SIAE: nuove norme per la regolarizzazione delle utilizzazioni musicali

SIAE: nuove norme per la regolarizzazione delle utilizzazioni musicali

Sono ufficialmente entrate in vigore le nuove disposizioni adottate da SIAE in materia di regolarizzazione delle utilizzazioni musicali effettuate senza la preventiva autorizzazione prevista dalla normativa sul diritto d’autore.

Le modifiche, già anticipate nei mesi scorsi e ora recepite nelle Condizioni Generali di Permesso pubblicate da SIAE, riguardano il sistema incentivante previsto per la regolarizzazione della prima attività abusiva e introducono una nuova articolazione delle penali e delle spese di istruttoria in base ai tempi di regolarizzazione.

Per attività abusiva si intende l’utilizzo di opere protette dal diritto d’autore senza aver ottenuto la necessaria licenza e senza aver corrisposto i relativi compensi dovuti.

Le nuove tempistiche di regolarizzazione

Le disposizioni attualmente in vigore prevedono un sistema che incentiva la regolarizzazione tempestiva dell’illecito attraverso l’applicazione di penali differenziate.

In particolare:

  • Regolarizzazione entro 5 giorni dalla notifica dell’atto: penale pari al 15%, oltre a 30 euro per spese di istruttoria;
  • Regolarizzazione dal 6° al 10° giorno dalla notifica dell’atto: penale pari al 20%, oltre a 50 euro per spese di istruttoria;
  • Regolarizzazione oltre il 10° giorno dalla notifica dell’atto: penale pari al 30%, oltre a 75 euro per spese di istruttoria.

Una delle novità più rilevanti riguarda il decorso dei termini: il conteggio dei giorni utili per la regolarizzazione parte infatti dalla data di notifica dell’atto e non più dalla data di redazione dello stesso.

Confermate le sanzioni per i casi di recidiva

Restano invariati gli altri elementi fondamentali del sistema sanzionatorio.

SIAE conferma infatti il regime di penali progressive previsto in caso di comportamenti recidivi, con maggiorazioni pari al:

  • 50% per la prima recidiva;
  • 100% per la seconda recidiva;
  • 200% per le successive violazioni.

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Saldi Estivi 2026 in Calabria: date, regole e consigli utili

Saldi Estivi 2026 in Calabria: date, regole e consigli utili

L’attesa è quasi finita. Anche quest’anno tornano i saldi estivi, uno degli appuntamenti commerciali più importanti per imprese e consumatori.

In Calabria, le vendite di fine stagione prenderanno il via sabato 4 luglio 2026 e potranno proseguire per 60 giorni consecutivi, offrendo ai consumatori l’opportunità di acquistare prodotti a prezzi vantaggiosi e alle attività commerciali un’importante occasione per valorizzare la propria offerta.

Come ogni anno, è utile ricordare alcune regole fondamentali che disciplinano il periodo dei saldi e che consentono di effettuare acquisti in modo consapevole e trasparente.

Cambi e resi

La sostituzione di un prodotto acquistato in saldo non è obbligatoria, salvo diversa scelta del commerciante.

Se però l’articolo presenta un difetto o non risulta conforme a quanto dichiarato, il consumatore ha diritto alla riparazione o alla sostituzione del bene. Qualora tali soluzioni non siano possibili, può essere richiesta una riduzione del prezzo o il rimborso dell’importo pagato, secondo quanto previsto dal Codice del Consumo.

Il difetto deve essere comunicato entro due mesi dalla sua scoperta.

Prova dei capi

La prova degli articoli di abbigliamento non costituisce un obbligo per il punto vendita. La decisione è rimessa alla discrezionalità del negoziante.

Modalità di pagamento

I consumatori possono effettuare i propri acquisti utilizzando carte di credito, bancomat e altri strumenti di pagamento elettronico. Gli esercenti sono tenuti ad accettare i pagamenti digitali secondo la normativa vigente.

Quali prodotti possono essere venduti in saldo

Le vendite di fine stagione devono riguardare principalmente prodotti stagionali o articoli di moda che, con il trascorrere del tempo, sono soggetti a un naturale deprezzamento commerciale.

Come devono essere esposti i prezzi

Durante il periodo dei saldi è obbligatorio indicare chiaramente il prezzo precedente, la percentuale di sconto applicata, il prezzo finale di vendita. La normativa sulla trasparenza dei prezzi prevede che il prezzo di riferimento sia quello più basso applicato al prodotto nei trenta giorni precedenti l’avvio dei saldi.

In Calabria, dove le vendite promozionali sono consentite fino a 15 giorni prima dell’inizio dei saldi, eventuali campagne promozionali effettuate immediatamente prima dell’avvio delle vendite di fine stagione incidono sul prezzo da prendere come riferimento per il calcolo dello sconto.

Attenzione al divieto di vendite promozionali

La normativa regionale conferma anche per il 2026 il divieto di effettuare vendite promozionali nei quindici giorni antecedenti l’inizio dei saldi.

Pertanto, dal 19 giugno al 3 luglio 2026 compresi, gli esercizi commerciali non potranno proporre promozioni o sconti al pubblico sui prodotti destinati alle vendite di fine stagione.

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Albo nazionale delle attività storiche: pubblicato il decreto attuativo

Albo nazionale delle attività storiche: pubblicato il decreto attuativo

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2026 del Decreto Ministeriale 7 maggio 2026, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero del Turismo, ha definito le modalità operative per l’istituzione, la gestione, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici.

Il provvedimento, previsto dall’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 219/2024, entrerà in vigore il prossimo 24 giugno 2026 e rappresenta un passaggio fondamentale per la valorizzazione del patrimonio economico, culturale e identitario costituito dalle attività storiche presenti sul territorio nazionale.

L’Albo nazionale sarà istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e sarà alimentato dagli albi regionali, provinciali, comunali e delle città metropolitane già esistenti. In fase di prima applicazione, gli enti territoriali che hanno istituito propri registri delle attività storiche dovranno trasmettere gli elenchi delle imprese iscritte entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

Una delle principali novità riguarda l’iscrizione automatica all’Albo nazionale delle attività già riconosciute a livello locale. Tali soggetti saranno infatti iscritti di diritto, anche qualora non risultino pienamente conformi ai requisiti previsti dall’articolo 3 del D.Lgs. 219/2024.

La normativa individua come attività storiche quelle esistenti da almeno 50 anni – o per il diverso periodo eventualmente previsto dalle discipline regionali – e caratterizzate da un particolare interesse storico, culturale, artistico, turistico, merceologico o legato alle tradizioni locali.

Due sezioni per valorizzare le eccellenze

L’Albo nazionale sarà articolato in due sezioni distinte:

  • una sezione ordinaria, dedicata alle attività storiche già riconosciute dagli enti territoriali;
  • una sezione speciale riservata alle attività storiche di eccellenza.

Per accedere alla qualifica di eccellenza, le imprese dovranno possedere requisiti particolarmente qualificanti, tra cui lo svolgimento della stessa attività nello stesso locale da almeno 70 anni continuativi, la gestione per almeno tre generazioni consecutive della medesima famiglia (o la continuità garantita da un soggetto subentrante), il mantenimento degli elementi storici, architettonici e di arredo e la collocazione in centri storici o aree di particolare pregio commerciale.

L’operatività della sezione dedicata alle eccellenze sarà completata con l’adozione di uno specifico regolamento ministeriale che definirà modalità e criteri applicativi, anche in relazione alle eventuali deroghe o integrazioni introdotte dalle Regioni.

Promozione e valorizzazione turistica

L’Albo nazionale sarà consultabile attraverso una sezione dedicata del sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con collegamenti ai portali regionali e comunali.

Le attività iscritte beneficeranno inoltre di iniziative di promozione e valorizzazione attraverso il portale nazionale del turismo Italia.it e i canali di ENIT, con l’obiettivo di rafforzarne la visibilità presso il pubblico nazionale e internazionale.

Aggiornamenti periodici e coordinamento istituzionale

Il decreto stabilisce un sistema strutturato di aggiornamento dei dati. I Comuni, le Unioni di Comuni, le Province e le Città metropolitane dovranno trasmettere annualmente alle Regioni gli aggiornamenti dei propri albi entro il 31 gennaio, mentre Regioni e Province autonome provvederanno all’invio al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno.

Per garantire il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali è inoltre prevista l’istituzione di un Comitato misto paritetico composto da rappresentanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero del Turismo, delle Regioni e dell’ANCI, con funzioni consultive e di raccordo operativo.

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Transizione 5.0: al via le domande dal 12 giugno

Transizione 5.0: al via le domande dal 12 giugno

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha annunciato l’apertura della piattaforma informatica del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) dedicata alla prenotazione delle agevolazioni previste dal Piano Transizione 5.0. A partire dalle ore 12.00 di venerdì 12 giugno 2026, le imprese interessate potranno avviare l’iter necessario per accedere ai benefici fiscali destinati agli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati e negli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle misure volte a sostenere la trasformazione digitale ed energetica del sistema produttivo nazionale, favorendo l’adozione di tecnologie innovative e l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.

Le modalità operative per l’accesso all’agevolazione sono disciplinate dal decreto interministeriale MIMIT-MEF del 7 maggio 2026, che definisce requisiti, procedure e adempimenti necessari per la fruizione del beneficio. Il provvedimento stabilisce che sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, individuati negli allegati IV e V della Legge n. 199/2025, nonché gli investimenti in impianti destinati all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, completati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028.

Per accedere all’incentivo, le imprese dovranno seguire una procedura articolata attraverso la piattaforma telematica del GSE. In una prima fase sarà necessario trasmettere una comunicazione preventiva contenente i dati identificativi dell’impresa, le caratteristiche degli investimenti programmati e il relativo ammontare economico. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di esito positivo da parte del GSE, dovrà essere inviata una comunicazione di conferma attestante il pagamento di un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione dei beni. Successivamente, una volta completati gli investimenti e realizzata l’interconnessione dei beni ai sistemi aziendali, l’impresa dovrà presentare la comunicazione finale di completamento entro il 15 novembre 2028.

Il decreto introduce inoltre specifici obblighi di monitoraggio. Le imprese beneficiarie dovranno trasmettere annualmente al GSE una comunicazione periodica entro il 20 gennaio contenente informazioni sugli investimenti effettuati, sui costi sostenuti e sulla previsione di utilizzo del beneficio. Entro il successivo 30 giugno dovrà essere inviata una comunicazione integrativa con il relativo piano di ammortamento e l’indicazione delle quote di incentivo imputate nei singoli esercizi.

Per quanto riguarda l’intensità dell’agevolazione, la maggiorazione fiscale del costo dei beni è riconosciuta nella misura del 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 100% per la quota compresa tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 50% per la parte eccedente i 10 milioni di euro fino a un massimo di 20 milioni di euro. Il beneficio diventa fruibile a partire dal periodo d’imposta in cui viene trasmessa la comunicazione di completamento degli investimenti, a condizione che il bene sia entrato in funzione nello stesso periodo e che il GSE abbia espresso esito positivo alle verifiche previste dalla normativa.

Particolare attenzione è dedicata agli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Sono ammissibili le spese relative agli impianti di generazione elettrica, ai trasformatori, ai sistemi di accumulo, agli impianti per la produzione di energia termica destinata al calore di processo e ai servizi ausiliari necessari al funzionamento degli impianti. Il dimensionamento degli impianti non potrà superare il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva interessata.

La normativa prevede inoltre l’obbligo di acquisire una perizia tecnica asseverata rilasciata da professionisti abilitati o da organismi di certificazione accreditati, finalizzata a dimostrare le caratteristiche tecniche dei beni e la loro interconnessione. L’effettivo sostenimento delle spese dovrà invece essere attestato da una certificazione contabile rilasciata da un revisore legale dei conti.

Le attività di controllo e verifica saranno affidate al GSE, che potrà effettuare controlli documentali e richiedere ulteriore documentazione alle imprese beneficiarie. Per questo motivo sarà necessario conservare tutta la documentazione relativa agli investimenti, comprese fatture, documenti di trasporto, certificazioni e perizie tecniche.

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Credito d’imposta per incubatori e acceleratori certificati: al via le domande

Credito d’imposta per incubatori e acceleratori certificati: al via le domande

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha attivato una nuova misura di sostegno destinata agli incubatori e agli acceleratori certificati che investono nel capitale di rischio delle start-up innovative. L’incentivo, previsto dall’articolo 32 della Legge n. 193/2024 e disciplinato dal Decreto Interministeriale del 26 maggio 2025 e dal Decreto Direttoriale del 13 marzo 2026, si concretizza in un contributo sotto forma di credito d’imposta finalizzato a favorire l’accesso ai capitali e la crescita delle imprese innovative nelle prime fasi del loro sviluppo.

In cosa consiste l’agevolazione

L’agevolazione riconosce agli incubatori e agli acceleratori certificati un credito d’imposta pari all’8% dell’investimento effettuato nel capitale sociale di una start-up innovativa. L’investimento può essere realizzato sia in forma diretta sia tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative.

L’importo massimo dell’investimento agevolabile è pari a 500.000 euro per ciascun periodo d’imposta, mentre l’investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni affinché il beneficio possa essere conservato.

La misura è concessa nel rispetto del regime europeo “de minimis”, che prevede un limite massimo di aiuti pari a 300.000 euro nell’arco di tre anni per ciascun beneficiario.

Chi può accedere

Possono richiedere il contributo gli incubatori e gli acceleratori certificati che risultano:

  • regolarmente costituiti e attivi;
  • iscritti alla sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle start-up innovative;
  • non classificabili come imprese in difficoltà;
  • non soggetti a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
  • in regola con la normativa europea sugli aiuti di Stato;
  • non destinatari di sanzioni interdittive o di altre cause ostative previste dalla normativa vigente.

L’obiettivo della misura è rafforzare il ruolo degli incubatori e degli acceleratori certificati quali soggetti strategici per la nascita e il consolidamento dell’ecosistema dell’innovazione italiano.

Modalità di presentazione delle domande

Le richieste di accesso al contributo dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite posta elettronica, a partire dalle ore 10:00 del 30 marzo 2026 e saranno accolte fino ad esaurimento delle risorse disponibili. L’istanza dovrà essere compilata utilizzando l’apposito modulo allegato al Decreto Direttoriale del 13 marzo 2026 e firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

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