Contributo a fondo perduto per la ristorazione collettiva

Contributo a fondo perduto per la ristorazione collettiva

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento direttoriale del 3 maggio 2022, ha approvato le modalità per la presentazione dell’istanza relativa al contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva.

Si tratta del contributo per le imprese che svolgono servizi di ristorazione non occasionale definiti da un contratto con un committente, pubblico o privato, per la ristorazione di una comunità delimitata e definita (es. ristorazione per scuole, uffici, università, caserme, strutture ospedaliere, assistenziali, socio-sanitarie e detentive), la cui attività sia individuata da uno dei seguenti codici ATECO 2007:

  1. 56.29.10 “Mense”
  2. 56.29.20 “Catering continuativo su base contrattuale”.

Inoltre, quale requisito per accedere al beneficio è prevista, nell’anno 2020 una riduzione dei ricavi non inferiore al 15% rispetto a quelli del 2019. Per le imprese costituite nel corso del 2019 la determinazione del calo del fatturato sarà calcolata in base ai valori degli imponibili delle fatture emesse e dei corrispettivi certificati nei periodi infrannuali di riferimento.

Le imprese, per accedere al contributo, devono risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese alla data di presentazione dell’istanza; devono avere sede legale o operativa ubicata sul territorio nazionale e presentare un ammontare dei ricavi nell’anno 2019 generato per almeno il 50% dai corrispettivi per i contratti di ristorazione collettiva sopra indicati.

Modalità e termini di trasmissione dell’istanza

L’istanza va presentata nel periodo tra il 6 e il 20 giugno 2022 esclusivamente in modalità telematica, tramite la procedura web che verrà messa a disposizione all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” o con predisposizione del file mediante un software predisposto secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento e invio attraverso il canale telematico Entratel/Fisconline (via Desktop Telematico).

L’invio potrà essere effettuato direttamente dal richiedente o da un intermediario delegato al cassetto fiscale o alla consultazione full del portale “Fatture e Corrispettivi” (delega “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”) o ancora appositamente delegato per la presentazione dell’istanza al contributo per la ristorazione collettiva. In caso di domande con dati errati è possibile sostituire l’istanza con una nuova domanda entro il termine del 20 giugno 2022; entro la stessa data può invece inviare una rinuncia, se il contributo richiesto non è spettante.

Dopo il 20 giugno ed effettuati i dovuti controlli, l’Agenzia comunicherà l’importo del contributo riconosciuto e l’avvenuto mandato di pagamento o lo scarto dell’Istanza con i relativi motivi.

Le imprese che avranno diritto eventualmente a un importo superiore a 150.000 euro dovranno presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di regolarità antimafia via PEC all’indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it entro il 15 luglio 2022 utilizzando l’apposito modello che sarà pubblicato.

L’Agenzia delle Entrate determina il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza e provvede all’erogazione mediante accredito sul conto corrente bancario o postale del richiedente.

Bar, negozi e ristoranti: giù la mascherina, ma solo per i clienti

Bar, negozi e ristoranti: giù la mascherina, ma solo per i clienti

Il governo sceglie di proseguire sulla linea della prudenza e conferma fino al 30 giugno prossimo, nei luoghi di lavoro, il Protocollo sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19, sottoscritto da governo e parti sociali il 6 aprile 2021. La decisione è arrivata dal Ministero del Lavoro e dal Ministero della Salute al termine di un tavolo in videoconferenza con Cgil, Cisl, Uil, Ugl e le associazioni del mondo datoriale, e sarà formalizzata a breve in un verbale ad hoc. Prima di quella data è previsto comunque un nuovo giro di tavolo, un nuovo check, per una ulteriore valutazione che tenga conto dell’evoluzione della pandemia e di sempre possibili ricadute nel prossimo autunno. Commentando l’esito dell’incontro, la segretaria confederale della Cgil, Francesca Re David ha detto che è “un bene il mantenimento della validità del Protocollo così com’è in tutte le sue parti, e consideriamo utile fare una successiva e prima verifica a giugno“. Per la segretaria nazionale “è importante che oggi sia l’Inail che il ministero della Salute nel loro intervento abbiano ribadito che i rischi Covid sono ancora presenti. Riteniamo quindi fondamentale che il Protocollo e i comitati continuino a svolgere il loro ruolo essenziale a fronte di una pandemia che non è purtroppo ancora finita“. Soddisfazione per l’intesa raggiunta anche dalla segretaria confederale della Uil, Ivana Veronese, il protocollo Sicurezza anti contagio Covid vive! Certo, sarà necessario qualche aggiornamento rispetto a particolari misure prese durante il periodo peggiore della pandemia, ma il protocollo per la protezione dal contagio di lavoratrici e di lavoratori resta valido”. “Quindi – ha proseguito Veronese -le mascherine continueranno ad essere fornite dai datori di lavoro come dispositivo di protezione individuale e anche le altre misure presenti dovranno essere rispettate. I Comitati aziendali o territoriali/settoriali continueranno a svolgere un importante ruolo attivo. Entro giugno aggiorneremo il protocollo, ma di certo, per quanto riguarda la Uil, finché ci sarà rischio contagio, ci saranno sia il protocollo nazionale sia quelli che sono stati sottoscritti nei settori/filiere”. 

Il commento di Confcommercio

“Le parti sociali – che hanno svolto egregiamente il loro compito per il contenimento dei contagi Covid attraverso l’elaborazione, la sottoscrizione e l’adozione, sin dal marzo 2020, dei protocolli di prevenzione – hanno largamente condiviso l’opportunità di mantenere in vigore i protocolli sui luoghi di lavoro fino al 15 giugno. Al termine di questo periodo, fatte le dovute verifiche sul piano dei contagi, sarà opportuno il ritorno a comportamenti improntati alle consuete prescrizioni già previste dalle leggi in materia di sicurezza sul lavoro” così Donatella Prampolini, vicepresidente di Confcommercio con incarico al lavoro e alla bilateralità, commenta l’incontro tra Governo e parti sociali per l’aggiornamento delle regole anti-Covid nei luoghi di lavoro.

“Se ci saranno le condizioni per la cessazione dei protocolli – prosegue Prampolini – sarà necessaria anche la decadenza dei comitati aziendali o territoriali previsti per evitare inutili duplicazioni di quanto già previsto dalla normativa ordinaria vigente. Infine, anche l’Inail dovrà intervenire in relazione alla copertura del datore di lavoro in caso di contagi, una volta che saranno cessati gli obblighi attualmente previsti dai protocolli di sicurezza”.

Forfettari. Fatturazione elettronica dal 1 luglio

Forfettari. Fatturazione elettronica dal 1 luglio

È stato esteso con Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 l’obbligo di emissione della fatturazione elettronica ai soggetti (imprese e lavoratori autonomi) che rientrano nel c.d. “regime di vantaggio” (di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) e quelli che rientrano nel c.d. “regime forfetario” (di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190). L’obbligo è, altresì, esteso, dalla medesima data, alle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno optato per l’applicazione del regime forfetario di cui alla legge n. 398/1991, e che hanno percepito nell’anno precedente proventi commerciali non superiori al limite di 65.000 euro.

Il suddetto obbligo decorre dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000 e, dal 1° gennaio 2024, per i restanti soggetti.

È previsto, inoltre, relativamente ai soggetti il cui obbligo di fatturazione elettronica decorre dal 1 luglio 2022, una specifica moratoria dalle sanzioni per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022. In particolare, per i citati soggetti non si applicano le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (sanzione amministrativa tra il 5% ed il 10% dei corrispettivi non documentati o registrati o da euro 250 a euro 2.000 se la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito), a condizione che la fattura elettronica venga emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Niente più mascherina in Bar, Negozi e Ristoranti

Niente più mascherina in Bar, Negozi e Ristoranti

Con la fine dello stato di emergenza il 31 marzo scorso sono cambiate le regole della lotta al Covid-19. Ciò non ha significato un addio immediato a tutte le restrizioni perché il governo ha previsto una “road map” con diverse scadenze in vista dell’uscita dalla pandemia, la gran parte delle quali era fissata al 30 aprile scorso. In particolare, tranne in casi limitati, è cessato l’obbligo di presentazione del “green pass“, al contrario delle mascherine il cui utilizzo è stato mantenuto in maniera più estesa. Ma vediamo in dettaglio com’è la situazione dal primo maggio.

– MUSEI E MOSTRE. Rimane l’obbligo di indossare la mascherina al chiuso, mentre nei siti culturali all’aperto non sarà necessario.

– IN ALBERGO. Niente green pass né obbligo di mascherina negli hotel o in generale nelle strutture ricettive. Lo stesso vale per ristoranti, palestre, piscine e centri benessere degli alberghi nonché per feste e cerimonie.

– MEZZI PUBBLICI. Fino al 15 giugno mascherina obbligatoria nei mezzi a breve e a lunga percorrenza, quindi bus, tram, metropolitane, treni, navi, traghetti e aerei. Non è invece più obbligatorio il green pass. Niente mascherina, invece, per le funivie.

– A SCUOLA. Nessuna novità: prorogato l’obbligo di mascherine, chirurgiche o di maggiore efficacia protettiva, fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022.

– OSPEDALI E RSA. Qui “sopravvive” il green pass, che fino al 31 dicembre andrà mostrato (nella versione “super”, ossia dopo il vaccino o la guarigione) per visitare parenti e amici ricoverati. Rimane anche l’obbligo di mascherina per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali.

– IN VIAGGIO. Le regole cambiano a seconda dei Paesi di destinazione ma il green pass nella sua forma “base” continuerà a essere necessario per l’ingresso nei Paesi dell’Ue. Lo stesso per chi arriva (o rientra) in Italia: servirà ancora il green pass base, ossia anche solo con tampone. Un’ordinanza del ministro Speranzaha invece fatto cadere l’obbligo di compilare il modulo Plf (Passenger locator form)

– AL LAVORO. Il green pass non dovrà più essere mostrato: chiunque, vaccinato o no, potrà entrare. Non sono più obbligatorie nemmeno le mascherine, che rimangono “fortemente raccomandate”. I datori di lavoro possono comunque decidere di lasciare l’obbligatorietà dei dispositivi di protezione per i propri dipendenti. Non ci sono differenze tra pubblico e privato, ma il ministro della Pa, Renato Brunetta, ha inviato una circolare con alcune raccomandazioni.

– AL RISTORANTE. Niente green pass e nemmeno più obbligo di mascherina, sia all’aperto che al chiuso. Non è previsto l’obbligo nemmeno per i dipendenti: anche in questo caso può comunque reintrodurlo il datore di lavoro.

– NEGOZI E SUPERMERCATI. Anche qui niente green pass e niente mascherine. Lo stesso vale per i bar, dove cade ogni distinzione tra consumazione al tavolo e seduti. Per quanto riguarda titolari e addetti bisognerà aspettare l’esito di un nuovo incontro, dopo quello già avvenuto il 6 aprile scorso, in programma il 4 maggio prossimo sui protocolli Covid tra le parti sociali e il ministro del Lavoro, Andrea Orlando.

– CINEMA, TEATRO E SPORT. Niente green pass. Quanto alle mascherine, l’ordinanza pone un principio di prudenza: fino al 15 giugno si dovranno indossare negli “spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso”. Gli stessi eventi, ma all’aperto (arene estive ad esempio, o gare sportive) possono essere fruiti senza mascherina.

Pubblicate le linee guida del Ministero della Salute

Sempre dal primo aprile sono entrate in vigore le nuove “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali“, valide fino al 31 dicembre prossimo. Oltre a ribadire la necessità del rispetto di alcune regole di carattere generale (green pass, mascherine, igiene delle mani, eccetera), il provvedimento introduce misure specifiche che i singoli settori sono tenuti ad osservare. 

Sono interessati:

  • Ristorazione e cerimonie
  • Attività turistiche e ricettive
  • Cinema e spettacoli dal vivo
  • Piscine termali e centri benessere
  • Servizi alla persona
  • Commercio
  • Musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre
  • Parchi tematici e di divertimento
  • Circoli culturali, centri sociali e ricreativi
  • Convegni, congressi e grandi eventi fieristici
  • Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
  • Sagre e fiere locali
  • Corsi di formazione
  • Sale da ballo e discoteche.

Consulta l’ordinanza del Ministero della Salute del primo aprile pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Sport in Calabria 2. Al via le domande

Sport in Calabria 2. Al via le domande

La Regione Calabria ha pubblicato il bando per sostenere il settore sportivo e in particolare le associazioni e società sportive dilettantistiche operanti sul territorio regionale che hanno subito gli effetti dell’emergenza COVID19, a seguito della sospensione dell’attività economica, attraverso un sostegno alla liquidità.

I soggetti che possono presentare la domanda per ottenere il contributo sono le associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche, costituite e operanti in Calabria, che alla data del 30 aprile 2022 risultino iscritte per l’anno 2022 al Registro Nazionale CONI oppure al Registro Nazionale CIP.

L’aiuto viene erogato nella forma di un contributo a fondo perduto una tantum distinguendo tra associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e società sportive dilettantistiche (SSD) amatoriali e agonistiche secondo la seguente tabella:

  • ASD e SSD di carattere agonisti: Euro 1.500,00
  • ASD e SSD di carattere amatoriale: Euro 1.000,00

Le domande dovranno essere compilate direttamente sulla piattaforma informatica secondo le istruzioni fornite e le procedure descritte nella manualistica d’uso dedicata, che sarà pubblicata sul portale istituzionale Calabria Europa.

Lo sportello per l’inserimento delle domande sarà attivo dalle ore 10:00 di giorno 23/05/2022 fino alle ore 18:00 di giorno 26/05/2022; per l’inoltro definitivo della domanda lo sportello sarà attivo dalle ore 10:00 alle ore 18:00 del 27/05/2022.

Per maggiori informazioni potete contattare i nostri uffici.