Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA): la nuova guida dell’Agenzia delle Entrate – Luglio 2025

Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA): la nuova guida dell’Agenzia delle Entrate – Luglio 2025

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nel mese di luglio 2025 una guida aggiornata dedicata agli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA), strumenti centrali nella strategia dell’Amministrazione finanziaria per promuovere la compliance fiscale e la collaborazione tra contribuenti e Fisco, dando quindi seguito alla Circolare n. 11 del 18 luglio 2025 (della quale abbiamo parlato anche qui: ISA 2024: le novità della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/2025).

Introdotti dal D.L. n. 50/2017 ed entrati a pieno regime dal periodo d’imposta 2018, gli ISA sostituiscono definitivamente gli studi di settore e rappresentano oggi un sistema avanzato di valutazione dell’affidabilità fiscale di imprese e professionisti, tramite l’analisi integrata di dati contabili, strutturali e dichiarativi su più annualità.

Funzionamento degli ISA

Ogni contribuente, in base ai dati forniti attraverso l’apposito modello ISA e mediante il software “Il tuo ISA CPB”, riceve un punteggio da 1 a 10, che esprime il livello di affidabilità fiscale. Il sistema si basa su indicatori elementari di affidabilità e di anomalia, costruiti secondo modelli statistico-economici validati annualmente da una Commissione di esperti nominata dal MEF.

I punteggi più alti consentono l’accesso a significativi benefici premiali, tra cui:

  • esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti tributari;
  • rimborsi IVA semplificati e senza garanzia;
  • esclusione dalla disciplina delle società non operative;
  • esclusione dagli accertamenti analitico-presuntivi;
  • decadenza anticipata dei termini di accertamento;
  • esclusione dalla prestazione della garanzia in sede di ricorso tributario (per punteggi pari almeno a 9 per tre anni consecutivi).

Casi di esclusione e sanzioni

La guida chiarisce le fattispecie di esclusione dall’applicazione degli ISA, tra cui: inizio o cessazione attività, volume d’affari superiore a 5.164.569 euro, attività svolta in modo non ordinario o adozione del regime forfetario.

In caso di omissione, incompletezza o inesattezza nella trasmissione dei dati rilevanti, è prevista una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro. Tuttavia, l’Agenzia deve previamente informare il contribuente, che ha la possibilità di regolarizzare spontaneamente la propria posizione.

Il Concordato Preventivo Biennale

Tra le novità evidenziate nella guida figura l’introduzione del Concordato Preventivo Biennale (CPB), disciplinato dal D.lgs. n. 13/2024. Questo strumento permette ai soggetti ISA di definire anticipatamente, per due annualità, il reddito imponibile e il valore della produzione netta ai fini Irpef, Ires e Irap. La proposta di concordato viene calcolata con lo stesso software “Il tuo ISA CPB”.

Un sistema trasparente e in evoluzione

Il sistema ISA è concepito per essere dinamico e trasparente: ogni anno viene aggiornato tramite decreto ministeriale e reso accessibile in modo completo sul portale dell’Agenzia delle Entrate, dove è disponibile la documentazione tecnica, la modulistica, le statistiche e i riferimenti normativi.

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ISA 2024: le novità della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/2025

ISA 2024: le novità della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/2025

Con la Circolare n. 11 del 18 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni operative relative all’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d’imposta 2024, confermando l’importanza del costante aggiornamento dello strumento per rispecchiare l’evoluzione economica dei settori produttivi.

Nel nuovo documento, l’Agenzia sottolinea come l’attività di revisione degli ISA sia stata influenzata anche da fattori esogeni, quali le tensioni geopolitiche e l’aumento dei costi energetici, che hanno reso necessario un affinamento straordinario del sistema.

ATECO 2025: le implicazioni per gli ISA

Una delle novità più significative introdotte riguarda l’adozione della nuova classificazione ATECO 2025 (in vigore dal 1° gennaio 2025), che sostituisce l’ATECO 2007 aggiornato al 2022. Tale cambiamento ha avuto impatti diretti sugli ISA, con la revisione anticipata di 14 indici relativi al commercio al dettaglio, in conseguenza della ristrutturazione della divisione ATECO 47. La nuova classificazione privilegia la tipologia di prodotto rispetto al canale di vendita.

L’Agenzia precisa che l’adozione del nuovo codice ATECO non è obbligatoria, ma le imprese che ritengono più rappresentativa la nuova codifica dovranno comunicare la variazione tramite ComUnica o appositi modelli.

Revisione e correttivi per il 2024

Per il periodo d’imposta 2024 sono stati aggiornati 172 ISA, di cui 100 oggetto di revisione ordinaria (85 evoluzioni e 15 revisioni anticipate) e alcuni sottoposti a una revisione straordinaria. Quest’ultima, introdotta con il DM 24 aprile 2025, ha portato a correttivi temporanei per tener conto delle anomalie di contesto, come le instabilità internazionali e l’aumento dei costi energetici.

Tra gli ISA rivisti figurano, ad esempio, i modelli EM05U, DG44U, DG68U, DG72U e DG90U, per i quali sono state modificate soglie, riferimenti e indicatori territoriali.

Il regime premiale resta invece invariato rispetto all’anno precedente, sia nei criteri di accesso sia nella struttura complessiva.

Modifiche alla modulistica

La Circolare chiarisce che, a seguito dell’introduzione di nuove agevolazioni fiscali sul costo del lavoro (D.Lgs. 216/2023), le maggiorazioni per nuove assunzioni non devono essere indicate nei righi relativi alle spese per lavoro dipendente. L’obiettivo è evitare che tali maggiorazioni influenzino negativamente il calcolo del punteggio ISA.

Sono inoltre state introdotte modifiche nei Quadri contabili H e F:

  • soppressione del campo per l’adeguamento delle esistenze iniziali;
  • aggiornamento delle modalità di valutazione delle rimanenze in base al D.Lgs. 192/2024;
  • separazione delle spese per beni immateriali nel quadro H.

ISA e società tra professionisti

Sebbene le società tra professionisti siano escluse dall’applicazione degli ISA, alcune devono comunque compilare il modello ISA relativo all’attività prevalente. La raccolta dei dati servirà a costruire in futuro indici specifici per tali soggetti.

Le attività coinvolte includono, tra le altre, ingegneria, consulenza del lavoro, architettura, attività legali e servizi veterinari.

Semplificazioni e variabili precalcolate

Prosegue anche per il 2024 il processo di semplificazione: in 23 modelli ISA è stata eliminata l’indicazione dell’anno di inizio attività, dato già presente tra le variabili precalcolate fornite dall’Agenzia, accessibili dall’area riservata e utilizzabili nel software “IlTuoISA”.

Le stesse variabili sono richieste anche per i soggetti che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale, in quanto rilevanti per la formulazione delle proposte di concordato per gli anni successivi.

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Concordato Preventivo Biennale: guida alla nuova disciplina fiscale per le imprese

Concordato Preventivo Biennale: guida alla nuova disciplina fiscale per le imprese

Con la Circolare n. 9 del 24 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la disciplina del Concordato Preventivo Biennale (CPB), introdotto dal D.lgs. 13/2024 e modificato dal D.lgs. 81/2025. Il CPB rappresenta un importante strumento di compliance fiscale rivolto ai contribuenti soggetti agli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità), permettendo loro di definire anticipatamente il reddito imponibile e la base IRAP per il biennio 2025–2026.

Finalità del CPB

Il CPB consente ai soggetti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) di definire in anticipo, per un biennio, l’ammontare del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette e del valore della produzione netta IRAP. È uno strumento volontario che si inserisce in un più ampio progetto di collaborazione e fiducia tra imprese e Amministrazione finanziaria.

L’obiettivo è garantire certezza fiscale, semplificazione amministrativa e un rapporto collaborativo tra imprese e Fisco. Una volta accettata la proposta, il reddito concordato diviene vincolante per due anni, con esclusione da accertamenti analitici e accesso a benefici premiali.

Adesione: scadenze e modalità

  • Entro il 30 aprile 2025, l’Agenzia fornisce il software “IltuoISA_CPB”.
  • Entro il 30 settembre 2025, il contribuente può accettare formalmente la proposta.
  • È ammessa l’indicazione di eventi straordinari che abbiano inciso sull’attività economica (es. sospensioni superiori a 30 giorni).

Chi può aderire

Per aderire al CPB, il contribuente deve:

  • Essere soggetto ISA;
  • Non avere debiti definitivi per tributi o contributi previdenziali superiori a 5.000 euro al 31 dicembre 2024;
  • Aver presentato regolarmente le dichiarazioni fiscali negli ultimi tre anni;
  • Non aver riportato condanne per reati tributari, societari o patrimoniali rilevanti;
  • Non aver percepito redditi esenti, esclusi o non imponibili in misura superiore al 40% del reddito complessivo d’impresa o professionale nel 2024.

Sono escluse le attività in regime forfettario e quelle soggette a operazioni straordinarie.

Graduazione e sostenibilità della proposta

Per garantire una transizione sostenibile, il reddito concordato per il 2025 non può superare il 50% dell’incremento previsto per il 2026. Inoltre, per i contribuenti con elevato punteggio ISA, la proposta non può superare determinati limiti rispetto al reddito 2024:

  • +10% con punteggio ISA = 10,
  • +15% con punteggio tra 9 e 10,
  • +25% con punteggio tra 8 e 9.

Vantaggi per le imprese

L’adesione comporta numerosi vantaggi:

  • Esclusione dagli accertamenti analitici;
  • Benefici premiali ISA (esonero da visto per compensazioni, esclusione da presunzioni semplici, accesso semplificato a rimborsi IVA);
  • Fissazione certa della base imponibile, a prescindere dal reddito effettivo;
  • Imposta sostitutiva opzionale tra il 10% e il 15% sulla differenza tra reddito concordato e reddito effettivo del 2024.

È prevista una soglia di 2.000 euro come reddito minimo concordabile, da ripartire nei casi di società di persone o imprese familiari.

Cause di decadenza

Il CPB cessa automaticamente o determina decadenza nei seguenti casi:

  • Variazioni superiori al 30% rispetto ai valori concordati;
  • Omesso versamento di imposte o contributi;
  • Errori o omissioni nei dati dichiarati;
  • Passaggio a regimi fiscali incompatibili;
  • Superamento del limite ISA di ricavi (oltre il 50%).

In caso di decadenza, l’efficacia dell’accordo cessa con effetto retroattivo, ma il contribuente non può beneficiare di un vantaggio economico indebito.

Rinnovo e durata

Il CPB ha durata biennale e non si rinnova automaticamente: l’Agenzia elabora una nuova proposta a cui il contribuente può aderire, se ancora in possesso dei requisiti. È possibile, ad esempio, aderire per i bienni 2025–2026 e successivamente per 2027–2028.

Adempimenti dichiarativi

La proposta accettata viene trasmessa contestualmente al modello REDDITI o separatamente. In caso di revoca (entro i termini), è possibile annullare la proposta mediante nuova comunicazione telematica. La revoca oltre i termini non ha effetto.

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Acconti IRPEF 2025: Pubblicata la Legge di Conversione del Decreto n. 55/2025

Acconti IRPEF 2025: Pubblicata la Legge di Conversione del Decreto n. 55/2025

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2025 la legge 19 giugno 2025, n. 86, che ha convertito senza modifiche il decreto-legge 23 aprile 2025, n. 55, contenente disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l’anno 2025.

Il provvedimento si inserisce nel quadro delle misure attuative della riforma fiscale, già delineate dal D.Lgs. 216/2023 e dalla legge di bilancio 2025 (legge n. 207/2024). In particolare, il decreto corregge un difetto di coordinamento normativo tra i due testi, stabilendo con chiarezza l’applicazione delle nuove tre aliquote IRPEF anche ai fini della determinazione dell’acconto per l’anno 2025.

Attraverso la modifica dell’art. 1, comma 4, del D.Lgs. 216/2023, viene infatti confermata l’esclusione dell’anno 2025 dall’ambito di applicazione della precedente normativa transitoria. Di conseguenza, per l’anno in corso, l’acconto IRPEF sarà calcolato sulla base delle tre aliquote introdotte in via strutturale dalla legge di bilancio.

Un effetto significativo di questa disposizione riguarda lavoratori dipendenti e pensionati privi di ulteriori redditi: per questi soggetti non sarà richiesto alcun versamento di acconto IRPEF per il 2025. Una misura che punta a semplificare gli adempimenti fiscali e ad allineare la normativa agli obiettivi di equità e trasparenza delineati dalla riforma fiscale in corso.

La legge di conversione non introduce ulteriori modifiche rispetto al testo originario del decreto, confermando così il quadro normativo già delineato nella nota informativa n. 33 del 24 aprile 2025.

Il testo della legge n. 86/2025 e del decreto-legge n. 55/2025 è disponibile nella Gazzetta Ufficiale per la consultazione integrale.

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Credito d’imposta Beni Strumentali 4.0: al via la piattaforma per le domande 2025

Credito d’imposta Beni Strumentali 4.0: al via la piattaforma per le domande 2025

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il Decreto Direttoriale del 16 giugno 2025, che stabilisce l’apertura della piattaforma informatica per la presentazione delle domande di accesso al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 relativi all’anno 2025.

Le imprese potranno trasmettere il modello di comunicazione a partire dalle ore 14:00 del 17 giugno 2025, esclusivamente attraverso il portale “Transizione 4.0” del sito del GSE, utilizzando l’apposito modulo elettronico editabile.

Il beneficio riguarda investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, nei limiti del plafond complessivo fissato in 2,2 miliardi di euro, come previsto dal precedente decreto direttoriale del 15 maggio 2025.

Il nuovo decreto introduce inoltre modifiche procedurali rispetto al modello adottato con il decreto del 24 aprile 2024. In particolare, le imprese che hanno già trasmesso la comunicazione con il precedente modulo dovranno aggiornare la documentazione entro 30 giorni dall’apertura della piattaforma, ovvero entro il 17 luglio 2025, per mantenere la priorità cronologica nella prenotazione delle risorse.

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Riforma Fiscale 2025: Novità su Adempimenti, Concordato Biennale e Sanzioni

Riforma Fiscale 2025: Novità su Adempimenti, Concordato Biennale e Sanzioni

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2025 il Decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81, contenente disposizioni integrative e correttive nell’ambito della riforma fiscale. Il provvedimento introduce modifiche significative su adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso e sistema sanzionatorio, ed entra in vigore il 13 giugno 2025.

Regime forfetario e redditività

L’art. 1 del decreto conferma, fino alla pubblicazione dei nuovi coefficienti basati sulla classificazione ATECO 2025, l’utilizzo dei coefficienti di redditività attuali da parte dei contribuenti in regime forfetario.

Fatturazione sanitaria verso privati

L’art. 2 rende definitivo il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche, salvaguardando la riservatezza dei dati personali dei pazienti.

Ricarica veicoli elettrici e trasmissione corrispettivi

Con l’art. 3 vengono introdotte norme specifiche per la trasmissione dei corrispettivi relativi alla ricarica dei veicoli elettrici. Si prevede l’intervento dell’Agenzia delle Entrate per definire i dettagli tecnici e sanzioni aggiornate per inadempienze.

Certificazioni Uniche e dichiarazioni precompilate

L’art. 4 modifica i termini per l’invio delle CU relative a redditi da lavoro autonomo e provvigioni:

  • Entro il 31 marzo per l’anno 2025;
  • Entro il 30 aprile, a partire dal 2026.
    Contestualmente, la dichiarazione precompilata per i titolari di partita IVA sarà disponibile dal 20 maggio, anziché dal 30 aprile.

Trasmissione dati al Sistema Tessera Sanitaria

L’art. 5 stabilisce, a partire dal 2025, l’invio annuale e non più semestrale dei dati delle spese sanitarie.

Versamento IVA per forfettari

L’art. 6 introduce una semplificazione per i forfettari che effettuano acquisti intracomunitari: il versamento dell’IVA dovrà avvenire entro il 16 del secondo mese successivo alla fine del trimestre.

Concordato Preventivo Biennale (CPB): novità e abrogazioni

Dal 2025, l’art. 7 abroga il CPB per i contribuenti in regime forfetario, a causa della scarsa adesione registrata nel 2024. Contestualmente, l’art. 8 introduce nuove aliquote per l’imposta sostitutiva in caso di scostamenti superiori a 85.000 euro tra reddito effettivo e concordato:

  • 43% per soggetti IRPEF;
  • 24% per soggetti IRES.

Cause di esclusione e cessazione dal CPB

L’art. 9 specifica ulteriori cause di esclusione e decadenza dal CPB per professionisti associati o soci di società tra professionisti che non aderiscono in modo coerente al concordato.

Interpretazioni autentiche e semplificazioni

Gli articoli 10 e 12 chiariscono i casi rilevanti di conferimento ai fini dell’esclusione dal CPB e semplificano l’iter di approvazione delle metodologie di calcolo.

Modifiche procedurali

  • Art. 11: proroga del termine per aderire al CPB (al 30 settembre per soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).
  • Art. 13: esclude il costo del lavoro incrementale dal calcolo del reddito concordato.
  • Art. 14: introduce soglie differenziate per i contribuenti più affidabili, in ottica premiale.

Contenzioso tributario: digitalizzazione e semplificazione (Art. 16)

L’articolo introduce modifiche migliorative ai D.lgs. 220/2023 e 175/2024, per potenziare l’efficienza del processo tributario telematico. In particolare:

  • Atti digitali: il difensore deve attestare la conformità della copia informatica al documento analogico. In mancanza, il giudice ne disattende il contenuto.
  • Pronuncia del dispositivo: viene chiarito che il Presidente può darne lettura immediata o riservarne il deposito entro sette giorni.
  • Rimborsi: il contribuente ha diritto al rimborso anche dopo la conclusione del primo grado di giudizio.
  • Pec per messa in mora: l’atto può essere inviato digitalmente nel giudizio di ottemperanza.
  • Conciliazione fuori udienza: si estende ai ricorsi pendenti in Cassazione al 4 gennaio 2024.

Sistema doganale e accise: nuove soglie e cause di non punibilità (Art. 17)

Modifiche rilevanti al D.lgs. 141/2024 prevedono:

  • Nuove soglie sanzionatorie: vengono introdotti limiti economici più chiari per distinguere l’illecito amministrativo.
  • Estinzione del reato di contrabbando: possibile previo pagamento di dazi e sanzioni, prima del dibattimento di primo grado.
  • Ravvedimento operoso: non si applica la confisca se il pagamento è effettuato prima dell’accertamento.
  • Riscatto dei beni: l’Agenzia può autorizzare il riscatto dei beni confiscati a condizioni specifiche.

Estensione della definizione agevolata e norme transitorie (Art. 18–19)

Sono stati ampliati i casi in cui è ammessa la definizione agevolata delle sanzioni:

  • Applicabilità retroattiva dell’art. 17-bis del D.lgs. 472/1997 per le violazioni anteriori al 1° settembre 2024.
  • Possibilità di definizione anche in caso di provvedimenti di autotutela parziale, se richiesti entro 60 giorni dalla notifica dell’atto.

Registro, accertamento con adesione e sospensione termini (Art. 20–22)

  • Imposta di registro: introdotta sanzione minima di 250 euro per l’omessa registrazione e 150 euro per la tardiva registrazione, anche nei casi di imposta non dovuta.
  • Accertamento con adesione: viene estesa la procedura anche dopo un primo accertamento. Introdotte norme sulle perdite fiscali e possibilità di avvio post-controdeduzioni.
  • Sospensione termini: dal 31 dicembre 2025, non sarà più applicabile la sospensione dei termini prevista dal “Decreto Cura Italia”.

Recupero di aiuti fiscali illegittimi (Art. 23)

Viene allungato a otto anni il termine di decadenza per notificare atti di recupero di agevolazioni fiscali non conformi alla disciplina degli aiuti di Stato o de minimis, se non concesse tramite provvedimenti individuali. Le modifiche riguardano sia l’articolo 38-bis sia l’articolo 43 del D.P.R. n. 600/1973.

Il decreto approvato rappresenta un ulteriore passo avanti verso la piena attuazione della riforma fiscale, nel rispetto dei principi di semplificazione, certezza del diritto e maggiore collaborazione tra fisco e contribuente.

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