Nuovo limite per l’utilizzo di denaro contante

Nuovo limite per l’utilizzo di denaro contante

A decorrere dal 1 gennaio 2022 è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro.

Il trasferimento superiore al predetto limite (dunque superiore a 999,99 euro), indipendentemente dalla causa o dal titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati.

In materia di sanzioni, la soglia per i pagamenti in contanti rileva non solo per chi paga, ma anche per chi riceve il denaro. In base a quanto previsto dall’art. 63 del decreto legislativo n. 231 del 2007, alle violazioni che riguardano importi fino a 250.000 euro si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 50.000 euro. Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000 euro, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.

I soggetti di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 231 del 2007, inclusi i soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi, i quali nell’esercizio delle proprie funzioni o nell’espletamento della propria attività, pur avendo notizia di infrazioni non adempiono all’obbligo di comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze sono assoggettati ad una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra i 3.000 ed i 15.000 euro.

Si ricorda che rimane in vigore la deroga al limite per l’utilizzo del denaro contante stabilita dall’art. 3, commi 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 e successive modificazioni, in base alla quale, per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, è possibile accettare pagamenti in contanti, entro il limite di 15.000 euro, da cittadini stranieri non residenti in Italia. Ciò nel rispetto degli specifici adempimenti stabiliti dalla norma e delle procedure definite dall’Agenzia delle entrate. Gli adempimenti previsti includono, tra gli altri, l’invio di apposita comunicazione preventiva all’Agenzia, l’acquisizione di fotocopia del passaporto del cliente e l’obbligo del versamento del contante incassato in un conto corrente presso un operatore finanziario il primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’incasso.

Confcommercio. A San Giovanni in Fiore le imprese animano le vie per natale

Confcommercio. A San Giovanni in Fiore le imprese animano le vie per natale

Accoglienza, attrattività, sostenibilità ed identità del territorio. Questi i temi fondamentali che hanno spinto le imprese della città di San Giovanni in Fiore guidati dall’Associazione Territoriale di Confcommercio, presieduta da Giovanna Oliverio, ad animare le vie cittadine con degli allestimenti a tema natalizio.

L’idea, proposta dall’Arch. Pino Minardi e condivisa da tutto il direttivo dell’Associazione sangiovannese, composto da Angelica Scarcelli, Giuseppe Biafora, Francesco Bilello e Francesco Granato, consiste nell’installazione di Quadri, alti due e lunghi tre metri, all’interno dei quali i partecipanti hanno potuto realizzare un allestimento a tema natalizio.

L’iniziativa ha un duplice intento: da un lato consolidare il senso di appartenenza e di comunità, già fortemente avvertito con il progetto “Borghi Digitali”; dall’altro presentare una città bella e accogliente ai turisti e a chiunque la visiterà durante le festività.

Il progetto ha coinvolto numerose imprese aderenti a Confcommercio e il Liceo Artistico di San Giovanni in Fiore che, autofinanziandosi, hanno creato gli allestimenti promovendo anche le loro attività.

“L’auspicio comune che ci siamo prefissati con questa iniziativa – ha dichiarato Giovanna Oliverio Presidente dell’Associazione Territoriale Confcommercio di San Giovanni in Fiore – è quello di animare le vie dello shopping cittadino amplificando la magia del Natale. L’invito che rivolgo ad ognuno è di venirci a trovare, scoprendo i numerosi negozi che animano la nostra capitale della Sila, e che offrono la possibilità di acquistare prodotti di qualità. Il supporto ai negozi di vicinato, così come la creazione di una rete tra associazioni e istituzioni, è fondamentale per una crescita territoriale strutturale. Un doveroso ringraziamento va all’Amministrazione comunale per il fondamentale supporto e a tutte le imprese che hanno sposato con entusiasmo l’idea”.

Fondo a sostegno dell’impresa femminile – aggiornamenti

Fondo a sostegno dell’impresa femminile – aggiornamenti

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (14 dicembre) il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, di attuazione del Fondo a sostegno dell’impresa femminile, finalizzato a promuovere e sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell’imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile, la massimizzazione del contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese.

Il Fondo a sostegno dell’impresa femminile è istituito con uno stanziamento iniziale di 40 milioni di euro. Esso è inserito anche tra le linee di intervento del Ministero dello sviluppo economico nel Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, che prevede complessivamente 400 milioni a sostegno dell’imprenditoria femminile.

Il decreto definisce la ripartizione della dotazione finanziaria iniziale del Fondo tra le tipologie di interventi previste dalla legge, le modalità di attuazione dei predetti interventi, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni e le attività di monitoraggio e controllo.

Con un successivo provvedimento del Ministro dello sviluppo economico saranno indicati i termini di apertura per la presentazione delle domande attraverso cui richiedere le agevolazioni.

Le linee di azione del Fondo sono rappresentate da:

  • incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili;
  • incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili;
  • azioni per la diffusione della cultura e la formazione imprenditoriale femminile.

La dotazione finanziaria, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, è così ripartita:

  • € 8.200.000 per interventi relativi all’avvio di nuove imprese previsti dal Capo II del decreto ministeriale, di cui il 60% è riservato alle imprese femminili costituite in forma di impresa individuale o alle lavoratrici autonome;
  • € 25.600.000 destinato agli interventi di sviluppo e consolidamento delle imprese previsti dal Capo III;
  • per le azioni per la diffusione della cultura e la formazione imprenditoriale femminile di cui al Capo V sono destinati € 6.200.000.

Al fine di massimizzarne l’efficacia e l’aderenza ai bisogni e alle caratteristiche dei territori, il Ministero e il Soggetto gestore (Invitalia) promuovono la collaborazione con le regioni e gli enti locali, le associazioni di categoria, il sistema camerale e i comitati per l’imprenditoria femminile.

Le agevolazioni di cui ai capi II (Nascita) e III (Sviluppo e consolidamento) sono concesse ai sensi dell’art. 22 del regolamento GBER (Reg. UE n. 651/2014). Qualora i soggetti richiedenti non soddisfino le condizioni previste dal medesimo articolo del Gber, le agevolazioni sono concesse in regime de minimis.

Le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti previsti della rispettiva disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese femminili con sede legale e/o operativa ubicata su tutto il territorio nazionale, costituite da meno di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

Le lavoratrici autonome non tenute all’obbligo di iscrizione al registro delle imprese, devono essere in possesso unicamente della partita IVA, aperta da meno di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, fatti salvi l’avvenuta iscrizione all’ordine professionale di riferimento, ove necessaria per l’esercizio dell’attività professionale interessata.

Possono presentare domanda di acceso alle agevolazioni anche le persone fisiche che intendono costituire una impresa femminile. In tal caso, l’ammissione alle agevolazioni è subordinata alla trasmissione, da parte delle richiedenti, entro sessanta giorni dalla comunicazione del positivo esito della valutazione della documentazione necessaria a comprovare l’avvenuta costituzione dell’impresa o, in caso di avvio di attività libero professionali, l’apertura della partita IVA.

Ulteriori approfondimenti sono disponibili nella nostra AREA RISERVATA.

Per maggiori informazioni contatta i nostri uffici allo 098477181.

Green pass & Privacy – Chiarimenti del Garante privacy

Green pass & Privacy – Chiarimenti del Garante privacy

Con il provvedimento n. 430 del 13 dicembre il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che aggiorna le disposizioni relative alle Certificazioni verdi e agli obblighi vaccinali per alcune categorie di lavoratori.

L’Autorità nel parere reso ha, ulteriormente, ribadito le implicazioni organizzative connesse all’eventuale acquisizione in azienda delle certificazioni verdi dei dipendenti.

In particolare ha evidenziato che:

  • i soggetti tenuti alla verifica del possesso delle certificazioni verdi debbano essere specificamente istruiti sulla possibilità di utilizzare la modalità “rafforzata” solo ed esclusivamente nei casi in cui lo richieda la legislazione vigente (punto 2);
  • nei casi in cui il lavoratore si avvalga della facoltà di consegnare la certificazione verde al datore di lavoro, quest’ultimo è comunque tenuto a effettuare il regolare controllo sulla perdurante validità, mediante lettura del QR code della copia in suo possesso attraverso l’app VerificaC19 o mediante le previste modalità automatizzate (punto 4);

L’Autorità ha anche confermato che, fatta eccezione per alcune categorie di persone, il datore di lavoro non è legittimato a trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti, né gli è consentito far derivare alcuna conseguenza in ragione della scelta del lavoratore che ha aderito o meno alla campagna vaccinale.

Alla luce delle suddette considerazioni, il Garante ha chiesto al Ministero della salute alcune integrazioni per rendere evidente all’interessato la modalità di verifica utilizzata dal soggetto che effettua i controlli verificatore, introducendo, all’interno dell’app VerificaC19, elementi testuali, grafici e visivi, differenziati per le due modalità di verifica quella “base” o “rafforzata”.

Infine, in considerazione degli specifici rischi connessi ai trattamenti di dati personali in esame e avendo particolare attenzione alle possibili conseguenze discriminatorie, anche indirette, nel contesto lavorativo, l’Autorità ha chiesto al Ministero di aggiornare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati relativa ai trattamenti effettuati nell’ambito della Piattaforma nazionale-DGC.

Per ulteriori approfondimenti è disponibile nella nostra Area Riservata il provvedimento n. 430 del Garante della Privacy.

Saldi invernali 2022. La data ufficiale

Saldi invernali 2022. La data ufficiale

Mancano poche settimane a uno degli appuntamenti più attesi del periodo Natalizio: i saldi. In quasi tutte le regioni d’Italia la stagione dei saldi invernali avrà inizio nella prima settimana di Gennaio. In Calabria i saldi inizieranno il 5 gennaio 2022 e si protrarranno per i successivi 60 giorni fino al 6 marzo 2022.

A tal proposito vi ricordiamo alcune semplici regole per un corretto acquisto degli articoli in saldo:

Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo l’acquisto è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (art. 1519 ter cod. civile introdotto da D.L.vo n. 24/2002). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.

Prova dei capi: non c`è obbligo. È rimesso alla discrezionalità del negoziante.

Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante

Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Tuttavia nulla vieta di porre in vendita anche capi appartenenti non alla stagione in corso.

Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.