676/2023 e art. 53(3)(e) del Reg. (UE) 1060/2021.

Caratteristiche del contributo

Gli interventi sono strutturati su due componenti principali:

  1. Trasformazione dei contratti
    • L’incentivo sostiene il passaggio da contratti a termine a contratti a tempo indeterminato, contribuendo alla riduzione della precarietà lavorativa.
    • È previsto un contributo fisso per ogni trasformazione realizzata, subordinato all’effettiva realizzazione di un percorso formativo.
  2. Attività formative obbligatorie
    • I beneficiari devono attivare percorsi di formazione professionalizzante rivolti ai lavoratori stabilizzati.
    • La formazione è selezionabile da un catalogo regionale oppure può essere definita su misura, previa approvazione del progetto formativo.

Contributi e massimali

Il contributo massimo per singola impresa dipende da:

  • numero di lavoratori stabilizzati;
  • livello e durata dei percorsi formativi attivati;
  • appartenenza dei lavoratori a categorie svantaggiate (giovani NEET, disoccupati di lunga durata, donne, over 50, soggetti con disabilità).

I progetti saranno finanziati in ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili. La dotazione finanziaria complessiva del bando è pari a 30.000.000 euro, ripartiti tra fondi europei (FSE+) e quota nazionale.

Ogni impresa/datore di lavoro potrà richiedere contributi per la trasformazione/stabilizzazione e formazione di un massimo di 10 lavoratori/lavoratrici.

Confcommercio Cosenza è a disposizione dei suoi associati per offrire informazioni dettagliate sul bando e supporto nella preparazione e presentazione delle domande.

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Concordato Preventivo Biennale: guida alla nuova disciplina fiscale per le imprese

Concordato Preventivo Biennale: guida alla nuova disciplina fiscale per le imprese

Con la Circolare n. 9 del 24 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la disciplina del Concordato Preventivo Biennale (CPB), introdotto dal D.lgs. 13/2024 e modificato dal D.lgs. 81/2025. Il CPB rappresenta un importante strumento di compliance fiscale rivolto ai contribuenti soggetti agli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità), permettendo loro di definire anticipatamente il reddito imponibile e la base IRAP per il biennio 2025–2026.

Finalità del CPB

Il CPB consente ai soggetti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) di definire in anticipo, per un biennio, l’ammontare del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette e del valore della produzione netta IRAP. È uno strumento volontario che si inserisce in un più ampio progetto di collaborazione e fiducia tra imprese e Amministrazione finanziaria.

L’obiettivo è garantire certezza fiscale, semplificazione amministrativa e un rapporto collaborativo tra imprese e Fisco. Una volta accettata la proposta, il reddito concordato diviene vincolante per due anni, con esclusione da accertamenti analitici e accesso a benefici premiali.

Adesione: scadenze e modalità

  • Entro il 30 aprile 2025, l’Agenzia fornisce il software “IltuoISA_CPB”.
  • Entro il 30 settembre 2025, il contribuente può accettare formalmente la proposta.
  • È ammessa l’indicazione di eventi straordinari che abbiano inciso sull’attività economica (es. sospensioni superiori a 30 giorni).

Chi può aderire

Per aderire al CPB, il contribuente deve:

  • Essere soggetto ISA;
  • Non avere debiti definitivi per tributi o contributi previdenziali superiori a 5.000 euro al 31 dicembre 2024;
  • Aver presentato regolarmente le dichiarazioni fiscali negli ultimi tre anni;
  • Non aver riportato condanne per reati tributari, societari o patrimoniali rilevanti;
  • Non aver percepito redditi esenti, esclusi o non imponibili in misura superiore al 40% del reddito complessivo d’impresa o professionale nel 2024.

Sono escluse le attività in regime forfettario e quelle soggette a operazioni straordinarie.

Graduazione e sostenibilità della proposta

Per garantire una transizione sostenibile, il reddito concordato per il 2025 non può superare il 50% dell’incremento previsto per il 2026. Inoltre, per i contribuenti con elevato punteggio ISA, la proposta non può superare determinati limiti rispetto al reddito 2024:

  • +10% con punteggio ISA = 10,
  • +15% con punteggio tra 9 e 10,
  • +25% con punteggio tra 8 e 9.

Vantaggi per le imprese

L’adesione comporta numerosi vantaggi:

  • Esclusione dagli accertamenti analitici;
  • Benefici premiali ISA (esonero da visto per compensazioni, esclusione da presunzioni semplici, accesso semplificato a rimborsi IVA);
  • Fissazione certa della base imponibile, a prescindere dal reddito effettivo;
  • Imposta sostitutiva opzionale tra il 10% e il 15% sulla differenza tra reddito concordato e reddito effettivo del 2024.

È prevista una soglia di 2.000 euro come reddito minimo concordabile, da ripartire nei casi di società di persone o imprese familiari.

Cause di decadenza

Il CPB cessa automaticamente o determina decadenza nei seguenti casi:

  • Variazioni superiori al 30% rispetto ai valori concordati;
  • Omesso versamento di imposte o contributi;
  • Errori o omissioni nei dati dichiarati;
  • Passaggio a regimi fiscali incompatibili;
  • Superamento del limite ISA di ricavi (oltre il 50%).

In caso di decadenza, l’efficacia dell’accordo cessa con effetto retroattivo, ma il contribuente non può beneficiare di un vantaggio economico indebito.

Rinnovo e durata

Il CPB ha durata biennale e non si rinnova automaticamente: l’Agenzia elabora una nuova proposta a cui il contribuente può aderire, se ancora in possesso dei requisiti. È possibile, ad esempio, aderire per i bienni 2025–2026 e successivamente per 2027–2028.

Adempimenti dichiarativi

La proposta accettata viene trasmessa contestualmente al modello REDDITI o separatamente. In caso di revoca (entro i termini), è possibile annullare la proposta mediante nuova comunicazione telematica. La revoca oltre i termini non ha effetto.

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Acconti IRPEF 2025: Pubblicata la Legge di Conversione del Decreto n. 55/2025

Acconti IRPEF 2025: Pubblicata la Legge di Conversione del Decreto n. 55/2025

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2025 la legge 19 giugno 2025, n. 86, che ha convertito senza modifiche il decreto-legge 23 aprile 2025, n. 55, contenente disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l’anno 2025.

Il provvedimento si inserisce nel quadro delle misure attuative della riforma fiscale, già delineate dal D.Lgs. 216/2023 e dalla legge di bilancio 2025 (legge n. 207/2024). In particolare, il decreto corregge un difetto di coordinamento normativo tra i due testi, stabilendo con chiarezza l’applicazione delle nuove tre aliquote IRPEF anche ai fini della determinazione dell’acconto per l’anno 2025.

Attraverso la modifica dell’art. 1, comma 4, del D.Lgs. 216/2023, viene infatti confermata l’esclusione dell’anno 2025 dall’ambito di applicazione della precedente normativa transitoria. Di conseguenza, per l’anno in corso, l’acconto IRPEF sarà calcolato sulla base delle tre aliquote introdotte in via strutturale dalla legge di bilancio.

Un effetto significativo di questa disposizione riguarda lavoratori dipendenti e pensionati privi di ulteriori redditi: per questi soggetti non sarà richiesto alcun versamento di acconto IRPEF per il 2025. Una misura che punta a semplificare gli adempimenti fiscali e ad allineare la normativa agli obiettivi di equità e trasparenza delineati dalla riforma fiscale in corso.

La legge di conversione non introduce ulteriori modifiche rispetto al testo originario del decreto, confermando così il quadro normativo già delineato nella nota informativa n. 33 del 24 aprile 2025.

Il testo della legge n. 86/2025 e del decreto-legge n. 55/2025 è disponibile nella Gazzetta Ufficiale per la consultazione integrale.

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Incentivo INPS per il Posticipo del Pensionamento: Istruzioni Operative 2025

Incentivo INPS per il Posticipo del Pensionamento: Istruzioni Operative 2025

L’INPS, con la circolare n. 102/2025, ha fornito le indicazioni operative per la gestione dell’incentivo al posticipo del pensionamento, previsto dall’articolo 1, comma 161, della Legge di bilancio 2025. La misura consente ai lavoratori dipendenti di rinunciare all’accredito della quota dei contributi previdenziali a proprio carico, in cambio di una somma equivalente corrisposta direttamente dal datore di lavoro in busta paga.

Destinatari e requisiti

Possono accedere all’incentivo i lavoratori dipendenti che:

  • risultino iscritti all’AGO o a forme sostitutive/esclusive della stessa alla data di rinuncia;
  • maturino i requisiti per accedere alla pensione anticipata flessibile (Quota 103 – art. 14.1, DL 4/2019) oppure alla pensione anticipata ex art. 24, co. 10, DL 201/2011, entro il 31 dicembre 2025;
  • non siano titolari di pensione diretta, salvo l’assegno ordinario di invalidità;
  • non abbiano ancora perfezionato il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

Decorrenza e modalità di esercizio della facoltà

La rinuncia può essere esercitata una sola volta nella vita lavorativa e ha effetto:

  • dal mese successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo la prima decorrenza utile della pensione;
  • dalla prima decorrenza utile della pensione, in caso di domanda presentata in anticipo.

La rinuncia vale per tutti i rapporti di lavoro dipendente, attivi o futuri. In caso di cambio datore di lavoro, l’incentivo si trasferisce automaticamente, previa comunicazione INPS tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale”.

Misura dell’incentivo e impatto previdenziale

L’incentivo consiste nell’esonero totale dalla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore, importo che viene riconosciuto direttamente in busta paga. Le somme percepite non sono imponibili ai fini contributivi.

Sul piano pensionistico:

  • la quota contributiva non versata non alimenta il montante individuale per il calcolo della pensione contributiva;
  • l’incentivo non incide sulle quote calcolate con il metodo retributivo.

Compatibilità e cumulabilità

L’incentivo è cumulabile con le agevolazioni contributive a carico del datore di lavoro, ma non può essere applicato se già operano abbattimenti sulla quota IVS del lavoratore. Non è classificabile come incentivo all’assunzione e non richiede il possesso del DURC.

Procedura di richiesta

Il lavoratore deve comunicare all’INPS la volontà di aderire all’incentivo. L’Istituto, entro 30 giorni, verifica i requisiti e notifica l’esito della domanda sia al lavoratore sia al datore di lavoro.

Adempimenti a carico del datore

I datori di lavoro devono indicare i dati relativi all’esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens, secondo le istruzioni contenute nella circolare INPS n. 102/2025.

Per ricevere maggiori informazioni a riguardo, è possibile recarsi presso la sede di Confcommercio Corigliano Rossano o contattarci per fissare un appuntamento. Il servizio è gratuito e rivolto a tutti coloro che ne hanno bisogno.

Sede Enasco 50 & Più – Corigliano Rossano
Indirizzo: Via Metaponto
E-mail: enasco@confcommercio.cs.it
Telefono e Fax: 0983 859021

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Premio Imprese Storiche e Fedeltà al Lavoro Cosenza: prorogati i termini al 31 ottobre 2025

Premio Imprese Storiche e Fedeltà al Lavoro Cosenza: prorogati i termini al 31 ottobre 2025

La Camera di Commercio di Cosenza comunica che sono stati prorogati i termini di presentazione delle domande per partecipare al “Premio delle Imprese Storiche della Provincia di Cosenza” e al “Premio Fedeltà al Lavoro”. Le nuove scadenze sono fissate al 31 ottobre 2025, offrendo così più tempo alle imprese e ai lavoratori interessati per candidarsi.

Il “Premio delle Imprese Storiche” è stato istituito con l’obiettivo di valorizzare la cultura imprenditoriale del territorio e riconoscere il contributo delle imprese storiche allo sviluppo economico della provincia di Cosenza, nonostante le sfide del contesto economico attuale.

Contestualmente, viene promosso anche il Premio Fedeltà al Lavoro, rivolto a quei lavoratori dipendenti che hanno dedicato almeno 25 anni di servizio continuativo alla stessa impresa con sede nella provincia di Cosenza.

Categorie ammesse:

  • Categoria I – Premio Imprese Storiche
    Possono partecipare le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) attive nei settori commerciale, industriale, agricolo (inclusi i coltivatori diretti), artigianale e dei servizi.
    È necessario un periodo di attività di:
    • almeno 25 anni al 31 dicembre 2024 o alla data di cessazione (se l’impresa non è più attiva),
    • oppure 50 anni se l’attività è proseguita dagli eredi del fondatore.
  • Categoria II – Lavoratori dipendenti
    Il premio è destinato a lavoratori con almeno 25 anni di servizio (anche part-time) presso la stessa impresa, con sede a Cosenza o provincia.

In entrambi i casi, è richiesta la regolarità contributiva e l’iscrizione aggiornata alla Camera di Commercio.

Con questa proroga al 31 ottobre 2025, si intende favorire la massima partecipazione da parte del tessuto imprenditoriale locale, consentendo a più realtà storiche e lavoratori meritevoli di ottenere il riconoscimento che valorizza il loro impegno e la loro fedeltà nel tempo.

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