D.L. Sostegni. Prime indicazioni su Cassa integrazione e Assegno ordinario

D.L. Sostegni. Prime indicazioni su Cassa integrazione e Assegno ordinario

L’INPS fornisce le prime indicazioni riguardanti la gestione delle domande di Cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e Assegno ordinario in relazione alle disposizioni introdotte dal decreto “Sostegni” in attesa della pubblicazione delle apposite circolari con le istruzioni operative.

In base alla disciplina normativa di recente introduzione i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono richiedere senza contribuzione addizionale:

  • trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021;

  • trattamenti di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione salariale in deroga (CIGD) di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge n. 18/2020, per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

Come anticipato dal Ministero del Lavoro, le nuove settimane di integrazione salariale devono ritenersi aggiuntive a quelle riconosciute dalla Legge di Bilancio per il 2021.

Conseguentemente i datori di lavoro hanno complessivamente a disposizione 40 settimane di Assegno ordinario e CIGD Covid dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, e 25 settimane in caso di ricorso alla CIGO Covid.

Resta inteso che il periodo di 12 settimane previsto dall’articolo 1, comma 300, della Legge di Bilancio 2021, deve essere collocato entro e non oltre il 30 giugno 2021.

Il D.L. “Sostegni” consente l’accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale a prescindere dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali per i periodi fino al 31 marzo 2021. Sarà quindi possibile richiedere tali periodi anche da parte di datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per le varie causali COVID-19 introdotte in precedenza.

I nuovi trattamenti di integrazione salariale si applicano ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del D.L. “Sostegni”).

Le domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge, tuttavia la predetta previsione non concretizza una situazione di miglior favore per le aziende.

Pertanto il termine di trasmissione resta regolato dalla disciplina a regime anche per le domande riferite a sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di aprile 2021 le cui istanze di accesso ai trattamenti potranno continuare a essere trasmesse, a pena di decadenza, entro il 31 maggio 2021.

In caso di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda.

L’Istituto ricorda che il D.L. “Sostegni” ha esteso le modalità di pagamento con il sistema del conguaglio a tutti i trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19, compresi quelli relativi alla cassa integrazione in deroga, e che è stato introdotto il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig”.

Ogni elemento di ulteriore approfondimento e chiarimento è disponibile nella nostra AREA RISERVATA.

Fonte Confcommercio

Istruzioni Inps su riproporzionamento permessi ex legge 104/92 per i lavoratori part time

Istruzioni Inps su riproporzionamento permessi ex legge 104/92 per i lavoratori part time

L’INPS con circolare n. 45 del 19 marzo 2021, ha fornito indicazioni operative relative al calcolo da applicare ai fini del riproporzionamento dei tre giorni di permesso mensile previsti dalla L. n. 104/92 in caso di rapporto di lavoro part time di tipo verticale e di tipo misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese.

A tal riguardo la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, che con due decisioni (sentenze 29 settembre 2017, n. 22925 e 20 febbraio 2018, n. 4069) ha statuito che la durata dei permessi, qualora la percentuale del tempo parziale di tipo verticale superi il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo, non debba subire decurtazioni in ragione del ridotto orario di lavoro

Pertanto, in caso di rapporto di lavoro part time di tipo verticale e misto con percentuale a partire dal 51%, verranno riconosciuti interamente i tre giorni di permesso mensile.

Negli altri casi, invece, la durata del permesso deve essere ricalcolata.

Con riferimento ai rapporti di lavoro part time di tipo orizzontale, verticale e misto fino al 50%, si dovrà utilizzare la formula riportata nel paragrafo 3 del messaggio Inps n. 3114/2018.

In particolare si dovrà prendere in considerazione il rapporto tra l’orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part time e il numero medio di giorni lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno.

Tale rapporto dovrà poi essere moltiplicato per 3, il numero di giorni di permesso teorici.

Per ulteriori elementi di dettaglio sulle modalità di calcolo si rinvia alla circolare Inps disponibile nella nostra AREA RISERVATA.

Contratto aziendale per la detassazione dei premi di risultato

Contratto aziendale per la detassazione dei premi di risultato

L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 176/2021, ha chiarito che è possibile applicare il regime di tassazione agevolata del 10% ai premi di risultato riconosciuti in applicazione di un contratto aziendale stipulato con le articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, seppur esterne all’azienda, in assenza di rappresentanze sindacali aziendali (“RSA/RSU”) – nonché di un accordo territoriale.

Il comma 187 della legge di stabilità 2016 stabilisce, infatti, che l’erogazione dei premi deve avvenire in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2015, ossia i contratti territoriali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro RSA o RSU. Pertanto, in assenza di RSA/RSU, l’azienda potrà comunque recepire il contratto collettivo territoriale di settore.

Per garantire un adeguato coinvolgimento dei lavoratori dell’azienda – in analogia a quanto si verifica per il caso di recepimento del contratto territoriale – il contratto aziendale stipulato con le organizzazioni sindacali esterne potrà essere oggetto di una comunicazione scritta da inviare a tutti i lavoratori, senza che sia necessaria l’acquisizione della firma per accettazione da parte di questi ultimi, sempreché sia presente una modalità che ne provi l’avvenuta trasmissione agli interessati.

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, l’azienda sarà tenuta a depositare, attraverso apposita la procedura telematica, il contratto unitamente alla dichiarazione di conformità di cui all’articolo 5 del citato decreto del 25 marzo 2016, ove dovrà evidenziare, nella Sezione 2, la tipologia di contratto “Aziendale”.

Ogni elemento di ulteriore approfondimento è disponibile nell’Area Riservata.

Fonte Confcommercio

D.L. Sostegni. Prime indicazioni su Cassa integrazione e Assegno ordinario

Differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti di CIG

L’Inps con messaggio n. 1008 del 9/3/2021 ha fornito indicazioni circa differimento al 31 marzo 2021 dell’invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza da COVID19 di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del DL n. 18/2020 e successive modificazioni, nonché della trasmissione dei dati necessari per il pagamento degli stessi i cui termini di decadenza siano scaduti il 31 dicembre 2020.

L’Istituto specifica che, rientrano nel differimento al 31 marzo le domande di cassa integrazione ordinaria e in deroga, di assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali (art. 26 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015), del Fondo di integrazione salariale tutte connesse all’emergenza epidemiologica i cui termini siano scaduti il 31 dicembre 2020.

A titolo esemplificativo, quindi, rientrano le domande di trattamenti riferite a periodi del 2020 fino a novembre 2020 compreso (ordinariamente, infatti, la domanda scade alla fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale).

Allo stesso modo beneficiano del regime di differimento suddetto anche le trasmissioni dei dati necessari per il pagamento diretto dei trattamenti connessi all’emergenza da COVID 19 i cui termini di decadenza siano scaduti entro il 31 dicembre 2020.

Pertanto, anche in questo caso, il differimento al 31 marzo 2021 riguarda le trasmissioni riferite a eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa terminati a novembre 2020.

Tutto ciò premesso, i datori di lavoro che non hanno inviato l’istanza di accesso ai predetti trattamenti possono presentare domanda entro e non oltre il 31 marzo 2021.

Mentre le domande che sono già state inviate ma sono state respinte per presentazione oltre i termini decadenziali non dovranno essere riproposte ma saranno direttamente sanate dall’Istituto.

Infine, per le domande già inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non era intervenuta la decadenza, i datori di lavoro, ai fini dell’accoglimento anche dei periodi decaduti, potranno presentare una nuova istanza esclusivamente per tali periodi.

Ogni elemento di ulteriore approfondimento e chiarimento è disponibile nell’Area Riservata.

Fonte Confcommercio

Deroga all’obbligo di causale per i contratti di somministrazione a termine

Deroga all’obbligo di causale per i contratti di somministrazione a termine

Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 2/2021, ha fornito indicazioni in ordine all’applicazione della deroga all’obbligo di causale dei contratti a termine, ai sensi dell’articolo 93 del decreto-legge n. 34/2020, anche ai contratti di lavoro in somministrazione a termine.

La deroga introdotta dalla normativa emergenziale Covid riguarda il comma 01 dell’articolo 21 del d.lgs. n. 81/2015 che è normalmente applicabile anche al contratto di somministrazione a termine, il cui rinnovo e la proroga eccedente i 12 mesi sono, dunque, in via ordinaria subordinati alla presenza delle causali riferite all’utilizzatore.

Pertanto, la deroga all’obbligo di specificazione delle causali è applicabile anche ai contratti di somministrazione a termine che, in via eccezionale, in considerazione del perdurare della fase emergenziale, potranno essere rinnovati o prorogati oltre i 12 mesi anche in assenza di causali, fermo il rispetto degli altri limiti previsti dalla legge.

Il Ministero precisa, inoltre, che lo spostamento al 31 marzo 2021 del termine finale per l’esercizio della facoltà di rinnovo o proroga senza causale – disposto dall’art. 1, comma 279, della legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio per il 2021) – non riconosce una nuova possibilità di rinnovo o proroga laddove la stessa sia già stata in precedenza esercitata: infatti l’art. 93, comma 1, del D.L. n. 34/2020 espressamente prevede che tale facoltà è utilizzabile “per una sola volta”.

Ogni elemento di ulteriore approfondimento e chiarimento è disponibile nell’Area Riservata.

Fonte Confcommercio

Istruzioni Inps su riproporzionamento permessi ex legge 104/92 per i lavoratori part time

Inps su esonero contributivo per aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale

L’Inps con circolare n. 24/2021 ha fornito chiarimenti sulla normativa emergenziale relativa alla possibilità di richiedere l’esonero contributivo da parte di aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale (articolo 12 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176).

In particolare la circolare ha chiarito che il datore di lavoro (identificato con matricola aziendale) che può fruire del suddetto esonero è colui che ha fruito di trattamenti di integrazione salariale nel mese di giugno 2020 indipendentemente dai lavoratori coinvolti dai trattamenti stessi. Pertanto non rileva, ai fini del riconoscimento del beneficio, che i lavoratori in forza nei mesi di effettiva fruizione dell’esonero siano i medesimi lavoratori in forza in occasione della fruizione degli ammortizzatori sociali nel mese di giugno 2020.

Inoltre, i destinatari del beneficio sono i datori di lavoro che:

  • siano stati interamente autorizzati per l’ulteriore periodo di 9 settimane del decreto Agosto (articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020), scaduto il periodo autorizzato;
  • che rientrino nei settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020
  • rinuncino al residuo spettante in base al decreto Agosto (articolo 3 del decreto-legge n. 104/2020) e che non intendano avvalersi dei nuovi trattamenti di integrazione salariale (comma 15 dell’articolo 12 del decreto Ristori).

È importante sottolineare, inoltre, che ai fini del riconoscimento del beneficio è necessario il rispetto dell’alternatività tra esonero contributivo e trattamenti di integrazione salariale.

Leggi la notizia completa nella nostra Area Riservata