Inail – limiti minimi di retribuzione premi 2022

Inail – limiti minimi di retribuzione premi 2022

Con Circolare n. 21/2022, l’Inail ha comunicato i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera, utili per il calcolo dei premi dovuti all’Istituto per la generalità dei lavoratori dipendenti per l’anno 2022.

Per il 2022, il minimale di retribuzione giornaliera risulta pari a 49,91 euro, mentre la misura del minimale rapportato a mese è pari a 1.297,66 euro.

Partecipanti all’impresa familiare

Per i familiari del titolare, vale a dire per il coniuge, per i parenti entro il terzo grado e per gli affini entro il secondo grado, dall’1.1.2021, il reddito imponibile risulta pari a:

  • reddito imponibile giornaliero: 58,40 euro;
  • reddito imponibile mensile: 1.460,07 euro

Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali, di cui alla L. n. 84/1994

Per i predetti soggetti, è stabilita una retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile, ossia 12 giorni al mese o 144 all’anno.

Dall’1.1.2021, la retribuzione convenzionale mensile è pari ad 1.300,92 euro (108,41 euro x 12).

Lavoratori part-time

Come noto, per i lavoratori in argomento la retribuzione oraria da prendere a riferimento si ottiene dividendo l’importo della retribuzione tabellare annua, prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, per il numero di ore lavorative annue stabilite dalla contrattazione stessa.

La base imponibile, pertanto, è determinata moltiplicando la retribuzione oraria tabellare per le ore complessive da retribuire, a carico del datore di lavoro, nel periodo assicurativo.

Va, in ogni caso, tenuto presente che la predetta retribuzione oraria tabellare non può essere inferiore alla retribuzione oraria minimale. La retribuzione oraria minimale, per l’anno 2022, è determinata moltiplicando il minimale giornaliero (49,91 euro) per le giornate di lavoro settimanali a orario normale (6) e dividendo il risultato per le ore di lavoro settimanali previste dal CCNL per i lavoratori a tempo pieno.

Dirigenti

Per tali lavoratori, la base imponibile per il calcolo dei premi assicurativi è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita. L’importo giornaliero viene, quindi, determinato dividendo la retribuzione convenzionale annua per 300 giorni lavorativi.

Dall’1.1.2021, l’imponibile risulta essere:

  • retribuzione convenzionale giornaliera: 108,02 euro;
  • retribuzione convenzionale mensile: 700,43 euro.

Per i dirigenti con contratto a tempo parziale, la retribuzione convenzionale oraria, dall’1.1.2021, è pari a 13,50 euro.

Lavoratori autonomi – riders

Come noto, a far data dal 1.2.2020, è previsto l’obbligo assicurativo anche per i lavoratori autonomi, anche secondo tipologie contrattuali di lavoro autonomo occasionale, che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali (c.d. riders).

La retribuzione imponibile da prendere a riferimento per il calcolo del premio è rappresentata dalla retribuzione convenzionale giornaliera corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività ossia ai giorni in cui è stata effettuata almeno una consegna nell’arco delle 24 ore giornaliere.

Per l’anno 2022, la retribuzione convenzionale giornaliera è pari a 49,91 euro.

L’imponibile convenzionale giornaliero non vale per i lavoratori con rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato che svolgono la stessa attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali.

Retribuzione di ragguaglio

Si applica a familiari, soci ed associati, che non percepiscono retribuzione fissa o la cui remunerazione non sia riconducibile ad una retribuzione convenzionale.

La retribuzione di ragguaglio è pari al minimale di rendita che, dall’1.1.2021, corrisponde ai seguenti importi:

  • importo giornaliero: 58,16 euro;
  • importo mensile: 1.454,08 euro.

Lavoratori parasubordinati

Per tali lavoratori non è prevista una prestazione a tempo. La base imponibile è, quindi, costituita dai compensi effettivamente percepiti, nel rispetto del minimale e massimale di rendita che possono essere rapportati soltanto a mesi.

Dall’1.1.2021, ai fini del calcolo dei premi, pertanto, occorre fare riferimento ai seguenti limiti minimo e massimo dell’imponibile mensile:

  • minimo mensile:  1.454,08 euro;                       
  • massimo mensile: 2.700,43 euro.

Lavoratori dello spettacolo autonomi

Come noto, dall’1.1.2022, i lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo hanno l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Per la determinazione del premio assicurativo, la retribuzione imponibile da prendere a riferimento è rappresentata dai compensi corrisposti nell’anno solare di riferimento, nel rispetto del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

Per l’anno 2022, il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari a 49,91 euro.

Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale (IeFP)

Il premio speciale unitario annuale, dovuto dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni, è pari a 62,82 euro per l’anno formativo 2021/2022.

Tale importo non tiene conto dei maggiori rischi lavorativi legati all’attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, il cui onere è a carico dello Stato.

Il premio, dovuto per ciascun allievo, non è frazionabile e garantisce la copertura assicurativa per l’intero anno formativo (1 settembre – 31 agosto dell’anno successivo).

Corso operatore socio sanitario specializzato (OSSS)

Corso operatore socio sanitario specializzato (OSSS)

In partenza il corso di formazione complementare in assistenza sanitaria (OSSS) organizzato da Confcommercio Cosenza. Il corso si rivolge a chi sia già in possesso della qualifica di Operatore Socio Sanitario. Iscriviti ora, a breve inizieranno le lezioni.

Infatti, l’Operatore Socio Sanitario Specializzato, oltre a svolgere e assorbire tutte le attività dell’Oss, lavora in equipe con l’infermiere e tutti gli operatori professionali nelle attività assistenziali in base all’organizzazione in cui opera e conformemente alle indicazioni che gli vengono impartire dal personale infermieristico stesso.

Il corso di formazione ha una durata di 400 ore di cui circa la metà è destinato all’apprendimento in tirocinio con compiti e funzioni sanitarie.

L’OSSS è una figura di supporto che è in grado di eseguire:

  • la somministrazione, per via naturale, della terapia prescritta, della terapia intramuscolare e sottocutanea su specifica pianificazione infermieristica;
  • bagni terapeutici, impacchi medicali e frizioni;
  • la rilevazione e l’annotazione di alcuni parametri vitali (frequenza cardiaca, frequenza respiratoria e temperatura) del paziente;
  • la raccolta di escrezioni e secrezioni a scopo diagnostico;
  • medicazioni semplici, bendaggi e clisteri;
  • la mobilizzazione dei pazienti non autosufficienti per la prevenzione di decubiti e alterazioni cutanee;
  • la respirazione artificiale e massaggio cardiaco esterno;
  • la cura, lavaggio e preparazione del materiale per la sterilizzazione;
  • la pulizia, disinfezione e sterilizzazione delle apparecchiature, delle attrezzature sanitarie e dei dispositivi medici;
  • il trasporto del materiale biologico ai fini diagnostici;
  • la sorveglianza delle fleboclisi, conformemente alle direttive del responsabile dell’assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione.

Per iscriversi è necessario compilare il modulo di iscrizione (scaricabile dal sito oppure da richiedere presso i nostri uffici) con allegati documento di identità, codice fiscale, curriculum vitae e attestazione Oss.

Il corso ha un costo di 700 euro. Al momento dell’iscrizione andrà versato un acconto e il saldo andrà effettuato entro fine corso, possibilità di pagamento anche in più soluzioni per venire incontro ad esigenze specifiche.

Al termine del corso verrà rilasciato ad ogni partecipante un attestato di qualifica riconosciuto dalla Regione Calabria e valevole in tutte le regioni d`Italia e a livello europeo.

Per maggiori informazioni è possibile contattare i nostri uffici ai seguenti recapiti:

COSENZA Tel. 0984 77181 email formazione@confcommercio.cs.it

CORIGLIANO CALABRO Tel. 0983859021 email corigliano@confcommercio.cs.it

Contributo a fondo perduto per la ristorazione collettiva

Contributo a fondo perduto per la ristorazione collettiva

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento direttoriale del 3 maggio 2022, ha approvato le modalità per la presentazione dell’istanza relativa al contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva.

Si tratta del contributo per le imprese che svolgono servizi di ristorazione non occasionale definiti da un contratto con un committente, pubblico o privato, per la ristorazione di una comunità delimitata e definita (es. ristorazione per scuole, uffici, università, caserme, strutture ospedaliere, assistenziali, socio-sanitarie e detentive), la cui attività sia individuata da uno dei seguenti codici ATECO 2007:

  1. 56.29.10 “Mense”
  2. 56.29.20 “Catering continuativo su base contrattuale”.

Inoltre, quale requisito per accedere al beneficio è prevista, nell’anno 2020 una riduzione dei ricavi non inferiore al 15% rispetto a quelli del 2019. Per le imprese costituite nel corso del 2019 la determinazione del calo del fatturato sarà calcolata in base ai valori degli imponibili delle fatture emesse e dei corrispettivi certificati nei periodi infrannuali di riferimento.

Le imprese, per accedere al contributo, devono risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese alla data di presentazione dell’istanza; devono avere sede legale o operativa ubicata sul territorio nazionale e presentare un ammontare dei ricavi nell’anno 2019 generato per almeno il 50% dai corrispettivi per i contratti di ristorazione collettiva sopra indicati.

Modalità e termini di trasmissione dell’istanza

L’istanza va presentata nel periodo tra il 6 e il 20 giugno 2022 esclusivamente in modalità telematica, tramite la procedura web che verrà messa a disposizione all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” o con predisposizione del file mediante un software predisposto secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento e invio attraverso il canale telematico Entratel/Fisconline (via Desktop Telematico).

L’invio potrà essere effettuato direttamente dal richiedente o da un intermediario delegato al cassetto fiscale o alla consultazione full del portale “Fatture e Corrispettivi” (delega “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”) o ancora appositamente delegato per la presentazione dell’istanza al contributo per la ristorazione collettiva. In caso di domande con dati errati è possibile sostituire l’istanza con una nuova domanda entro il termine del 20 giugno 2022; entro la stessa data può invece inviare una rinuncia, se il contributo richiesto non è spettante.

Dopo il 20 giugno ed effettuati i dovuti controlli, l’Agenzia comunicherà l’importo del contributo riconosciuto e l’avvenuto mandato di pagamento o lo scarto dell’Istanza con i relativi motivi.

Le imprese che avranno diritto eventualmente a un importo superiore a 150.000 euro dovranno presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di regolarità antimafia via PEC all’indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it entro il 15 luglio 2022 utilizzando l’apposito modello che sarà pubblicato.

L’Agenzia delle Entrate determina il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza e provvede all’erogazione mediante accredito sul conto corrente bancario o postale del richiedente.

Bar, negozi e ristoranti: giù la mascherina, ma solo per i clienti

Bar, negozi e ristoranti: giù la mascherina, ma solo per i clienti

Il governo sceglie di proseguire sulla linea della prudenza e conferma fino al 30 giugno prossimo, nei luoghi di lavoro, il Protocollo sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19, sottoscritto da governo e parti sociali il 6 aprile 2021. La decisione è arrivata dal Ministero del Lavoro e dal Ministero della Salute al termine di un tavolo in videoconferenza con Cgil, Cisl, Uil, Ugl e le associazioni del mondo datoriale, e sarà formalizzata a breve in un verbale ad hoc. Prima di quella data è previsto comunque un nuovo giro di tavolo, un nuovo check, per una ulteriore valutazione che tenga conto dell’evoluzione della pandemia e di sempre possibili ricadute nel prossimo autunno. Commentando l’esito dell’incontro, la segretaria confederale della Cgil, Francesca Re David ha detto che è “un bene il mantenimento della validità del Protocollo così com’è in tutte le sue parti, e consideriamo utile fare una successiva e prima verifica a giugno“. Per la segretaria nazionale “è importante che oggi sia l’Inail che il ministero della Salute nel loro intervento abbiano ribadito che i rischi Covid sono ancora presenti. Riteniamo quindi fondamentale che il Protocollo e i comitati continuino a svolgere il loro ruolo essenziale a fronte di una pandemia che non è purtroppo ancora finita“. Soddisfazione per l’intesa raggiunta anche dalla segretaria confederale della Uil, Ivana Veronese, il protocollo Sicurezza anti contagio Covid vive! Certo, sarà necessario qualche aggiornamento rispetto a particolari misure prese durante il periodo peggiore della pandemia, ma il protocollo per la protezione dal contagio di lavoratrici e di lavoratori resta valido”. “Quindi – ha proseguito Veronese -le mascherine continueranno ad essere fornite dai datori di lavoro come dispositivo di protezione individuale e anche le altre misure presenti dovranno essere rispettate. I Comitati aziendali o territoriali/settoriali continueranno a svolgere un importante ruolo attivo. Entro giugno aggiorneremo il protocollo, ma di certo, per quanto riguarda la Uil, finché ci sarà rischio contagio, ci saranno sia il protocollo nazionale sia quelli che sono stati sottoscritti nei settori/filiere”. 

Il commento di Confcommercio

“Le parti sociali – che hanno svolto egregiamente il loro compito per il contenimento dei contagi Covid attraverso l’elaborazione, la sottoscrizione e l’adozione, sin dal marzo 2020, dei protocolli di prevenzione – hanno largamente condiviso l’opportunità di mantenere in vigore i protocolli sui luoghi di lavoro fino al 15 giugno. Al termine di questo periodo, fatte le dovute verifiche sul piano dei contagi, sarà opportuno il ritorno a comportamenti improntati alle consuete prescrizioni già previste dalle leggi in materia di sicurezza sul lavoro” così Donatella Prampolini, vicepresidente di Confcommercio con incarico al lavoro e alla bilateralità, commenta l’incontro tra Governo e parti sociali per l’aggiornamento delle regole anti-Covid nei luoghi di lavoro.

“Se ci saranno le condizioni per la cessazione dei protocolli – prosegue Prampolini – sarà necessaria anche la decadenza dei comitati aziendali o territoriali previsti per evitare inutili duplicazioni di quanto già previsto dalla normativa ordinaria vigente. Infine, anche l’Inail dovrà intervenire in relazione alla copertura del datore di lavoro in caso di contagi, una volta che saranno cessati gli obblighi attualmente previsti dai protocolli di sicurezza”.

Forfettari. Fatturazione elettronica dal 1 luglio

Forfettari. Fatturazione elettronica dal 1 luglio

È stato esteso con Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 l’obbligo di emissione della fatturazione elettronica ai soggetti (imprese e lavoratori autonomi) che rientrano nel c.d. “regime di vantaggio” (di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) e quelli che rientrano nel c.d. “regime forfetario” (di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190). L’obbligo è, altresì, esteso, dalla medesima data, alle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno optato per l’applicazione del regime forfetario di cui alla legge n. 398/1991, e che hanno percepito nell’anno precedente proventi commerciali non superiori al limite di 65.000 euro.

Il suddetto obbligo decorre dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000 e, dal 1° gennaio 2024, per i restanti soggetti.

È previsto, inoltre, relativamente ai soggetti il cui obbligo di fatturazione elettronica decorre dal 1 luglio 2022, una specifica moratoria dalle sanzioni per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022. In particolare, per i citati soggetti non si applicano le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (sanzione amministrativa tra il 5% ed il 10% dei corrispettivi non documentati o registrati o da euro 250 a euro 2.000 se la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito), a condizione che la fattura elettronica venga emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.