Sgravio contributivo per assunzioni apprendistato

Sgravio contributivo per assunzioni apprendistato

L’INPS, con la Circolare n. 87 del 18 giugno 2021 , nel riepilogare la disciplina normativa relativa al contratto di apprendistato di 1° livello (per la qualifica e il diploma professionale art. 43 dlgs 81/2015) si è soffermato sul regime contributivo previsto per tali assunzioni. In particolare ha evidenziato le condizioni per l’applicazione dello sgravio contributivo e ha fornito le istruzioni di carattere normativo, operativo e contabile relative a tale agevolazione riconosciuta, per gli anni 2020 e 2021, ai datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti e che assumono con contratto di apprendistato di 1° livello.

Si ricorda che la Legge di Bilancio 2021 ha prorogato lo sgravio contributivo al 100% (già introdotto dalla legge di Bilancio 2020) per i datori di lavoro che assumono con contratto di apprendistato di 1° livello per i primi tre anni. Successivamente al conseguimento della qualifica o diploma professionale, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante.

Per le annualità 2020 e 2021, nelle ipotesi di contratto di apprendistato di 1° livello trasformato in contratto di apprendistato professionalizzante, i predetti benefici contributivi si applicano limitatamente alle annualità precedenti alla trasformazione. Mentre a decorrere dal momento della trasformazione ad apprendistato professionalizzante sarà applicabile lo specifico regime contributivo previsto per le assunzioni con apprendistato professionalizzante.

A tal proposito le diverse agevolazioni sono dettagliate nella Circolare Inps 87/2021 che è disponibile nella nostra Area Riservata unitamente alle istruzioni operative per la compilazione del flusso UNIEMENS.

Infine si precisa che lo sgravio contributivo in oggetto può essere fruito nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.

Fonte Confcommercio

Differimento termini decadenziali cassa integrazione Covid

Differimento termini decadenziali cassa integrazione Covid

L’INPS, con il Messaggio n. 2310 del 16 giugno 2021, nel riprendere le modifiche introdotte dalla legge di conversione del dl sostegni (Legge 69/2021),  si è soffermata sul differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza epidemiologica e ha fornito le relative istruzioni operative.

Si ricorda, infatti, che la Legge n. 69/2021 ha differito al 30 giugno 2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza da COVID19 nonché di trasmissione dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo degli stessi scaduti nel periodo tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 marzo 2021.

L’ Istituto ha chiarito che rientrano nel differimento dei termini al 30 giugno tutte le domande di trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica i cui termini di trasmissione ordinari siano scaduti nel periodo tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 marzo 2021.

Ne deriva che possono beneficiare dello slittamento dei termini decadenziali le domande di trattamenti riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal dicembre 2020 al febbraio 2021 (ordinariamente, infatti, la domanda scade alla fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale).

Per ulteriori elementi di dettaglio si rinvia al Messaggio n. 2310 del 16 giugno 2021 disponibile nella nostra Area Riservata.

Inail – limiti minimi di retribuzione per il calcolo dei premi 2021

Inail – limiti minimi di retribuzione per il calcolo dei premi 2021

Inail – limiti minimi di retribuzione per il calcolo dei premi 2021

Con Circolare n. 16/2021, l’Inail ha comunicato i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera, utili per il calcolo dei premi dovuti all’Istituto per la generalità dei lavoratori dipendenti per l’anno 2021.

Per il 2021, il minimale giornaliero risulta pari a 48,98 euro, mentre la misura del minimale rapportato a mese è pari a 1.273,48 euro.

Lavoratori part-time

Come noto, per i lavoratori in argomento la retribuzione oraria da prendere a riferimento si ottiene dividendo l’importo della retribuzione tabellare annua, prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, per il numero di ore lavorative annue stabilite dalla contrattazione stessa.

La base imponibile, pertanto, è determinata moltiplicando la retribuzione oraria tabellare per le ore complessive da retribuire, a carico del datore di lavoro, nel periodo assicurato.

Va, in ogni caso, tenuto presente che la predetta retribuzione oraria tabellare non può essere inferiore alla retribuzione oraria minimale. Quest’ultima è determinata moltiplicando il minimale giornaliero (48,98 euro) per le giornate di lavoro settimanali a orario normale (6) e dividendo il risultato per le ore di lavoro settimanali previste dal CCNL per i lavoratori a tempo pieno.

Partecipanti all’impresa familiare

Per i familiari del titolare, vale a dire per il  coniuge, per i parenti entro il terzo grado e per gli affini entro il secondo grado, dall’1.7.2020, il reddito imponibile risulta pari a:

  • reddito imponibile giornaliero: 55,68 euro;
  • reddito imponibile mensile: 1.392,04 euro. 

Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali, di cui alla L. n. 84/1994

Per i predetti soggetti, è stabilita una retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile, ossia 12 giorni al mese o 144 all’anno.

Dall’1.7.2020, la retribuzione convenzionale mensile è pari ad euro 1.240,32 euro (103,36 euro x 12).

Lavoratori autonomi – riders

Come noto, a far data dal 1.2.2020, è previsto l’obbligo assicurativo anche per i lavoratori autonomi, anche secondo tipologie contrattuali di lavoro autonomo occasionale, che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali (c.d. riders).

La retribuzione imponibile da prendere a riferimento per il calcolo del premio è rappresentata dalla retribuzione convenzionale giornaliera corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività ossia ai giorni in cui è stata effettuata almeno una consegna nell’arco delle 24 ore giornaliere.

Per l’anno 2021, la retribuzione convenzionale giornaliera è pari a 48,98 euro.

L’imponibile convenzionale giornaliero non vale per i lavoratori con rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato che svolgono la medesima attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali.

Dirigenti

Per tali lavoratori, la base imponibile per il calcolo dei premi assicurativi è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita. L’importo giornaliero viene, quindi, determinato dividendo la retribuzione convenzionale annua per 300 giorni lavorativi.

Dall’1.7.2020, l’imponibile risulta essere:

  • retribuzione convenzionale giornaliera: 102,99 euro;
  • retribuzione convenzionale mensile: 2.574,65 euro.

Per i dirigenti con contratto a tempo parziale, la retribuzione convenzionale oraria, dall’1.7.2020, è pari a 12,87 euro.

Retribuzione di ragguaglio

Si applica a familiari, soci ed associati, che non percepiscono retribuzione fissa o la cui remunerazione non sia riconducibile ad una retribuzione convenzionale.

La retribuzione di ragguaglio è pari al minimale di rendita; pertanto, dall’1.7.2020, corrisponde ai seguenti importi:

  • importo giornaliero: 55,45 euro;
  • importo mensile: 1.386,35 euro.

Lavoratori parasubordinati

Per tali lavoratori non è prevista una prestazione a tempo. La base imponibile è, quindi,  costituita dai compensi effettivamente percepiti, nel rispetto del minimale e massimale di rendita che possono essere rapportati soltanto a mesi.

Dall’1.7.2020, ai fini del calcolo dei premi, pertanto, occorre fare riferimento ai seguenti limiti minimo e massimo dell’imponibile mensile:

  • minimo mensile: 1.386,35 euro;
  • massimo mensile: 2.574,65 euro.

Alunni corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale (IeFP)

Il premio speciale unitario annuale, dovuto dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni, è pari a 59,89 euro per l’anno formativo 2020/2021.

Tale importo non tiene conto dei maggiori rischi lavorativi legati all’attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, il cui onere è a carico dello Stato.

Il premio, dovuto per ciascun allievo, non è frazionabile e garantisce la copertura assicurativa per l’intero anno formativo (1 settembre – 31 agosto dell’anno successivo).

Per maggiori dettagli, si rinvia alla Circolare Inail n. 16 del 31.5.2021.

Fonte Confcommercio

Successione contratti a termine e “deroga assistita” presso l’ITL

Successione contratti a termine e “deroga assistita” presso l’ITL

L’INL, con nota n. 804/2021, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di ricorrere alla “deroga assistita” per il rinnovo dei contratti a termine presso l’ITL, ai sensi dall’art. 19, comma 3, del D.Lgs. 81/2015, ed alla successione dei rapporti in caso di diverso inquadramento contrattuale del medesimo lavoratore.

L’art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, ai fini del calcolo della durata massima dei contratti a termine intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, fa espresso riferimento allo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale.

Ne consegue che, ove il lavoratore sottoscriva più contratti a termine con lo stesso datore di lavoro caratterizzati da diversi inquadramenti (di livello e di categoria legale), ai fini del calcolo della durata massima non si determinerà una sommatoria della durata dei singoli contratti ma soltanto di quelli legati dal medesimo inquadramento.

Tuttavia l’applicazione di tale principio potrebbe determinare il susseguirsi di un rilevante numero di contratti a termine tra gli stessi soggetti pertanto, laddove la successione di contratti susciti perplessità in merito alla diversità di inquadramento del lavoratore assunto a termine, l’Ispettorato territoriale può promuovere l’intervento ispettivo al fine di verificare in concreto la liceità della successione di contratti.

Per quanto concerne la “deroga assistita”, anche in tale ipotesi troverà applicazione il predetto principio, conseguentemente la procedura presso l’ITL si applica solo nell’ipotesi in cui tra lo stesso datore di lavoro e il medesimo lavoratore si sia “consumata” la durata massima prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva ed alle medesime condizioni, ossia che anche l’ulteriore contratto in deroga assistita comporti lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale.

Ogni elemento di ulteriore approfondimento è disponibile nella nostra AREA RISERVATA.

Fonte Confcommercio

INL proroga e rinnovo in deroga dei contratti a tempo determinato

INL proroga e rinnovo in deroga dei contratti a tempo determinato

L’INL, con nota n. 413/2021, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di rinnovare o prorogare i contratti a termine relativi a lavoratori in forza presso aziende che fruiscono degli strumenti di integrazione salariale previsti dalla normativa emergenziale ai sensi dell’art. 19 bis D.L. n. 18/2020.

La predetta disposizione ha consentito al datore di lavoro ammesso al trattamento di integrazione salariale Covid di rinnovare o prorogare contratti a termine, anche a scopo di somministrazione di lavoro, in deroga al divieto di cui all’art. 20, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 81/2015 che preclude la stipula di contratti a tempo determinato in “unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato”.

L’Ispettorato afferma che l’art. 19 bis è applicabile anche durante la fruizione degli ammortizzatori sociali previsti dalle norme approvate successivamente al decreto Cura Italia (da ultimo, il decreto Sostegni).

Ogni elemento di ulteriore approfondimento è disponibile nella nostra AREA RISERVATA.

Chiarimenti INPS sull’esonero contributivo del Decreto Ristori

Chiarimenti INPS sull’esonero contributivo del Decreto Ristori

L’INPS, con il Messaggio n. 1836 del 6 maggio 2021, ha fornito indicazioni operative per la fruizione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali riservato alle aziende che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale con causale Covid.

L’Istituto ha chiarito che le aziende che intendono richiedere l’esonero contributivo alternativo alla cassa integrazione (ex dl 137/2020) per i mesi di novembre, dicembre e gennaio 2021, non devono avere utilizzato trattamenti di integrazione salariale Covid 19 riguardanti la stessa matricola aziendale o unità produttiva nel caso di più unità produttive.

A tal proposito, si ricorda, inoltre, che dal 16 novembre al 31 gennaio si sono sovrapposte diverse regolamentazioni che riguardano l’alternatività tra i trattamenti di integrazione salariale covid e l’esonero contributivo (dl 104/2020, dl 137/2020 e legge 178/2020)

Quindi, in riferimento allo stesso arco temporale e alla stessa unità produttiva, l’azienda potrà avere accesso ad uno solo dei due benefici, che sono fra loro alternativi a prescindere di quale sia la fonte normativa di riferimento della misura.

Inoltre, nel citato Messaggio è stato specificato che i datori di lavoro che vogliono accedere all’esonero devono presentare domanda prima della trasmissione del flusso Uniemens relativo al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero.

Nella richiesta devono dichiarare di aver usufruito dei trattamenti di integrazione salariale nel mese di giugno 2020 e di non aver fatto richiesta degli stessi trattamenti per i mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021 riferiti alla stessa matricola aziendale o alla stessa unità produttiva nonché l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi che deve essere parametrato alle ore di integrazione salariale fruite a giugno 2020.

Pertanto, l’operatore della Struttura INPS territorialmente competente,  solo dopo aver verificato che il datore di lavoro non ha fruito dei trattamenti di integrazione salariale causale COVID 19 per i mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021 riguardanti la medesima matricola o la medesima unità produttiva, per la quale richiede l’esonero, può, una volta ricevuta la richiesta, attribuire il codice di autorizzazione alla posizione contributiva con validità dal mese di aprile 2021 fino al mese di agosto 2021, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il “Cassetto previdenziale”.

L’ammontare dell’esonero contributivo, non può superare la contribuzione dovuta dal datore di lavoro per il mese o i mesi di teorica spettanza dell’esonero (ricadenti nel periodo dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, per massimo quattro settimane), né quella dovuta nelle singole mensilità per le quali si richiede il beneficio (da aprile ad agosto 2021)

Infine, l’esonero è cumulabile con altri sgravi o riduzioni di aliquote di finanziamento a condizione che per tali altri esoneri non sia espressamente previsto un divieto di cumulo, come ad esempio avviene per l’incentivo all’occupazione giovanile.

A tal proposito si precisa che l’incumulabilità si riferisce al singolo lavoratore e non si estende agli altri lavoratori non agevolati presenti nella stessa azienda.

Ulteriori elementi di dettaglio relativi alle indicazioni Inps sono disponibili nella nostra AREA RISERVATA.

Fonte Confcommercio