Agenti AI: webinar gratuito EDI Training

Agenti AI: webinar gratuito EDI Training

Chatbot, automazioni e Agenti AI sono al centro del nuovo webinar gratuito EDI Training, promosso per approfondire le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale alle imprese del commercio.

L’incontro, in programma giovedì 29 ottobre 2026, dalle 14:30 alle 16:00, vedrà l’intervento di Gianluigi Bonanomi, formatore AI, speaker e docente.

Nel corso del webinar saranno illustrate le differenze tra chatbot e Agenti AI, i principali strumenti disponibili e le loro applicazioni pratiche nella gestione di clienti, ordini, magazzino, fornitori, documenti, siti web, social media e vendite. Spazio anche al vibe coding, con un esempio di creazione di un CRM personalizzato attraverso l’intelligenza artificiale.

Un’occasione per conoscere strumenti e soluzioni utili a migliorare i processi aziendali e integrare l’AI nelle attività quotidiane.

La partecipazione è gratuita. Per iscriversi al webinar è possibile consultare il link dedicato.

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Pensioni e cumulo dei periodi assicurativi

Pensioni e cumulo dei periodi assicurativi

Il cumulo è una particolare forma gratuita di “somma” dei periodi contributivi che, in aggiunta alla ricongiunzione onerosa e alla totalizzazione gratuita, permette la valorizzazione della contribuzione mista, ovvero quella contribuzione accreditata in più gestioni della previdenza obbligatoria per coloro i quali hanno avuto carriere lavorative discontinue. La normativa, infatti, consente al lavoratore la possibilità di cumulare i periodi assicurativi accreditati presso differenti gestioni, senza oneri a suo carico, per il riconoscimento di un’unica pensione da liquidarsi secondo le regole di calcolo previste da ciascun fondo e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

A differenza della ricongiunzione il cumulo non opera alcun trasferimento della contribuzione da una gestione previdenziale all’altra e, a differenza di quanto accade di norma con la totalizzazione contributiva, il cumulo non prevede il passaggio automatico al sistema contributivo Attenzione: per quanto riguarda le quote a carico delle casse professionali, è necessario verificare i singoli regolamenti di previdenza.

La facoltà di cumulo dei periodi assicurativi introdotta, a partire dal 1° gennaio 2013, dalla Legge di stabilità 2013 (articolo, 1, comma 239 della legge 228/2012) è stata poi estesa dalla Legge di stabilità 2017 (articolo 1, comma 195, della legge 232/2016) che ne ha ampliato, dal 1° gennaio 2017, il perimetro di applicazione anche per il conseguimento della pensione anticipata.

Chi può accedere al cumulo contributivo?

  • i lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti (FPLD);
  • i lavoratori autonomi (commercianti, artigiani, coltivatori diretti e mezzadri);
  • i lavoratori iscritti alla gestione separata Inps;
  • i lavoratori iscritti alle forme sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatorie (ex Inpdap, ex Enpals, Fondo Volo, elettrici, Telefonici, etc.);
  • i lavoratori iscritti alle Casse professionali private e privatizzate ex D.Lgs. 509/94 e D. Lgs. 103/96 (Inarcassa, Cassa Forense, Cassa Geometri, Periti Industriali, Dottori Commercialisti, Ragionieri, etc.).

A decorrere dal 1° gennaio 2017 il cumulo dei periodi assicurativi può essere esercitato per conseguire:

  • la pensione di vecchiaia;
  • la pensione anticipata;
  • la pensione di inabilità;
  • la pensione indiretta ai superstiti.

Il primo passo per massimizzare i benefici del cumulo contributivo 2026 è effettuare una verifica accurata della propria posizione contributiva presso tutti gli enti coinvolti. Attraverso il sito INPS è possibile controllare i contributi accreditati e segnalare eventuali anomalie.

Questa verifica dovrebbe essere condotta con particolare attenzione ai periodi di transizione tra diversi rapporti di lavoro, dove possono verificarsi mancati accrediti o errori amministrativi.

È consigliabile richiedere l’estratto conto contributivo all’INPS ed anche alle altre casse previdenziali alle quali si è versato, come quelle dei professionisti (avvocati, ingegneri, medici) o le casse di previdenza complementare.

Come si calcola il cumulo della pensione

Il calcolo del cumulo della pensione dipende dalla tipologia di contribuzione versata e dal sistema di calcolo applicabile (retributivo, contributivo o misto).

In alcuni casi, può essere utile valutare il riscatto di periodi non coperti da contribuzione, come gli anni di laurea, per incrementare l’anzianità contributiva.

Questa strategia risulta particolarmente vantaggiosa per chi ha iniziato a lavorare dopo il 1996 e rientra completamente nel sistema contributivo, poiché il riscatto può aumentare sia l’anzianità contributiva che il montante complessivo su cui verrà calcolata la pensione.

Il cumulo è previsto anche quando siano stati già raggiunti i requisiti per il diritto a pensione in una delle gestioni per le quali è previsto l’esercizio di tale facoltà, purché quest’ultima condizione non abbia già dato luogo alla liquidazione del relativo trattamento pensionistico.

La complessità del sistema previdenziale italiano, con le sue molteplici gestioni e regole di calcolo, rende spesso difficile per il singolo cittadino comprendere quale sia l’opzione migliore.

Affidarsi ad una consulenza pensionistica permette di ottenere una valutazione personalizzata della propria situazione e di pianificare al meglio il percorso verso la pensione.

Per ricevere maggiori informazioni a riguardo, è possibile recarsi presso la sede di Confcommercio Corigliano Rossano o contattarci per fissare un appuntamento. Il servizio è gratuito e rivolto a tutti coloro che ne hanno bisogno.

Sede Enasco 50 & Più – Corigliano Rossano
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E-mail: enasco@confcommercio.cs.it
Telefono e Fax: 0983 859021

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Pensioni di invalidità e redditi da considerare: ordinanza n. 24903 Corte di Cassazione

Pensioni di invalidità e redditi da considerare: ordinanza n. 24903 Corte di Cassazione

Lo Stato riconosce alle persone con un’invalidità almeno pari al 74%, in presenza degli altri requisiti previsti, una prestazione mensile il cui importo base quest’anno è di circa 340 euro per tredici mensilità. Il riconoscimento dell’invalidità, però, non basta: oltre al requisito sanitario, occorre dimostrare una condizione di bisogno economico, rispettando le soglie reddituali aggiornate ogni anno per effetto della rivalutazione.

Nel dettaglio, sono previste due diverse soglie reddituali, a seconda della percentuale di invalidità riconosciuta. L’importo base dell’assegno mensile destinato agli invalidi parziali, con una percentuale compresa tra il 74% e il 99%, è infatti uguale a quello della pensione di inabilità riconosciuta agli invalidi totali. Questi ultimi, però, beneficiano di un limite di reddito più alto, ferma restando la possibilità di ottenere, già dal compimento dei 18 anni e nel rispetto degli specifici requisiti economici, il cosiddetto incremento al milione.

Per il 2026 la percentuale di invalidità è compresa tra il 74% e il 99%: per avere diritto all’assegno mensile di assistenza, il reddito personale annuo non deve superare 5.852,21 euro.

Percentuale di invalidità pari al 100%: per ottenere la pensione di inabilità civile, il limite di reddito personale annuo sale a 20.029,55 euro.

Proprio sul reddito da considerare per verificare il diritto alla prestazione è intervenuta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24903, pubblicata il 31 agosto 2026.

La Sezione Lavoro della Cassazione ha infatti stabilito che la soglia economica per l’assegno d’invalidità va calcolata al lordo delle imposte, considerando il reddito imponibile Irpef scomputato dei soli oneri deducibili. Un criterio più severo che. supera definitivamente quell’orientamento giurisprudenziale minoritario che equiparava il tetto massimo al reddito “netto” percepito dopo il prelievo fiscale.

Ottenere l’assegno mensile di invalidità civile non dipende, come ben noto, soltanto dal riconoscimento di un deficit sanitario, ma anche dal rispetto di precisi limiti economici personali. Con l’ordinanza n. 24903 del 31 agosto 2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione è intervenuta su un punto fondamentale: come si calcola la soglia di reddito per accedere al beneficio?

La risposta della Corte fissa un paletto rigido a favore della linea dell’INPS, rendendo l’accesso alla misura più selettivo di quanto sostenuto da diverse interpretazioni giurisprudenziali del passato.

La Suprema Corte ha chiarito che il reddito da prendere in considerazione è il reddito imponibile ai fini Irpef. Si possono sottrarre soltanto gli oneri deducibili riconosciuti dalla legge (ad esempio i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori o gli assegni di mantenimento al coniuge). Non si possono viceversa sottrarre le ritenute fiscali (l’Irpef pagata) né le detrazioni d’imposta (come le detrazioni per carichi di famiglia o per spese mediche).

Come si calcola il limite di reddito?

Il limite di reddito si calcola quindi al lordo delle imposte; coloro che speravano di “scendere” sotto la soglia massima prevista dall’INPS sottraendo le tasse pagate non potrà farlo, vedendosi negato l’assegno.

Attenzione però, il principio affermato dalla Cassazione non si applica uniformemente a qualsiasi sussidio o prestazione del welfare italiano, poiché la normativa si muove su binari differenti a seconda della natura dell’aiuto. L’ordinanza della Cassazione conferma quindi che, in materia di invalidità civile parziale o totale, la verifica dello stato di bisogno economico resta rigidamente legata alla dichiarazione dei redditi individuale del solo beneficiario, calcolata con i parametri dell’imponibile fiscale e non del reddito netto finale.

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Transizione 5.0: aperte le comunicazioni al GSE

Transizione 5.0: aperte le comunicazioni al GSE

È operativa dalle ore 12:00 del 15 ottobre 2026 la procedura per la presentazione delle comunicazioni di completamento degli investimenti previsti dal Nuovo Piano Transizione 5.0. L’apertura è stata disposta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) con il decreto direttoriale del 14 ottobre 2026, in attuazione del decreto interministeriale del 7 maggio 2026.

La procedura consente alle imprese che hanno già ricevuto un esito positivo della comunicazione di conferma di attestare il completamento degli investimenti agevolati e di trasmettere la documentazione richiesta per accedere al beneficio fiscale.

Nuovo Piano Transizione 5.0: caratteristiche dell’agevolazione

Il Nuovo Piano Transizione 5.0, denominato anche Iperammortamento 2026 nella disciplina attuativa, sostiene gli investimenti delle imprese in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale, nonché gli interventi destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo.

La misura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 e disciplinata dal decreto interministeriale del 7 maggio 2026, prevede una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni agevolabili ai fini fiscali. Il beneficio rileva esclusivamente per il calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria e non consiste in un credito d’imposta direttamente compensabile in F24.

Per gli investimenti rientranti nella disciplina, le percentuali di maggiorazione previste per i beni materiali agevolabili e gli impianti destinati all’autoproduzione energetica sono articolate per scaglioni di investimento:

  • 180% per la quota di investimento fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% per la quota oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • 50% per la quota oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

L’accesso al beneficio è subordinato al rispetto dei requisiti soggettivi, tecnici e documentali stabiliti dalla normativa, nonché al completamento delle procedure previste attraverso la piattaforma del GSE.

Documentazione richiesta e limiti della procedura

Ai fini del completamento dell’iter, le imprese devono indicare gli estremi delle fatture relative alle spese ammissibili e attestare il possesso della documentazione tecnica e contabile richiesta.

In particolare, è necessario disporre di:

  • Perizia tecnica asseverata, prevista dalla disciplina attuativa, a supporto della conformità dei beni e dei requisiti tecnici richiesti;
  • Certificazione contabile, relativa all’effettività delle spese sostenute e alla documentazione prevista dalla normativa.

La comunicazione di completamento deve essere coerente con quanto già dichiarato e confermato nella fase precedente. Non è infatti possibile inserire beni diversi da quelli indicati nella comunicazione di conferma né dichiarare importi superiori a quelli precedentemente comunicati.

Chi può presentare la comunicazione

La comunicazione di completamento è riservata alle imprese che hanno già ottenuto un esito positivo nella precedente fase di conferma dell’investimento e che hanno concluso gli interventi previsti.

L’invio deve avvenire tramite la piattaforma informatica del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), accedendo all’Area Clienti del portale istituzionale e seguendo le istruzioni operative pubblicate per la misura.

La comunicazione deve essere trasmessa a conclusione degli investimenti e, in ogni caso, entro il 15 novembre 2028, nel rispetto delle condizioni e delle scadenze previste dalla normativa.

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Maggiorazione contributiva per i lavoratori invalidi

Maggiorazione contributiva per i lavoratori invalidi

La maggiorazione contributiva è un ulteriore beneficio per i lavoratori dipendenti invalidi è riconosciuto dall’articolo 80, comma 3 della legge 388/2000 che consente ai lavoratori sordomuti, agli invalidi civili e altre categorie di richiedere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa. Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa e risulta utile sia ai fini del diritto alla pensione che alla determinazione della sua misura per le anzianità soggette al calcolo retributivo/misto.

Con questo beneficio, ad esempio, un lavoratore che ha svolto 12 anni di lavoro effettivo con una percentuale di invalidità superiore al 74% potrà contare su un “bonus” contributivo di due anni: questo potrà essere utilizzato per guadagnare la pensione anticipata con due anni di anticipo.

I destinatari del beneficio sono:

  • i sordi (minorati sensoriali dell’udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio);
  • gli invalidi per qualsiasi causa, ai quali sia stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74% (soggetti affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali);
  • gli invalidi di guerra, civili di guerra e gli invalidi per causa di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali o gli Enti locali, con invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.

La maggiorazione di anzianità riconoscibile a questi lavoratori spetta però per i soli periodi di attività alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni o delle aziende private, con esclusione, pertanto, dei periodi coperti di contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlato ad attività lavorativa, nonché della generalità dei lavoratori autonomi. Inoltre non è cumulabile con altre maggiorazioni convenzionali della contribuzione per la medesima menomazione (in particolare l’abbuono contributivo di 4 mesi per ogni anno di lavoro riconosciuto ai lavoratori non vedenti).

Liquidazione prestazioni pensionistiche

Se la maggiorazione dell’anzianità contributiva è determinante ai fini del diritto a pensione, la decorrenza delle prestazioni pensionistiche (assegni di invalidità, pensioni dirette e indirette autonome e supplementari, supplementi di pensione) non può essere anteriore al 1° febbraio 2002 poiché la L.388/2000, art. 80, c. 3, riconosce il beneficio dal 2002.

La predetta maggiorazione è utile anche per raggiungere il requisito contributivo, o la maggiore anzianità in assenza del requisito anagrafico, per la pensione di anzianità o anticipata.

Il beneficio nella misura di due mesi per ogni anno di lavoro fino ad un massimo di cinque anni è riconosciuto entro l’anzianità contributiva massima di 40 anni per il calcolo della pensione con il sistema di calcolo retributivo.

La maggiorazione convenzionale di cui all’articolo 80, comma 3, non assume rilevanza nel calcolo della quota di pensione contributiva (per le pensioni a calcolo misto) ovvero della pensione da liquidare integralmente con il sistema contributivo, in quanto nel calcolo contributivo l’importo della quota di pensione ovvero della pensione è determinato infatti moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all’età al momento del pensionamento.

Secondo la disciplina dell’invalidità civile e la prassi INPS la decorrenza del diritto è il beneficio decorre dalla data del verbale di accertamento che riconosce l’invalidità al 75% (o dal giorno successivo alla domanda amministrativa, se posteriore).

L’attribuzione del beneficio in parola è gratuita ma non avviene automaticamente: il lavoratore deve presentare apposita richiesta, corredata da idonea documentazione.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

  • per i sordi ed invalidi civili – il verbale di accertamento sanitario rilasciato dalle competenti Commissioni mediche Asl per l’accertamento dell’invalidità civile, con l’acquisizione di eventuali revisioni sanitarie, avvenute o predisposte entro il quinquennio di riferimento per il godimento del beneficio;
  • per gli invalidi di guerra, civili di guerra e per causa di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali o gli Enti locali – copia del provvedimento amministrativo di concessione dal quale risulti che le lesioni ed infermità riscontrate rientrino nelle prime quattro categorie di cui al DPR 834 del 1981;
  • per gli invalidi del lavoro – i documenti rilasciati dall’Inail.

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