Tax credit librerie – Al via le domande dal 15 settembre

Tax credit librerie – Al via le domande dal 15 settembre

Dalle ore 12:00 del 15 settembre 2022 fino al 28 ottobre 2022 alle ore 12:00 è possibile presentare la domanda di accesso, per l’anno 2021, al credito di imposta per gli esercenti che operano nella vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice ATECO principale 47.61 (Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati) o 47.79.1. (Commercio al dettaglio di libri di seconda mano).

Le domande possono essere presentate, in conformità al decreto interministeriale repertorio n. 215 del 24/4/2018, esclusivamente mediante il portale https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/

Per accedere alla compilazione della domanda occorrerà registrarsi inserendo i dati relativi all’impresa esercente (ragione sociale e codice fiscale) e i campi relativi al legale rappresentante (nome, cognome, codice fiscale ed email). Al riguardo, nella comunicazione viene fatto presente che:

  • alcuni dati riferiti all’esercente o ai punti vendita verranno confrontati con i sistemi informativi della Camera di Commercio e pertanto si consiglia di tenerli costantemente aggiornati;
  • per l’anno in corso nella domanda dovrà essere specificata anche la dimensione dell’impresa (micro, piccola, media, grande);
  • gli utenti che hanno presentato istanza o effettuato l’accesso al portale nell’anno precedente, devono comunque effettuare una nuova registrazione a partire dalla data suindicata.

Il beneficio è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.

Come noto, sono ammessi al beneficio gli esercenti:

  • che abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo;
  • che siano soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
  • che siano in possesso di classificazione ATECO principale 47.61 o 47.79.1, come risultante dal registro delle imprese;
  • che abbiano sviluppato nel corso dell’esercizio finanziario precedente ricavi derivanti da cessione di libri, come disciplinata dall’articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ovvero, nel caso di libri usati dall’articolo 36 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.

Si ricorda che il credito d’imposta è parametrizzato, con riferimento al singolo punto vendita e riferito alle seguenti voci:

  • imposta municipale unica – IMU;
  • tributo per i servizi indivisibili – TASI;
  • tassa sui rifiuti – TARI;
  • imposta sulla pubblicità;
  • tassa per l’occupazione di suolo pubblico;
  • spese per locazione, al netto IVA;
  • spese per mutuo;
  • contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente.

ll credito di imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate indicando il codice tributo 6894, istituito dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 87/E del 2018.

Tax credit edicole. Domande fino al 30 settembre

Tax credit edicole. Domande fino al 30 settembre

Dal 1 al 30 settembre 2022 è possibile presentare la domanda di accesso per l’anno 2022 al credito di imposta per gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

Le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione via Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’Identità Elettronica (CIE), dal percorso di menù “Servizi on-line” -> “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria” -> “Credito di imposta edicole”.

Per il 2022, il credito di imposta è destinato a:

  • esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
  • imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.

Sono ammessi al beneficio, per l’anno 2022, i soggetti con:

  • sede legale in uno Stato dell’unione europea o nello Spazio economico europeo;
  • residenza fiscale in Italia ovvero stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
  • indicazione nel Registro delle Imprese dei codici di attività ATECO indicati nel DPCM 31 maggio 2019 e, in particolare;
  • nel caso di attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici: la presenza del codice attività primario 47.62.10;
  • nel caso di imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici: la presenza del codice attività primario 82.99.20.

Si ricorda che tra le spese ammesse all’agevolazione dalla succitata disposizione, anche per l’anno 2022, rientrano gli importi pagati nell’anno precedente per l’acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e l’acquisto o il noleggio di dispositivi POS.

La misura massima stabilita per l’agevolazione è pari ad euro 4.000, analogamente agli anni 2020 e 2021.

ll credito di imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari. Ai fini della fruizione del credito di imposta è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6913, istituito dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 107/E del 18 dicembre 2019.

Infine viene reso noto che per eventuali richieste di chiarimento sul credito di imposta in oggetto è possibile inviare un messaggio all’indirizzo di posta elettronica credito.edicole@governo.it.

Fondo imprese creative. Apertura sportello

Fondo imprese creative. Apertura sportello

Dal 6 settembre aperto lo sportello per accedere alle agevolazioni del Fondo Imprese Creative.

Si tratta di nuova misura introdotta dal CAPO III del decreto interministeriale 19 novembre 2021, promosso dal Ministero dello Sviluppo economico, insieme al Ministero della Cultura e gestito Invitalia, che va a finanziare le micro, piccole e medie imprese operanti in qualsiasi settore che vogliono ottenere un supporto specialistico nel settore creativo e avviare innovazioni di servizio, prodotto o processo.

Le spese ammissibili dovranno riguardare:

  • azioni di sviluppo di marketing e sviluppo del brand
  • design e design industriale
  • incremento del valore identitario del company profile
  • innovazioni tecnologiche nelle aree della conservazione, fruizione e commercializzazione di prodotti di particolare valore artigianale, artistico e creativo

La dotazione finanziaria è di 9,6 milioni di euro e il contributo massimo è pari 10.000 euro fino all’80% delle spese sostenute per l’acquisizione dei servizi specialistici nel settore creativo.

La presentazione prevede due fasi, una prima fase di compilazione e una fase successiva di invio.

La compilazione delle domande è possibile dalle ore 10.00 del 6 settembre 2022.

La presentazione delle stesse sarà possibile dalle ore 10.00 del 22 settembre 2022.

La domanda potrà essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma web di Invitalia.

Per maggiori informazioni e per inoltrare la domanda è possibile rivolgersi ai nostri uffici.

Pensione: contributi a enti diversi

Pensione: contributi a enti diversi

Può capitare, nel corso della vita lavorativa, di essere stati iscritti a più gestioni o enti previdenziali. Cosa succede alla pensione in questi casi? 

Alcune forme di cumulo della contribuzione sono specifiche, esistono da tempo e riguardano singole gestioni: ad esempio, tra Fondo pensioni lavoratori dipendenti e gestioni speciali dei lavoratori autonomi, tra Inps e Inpgi, tra Inps e ex Enpals, ecc.

Riportiamo le norme più recenti, che consentono di riunire gratuitamente i contributi posseduti in varie gestioni:

  • computo nella gestione separata;
  • totalizzazione dei periodi assicurativi;
  • cumulo dei periodi assicurativi per chi è in possesso di contribuzione prima del 1.1.1996;
  • cumulo dei periodi assicurativi per i destinatari del contributivo;
  • ricongiunzione.

Il computo consente l’utilizzo dei periodi di lavoro dipendente (pubblico e privato) e autonomo nella gestione separata dei cosiddetti lavoratori “parasubordinati”.

Possono confluire nella gestione separata i periodi accreditati nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e nei Fondi esclusivi e sostitutivi. I contributi posseduti nelle casse dei liberi professionisti, invece, non si possono computare.

Per avvalersi del computo è necessario possedere almeno un mese di contribuzione nella gestione separata e le seguenti condizioni previste per l’opzione al sistema contributivo:

  • un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31.12.1995;
  • almeno 15 anni di contribuzione di cui 5 dopo il 31.12.1995.

Questa facoltà non può essere scelta dai lavoratori cosiddetti «contributivi puri», ovvero privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 nelle gestioni destinatarie della normativa sul computo.

Tutte le quote del trattamento pensionistico vengono calcolate con il sistema contributivo. La pensione spettante, se di importo esiguo, non viene integrata al trattamento minimo.

Totalizzazione dei periodi assicurativi

La totalizzazione consente di sommare gratuitamente i periodi di lavoro dipendente (pubblico e privato), autonomo, parasubordinato e libero professionale, al fine di conseguire un’unica pensione.

Con la totalizzazione vengono riuniti i contributi accreditati nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nella gestione separata dei cosiddetti lavoratori parasubordinati, nei Fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi, nonché quelli versati nelle casse dei liberi professionisti, nel soppresso Fondo spedizionieri doganali e nel Fondo clero.

Le quote che compongono la pensione totalizzata vengono determinate con il sistema di calcolo contributivo. Tuttavia, se l’assicurato matura un “diritto autonomo a pensione” in una determinata gestione, tale pro-quota può essere calcolato con il sistema retributivo o misto (in base al possesso di più o meno di 18 anni di contribuzione complessiva al 31.12.1995).

La pensione in totalizzazione, se di importo modesto e liquidata nel sistema contributivo, non viene integrata al trattamento minimo.

Dal 1° gennaio 2013 è stata introdotta un’altra possibilità di cumulo gratuito dei periodi assicurativi non coincidenti per gli iscritti a diverse gestioni pensionistiche.

Prima si potevano cumulare solo i periodi posseduti nell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nella gestione separata dei cosiddetti parasubordinati e nelle forme sostitutive ed esclusive. Dal 1° gennaio 2017, invece, si cumulano anche i periodi versati nelle casse dei liberi professionisti.

Nei casi di presenza di contribuzione versata presso una cassa dei liberi professionisti, il cui regolamento preveda requisiti minimi per la pensione di vecchiaia più elevati rispetto ai 67 anni di età sopra indicati e ai 20 anni di contribuzione, tali periodi della cassa sono validi per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, ma saranno valorizzati ed erogati solo quando saranno perfezionati i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla stessa cassa. In questi casi il trattamento pensionistico viene liquidato in “forma progressiva”.

Le quote che compongono il trattamento pensionistico vengono calcolate secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento (retributivo, misto o contributivo), in base all’anzianità contributiva maturata al 31.12.1995. Per stabilire se si ha diritto ad una quota retributiva fino al 31 dicembre 2011 (e poi contributiva) oppure ad una quota retributiva fino al 31 dicembre 1995 (e poi contributiva) occorre verificare se al 31.12.1995 il lavoratore avesse o meno raggiunto i 18 anni di contributi complessivi considerando, a tale data, i contributi versati nelle varie gestioni coinvolte, tranne quelli versati nelle casse libero professionali.

I TFS/TFR dei dipendenti pubblici, che accedono alla pensione anticipata in cumulo, vengono corrisposti dopo 12 mesi, ed entro i successivi 90 giorni decorrenti dal compimento dell’età pensionabile (67 anni nel 2019/2022).

Cumulo dei periodi assicurativi per i destinatari del contributivo

I lavoratori che hanno iniziato a versare la contribuzione a partire dal 1° gennaio 1996, ai sensi del decreto legislativo n. 184/1997, possono cumulare gratuitamente i periodi assicurativi posseduti in diverse gestioni.

Possono essere cumulati i contributi posseduti nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nella gestione separata dei cosiddetti parasubordinati e nelle forme sostitutive ed esclusive. Ai soli fini della maturazione del diritto a pensione vengono considerati anche i periodi non coincidenti posseduti nelle casse dei liberi professionisti che applicano il sistema contributivo o che abbiano optato per l’adozione di tale sistema.

Le lavoratrici e i lavoratori che non possiedono nessun contributo al 31.12.1995 accedono ai trattamenti pensionistici di vecchiaia e anticipati in base alle disposizioni previste per coloro che hanno iniziato a versare i contributi a partire dal 1.1.1996.

Si può ricorrere al cumulo anche per ottenere la pensione di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa (o a proficuo lavoro se da ultimo il lavoratore è iscritto all’ex Inpdap o all’ex Ipost) e la pensione indiretta ai superstiti.

Il calcolo del trattamento pensionistico viene effettuato tenendo conto di tutti i periodi versati nelle gestioni cumulate, escludendo quelli delle casse dei liberi professionisti. Le quote di pensione vengono determinate da ciascuna gestione con il sistema contributivo. La pensione liquidata con questa modalità non viene integrata al trattamento minimo.

Ricongiunzione della pensione:

si tratta dell’istituto che consente a chi ha posizioni assicurative aperte in gestioni previdenziali diverse (Casse dei liberi professionisti compresi e con la sola eccezione della Gestione Separata INPS) di trasferire tutti i contributi maturati all’interno di un’unica gestione, così da ottenere un’unica pensione. Una volta unificati, i periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero stati dal principio versati a quel fondo e danno quindi diritto alla pensione sulla base dei requisiti previsti da quella specifica gestione. 
Viene erogata su domanda diretta dell’interessato, che deve in particolare rivolgersi all’ente di previdenza presso cui desidera ricongiungere i contributi (e che, in seguito, gli corrisponderà l’assegno pensionistico) e può essere sia onerosa sia gratuita, a seconda di diverse variabili tra cui entità, tipologia e collocazione temporale dei contributi da trasferire da una gestione all’altra. 

La ricongiunzione può rivelarsi piuttosto vantaggiosa in alcune specifiche situazioni, benché tendenzialmente onerosa. 
È bene valutare quando si trasferiscono periodi che hanno richiesto analoghe percentuali di contribuzione, così come nel caso di “trasferimenti” verso una gestione esclusiva o sostitutiva dell’A.G.O. di periodi antecedenti il 1993: in questo caso, infatti, il richiedente (specie se con uno stipendio piuttosto elevato al momento della cessazione del servizio) potrà beneficiare a proprio vantaggio delle regole di calcolo previste dalla normativa vigente.

Oppure può essere utile nel caso in cui si valuti la possibilità di andare in pensione prima (a prescindere dai costi oppure dalla misura della pensione stessa): si pensi ad esempio al caso dell’accentramento verso una Cassa che prevede requisiti di pensionamento più “favorevoli” nell’accesso al diritto alla pensione. 

In alcuni casi, infine, va considerato che la ricongiunzione onerosa potrebbe in realtà essere l’unica strada percorribile per recuperare periodi contributivi versati in fondi diversi.

Emblematico il caso di opzione donna, il cui requisito contributivo non può essere perfezionato tramite cumulo o totalizzazione (se non nel caso della totalizzazione in regime internazionale). Nel caso in cui alla lavoratrice servisse ricorrere a periodi assicurativi maturati in diverse gestioni per soddisfare il requisito dei 35 anni, avrà come unica possibilità quella della ricongiunzione onerosa.

Per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi al nostro Patronato – tel. 0983859021.

Mediazione immobiliare, passo indietro alla Camera

Mediazione immobiliare, passo indietro alla Camera

Fimaa sconcertata per l’estensione alle società di mediazione creditizia della possibilità di svolgere anche mediazione immobiliare. Taverna: “pericolo per i consumatori”. Bellotti: ”l’approvazione della misura rischia di penalizzare fortemente le piccole e medie realtà immobiliari”.

L’Aula della Camera ha approvato il 27 luglio scorso, nell’ambito del disegno di legge sulla concorrenza 2021, una significativa riforma della disciplina della mediazione creditizia prevedendo per le società di mediazione creditizia la possibilità di svolgere anche l’attività di mediazione immobiliare.

È una modifica che manda in soffitta la netta distinzione di ruoli tra il mondo del credito ed il mondo immobiliare, scardinando i principi comunitari in materia visto che viene espressamente previsto che l’attività di mediazione creditizia sia compatibile con quella di ‘agente immobiliare’.

Passa così in secondo piano quanto disposto nella Legge Europea 2019-2020, entrata in vigore meno di sei mesi fa, sulla incompatibilità tra l’attività dell’agente immobiliare e quella del collaboratore di società di mediazione creditizia.

Un cambiamento di indirizzo che, per Fimaa-Confcommercio, è “assolutamente ingiustificato e non concordato con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale sia del settore della mediazione sia dei consumatori”. Si tratta, insomma, di “un passo indietro per l’intero settore dell’intermediazione che vede così conferita la possibilità ai grandi gruppi di intermediazione di concentrare nelle proprie mani le attività di mediazione immobiliare, creditizia, assicurativa e finanziaria, a danno dei consumatori e delle piccole-medio imprese di intermediazione che costituiscono oltre l’80% del settore”.

La nuova disposizione normativa, oltre a ledere il principio comunitario di separatezza tra le attività del comparto dei servizi finanziari e quelle del comparto immobiliare “favorisce la possibile commistione tra l’esercizio delle rispettive attività, oltre a pericolose e inopportune concentrazioni e conflitti di interesse, a discapito della trasparenza del mercato dell’intermediazione”.

Secondo Santino Taverna, presidente nazionale Fimaa, “è stato scelto di favorire la concentrazione in grossi gruppi a discapito delle singole realtà imprenditoriali, base del nostro tessuto economico, con il pericolo per i consumatori di trovarsi davanti interlocutori votati principalmente alla massimizzazione del profitto a danno dei loro interessi”.

Al dissenso per il provvedimento espresso dal Presidente Taverna si unisce anche il Presidente della FIMAA di Cosenza Gennaro Bellotti: ” l’approvazione della misura rischia di penalizzare fortemente le piccole e medie realtà immobiliari come le nostre, favorendo i grandi gruppi la cui attenzione non è tanto rivolta alla qualità della consulenza, ma più alla quantità. Ciò non accade invece in realtà come le nostre, dove quotidianamente cerchiamo di dare ai clienti servizi di intermediazione calati sulle loro esigenze e che rispondano alle loro specifiche richieste. Con questo decreto si rischia di distorcere in modo irreversibile la concorrenza all’interno del mercato penalizzando le piccole attività”.