Nuove linee guida per le riaperture ristorazione e stabilimenti balneari

Nuove linee guida per le riaperture ristorazione e stabilimenti balneari

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato le “linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, disciplinanti, tra l’altro, le misure di prevenzione relative ai settori della ristorazione, dei ricevimenti conseguenti alle cerimonie e degli stabilimenti balneari.

Tra le novità di maggior rilievo per la ristorazione:

  • obbligo di adottare misure volte a evitare assembramenti al di fuori del locale e delle sue pertinenze;
  • in merito alla disposizione dei tavoli, si prevede la necessità di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso, estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio, e di almeno 1 metro di separazione negli ambienti all’aperto, a eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Tali distanze possono essere ridotte solo con barriere fisiche di separazione. Contrariamente a quanto diffuso nelle scorse settimane dagli organi di stampa, rimane, quindi, confermata la misura minima di distanziamento di 1 metro, estendibile a 2 metri solo nel caso in cui nel territorio in cui viene prestata l’attività imprenditoriale si verifichi un aggravamento della situazione pandemica;
  • per la consumazione al banco, e in generale per gli esercizi che non dispongono di posti a sedere, viene confermato l’obbligo di assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, suscettibile di essere esteso anche in questo caso a 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio e a eccezione delle persone non sottoposte a obblighi di distanziamento (tale aspetto afferisce alla responsabilità individuale);
  • obbligo di mantenere aperte – salvo i casi in cui le condizioni metereologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano – porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni;
  • viene meno la previsione circa la possibilità di mettere a disposizione dei clienti riviste, quotidiani e materiale informativo (che invece veniva espressamente prevista nelle precedenti linee guida);
  • viene confermata la disposizione volta a favorire la consultazione online del menù tramite soluzioni digitali;
  • la necessità, per quel che riguarda i ricevimenti conseguenti alle cerimonie, che nei guardaroba gli indumenti e gli oggetti personali siano riposti in appositi sacchetti porta abiti.

Per gli stabilimenti balneari, si riduce da 1,5 metri a 1 metro la misura del distanziamento tra le attrezzature di spiaggia.

Ogni ulteriore approfondimento è disponibile nella nostra AREA RISERVATA.

Fonte Fipe-Confcommercio

Fipe Confcommercio. Divieto di consumazione al banco inaccettabile

Fipe Confcommercio. Divieto di consumazione al banco inaccettabile

La circolare del 24 aprile u.s. con cui il Ministero dell’Interno ritiene che il DL “Riaperture” vieta ai bar la possibilità di effettuare la somministrazione al banco è giuridicamente incomprensibile e non ha alcun fondamento di sicurezza sanitaria. Si tratta di un’interpretazione che nessuno si aspettava considerando che il decreto non esclude espressamente il consumo al banco ma, al contrario, ha voluto specificare con quali modalità può avvenire il consumo al tavolo (esclusivamente all’esterno fino al 31 maggio). D’altra parte, dopo 14 mesi di blocco delle attività di ristorazione, almeno l’aspettativa di una regolamentazione puntuale non dovrebbe essere tradita: in zona gialla i bar hanno sempre avuto la possibilità di effettuare la somministrazione al banco anche in virtù del fatto che si tratta di un consumo veloce, che non implica una lunga permanenza all’interno degli esercizi.

In sostanza, stando alla circolare del Ministero dell’Interno, la somministrazione al bancone non si potrà fare prima del 1° luglio mentre a partire dal 1° giugno sarà possibile consumare al chiuso ma al tavolo. Un paradosso giuridico e sanitario.

E’ un attacco al modello di offerta del bar italiano” – dichiara Laura Barbieri, presidente di Fipe Cosenza- “che si differenzia da quelli degli altri Paesi proprio perché basato sul consumo al banco. Un provvedimento punitivo ingiustificato anche sotto il profilo scientifico sui rischi sanitari che si corrono. Anzi la scienza continua a sostenere che il rischio di contagio cresce con l’aumento del tempo di contatto.”

Per dare voce ai 4.552 bar della Calabria, Fipe – Confcommercio di Cosenza – si associa alla richiesta del Presidente nazionale Fipe Stoppani di un intervento urgente da parte del MISE, perché ormai il tema della salute pubblica non può essere separato da quello della tenuta di un intero settore produttivo.

Indagine su date avvio Saldi estivi 2021

Indagine su date avvio Saldi estivi 2021

In vista dell’approssimarsi della stagione estiva e scongiurando eventuali chiusure per decreto in base all’andamento dei contagi chiediamo alle imprese del nostro territorio del settore moda di conoscere l’orientamento sulla data di avvio dei prossimi saldi in Calabria.

Il tema dei saldi è da sempre centrale nella vita economica della nostra Regione. Attraverso questa breve rilevazione vorremmo conoscere l’idea degli imprenditori sulla possibilità di anticipare, confermare o posticipare la data di inizio delle vendite di fine stagione, prevista per il 3 luglio.

Il risultato di questa indagine sarà poi portato sui tavoli regionali al fine di definire la data di avvio dei saldi nella nostra Regione.

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Cronoprogramma per la graduale ripresa delle attività dei pubblici esercizi

Cronoprogramma per la graduale ripresa delle attività dei pubblici esercizi

Il D.L. n. 52/2021, disciplinante le nuove misure per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid19 che verranno applicate, salvo successivi interventi normativi, fino 31 luglio 2021, in parte fa salva la disciplina prevista dal DPCM del 2 marzo 2021 ad eccezione di alcuni specifici profili.

Con riferimento al comparto rappresentato, si segnala:

nelle zone bianche permane la disciplina previgente prevista dal DPCM del 2 marzo.

nelle zone gialle a partire dal 26 aprile:

  • saranno consentite le attività di ristorazione, con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche la sera, nel rispetto dei limiti orari per gli spostamenti (ad oggi ore 22.00);
  • permane il limite delle quattro persone al tavolo, ad eccezione che siano tutti conviventi;
  • consentiti i servizi di delivery (senza restrizioni orarie) e take away (fino alle 22.00) ad eccezione degli esercizi con codice ATECO 56.3 – bar, pub, birrerie, caffetterie, enoteche – ai quali resta consentito solo fino alle 18.00; in entrambi i casi permane il divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze del locale;
  • restano consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale;
  • restano comunque aperti gli esercizi siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
  • nelle giornate festive e prefestive continueranno a rimanere chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, e altre strutture ad essi assimilabili, con eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie;
  • sospese le attività che abbiano luogo in discoteche e locali assimilabili, all’aperto o al chiuso (tuttavia, sul punto si noti quanto specificato nel testo della circolare con riferimento ai live club);
  • restano sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differenti;
  • permane il divieto di feste nei luoghi chiusi o all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie
  • civili e religiose.

nelle zone gialle a partire dal 1° giugno, i cambiamenti d’interesse per il settore riguardano:

  • dalle 5.00 fino alle 18.00 le attività di ristorazione con consumo al tavolo saranno consentite anche al chiuso, sempre nel limite massimo 4 persone se non conviventi;

nelle zone gialle a partire dal 15 giugno è consentito lo svolgimento in presenza di fiere;

nelle zone gialle a partire dal 1° luglio sono consentiti convegni e congressi;

nelle zone arancioni e rosse permane la disciplina previgente, conseguentemente:

  • per le attività dei servizi di ristorazione sono consentiti solo i servizi di delivery (senza restrizioni orarie) e take away (fino alle 22.00) ad eccezione degli esercizi con codice ATECO 56.3 – bar, pub, birrerie, caffetterie, enoteche – ai quali resta consentito solo fino alle 18.00; in entrambi i casi permane il divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze del locale;
  • permane il divieto di feste, sagre, fiere, convegni, congressi, cerimonie pubbliche, nonché la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale bingo e casinò.

Ulteriori approfondimenti sono disponibili nella nostra AREA RISERVATA.

Fonte Fipe-Confcommercio

SCF. Proroga e riduzione pagamento per causa emergenza Covid

SCF. Proroga e riduzione pagamento per causa emergenza Covid

Gli organi direttivi di SCF hanno deliberato alcuni interventi straordinari sui compensi di competenza per i diritti connessi al diritto d’autore per musica d’ambiente2021. Qui di seguito una sintesi:

Termine pagamento compensi: proroga al 30 giugno 2021;

  • deroga: resta al 30 aprile 2021 per Alimentari, Farmacie, Edicole, Tabacchi e altre attività non soggette a disposizioni di chiusura;
  • deroga: si sposta al 31 luglio 2021 (31 agosto per gli stagionali) il termine di pagamento degli Abbonamenti per Pubblici Esercizi, Esercizi Acconciatori ed Estetisti e Strutture Turistico Ricettive, riscossi da SIAE su mandato di SCF;

Riduzioni su Compensi Annuali:

  • Pubblici Esercizi (bar, ristoranti, etc.) = 15%;
  • Strutture Turistico Ricettive = 32,5%;
  • Esercizi Commerciali, ad eccezione delle categorie non oggetto di disposizioni di chiusura = 5%;
  • attività chiuse sull’intero territorio nazionale (palestre, piscine, corsi di danza e ginnastica, circoli ricreativi, cinema, teatri, sale da gioco, sale scommesse, etc): il compenso 2021 verrà calcolato in dodicesimi sulla base delle mensilità di apertura possibile dopo i divieti;
  • nessuna riduzione per le categorie di utilizzatori non oggetto di disposizioni di chiusura (Alimentari, Farmacie, Edicole, Tabacchi, etc);

Chi ha già pagato il 2021: storno sul 2022 oppure rimborso anticipato solo per importi non inferiori a € 50;

Pubblici Esercizi, Esercizi Acconciatori ed Estetisti e Strutture Turistico Ricettive (compensi riscossi da SIAE su mandato di SCF): verrà inviato alle attività il MAV con l’importo al netto della riduzione spettante;

Ulteriori misure per le Strutture Ricettive: per i soli abbonamenti annuali, in presenza di una comunicazione inviata all’Amministrazione Comunale di sospensione totale dell’attività, si può chiedere in alternativa alla riduzione forfetaria che l’abbonamento venga calcolato sui mesi dalla riapertura fino al 31 dicembre 2021 (no per chiusure non continuative).

Abbonamenti mensili: solo per esercizi con licenza annuale e con importo pari al 10% della tariffa standard per un massimo di due mensilità consecutive. Qualora dopo il primo o il secondo mese di abbonamento la struttura dovesse continuare nell’esercizio dell’attività, il calcolo del residuo abbonamento sarà effettuato avendo a riferimento le mensilità rimanenti fino alla fine dell’anno solare considerate al lordo della riduzione forfetaria del 32,5%.

Inoltre, vi ricordiamo che gli Associati  possono usufruire della convenzione Confcommercio che prevede ulteriori sconti. 

Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia alla nota di SCF disponibile nella nostra AREA RISERVATA.

Fonte Confcommercio

Camera Commercio Cosenza. Esame mediatori immobiliari 2021

Camera Commercio Cosenza. Esame mediatori immobiliari 2021

La Camera di Commercio di Cosenza ha approvato il bando relativo alla prima sessione di esame 2021 per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di intermediazione commerciale e di affari.

Le domande di ammissione all’esame devono essere presentate alla Camera di Commercio – Ufficio 11, a mezzo posta elettronica certificata (PEC): cciaa@cs.legalmail.camcom.it (oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno), come specificato all’articolo 3 del bando, entro il 20 maggio 2021 utilizzando il modello di domanda (allegato A) presente alla fine del bando, a cui bisogna allegare copia del documento di identità in corso di validità.

Per le domande spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante, purché pervenute all’Ente entro e non oltre la data del 15/05/2021.

Per il pagamento dei diritti di segreteria è necessario utilizzare il circuito PagoPa, seguendo le indicazioni sul sito: https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAA_CS per effettuare il pagamento indicando nella Causale: Esame Ruolo Mediatori Immobiliari I Sessione 2021.