Decontribuzione Sud. Nuovi chiarimenti INPS

Decontribuzione Sud. Nuovi chiarimenti INPS

L’argomento, già  trattato in precedenza, è stato ripreso dall’Inps con messaggio n. 1361 del 31 marzo 2021, che ha cambiato parere circa la precedente interpretazione che aveva dato con Messaggio n. 72/2021 relativa alla fruizione della decontribuzione sud da parte delle agenzie di somministrazione.

In particolare l’Istituto, a seguito di chiarimenti ministeriali ha rettificato quanto precedentemente detto, chiarendo che nelle ipotesi in cui l’attività lavorativa venga svolta mediante un rapporto di somministrazione, la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento della decontribuzione SUD deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione.

Pertanto, qualora il lavoratore svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato nelle regioni del Mezzogiorno, il beneficio può essere riconosciuto a prescindere da dove effettivamente abbia sede legale o operativa l’Agenzia di somministrazione.

Viceversa, qualora il lavoratore sia dipendente di un’Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa in regioni del Mezzogiorno, ma svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in regioni differenti, il beneficio non può essere riconosciuto.

Infatti, con riferimento al godimento delle agevolazioni, le Agenzie di somministrazione non beneficiano “direttamente” delle misure di decontribuzione in quanto sono tenute per legge a trasferire tali benefici alle aziende utilizzatrici.

Sulla base del nuovo orientamento, per poter fruire dell’agevolazione è necessaria l’attribuzione del codice di autorizzazione “0L” da parte delle Strutture territoriali e l’Agenzia di somministrazione potrà fruire della misura per i rapporti intercorrenti con utilizzatori ubicati nelle regioni del Sud e recuperare le eventuali quote di decontribuzione relative alle mensilità pregresse secondo le indicazioni già fornite in precedenza con le circolari Inps 122/2020 e 33/2021.

Inoltre, l’Inps ha precisato che nei casi in cui, seguendo le precedenti istruzioni Inps, il periodo sia stato agevolato per agenzie di lavoro collocate nelle regioni del sud per lavoratori impiegati in utilizzatori con sede al Nord non è richiesta la restituzione dell’agevolazione fruita, tuttavia solo per i conguagli effettuati fino alla data del 31 marzo 2021.

Dal mese di aprile la fruizione della Decontribuzione Sud sarà considerata legittima solo laddove il lavoratore presti effettivamente la propria prestazione in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Infine l’Istituto ha ricordato che la decontribuzione Sud è soggetta alla normativa sugli aiuti di Stato definita dal quadro temporaneo per l’emergenza Covid 19 che prevede i seguenti requisiti:

  • beneficio concesso entro la fine del 2021;
  • di importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere), ovvero non superiore a 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
  • concesso a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019 o concesso a microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

Per ulteriori elementi di approfondimento si può consultare il messaggio INPS nella nostra AREA RISERVATA.

Fonte Confcommercio

D.L. Sostegni. Prime indicazioni su Cassa integrazione e Assegno ordinario

D.L. Sostegni. Prime indicazioni su Cassa integrazione e Assegno ordinario

L’INPS fornisce le prime indicazioni riguardanti la gestione delle domande di Cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e Assegno ordinario in relazione alle disposizioni introdotte dal decreto “Sostegni” in attesa della pubblicazione delle apposite circolari con le istruzioni operative.

In base alla disciplina normativa di recente introduzione i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono richiedere senza contribuzione addizionale:

  • trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021;

  • trattamenti di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione salariale in deroga (CIGD) di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge n. 18/2020, per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

Come anticipato dal Ministero del Lavoro, le nuove settimane di integrazione salariale devono ritenersi aggiuntive a quelle riconosciute dalla Legge di Bilancio per il 2021.

Conseguentemente i datori di lavoro hanno complessivamente a disposizione 40 settimane di Assegno ordinario e CIGD Covid dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, e 25 settimane in caso di ricorso alla CIGO Covid.

Resta inteso che il periodo di 12 settimane previsto dall’articolo 1, comma 300, della Legge di Bilancio 2021, deve essere collocato entro e non oltre il 30 giugno 2021.

Il D.L. “Sostegni” consente l’accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale a prescindere dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali per i periodi fino al 31 marzo 2021. Sarà quindi possibile richiedere tali periodi anche da parte di datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per le varie causali COVID-19 introdotte in precedenza.

I nuovi trattamenti di integrazione salariale si applicano ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del D.L. “Sostegni”).

Le domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge, tuttavia la predetta previsione non concretizza una situazione di miglior favore per le aziende.

Pertanto il termine di trasmissione resta regolato dalla disciplina a regime anche per le domande riferite a sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di aprile 2021 le cui istanze di accesso ai trattamenti potranno continuare a essere trasmesse, a pena di decadenza, entro il 31 maggio 2021.

In caso di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda.

L’Istituto ricorda che il D.L. “Sostegni” ha esteso le modalità di pagamento con il sistema del conguaglio a tutti i trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19, compresi quelli relativi alla cassa integrazione in deroga, e che è stato introdotto il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig”.

Ogni elemento di ulteriore approfondimento e chiarimento è disponibile nella nostra AREA RISERVATA.

Fonte Confcommercio

Decontribuzione Sud. Nuovi chiarimenti INPS

Istruzioni Inps su riproporzionamento permessi ex legge 104/92 per i lavoratori part time

L’INPS con circolare n. 45 del 19 marzo 2021, ha fornito indicazioni operative relative al calcolo da applicare ai fini del riproporzionamento dei tre giorni di permesso mensile previsti dalla L. n. 104/92 in caso di rapporto di lavoro part time di tipo verticale e di tipo misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese.

A tal riguardo la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, che con due decisioni (sentenze 29 settembre 2017, n. 22925 e 20 febbraio 2018, n. 4069) ha statuito che la durata dei permessi, qualora la percentuale del tempo parziale di tipo verticale superi il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo, non debba subire decurtazioni in ragione del ridotto orario di lavoro

Pertanto, in caso di rapporto di lavoro part time di tipo verticale e misto con percentuale a partire dal 51%, verranno riconosciuti interamente i tre giorni di permesso mensile.

Negli altri casi, invece, la durata del permesso deve essere ricalcolata.

Con riferimento ai rapporti di lavoro part time di tipo orizzontale, verticale e misto fino al 50%, si dovrà utilizzare la formula riportata nel paragrafo 3 del messaggio Inps n. 3114/2018.

In particolare si dovrà prendere in considerazione il rapporto tra l’orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part time e il numero medio di giorni lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno.

Tale rapporto dovrà poi essere moltiplicato per 3, il numero di giorni di permesso teorici.

Per ulteriori elementi di dettaglio sulle modalità di calcolo si rinvia alla circolare Inps disponibile nella nostra AREA RISERVATA.

Contratto aziendale per la detassazione dei premi di risultato

Contratto aziendale per la detassazione dei premi di risultato

L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 176/2021, ha chiarito che è possibile applicare il regime di tassazione agevolata del 10% ai premi di risultato riconosciuti in applicazione di un contratto aziendale stipulato con le articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, seppur esterne all’azienda, in assenza di rappresentanze sindacali aziendali (“RSA/RSU”) – nonché di un accordo territoriale.

Il comma 187 della legge di stabilità 2016 stabilisce, infatti, che l’erogazione dei premi deve avvenire in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2015, ossia i contratti territoriali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro RSA o RSU. Pertanto, in assenza di RSA/RSU, l’azienda potrà comunque recepire il contratto collettivo territoriale di settore.

Per garantire un adeguato coinvolgimento dei lavoratori dell’azienda – in analogia a quanto si verifica per il caso di recepimento del contratto territoriale – il contratto aziendale stipulato con le organizzazioni sindacali esterne potrà essere oggetto di una comunicazione scritta da inviare a tutti i lavoratori, senza che sia necessaria l’acquisizione della firma per accettazione da parte di questi ultimi, sempreché sia presente una modalità che ne provi l’avvenuta trasmissione agli interessati.

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, l’azienda sarà tenuta a depositare, attraverso apposita la procedura telematica, il contratto unitamente alla dichiarazione di conformità di cui all’articolo 5 del citato decreto del 25 marzo 2016, ove dovrà evidenziare, nella Sezione 2, la tipologia di contratto “Aziendale”.

Ogni elemento di ulteriore approfondimento è disponibile nell’Area Riservata.

Fonte Confcommercio

D.L. Sostegni. Prime indicazioni su Cassa integrazione e Assegno ordinario

Differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti di CIG

L’Inps con messaggio n. 1008 del 9/3/2021 ha fornito indicazioni circa differimento al 31 marzo 2021 dell’invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza da COVID19 di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del DL n. 18/2020 e successive modificazioni, nonché della trasmissione dei dati necessari per il pagamento degli stessi i cui termini di decadenza siano scaduti il 31 dicembre 2020.

L’Istituto specifica che, rientrano nel differimento al 31 marzo le domande di cassa integrazione ordinaria e in deroga, di assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali (art. 26 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015), del Fondo di integrazione salariale tutte connesse all’emergenza epidemiologica i cui termini siano scaduti il 31 dicembre 2020.

A titolo esemplificativo, quindi, rientrano le domande di trattamenti riferite a periodi del 2020 fino a novembre 2020 compreso (ordinariamente, infatti, la domanda scade alla fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale).

Allo stesso modo beneficiano del regime di differimento suddetto anche le trasmissioni dei dati necessari per il pagamento diretto dei trattamenti connessi all’emergenza da COVID 19 i cui termini di decadenza siano scaduti entro il 31 dicembre 2020.

Pertanto, anche in questo caso, il differimento al 31 marzo 2021 riguarda le trasmissioni riferite a eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa terminati a novembre 2020.

Tutto ciò premesso, i datori di lavoro che non hanno inviato l’istanza di accesso ai predetti trattamenti possono presentare domanda entro e non oltre il 31 marzo 2021.

Mentre le domande che sono già state inviate ma sono state respinte per presentazione oltre i termini decadenziali non dovranno essere riproposte ma saranno direttamente sanate dall’Istituto.

Infine, per le domande già inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non era intervenuta la decadenza, i datori di lavoro, ai fini dell’accoglimento anche dei periodi decaduti, potranno presentare una nuova istanza esclusivamente per tali periodi.

Ogni elemento di ulteriore approfondimento e chiarimento è disponibile nell’Area Riservata.

Fonte Confcommercio

Deroga all’obbligo di causale per i contratti di somministrazione a termine

Deroga all’obbligo di causale per i contratti di somministrazione a termine

Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 2/2021, ha fornito indicazioni in ordine all’applicazione della deroga all’obbligo di causale dei contratti a termine, ai sensi dell’articolo 93 del decreto-legge n. 34/2020, anche ai contratti di lavoro in somministrazione a termine.

La deroga introdotta dalla normativa emergenziale Covid riguarda il comma 01 dell’articolo 21 del d.lgs. n. 81/2015 che è normalmente applicabile anche al contratto di somministrazione a termine, il cui rinnovo e la proroga eccedente i 12 mesi sono, dunque, in via ordinaria subordinati alla presenza delle causali riferite all’utilizzatore.

Pertanto, la deroga all’obbligo di specificazione delle causali è applicabile anche ai contratti di somministrazione a termine che, in via eccezionale, in considerazione del perdurare della fase emergenziale, potranno essere rinnovati o prorogati oltre i 12 mesi anche in assenza di causali, fermo il rispetto degli altri limiti previsti dalla legge.

Il Ministero precisa, inoltre, che lo spostamento al 31 marzo 2021 del termine finale per l’esercizio della facoltà di rinnovo o proroga senza causale – disposto dall’art. 1, comma 279, della legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio per il 2021) – non riconosce una nuova possibilità di rinnovo o proroga laddove la stessa sia già stata in precedenza esercitata: infatti l’art. 93, comma 1, del D.L. n. 34/2020 espressamente prevede che tale facoltà è utilizzabile “per una sola volta”.

Ogni elemento di ulteriore approfondimento e chiarimento è disponibile nell’Area Riservata.

Fonte Confcommercio