
Confcommercio Calabria incontra i candidati alle elezioni regionali
- Luigi De Magistris
- Roberto Occhiuto
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- Amalia Bruni
La Legge di Bilancio per il 2018 riconosce un credito di imposta, a decorrere dall’anno 2018, in favore degli esercenti che operano nella vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, contraddistinti con codice ATECO principale 47.61 o 47.79.1, nella misura massima di 20.000 euro, per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite, e di 10.000 euro per gli altri esercenti
Come stabilito dal Decreto attuativo della disciplina di favore, per poter accedere al beneficio, è necessario che l’esercente:
Ora, il Ministero della Cultura, con avviso pubblicato sul proprio portale web, ha reso noto che è possibile presentare domanda per il riconoscimento del credito di imposta in parola, riferito all’anno 2020, fino alle ore 12:00 del 29 ottobre 2021, collegandosi al portale web:
https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/
Si precisa che il credito d’imposta è parametrato agli importi pagati nell’anno 2020 – con riferimento al singolo punto vendita dove si svolge la medesima attività – a titolo di IMU, TASI e TARI, nonché imposta sulla pubblicità, tassa per l’occupazione del suolo pubblico, spese per locazione, spese per il mutuo e contributi previdenziali e assistenziali riguardanti il personale dipendente.
Si ricorda, infine, che il credito d’imposta in parola non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, nel rispetto dei Regolamenti europei in materia di aiuti “de minimis”, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, secondo le modalità e i termini definiti con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, del 12 dicembre 2018, e la Risoluzione, della medesima Agenzia, n. 87 del 2018.
Con Circolare n.137/2021, l’Inps ha richiamato i criteri di determinazione e fornito alcuni chiarimenti sulla determinazione del cd. ticket di licenziamento (L. n. 92/2012, art. 2, c. da 31 a 35).
In particolare, l’Istituto ha segnalato quanto segue:
Per avere maggiori informazioni e richiedere il trattamento NASpI contatta il nostro Patronato.
Per ulteriori approfondimenti è disponibile nella nostra Area Riservata la Circolare n.137/2021 Inps
Per le cartelle fiscali non ancora riscosse e contestate fino al 2010 l’Agenzia delle Entrate avvia le “grandi pulizie”. Il 31 ottobre prossimo, In particolare, saranno stralciati in automatico tutti i debiti che, al 23 marzo 2021, avevano un importo residuo fino a 5mila euro, affidati all’agente della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Possono avvalersi della procedura:
Per ulteriori approfondimenti consulta la Circolare 11/E dell’Agenzia delle Entrate disponibile nella nostra Area Riservata.
L’INPS, con la circolare n. 140 del 21 settembre 2021, ha fornito le prime indicazioni operative relative all’esonero contributivo introdotto dall’art 43 del decreto Sostegni bis (decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), in favore dei datori di lavoro privati che operano nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo.
In particolare la predetta norma ha previsto l’esonero dai contributi previdenziali Inps per i datori di lavoro anche non imprenditori nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.
Tale misura, che ha già ottenuto l’autorizzazione dalla Commissione Europea, è fruibile entro il 31 dicembre 2021.
Per l’esatta individuazione dei datori di lavoro destinatari della norma si potrà far riferimento ai codici Ateco indicati nella circolare Inps.
Inoltre, tale sgravio deve essere riparametrato e applicato su base mensile e può essere riconosciuto a prescindere dal tipo di ammortizzatore richiesto, anche se sono stati richiesti trattamenti di integrazione salariale con causale diversa dalla cassa Covid.
Nelle ipotesi di cessione di ramo di azienda, il diritto alla fruizione dell’esonero non può essere trasferito in capo al cessionario.
Soltanto il datore di lavoro cedente potrà fruire dell’esonero in parola solo con riferimento ai lavoratori risultanti ancora alle sue dipendenze dopo la cessione.
In caso di fusione (sia per unione che per incorporazione), l’esonero potrà invece essere fruito dalla società risultante dal processo di unione/incorporazione.
La fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori nonché dei presupposti specificamente previsti dal decreto istitutivo (art. 43 D.L. n. 73/2021).
In particolare:
Fino al 31 dicembre 2021 il datore di lavoro beneficiario dell’esonero non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.
Infine, è esclusa la cumulabilità della misura con i seguenti esoneri contributivi:
Per ulteriori elementi di dettaglio si rinvia alla Circolare n. 140 Inps disponibile nella nostra Area Riservata.