Bandi MIMIT 2026: 32 milioni per le PMI

Bandi MIMIT 2026: 32 milioni per le PMI

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy mette a disposizione 32 milioni di euro per sostenere le micro, piccole e medie imprese nella valorizzazione della proprietà industriale. Le misure Brevetti+, Marchi+ e Disegni+ 2026 finanziano interventi finalizzati a rafforzare la competitività aziendale, tutelare l’innovazione e favorire lo sviluppo commerciale. Le domande saranno aperte tra novembre e dicembre 2026, secondo il calendario previsto per ciascun bando.

Proprietà industriale: tre misure per le imprese

Con la pubblicazione dei decreti direttoriali del 28 settembre 2026, il MIMIT ha definito le modalità operative per l’accesso agli incentivi dedicati alla proprietà industriale. La dotazione complessiva ammonta a 32 milioni di euro, ripartiti tra tre interventi distinti, ciascuno rivolto a specifiche esigenze delle imprese.

L’iniziativa intende favorire la valorizzazione economica dei brevetti, sostenere la registrazione dei marchi sui mercati europei e internazionali e accompagnare la trasformazione di disegni e modelli in opportunità produttive e commerciali.

Le risorse sono destinate alle micro, piccole e medie imprese in possesso dei requisiti stabiliti dai rispettivi bandi. Le agevolazioni sono concesse attraverso contributi a fondo perduto o in conto capitale, con percentuali e massimali differenti a seconda della misura e della tipologia di spesa ammissibile.

Brevetti+ 2026: 20 milioni per valorizzare l’innovazione

La misura Brevetti+ 2026 dispone di una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro ed è finalizzata a sostenere lo sviluppo di strategie brevettuali e la valorizzazione economica delle invenzioni industriali.

Possono accedere alle agevolazioni le PMI con sede legale e operativa in Italia, anche di nuova costituzione, che rientrino nelle condizioni previste dal bando in relazione alla titolarità di brevetti o di specifiche domande di brevetto.

Il contributo finanzia l’acquisizione di servizi specialistici esterni, articolati in tre macroaree:

  • Progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione: studi di fattibilità, progettazione produttiva, sviluppo di prototipi, test di produzione e certificazioni strettamente connesse al brevetto.
  • Organizzazione e sviluppo: interventi per migliorare i processi produttivi, individuare nuovi mercati e definire strategie di comunicazione e distribuzione.
  • Tutela della proprietà industriale: predisposizione di accordi di segretezza e di licenza del brevetto.

L’agevolazione può raggiungere l’80% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 140.000 euro. La percentuale può salire all’85% per le imprese in possesso della certificazione della parità di genere. Sono previste condizioni specifiche che possono consentire una copertura fino al 100% per determinate fattispecie di collaborazione con enti pubblici di ricerca.

Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 25 novembre 2026, attraverso la procedura informatica prevista dal soggetto gestore, Invitalia. Lo sportello resterà operativo fino alle ore 18:00 della stessa giornata e, in presenza di risorse residue, nei successivi giorni lavorativi, secondo le modalità stabilite dal bando.

Marchi+ 2026: contributi per la tutela dei marchi all’estero

La misura Marchi+ 2026 mette a disposizione 2 milioni di euro per sostenere le PMI che intendono proteggere e consolidare la propria identità commerciale sui mercati esteri.

L’intervento si articola in due linee:

  • Misura A – Marchi dell’Unione europea: agevolazioni per la registrazione dei marchi presso EUIPO, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.
  • Misura B – Marchi internazionali: agevolazioni per la registrazione internazionale presso OMPI, l’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale.

Sono ammissibili, nel rispetto delle condizioni e dei massimali previsti, le spese per la progettazione della rappresentazione del marchio, l’assistenza per il deposito, le ricerche di anteriorità, l’assistenza legale in caso di opposizioni o rilievi e le relative tasse di registrazione.

Per la Misura A, il contributo copre fino all’80% delle spese ammissibili, con un massimale di 6.000 euro per marchio. La percentuale sale all’85% per le imprese in possesso della certificazione della parità di genere.

Per la Misura B, l’agevolazione raggiunge il 90% delle spese ammissibili, fino a 9.000 euro per marchio, elevabile al 95% per le imprese certificate per la parità di genere.

Possono partecipare le micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa in Italia che soddisfino i requisiti previsti dal decreto, compresi quelli relativi alla titolarità del marchio e alle attività di registrazione effettuate a partire dal 1° giugno 2023.

Le domande saranno aperte dalle ore 12:00 del 3 dicembre 2026 e potranno essere presentate fino alle ore 18:00 della stessa giornata. In caso di disponibilità finanziarie residue, sarà possibile proseguire nei successivi giorni lavorativi, fino all’esaurimento delle risorse.

Disegni+ 2026: 10 milioni per valorizzare design e modelli

Il bando Disegni+ 2026 dispone di 10 milioni di euro per favorire la valorizzazione dei disegni e dei modelli industriali delle PMI, sostenendo il passaggio dalla progettazione alla produzione e alla commercializzazione.

Possono accedere alla misura le micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa in Italia, regolarmente costituite e iscritte al Registro delle imprese da almeno due anni, salvo le specifiche eccezioni previste per le start-up innovative. È inoltre richiesta la titolarità di un disegno o modello registrato presso UIBM, EUIPO oppure OMPI, con registrazione effettuata a partire dal 1° gennaio 2024 e ancora valida al momento della domanda.

Il sostegno riguarda l’acquisizione di servizi specialistici esterni finalizzati alla valorizzazione del disegno o modello. Tra le spese ammissibili rientrano:

  • realizzazione di prototipi e stampi;
  • consulenze tecniche per la messa in produzione e l’impiego di materiali innovativi;
  • consulenze per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale, nei limiti previsti dal bando;
  • elaborazione di business plan e piani di marketing;
  • progettazione di materiali di comunicazione online e offline.

L’agevolazione copre fino all’80% delle spese ammissibili, con un contributo massimo di 60.000 euro. Per le imprese in possesso della certificazione della parità di genere, la percentuale può raggiungere l’85%.

Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 17 dicembre 2026, esclusivamente attraverso la procedura informatica dedicata. Anche in questo caso, lo sportello resterà aperto fino alle ore 18:00 della giornata iniziale e, qualora rimangano risorse disponibili, nei successivi giorni lavorativi.

Indicazioni operative

Le procedure di accesso prevedono l’invio telematico delle domande secondo le modalità stabilite dai singoli decreti. Per tutte e tre le misure, la disponibilità delle risorse costituisce un elemento determinante: gli sportelli possono proseguire oltre la giornata iniziale esclusivamente in presenza di fondi residui.

Ricorda di iscriverti al nostro canale WhatsApp per rimanere sempre aggiornato sui nostri servizi e le ultime novità.

Incentivo per la filiera del libro: oltre 7,4 milioni per le imprese

Incentivo per la filiera del libro: oltre 7,4 milioni per le imprese

Il Ministero della Cultura, attraverso il Centro per il libro e la lettura, ha pubblicato l’Avviso pubblico “Incentivo per la filiera del libro”, una misura destinata a sostenere la competitività delle imprese e degli operatori attivi nei settori dell’editoria e della produzione del libro.

L’intervento mette a disposizione 7.406.027,75 euro per finanziare programmi di investimento finalizzati all’ampliamento, alla riqualificazione e al rafforzamento delle imprese della filiera, con particolare attenzione ai processi di innovazione, digitalizzazione, ammodernamento e sviluppo delle attività.

A chi è rivolto

Possono accedere alle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese che svolgono attività economica nell’ambito della filiera dell’editoria e della produzione del libro.

Sono ammesse, in particolare, imprese individuali, società di persone, società di capitali, cooperative e imprese sociali. Possono inoltre presentare domanda gli Enti del Terzo Settore, le associazioni e le fondazioni che svolgano attività economica in forma imprenditoriale e che risultino iscritti, o in corso di iscrizione, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Per poter accedere alla misura è necessario, tra gli altri requisiti, essere costituiti, iscritti e attivi nel Registro delle imprese da almeno due anni alla data di presentazione della domanda e svolgere da almeno due anni, in via prevalente, una delle attività economiche individuate dall’Avviso attraverso la classificazione ATECO 2025. La sede legale e l’unità locale interessata dall’intervento devono inoltre essere situate in Italia.

Quali attività possono essere finanziate

L’incentivo sostiene programmi di investimento destinati all’ampliamento e alla riqualificazione di imprese esistenti e al rafforzamento della loro competitività.

Tra gli obiettivi indicati dall’Avviso rientrano innovazione e ammodernamento delle attività, digitalizzazione dei processi aziendali, diversificazione dell’offerta produttiva, miglioramento della qualità di prodotti e servizi, incremento dell’occupazione, consolidamento della filiera del libro, sviluppo di interventi di innovazione sociale e rafforzamento delle realtà locali e della partecipazione culturale.

Sono comprese le attività relative all’edizione di libri, elenchi, raccolte, cataloghi e riproduzioni di opere d’arte, nelle diverse forme dell’editoria, comprese quelle cartacee e digitali, oltre alle attività di servizi e commerciali a valle della filiera.

L’Avviso esclude invece, tra le altre, le attività connesse all’edizione di giornali quotidiani, riviste e periodici, videogiochi e software, nonché quelle relative all’editoria cinematografica e musicale. Le attività ammissibili devono costituire l’attività prevalente del soggetto proponente.

Contributo a fondo perduto fino a 75.000 euro

L’agevolazione è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto, con una copertura massima pari all’80% delle spese ammissibili e comunque entro il limite di 75.000 euro per beneficiario.

Il programma di investimento deve prevedere spese ammissibili non superiori a 100.000 euro. La quota non coperta dal contributo dovrà essere finanziata dal beneficiario attraverso risorse proprie o mediante finanziamenti esterni non assistiti da ulteriori agevolazioni.

In termini pratici, un investimento ammissibile di 100.000 euro potrebbe beneficiare, nel rispetto di tutti i requisiti e dei limiti previsti dall’Avviso, di un contributo massimo di 75.000 euro.

Le spese ammissibili

Tra le principali spese finanziabili rientrano l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, nonché beni immateriali a utilità pluriennale, quali programmi informatici, brevetti, licenze, marchi, certificazioni, know-how e conoscenze tecniche funzionali al progetto.

Sono inoltre ammesse opere murarie, entro il limite del 20% del totale delle spese di investimento ammissibili.

Una quota del programma può essere destinata anche al capitale circolante, fino al 20% del totale delle spese di investimento ammissibili. In questa categoria rientrano, tra le altre, materie prime e materiali di consumo, costi per servizi, godimento di beni di terzi e spese relative al personale dipendente.

Le spese devono essere sostenute successivamente alla presentazione della domanda, essere documentate e tracciabili. Non sono ammessi pagamenti in contanti.

Domande dal 4 novembre 2026

La presentazione delle domande sarà possibile a partire dalle ore 12.00 del 4 novembre 2026, esclusivamente attraverso procedura informatica e resterà aperta fino all’esaurimento delle risorse.

Particolare attenzione dovrà essere prestata alla tempistica: le agevolazioni vengono riconosciute secondo l’ordine cronologico di presentazione e valutazione delle istanze, nei limiti delle risorse disponibili. Non è quindi prevista una graduatoria ordinaria basata esclusivamente sul punteggio, ma è necessario che il progetto superi comunque le soglie minime previste dai criteri di valutazione.

I programmi finanziati dovranno essere avviati dopo la presentazione della domanda e completati e rendicontati entro 18 mesi dalla sottoscrizione del provvedimento di concessione.

Ricorda di iscriverti al nostro canale WhatsApp per rimanere sempre aggiornato sui nostri servizi e le ultime novità.

Accordi per l’innovazione: 631 milioni per l’automotive

Accordi per l’innovazione: 631 milioni per l’automotive

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha definito le modalità di accesso agli Accordi per l’innovazione dedicati alla filiera automotive, previsti dal DPCM 10 giugno 2026.

La misura mette a disposizione 631 milioni di euro per sostenere progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzati all’innovazione del settore automotive e alla transizione verso una mobilità più sostenibile, connessa, autonoma e sicura.

Imprese e progetti ammessi

Possono accedere le imprese di qualsiasi dimensione appartenenti alla filiera automotive, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche attraverso progetti realizzati in collaborazione con organismi di ricerca.

I progetti devono prevedere attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e avere un valore compreso tra 5 e 40 milioni di euro, con una durata compresa tra 18 e 36 mesi.

Sono finanziabili, tra gli altri, interventi riguardanti nuovi veicoli e sistemi di mobilità, componenti e tecnologie avanzate, sistemi di propulsione e processi produttivi innovativi, con particolare attenzione alla decarbonizzazione e alla sostenibilità.

Risorse e Mezzogiorno

Il decreto destina complessivamente 631.015.237 euro alla misura, con una riserva del 40% per i progetti localizzati nel Mezzogiorno.

Le agevolazioni sono riconosciute secondo le modalità e i limiti previsti dalla disciplina applicabile agli Accordi per l’innovazione, con possibilità di integrazione attraverso la collaborazione con organismi di ricerca.

Chi può accedere

L’intervento riguarda le imprese che operano nella filiera automotive, secondo la definizione contenuta nel decreto attuativo.

Rientrano nella filiera le imprese impegnate in attività di:

  • ricerca e sviluppo;
  • progettazione e ingegnerizzazione;
  • produzione e assemblaggio;
  • trasformazione;
  • remanufacturing;
  • manutenzione avanzata;

di veicoli a motore destinati al trasporto su strada di persone e merci per uso civile e commerciale, nonché dei relativi componenti, sistemi, sottosistemi e tecnologie.

Sono invece escluse le attività relative ai settori aeronautico, ferroviario e navale, così come le imprese che svolgono esclusivamente attività di commercializzazione, distribuzione, intermediazione, noleggio o rivendita.

I progetti possono essere realizzati anche con il coinvolgimento di organismi di ricerca, quali università e istituti di ricerca, secondo le condizioni previste dalla disciplina degli Accordi per l’innovazione.

Domande dal 25 novembre 2026

La procedura sarà disponibile online dalle ore 10:00 del 25 novembre 2026, nei giorni feriali, attraverso la piattaforma dedicata. La compilazione guidata della domanda sarà disponibile a partire dall’11 novembre 2026.

Ricorda di iscriverti al nostro canale WhatsApp per rimanere sempre aggiornato sui nostri servizi e le ultime novità.

Intelligenza artificiale: nuovi obblighi per le imprese

Intelligenza artificiale: nuovi obblighi per le imprese

Il Decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2026, introduce disposizioni di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2024/1689 – AI Act e interviene, tra l’altro, sui profili di responsabilità connessi all’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale.

Il decreto entrerà in vigore il 30 settembre 2026 e presenta elementi di interesse anche per le imprese che sviluppano, forniscono, integrano o utilizzano sistemi di IA.

Il ruolo dell’impresa

Gli obblighi non dipendono esclusivamente dal prodotto utilizzato, ma dal ruolo concretamente svolto dall’impresa, dalla funzione del sistema, dai dati trattati e dalle modalità di utilizzo.

Particolare attenzione deve essere prestata quando l’impresa modifica o integra un sistema di IA, ne cambia la finalità, effettua attività di fine-tuning o utilizza i suoi risultati per supportare decisioni riguardanti persone fisiche.

Occorre quindi verificare la corretta individuazione dei ruoli e gli eventuali obblighi in materia di gestione del rischio, documentazione, supervisione umana e monitoraggio.

Sistemi ad alto rischio e supervisione umana

Il Regolamento europeo individua specifiche categorie di sistemi di IA ad alto rischio, tra cui quelli impiegati in determinati ambiti della biometria, dell’istruzione, dell’occupazione, dell’accesso a servizi essenziali, delle infrastrutture critiche e della giustizia.

Per tali sistemi assumono particolare rilievo la gestione dei rischi, la qualità dei dati, la documentazione tecnica, la sicurezza e la supervisione umana.

Le imprese dovrebbero pertanto individuare i soggetti responsabili della supervisione, definirne i poteri di intervento e assicurare una formazione adeguata. La supervisione deve consentire di valutare criticamente gli output e, quando necessario, correggere o interrompere il funzionamento del sistema.

Impatto sul Modello 231

Una delle principali novità riguarda il D.Lgs. 231/2001. Il D.Lgs. 160/2026 introduce infatti il nuovo articolo 25-vicies, inserendo nel catalogo dei reati-presupposto specifiche fattispecie connesse all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Diventa quindi opportuno valutare i rischi legati all’IA nell’ambito del risk assessment e dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo.

La verifica dovrebbe considerare, in particolare, la selezione dei fornitori, la gestione dei dati, gli accessi, le modifiche ai sistemi, la supervisione umana, il monitoraggio degli output, la gestione degli incidenti, la conservazione dei log e la formazione del personale.

L’aggiornamento del Modello 231 non dovrebbe limitarsi a un intervento documentale, ma tradursi in procedure operative e controlli effettivamente applicati.

Fornitori, sicurezza e documentazione

L’acquisto di una soluzione di IA non trasferisce automaticamente al fornitore ogni responsabilità relativa al suo utilizzo. I contratti dovrebbero definire con chiarezza ruoli, finalità, responsabilità, aggiornamenti, gestione degli incidenti, accesso alla documentazione e modalità di intervento.

È inoltre opportuno verificare i dati trattati, gli accessi, i periodi di conservazione, gli eventuali trasferimenti verso Paesi terzi e le misure di sicurezza, coordinando l’utilizzo dell’IA con il GDPR e con la normativa in materia di cybersicurezza.

La conservazione della documentazione e dei log assume particolare importanza anche sotto il profilo probatorio, consentendo di ricostruire versioni del sistema, modifiche, input rilevanti, controlli effettuati, interventi umani ed eventuali incidenti.

Cosa verificare in azienda

Alla luce del nuovo quadro normativo, è opportuno che le imprese:

  • censiscano i sistemi di IA utilizzati, comprese le funzionalità integrate nei software aziendali;
  • individuino il ruolo concretamente svolto dall’impresa;
  • verifichino l’eventuale classificazione del sistema come ad alto rischio;
  • mappino dati, accessi e flussi informativi;
  • definiscano responsabilità e procedure di supervisione umana;
  • garantiscano formazione e aggiornamento del personale;
  • predispongano procedure per anomalie e incidenti;
  • conservino la documentazione e i log rilevanti;
  • verifichino i contratti con i fornitori;
  • valutino l’eventuale aggiornamento del Modello 231.

Ricorda di iscriverti al nostro canale WhatsApp per rimanere sempre aggiornato sui nostri servizi e le ultime novità.

Pensioni, accredito automatico dei contributi esteri ante 1996 e disapplicazione del massimale

Pensioni, accredito automatico dei contributi esteri ante 1996 e disapplicazione del massimale

Gli accordi internazionali si distinguono in regolamenti Comunitari, per quanto riguarda l’ambito degli Stati europei contraenti e convenzioni bilaterali, per quanto riguarda i Paesi extracomunitari. Tali accordi hanno l’obiettivo di tutelare i lavoratori garantendo loro la stessa copertura previdenziale e pensionistica prevista dalle legislazioni nazionali. Al centro di questi accordi vi è la totalizzazione dei periodi assicurativi.

Per questo motivo si è reso necessario disciplinare ed omogeneizzare sia sul piano giuridico sia su quello previdenziale le diverse legislazioni sociali dei Paesi interessati a questi fenomeni migratori.

Gli strumenti giuridici utilizzati dai vari Stati sono quelli dei trattati e degli Accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale.

In tale contesto si è affermata la possibilità di far valere, ai fini del diritto a pensione in Italia, diverse tipologie di periodi assicurativi maturati all’estero. Si tratta spesso di periodi figurativi, attribuiti d’ufficio dagli enti esteri, che possono determinare l’insorgenza di effetti previdenziali rilevanti, non sempre favorevoli.

Uno dei casi più emblematici è quello dei “Pension Credits” britannici, concessi ai giovani tra i 16 e i 19 anni che risultavano iscritti a un istituto scolastico superiore: in base al principio di non discriminazione tra cittadini dell’Unione europea (art. 4 Reg. CE 883/2004), sono stati riconosciuti anche agli stranieri, a seguito della convenzione, che hanno compiuto gli studi superiori nel Regno Unito, tra cui gli italiani.

Ma vi è anche il caso di chi ha compiuto i propri studi superiori e universitari in Germania, anche questi accreditati figurativamente e automaticamente ai fini pensionistici dall’ente previdenziale tedesco. Sono in effetti diversi i Paesi che accreditano figurativamente e gratuitamente i corsi di studio ai fini pensionistici, senza bisogno di inviare un’istanza.

Questi accrediti, in quanto certificati dall’ente competente estero, devono essere riconosciuti anche dall’INPS, nel rispetto degli accordi bilaterali. Tuttavia, le conseguenze dell’inclusione automatica di questi contributi nella posizione previdenziale dell’interessato non sempre sono positive, specie se si tratta di periodi anteriori al 1° gennaio 1996.

Automatismo che può penalizzare

La normativa comunitaria impone agli enti nazionali di non mettere in discussione la natura del periodo dichiarato dall’ente estero, sia esso obbligatorio, volontario o figurativo.

Nel caso di contributi anteriori al 1° gennaio 1996, però, il loro ingresso nel fascicolo assicurativo del lavoratore può determinare, in primo luogo, l’attribuzione dello status di iscritto al 31 dicembre 1995, con la conseguente esclusione dal regime del massimale contributivo previsto dall’art. 2, comma 18, della legge 335/1995. Tale status, una volta acquisito, non può più essere rimosso, neppure con la rinuncia del lavoratore.

Da un lato l’esclusione dal massimale può sembrare vantaggiosa per chi ha retribuzioni elevate, non tanto perché si acquisiscono quote di pensione calcolate con sistema retributivo, quanto per l’innalzamento dell’imponibile contributivo, che può portare a una quota di pensione significativamente più elevata.

Dall’altro, la comparsa di contribuzione ante 1996 può risultare fortemente penalizzante, in quanto:

  • nega l’accesso alle pensioni agevolate dedicate ai cd. “contributivi puri”, come la pensione anticipata a 64 anni;
  • comporta, per il datore di lavoro, un significativo incremento del costo del lavoro, con il pagamento anche delle differenze contributive, oltre a interessi e sanzioni.

Effetto di esclusione dai trattamenti pensionistici agevolati dedicati ai “contributivi puri”

Un ulteriore profilo problematico si manifesta nel caso in cui il lavoratore intenda accedere alla pensione anticipata contributiva a 64 anni, prevista per i soggetti nel sistema interamente contributivo di calcolo del trattamento (art. 24, comma 11, D.L. 201/2011). L’accredito d’ufficio di contributi ante 1996 comporta l’acquisizione della qualifica di “contribuente iscritto al 31.12.1995”, con conseguente preclusione dell’accesso alla pensione a 64 anni, anche se il lavoratore non ha mai chiesto l’utilizzo dei periodi esteri ai fini del diritto a pensione.

Lo stesso vale per la possibilità di accedere al pensionamento per vecchiaia a 71 anni di età, con soli 5 anni di contributi.

Irrevocabilità dell’accredito

Un aspetto giuridicamente rilevante riguarda il principio di irrevocabilità dell’accredito contributivo, sancito – anche in ambito nazionale – dalla giurisprudenza e dalla prassi.

Alla luce della complessità e delle potenziali conseguenze sfavorevoli per l’assicurato, sarebbe opportuno affidarsi ad un consulente esperto, fondamentale in questa fase. Questo permette, infatti, di procedere ad una corretta valutazione dello strumento più vantaggioso sul caso concreto (totalizzazione, cumulo, ricongiunzione), consente di capire l’eventuale effettiva convenienza nella valorizzazione della contribuzione estera in estratto contributivo e tutti gli eventuali scenari che si potrebbero aprire. L’obiettivo è costruire una strategia previdenziale su misura, in grado di valorizzare davvero il singolo percorso di lavoro all’estero.

Solo alla fine si procede con l’invio delle domande agli enti previdenziali italiani ed esteri mantenendo un costante monitoraggio di tutto l’iter di modo da intervenire tempestivamente se sarà necessario.

Per ricevere maggiori informazioni a riguardo, è possibile recarsi presso la sede di Confcommercio Corigliano Rossano o contattarci per fissare un appuntamento. Il servizio è gratuito e rivolto a tutti coloro che ne hanno bisogno.

Sede Enasco 50 & Più – Corigliano Rossano
Indirizzo: Via Metaponto
E-mail: enasco@confcommercio.cs.it
Telefono e Fax: 0983 859021

Ricorda inoltre di iscriverti al nostro canale WhatsApp per rimanere sempre aggiornato sui nostri servizi e le ultime novità.