Opzione donna. Proroga maturazione requisiti e domande d’accesso

Opzione donna. Proroga maturazione requisiti e domande d’accesso

La Legge di bilancio 2022 ha disposto la proroga del termine per la maturazione dei requisiti d’accesso all’istituto del pensionamento anticipato “opzione donna” (D.L. n. 4/2019, art. 16)

Con Messaggio n. 169/2022, l’Inps ha fornito le istruzioni utili per la fruizione del trattamento pensionistico.

Requisiti d’accesso a opzione donna

Potranno beneficiare del trattamento pensionistico in parola le lavoratrici che abbiano optato per la liquidazione della pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo e che abbiano perfezionato, entro il 31.12.2021, i requisiti di seguito specificati:

  • anzianità contributiva pari ad almeno 35 anni;
  • età anagrafica pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti ovvero pari o superiore a 59 anni per le lavoratrici autonome.
Decorrenza del pensionamento anticipato opzione donna

È prevista l’applicazione delle finestre mobili che differisce, rispetto alla data di maturazione dei requisiti, la decorrenza del trattamento pensionistico di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e di 18 mesi per le lavoratrici autonome (D.L. n. 78/2010, art. 12, c.2).

Al riguardo, l’Istituto ha chiarito che la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere anteriore:

  • all’1.2.2022, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima;
  • al 2.1.2022, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della suddetta assicurazione generale obbligatoria.

L’Istituto ha inoltre chiarito che il trattamento pensionistico, con riferimento alle lavoratrici che hanno perfezionano i requisiti entro il 31.12.2021, può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile.

Presentazione domande

L’Istituto ha segnalato, infine, l’avvenuto aggiornamento delle domande di accesso ad opzione donna, che possono essere avanzate anche dal nostro Patronato.

Per ulteriori dettagli consulta il Messaggio n. 169 del 13.1.2022, e per presentare la domanda contatta il nostro Patronato.

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In particolare nel corso del seminario saranno introdotte le seguenti tematiche:

  • Introduzione alla Trasformazione Digitale
  • Definizione e principali caratteristiche del fenomeno della trasformazione digitale
  • Scenario complessivo attuale ed evolutivo
  • Introduzione alle principali tecnologie abilitanti alla trasformazione digitale
  • Declinazioni dell’utilizzo delle principali tecnologie abilitanti rispetto ai settori di impresa e impatti sull’attività delle imprese.

Il seminario è rivolto a delegati e operatori di Confcommercio, ma aperto anche a stakeholder locali, enti di governance e uditori esterni.

Docenti:

  • Pasquale Mazzei – Esperto in Digital Innovation

Il corso si svolgerà online. Per partecipare sarà necessaria la registrazione al presente link https://forms.gle/Q5sDUq43yadjnRVC7

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Inail. Autoliquidazione 2021/2022 – Istruzioni operative

Inail. Autoliquidazione 2021/2022 – Istruzioni operative

Con riferimento all’autoliquidazione 2021/2022, si riportano di seguito le principali istruzioni fornite dall’Inail con le Istruzioni operative del 29.12.2021 e dell’11.1.2022.

Riepilogo scadenze e servizi

Adempimenti Scadenze
Versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione e per la prima rata (*) 16.2.2022
Presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2021 28.2.2022
Versamento contributi associativi in unica soluzione 16.2.2022
(*) Per le informazioni relative al versamento rateizzato, si veda il successivo par. “Rateazione del premio di autoliquidazione”.

Datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali):

  • presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni: esclusivamente con i servizi telematici “AL.P.I. online”, che calcola anche il premio dovuto, e “Invio telematico Dichiarazione Salari”;
  • numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2021/2022 da indicare nel modello F24: 902022.

Datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN (posizioni assicurative navigazione):

  • presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni: esclusivamente con il servizio online “Invio retribuzioni e calcolo del premio”.
  • numero di riferimento (di sei cifre) da riportare nel modello F24 per effettuare il pagamento: viene indicato dal servizio sopra richiamato.

Tramite il suddetto servizio è possibile chiedere anche il certificato di assicurazione dell’equipaggio.

Per la documentazione che le imprese armatrici sono tenute a presentare, si rimanda al par. A delle istruzioni operative in commento.

Retribuzioni 2022 inferiori a quelle del 2021

I datori di lavoro che presumono di erogare nell’anno 2022 retribuzioni per un importo inferiore a quello corrisposto nel 2021, sono tenuti ad inviare all’Inail – entro il 16 febbraio 2022 – la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, con il servizio “Riduzione Presunto”, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2022. Analogamente, entro la stessa data, gli armatori devono effettuare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, con il servizio a loro dedicato “Riduzione presunto” per le PAN/certificati per cui ne ricorrono i presupposti.

Rateazione del premio di autoliquidazione

Il premio di autoliquidazione può essere pagato, oltre che in unica soluzione entro il 16 febbraio 2022, in quattro rate trimestrali, con applicazione – sulle rate successive alla prima – degli interessi dovuti, calcolati sulla base del tasso medio di interesse dei titoli di Stato del 2021 determinato dal MEF nella misura dello 0,10% (cfr. Istruzioni operative Inail dell’11.1.2022).

Rate

% premio

annuale

Data

scadenza

Data utile

pagamento

Coefficienti

interessi

I 25% 16.2.2022 16.2.2022 0,00000000
II 25% 16.5.2022 16.5.2022 0,00024384
III 25% 16.8.2022 22.8.2022 0,00049589
IV 25% 16.11.2022 16.11.2022 0,00074795

Riduzioni del premio assicurativo

Si riportano, di seguito, le principali riduzioni contributive che si applicano all’autoliquidazione 2021/2022.

Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo
Per aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità.
Riduzione Pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento.Tale riduzione si applica sia alla regolazione 2021 che alla rata 2022.
Requisiti

Possesso da parte del datore di lavoro dei requisiti di regolarità contributiva previsti per il Durc online;

Insussistenza cause ostative alla regolarità ai sensi dell’art. 8 del DM 30.1.2015 (Durc online).

Adempimenti Invio della dichiarazione per benefici contributivi direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro (ex Direzione Territoriale del lavoro).
Istruzioni domanda Indicare nella dichiarazione delle retribuzioni, sezione “Retribuzioni soggette a sconto”: il “Tipo” codice “7” e l’importo delle retribuzioni a cui si applica la riduzione.
Riduzione del premio per i datori di lavoro operanti a Campione d’Italia
Per i datori di lavoro operanti nel comune di Campione d’Italia, in relazione ai dipendenti retribuiti in franchi svizzeri.
Riduzione Del 50% del premio, sia per la regolazione 2021 sia per la rata 2022.
Istruzioni domanda La riduzione è indicata nelle basi di calcolo del premio con il codice 003.
 
Incentivi per assunzioni L. n. 92/2012, art. 4, c. da 8 a 11
Per assunzioni, dall’1.1.2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi (D.Lgs. n. 181/2000). Le stesse riduzioni si applicano, ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree di cui all’art. 2, punto 4), lett. f), del Regolamento UE n. 651/2014, annualmente individuate con decreto ministeriale, nonché ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
Riduzione

Del 50% dei premi a carico del datore di lavoro, per la durata di 12 mesi o fino al 18° mese dalla data dell’assunzione del lavoratore con il contratto a tempo determinato, se il contratto è trasformato a tempo indeterminato.

Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei premi spetta per un periodo di 18 mesi dalla data di assunzione.

Requisiti

Possesso da parte del datore di lavoro dei requisiti di regolarità contributiva previsti per il Durc online;

Insussistenza cause ostative alla regolarità ai sensi dell’art. 8 del DM 30.1.2015 (Durc online).

Adempimenti Invio della dichiarazione per benefici contributivi direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro (ex Direzione Territoriale del lavoro).
Istruzioni domanda Indicare, nella dichiarazione delle retribuzioni, l’importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice (cod. da H a Y della Tab. sui codici riduzioni per retribuzioni parzialmente esenti, pubblicati nella Guida autoliquidazione 2021/2022).
Chiarimenti Con riferimento all’esonero contributivo di cui alla L. n. 92/2012, art. 4, c. da 9 a 11 – fissato dalla Legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2021, art. 1, c. da 16 a 19), per le assunzioni di donne lavoratrici nel biennio 2021-2022, nella misura del 100 per cento nel limite massimo di 6.000 euro annui – l’Inail ha chiarito che – sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – il beneficio in parola non si applica ai premi Inail.

Per maggiori dettagli, si rinvia alle Istruzioni operative Inail del 29.12.2021 e dell’11.1.2022 nonché alla Guida all’autoliquidazione 2021/2022 disponibili nella nostra Area Riservata.

Credito d’imposta per digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator

Credito d’imposta per digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator

È stata pubblicata sul sito web del Ministero del Turismo in data 4 gennaio la comunicazione contenente il testo del decreto interministeriale del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, recante le modalità applicative per la fruizione del credito di imposta di cui all’articolo 4 – “Credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator” – del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 – “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”.

Il decreto riporta le modalità applicative per la fruizione del credito d’imposta, con particolare riferimento ai soggetti e tipologie di interventi ammessi, alle soglie massime di spesa ammissibile – inclusi i criteri di verifica e accertamento dell’effettività –  alle procedure per l’ammissione, il riconoscimento e l’utilizzo del credito d’imposta, alle procedure di recupero in caso di utilizzo illegittimo dell’incentivo e, infine, alle modalità per garantire il rispetto del limite massimo di spesa e il raggiungimento degli obiettivi della Misura 4.2 “Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche,” inserita nella Missione 1 Componete 3 del PNRR, alla cui realizzazione concorre l’intervento analizzato in questa sede.

In particolare, il limite di spesa complessivamente fissato per l’intervento in esame corrisponde a 98 milioni di euro – eventualmente integrabili con sopravvenienze di ulteriori risorse unionali, statali e/o regionali – ripartito in 18 milioni di euro per il 2022, 10 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 60 milioni per il 2025, con una riserva del 40% per interventi da realizzare nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Alcune fra le principali indicazioni e prescrizioni:

  • I soggetti beneficiari sono agenzie di viaggi e tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12.
  • Il credito d’imposta è riconoscibile fino al 50% dei costi per le spese digitalizzazione, entro l’importo massimo complessivo cumulato di 25.000,00 per ciascun soggetto.
  • Tali costi devono essere sostenuti nel periodo che intercorre dal 7 novembre 2021 – data di entrata in vigore del decreto legge 152/2021 – al 31 dicembre 2024.
  • Gli interventi ammissibili: impianti wi-fi, siti web ottimizzati per il sistema mobile, programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità, servizi relativi alla formazione.
  • Le imprese interessate potranno presentare le domande al Ministero del turismo esclusivamente per via telematica utilizzando la piattaforma online le cui modalità di accesso verranno rese note, con comunicazione pubblica/Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero.

Per maggiori informazioni potete contattare i nostri uffici.