L’argomento, già  trattato in precedenza, è stato ripreso dall’Inps con messaggio n. 1361 del 31 marzo 2021, che ha cambiato parere circa la precedente interpretazione che aveva dato con Messaggio n. 72/2021 relativa alla fruizione della decontribuzione sud da parte delle agenzie di somministrazione.

In particolare l’Istituto, a seguito di chiarimenti ministeriali ha rettificato quanto precedentemente detto, chiarendo che nelle ipotesi in cui l’attività lavorativa venga svolta mediante un rapporto di somministrazione, la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento della decontribuzione SUD deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione.

Pertanto, qualora il lavoratore svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato nelle regioni del Mezzogiorno, il beneficio può essere riconosciuto a prescindere da dove effettivamente abbia sede legale o operativa l’Agenzia di somministrazione.

Viceversa, qualora il lavoratore sia dipendente di un’Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa in regioni del Mezzogiorno, ma svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in regioni differenti, il beneficio non può essere riconosciuto.

Infatti, con riferimento al godimento delle agevolazioni, le Agenzie di somministrazione non beneficiano “direttamente” delle misure di decontribuzione in quanto sono tenute per legge a trasferire tali benefici alle aziende utilizzatrici.

Sulla base del nuovo orientamento, per poter fruire dell’agevolazione è necessaria l’attribuzione del codice di autorizzazione “0L” da parte delle Strutture territoriali e l’Agenzia di somministrazione potrà fruire della misura per i rapporti intercorrenti con utilizzatori ubicati nelle regioni del Sud e recuperare le eventuali quote di decontribuzione relative alle mensilità pregresse secondo le indicazioni già fornite in precedenza con le circolari Inps 122/2020 e 33/2021.

Inoltre, l’Inps ha precisato che nei casi in cui, seguendo le precedenti istruzioni Inps, il periodo sia stato agevolato per agenzie di lavoro collocate nelle regioni del sud per lavoratori impiegati in utilizzatori con sede al Nord non è richiesta la restituzione dell’agevolazione fruita, tuttavia solo per i conguagli effettuati fino alla data del 31 marzo 2021.

Dal mese di aprile la fruizione della Decontribuzione Sud sarà considerata legittima solo laddove il lavoratore presti effettivamente la propria prestazione in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Infine l’Istituto ha ricordato che la decontribuzione Sud è soggetta alla normativa sugli aiuti di Stato definita dal quadro temporaneo per l’emergenza Covid 19 che prevede i seguenti requisiti:

  • beneficio concesso entro la fine del 2021;
  • di importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere), ovvero non superiore a 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
  • concesso a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019 o concesso a microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

Per ulteriori elementi di approfondimento si può consultare il messaggio INPS nella nostra AREA RISERVATA.

Fonte Confcommercio