Confcommercio Calabria incontra i candidati alle elezioni regionali

Confcommercio Calabria incontra i candidati alle elezioni regionali

In vista delle prossime elezioni regionali del 3/4 ottobre il consiglio di Confcommercio Calabria incontrerà i quattro candidati alla carica di Governatore della Regione Calabria:
  • Luigi De Magistris
  • Roberto Occhiuto
  • Mario Oliverio
  • Amalia Bruni
L’incontro si terra i prossimi 27/28 settembre presso la sede di Unioncamere Calabria, in via delle Nazioni, 24  a Lamezia Terme. Nel corso degli incontri saranno presentate ai candidati le proposte di Confcommercio Calabria per la Regione.
Tax Credit librerie – Termine presentazione istanze

Tax Credit librerie – Termine presentazione istanze

La Legge di Bilancio per il 2018 riconosce un credito di imposta, a decorrere dall’anno 2018, in favore degli esercenti che operano nella vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, contraddistinti con codice ATECO principale 47.61 o 47.79.1, nella misura massima di 20.000 euro, per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite, e di 10.000 euro per gli altri esercenti

Come stabilito dal Decreto attuativo della disciplina di favore, per poter accedere al beneficio, è necessario che l’esercente:

  • abbia la sede legale nel territorio dello Spazio economico europea;
  • sia soggetto alla tassazione in Italia, per effetto della residenza fiscale, oppure per la presenza di una stabile organizzazione in Italia;
  • abbia sviluppato, nel corso dell’esercizio finanziario precedente, ricavi derivanti dalla cessione di libri, pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.

Ora, il Ministero della Cultura, con avviso pubblicato sul proprio portale web, ha reso noto che è possibile presentare domanda per il riconoscimento del credito di imposta in parola, riferito all’anno 2020, fino alle ore 12:00 del 29 ottobre 2021, collegandosi al portale web:

https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/

Si precisa che il credito d’imposta è parametrato agli importi pagati nell’anno 2020 – con riferimento al singolo punto vendita dove si svolge la medesima attività – a titolo di IMU, TASI e TARI, nonché imposta sulla pubblicità, tassa per l’occupazione del suolo pubblico, spese per locazione, spese per il mutuo e contributi previdenziali e assistenziali riguardanti il personale dipendente. 

Si ricorda, infine, che il credito d’imposta in parola non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, nel rispetto dei Regolamenti europei in materia di aiuti “de minimis”, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a  disposizione dall’Agenzia delle entrate, secondo le modalità e i termini definiti con il   Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, del 12 dicembre 2018, e la Risoluzione, della medesima Agenzia, n. 87 del 2018.

Ticket NASpI – Chiarimenti Inps su determinazione del contributo

Ticket NASpI – Chiarimenti Inps su determinazione del contributo

Con Circolare n.137/2021, l’Inps ha richiamato i criteri di determinazione e fornito alcuni chiarimenti sulla determinazione del cd. ticket di licenziamento (L. n. 92/2012, art. 2, c. da 31 a 35).

In particolare, l’Istituto ha segnalato quanto segue:

  • il contributo è dovuto in ugual misura sia in casi di part-time che di full-time, essendo lo stesso non correlato all’importo della prestazione individuale;
  • il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale, maturati dal lavoratore nel limite massimo di 36 mesi;
  • per i periodi di lavoro inferiori all’anno, il contributo deve essere determinato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro;
  • nelle ipotesi di licenziamento collettivo, ai fini della determinazione del contributo, oltre ai criteri soprarichiamati è necessario considerare: se la dichiarazione di eccedenza del personale, prevista dalla procedura di licenziamento collettivo, sia stata o meno oggetto di accordo sindacale (L. n. 223/1991, art. 4, c. 9); se l’azienda rientra nel campo di applicazione della CIGS, ed è dunque tenuta alla contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria (D.Lgs. n. 148/2015, art. 20);
  • qualora il datore di lavoro debba versare il ticket di licenziamento per rapporto di lavoro risolto durante il blocco dei licenziamenti nella fase emergenziale – a seguito di adesione del lavoratore all’accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento dell’indennità NASpI – il contributo è dovuto nella misura pari al 41% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale del lavoratore negli ultimi 3 anni, anche in caso di contestuale risoluzione di più rapporti di lavoro di dipendenti che aderiscono a tale fattispecie di accordo.

Per avere maggiori informazioni e richiedere il trattamento NASpI contatta il nostro Patronato.

Per ulteriori approfondimenti è disponibile nella nostra Area Riservata la Circolare n.137/2021 Inps

Al via lo “stralcio” delle cartelle fino a 5mila euro

Al via lo “stralcio” delle cartelle fino a 5mila euro

Per le cartelle fiscali non ancora riscosse e contestate fino al 2010 l’Agenzia delle Entrate avvia le “grandi pulizie”. Il 31 ottobre prossimo, In particolare, saranno stralciati in automatico tutti i debiti che, al 23 marzo 2021, avevano un importo residuo fino a 5mila euro, affidati all’agente della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Possono avvalersi della procedura:

  • le persone fisiche (modello 730 e Redditi 2020) che hanno percepito nell’anno d’imposta 2019 un reddito imponibile fino a 30mila euro;
  • gli enti (società di capitali, società di persone ed enti non commerciali) che nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019 hanno conseguito un reddito imponibile fino a 30mila euro.

Per ulteriori approfondimenti consulta la Circolare 11/E dell’Agenzia delle Entrate disponibile nella nostra Area Riservata.

Inps esonero contributivo per le imprese del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio

Inps esonero contributivo per le imprese del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio

L’INPS, con la circolare n. 140 del 21 settembre 2021, ha fornito le prime indicazioni operative relative all’esonero contributivo introdotto dall’art 43 del decreto Sostegni bis (decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), in favore dei datori di lavoro privati che operano nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo.

In particolare la predetta norma ha previsto l’esonero dai contributi previdenziali Inps per i datori di lavoro anche non imprenditori nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.

Tale misura, che ha già ottenuto l’autorizzazione dalla Commissione Europea, è fruibile entro il 31 dicembre 2021.

Per l’esatta individuazione dei datori di lavoro destinatari della norma si potrà far riferimento ai codici Ateco indicati nella circolare Inps.

Inoltre, tale sgravio deve essere riparametrato e applicato su base mensile e può essere riconosciuto a prescindere dal tipo di ammortizzatore richiesto, anche se sono stati richiesti trattamenti di integrazione salariale con causale diversa dalla cassa Covid.

Nelle ipotesi di cessione di ramo di azienda, il diritto alla fruizione dell’esonero non può essere trasferito in capo al cessionario.

Soltanto il datore di lavoro cedente potrà fruire dell’esonero in parola solo con riferimento ai lavoratori risultanti ancora alle sue dipendenze dopo la cessione.

In caso di fusione (sia per unione che per incorporazione), l’esonero potrà invece essere fruito dalla società risultante dal processo di unione/incorporazione.

La fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori nonché dei presupposti specificamente previsti dal decreto istitutivo (art. 43 D.L. n. 73/2021).

In particolare:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Fino al 31 dicembre 2021 il datore di lavoro beneficiario dell’esonero non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

Infine, è esclusa la cumulabilità della misura con i seguenti esoneri contributivi:

  • l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile (Legge 205/2017 art. 1);
  • l’incentivo “Iolavoro”;
  • lo sgravio per assunzione con contratto di rioccupazione.

Per ulteriori elementi di dettaglio si rinvia alla Circolare n. 140 Inps disponibile nella nostra Area Riservata.