Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio

Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio

Il “Decreto Sostegni – Ter” ha istituito un fondo, denominato “Fondo per il rilancio delle attività economiche”, con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022, finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto in favore delle imprese che svolgono, in via prevalente, attività di commercio al dettaglio di cui ai seguenti codici ATECO:

  • 47.19 Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati;
  • 47.30 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
  • 47.43 Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati;
  • 47.5* Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati;
  • 47.6* Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati;
  • 47.71 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati;
  • 47.72 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati;
  • 47.75 Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati;
  • 47.76 Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
  • 47.77 Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati;
  • 47.78 Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati;
  • 47.79 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi;
  • 47.82 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature;
  • 47.89 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti;
  • 47.99 Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati.

*tutte le attività dei gruppi

Le imprese ammissibili al contributo a fondo perduto, per poter beneficiare del sostegno, devono aver registrato nell’anno 2019 un ammontare di ricavi non superiore a 2 milioni di euro e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019

È inoltre richiesto il possesso, alla data di presentazione della domanda di contributo, dei seguenti requisiti:

  1. avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese per una delle attività ricomprese in uno dei codici ATECO prima indicati;
  2. non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  3. non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dal Temporary framework in base alle quali gli aiuti possono comunque essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e purché non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
  4. non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, è previsto l’invio, esclusivamente in via telematica, di un’istanza al Ministero dello sviluppo economico, da presentare entro i termini e con le modalità che verranno definite con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, nel quale verrà fornito ogni elemento necessario all’attuazione della misura di aiuto.

Ai fini della determinazione del contributo, alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, verrà applicata per fascia di ricavi, riferiti all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi, una delle percentuali indicate di seguito:

  1. sessanta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a quattrocentomila euro;
  2. cinquanta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro;
  3. quaranta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a un milione di euro e fino a due milioni di euro.

Nel caso in cui la dotazione finanziaria non sia sufficiente alla copertura dell’ammontare dei contributi richiesti dalle imprese beneficiarie, il Ministero dello sviluppo economico apporterà una riduzione proporzionale del contributo richiesto in ragione delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi.

Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) 2022

Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) 2022

Sul Supplemento Ordinario n. 4 della Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio u.s., è stato pubblicato il D.P.C.M. del 17 dicembre 2021, con cui è stato approvato il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale da presentare nel 2022 con riferimento all’anno precedente (2021).

Il termine per la sua presentazione è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e dunque slitta al 21 maggio 2022, come previsto dall’art. 6 c. 2-bis della Legge di riferimento (L.70/04) in cui si stabilisce che, qualora si renda necessario apportare nell’anno successivo a quello di riferimento modifiche ed integrazioni al MUD, le stesse sono disposte con D.P.C.M. da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1° marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto.

Nel nuovo modello rimane confermata la struttura e l’articolazione nelle consuete sei Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento:

  1. Comunicazione Rifiuti
  2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso
  3. Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio.
  4. Comunicazione Rifiuti da Apparecchiature elettriche ed elettroniche
  5. Comunicazione Rifiuti Urbani raccolti in convenzione
  6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

Dovrà essere presentato un MUD per ogni unità locale che sia obbligata dalle norme vigenti alla presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione.

Si ricorda che restano esonerati dall’obbligo di presentazione:

  • gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006, nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti;
  • le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g)
  • i produttori di rifiuti che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa.

Per gli approfondimenti di dettaglio si rimanda al sito ufficiale predisposto da Ecocerved e Unioncamere: https://www.ecocamere.it/adempimenti/mud.

Per presentare il modello o avere maggiori informazioni contatta i nostri uffici.

Canone Speciale RAI – Recupero canone TV 2021

Canone Speciale RAI – Recupero canone TV 2021

Con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 6/E del 25 gennaio 2022, è stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante F24, del credito d’imposta istituito dal decreto “Sostegni” in merito al versamento del canone speciale Rai (articolo 6, comma 5, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69).

Come noto, tale disposizione, prevede, per il 2021, l’esonero del canone Rai per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore.

Qualora il canone sia stato pagato, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 100 per cento dell’eventuale importo versato antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto “Sostegni” (22 marzo 2021).

Tanto premesso – accogliendo le istanze della Confederazione – per consentire, a coloro che hanno effettuato il versamento del canone speciale 2021 entro e non oltre il 22 marzo 2021, l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento, con la risoluzione in esame, è istituito il seguente codice tributo:

  • “6958” denominato “CREDITO D’IMPOSTA CANONE SPECIALE RAI – art. 6, c. 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2021”.

Il credito è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e il modello F24 va presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso, pena lo scarto del modello F24.

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Esenzione green pass nei servizi e attività commerciali

Esenzione green pass nei servizi e attività commerciali

È in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM 21 gennaio 2022 che individua le attività commerciali e i servizi ai quali è possibile accedere senza obbligo di green pass.

Modificando l’articolo 9-bis del D.L. 52/2021 (“Riaperture”), il D.L. 1/2022 ha infatti previsto che, dal 1 febbraio 2022 e fino al 31 marzo 2022, sia necessario il green pass “base” per accedere – oltre che ai servizi alla persona – anche a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari nonché attività commerciali, “fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona”, da individuarsi con apposito DPCM (comma 1-bis, lett. b).

In attuazione di tale disposizione, il DPCM stabilisce quindi che – fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge che non vengono derogate – le esigenze essenziali e primarie della persona per far fronte alle quali, nell’ambito dei servizi e delle attività che si svolgono al chiuso di cui al comma 1-bis, lettera b), non è richiesto il possesso del green pass, sono le seguenti (art. 1, comma 1):

  1. esigenze alimentari e di prima necessità per le quali è consentito l’accesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio di cui all’allegato del decreto;
  2. esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e dall’articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice;
  3. esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;
  4. esigenze di giustizia, per le quali è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.

Nelle premesse al DPCM viene ulteriormente precisato che la necessità di individuare attività e servizi esclusi dall’obbligo sussiste solo per quelli che non si svolgono all’aperto, poiché non è richiesto il possesso del green pass per le attività all’aperto a eccezione dei casi previsti dall’articolo 8 del D.L. 221/2021 e dall’articolo 1 del D.L. 229/2021, relativi ai servizi e alle attività per i quali è richiesto il green pass “rafforzato”.

Nell’allegato al DPCM sono riportate le seguenti attività commerciali di vendita al dettaglio per le quali, dunque, non è richiesto il green pass:

  1. Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto;
  2. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
  3. Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
  4. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
  5. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
  6. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi; specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
  7. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
  8. Commercio al dettaglio di materiale per ottica;
  9. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

Il DPCM specifica, inoltre, che il rispetto delle misure è assicurato dai titolari degli esercizi di cui all’allegato e dai responsabili dei servizi sopra citati, attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione.

Il DPCM acquista efficacia dal 1 febbraio 2022, così confermando la data di entrata in vigore dell’obbligo già prevista dal D.L. 1/2022.

Assegni familiari e quote di maggiorazione pensione – limiti reddito 2022

Assegni familiari e quote di maggiorazione pensione – limiti reddito 2022

L’Inps ha reso noti i limiti di reddito 2022 utili ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione della pensione per i lavoratori autonomi.

I nuovi limiti di reddito mensili da considerare per la sussistenza del carico (non autosufficienza economica) – rivalutati sulla base del valore del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti che, dall’1.1.2022, ammonta a 523,83 euro – risultano pari a:

  • 737,73 euro, per il coniuge, per un genitore e per ciascun figlio o equiparato;
  • 291,02 euro, per due genitori ed equiparati.

I limiti sopra indicati hanno validità anche in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti.

Per effetto dell’istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico (D. Lgs. n. 230/2021, art. 10, c.3), ai nuclei familiari con figli e orfanili cessano – dall’1.3.2022 – di essere riconosciute le prestazioni previste all’art.4 del Testo Unico delle norme relative agli assegni familiari.

Per approfondire la notizia leggi la Circolare Inps n.9 del 20.1.2022.

Per maggiori informazioni contatta il nostro Patronato – tel. 0983859021