Decreto Aiuti ed Energia. Rateizzazioni semplificate

Decreto Aiuti ed Energia. Rateizzazioni semplificate

Come noto, il Decreto Legge n. 50 del 2022 (c.d. decreto “Aiuti”), così come convertito nella Legge n. 91/2022, ha introdotto alcune novità in materia di riscossione, in particolare alla disciplina delle rateizzazioni delle cartelle e degli avvisi e dei termini per evitare la decadenza.

Con il Comunicato stampa del 18 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate/Riscossione ha analizzato le principali novità normative introdotte, e contestualmente, ha approvato i modelli per le rateizzazioni semplificate fino a 120.000 euro.

  1. Soglia più alta per le rateizzazioni semplificate

Il Decreto Aiuti, modificando la norma di riferimento che regola l’istituto della rateizzazione delle cartelle di pagamento, ha disposto che, a partire dalle domande di dilazione presentate dal 16 luglio 2022, viene elevata da 60 a 120 mila euro la soglia di debito per la quale è possibile ottenere, in modo automatico e con una domanda semplice, una rateizzazione ordinaria fino a 72 rate (6 anni), senza la necessità di dover documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Il provvedimento ha previsto anche che la nuova soglia di debito (120 mila euro) per poter richiedere la dilazione fino a 72 rate senza allegare alcuna documentazione, sia riferita a ogni singola istanza di rateizzazione.

Sul sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it sono stati pubblicati i modelli per fare richiesta di rateizzazione e nei prossimi giorni sarà disponibile anche l’adeguamento del servizio per richiedere la dilazione semplificata fino a 120 mila euro direttamente online, accendendo con le credenziali Spid, Cie e Cns al servizio “Rateizza adesso”, disponibile nell’area riservata del portale di Agenzia delle entrate-Riscossione. Il servizio consente di presentare, in completa autonomia, la richiesta di dilazione ricevendo in automatico via email un piano di pagamenti fino a 72 rate, senza la necessità di allegare ulteriore documentazione.

  1. Decadenza dopo 8 rate non pagate

Con riferimento ai termini di decadenza, la Legge n. 91/2022 ha disposto che, per le richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza dai piani di rateizzazione accordati viene determinata a seguito del mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive, invece delle 5 precedentemente previste. In caso di decadenza, il debito non potrà essere nuovamente dilazionato. La decadenza dalla rateizzazione di uno o più carichi non preclude, tuttavia, la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento per altre cartelle/avvisi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ricorda che per effetto delle varie disposizioni normative intervenute durante il periodo di sospensione dell’attività di riscossione dovuta all’emergenza sanitaria, sono tuttora vigenti termini di decadenza differenti in base alla data in cui è stata presentata la richiesta di rateizzazione.

In particolare, per i piani di dilazione in corso all’8 marzo 2020 (inizio del periodo di sospensione delle attività di riscossione conseguente all’emergenza Covid-19), è stato esteso a 18 il numero di rate che, in caso di mancato pagamento, determinano la decadenza dal beneficio (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020).

Per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e relative a istanze presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate, mentre per le rateizzazioni richieste a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 15 luglio 2022 la decadenza si verifica dopo il mancato pagamento di 5 rate.

  1. Compensazione crediti pa/cartelle

Infine, la Legge n. 91/2022 ha introdotto, a regime, la possibilità di compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, senza più la necessità di rinnovo annuale della misura.

Inoltre, il provvedimento estende la possibilità di compensazione anche ai crediti derivanti da prestazioni professionali. Queste disposizioni si applicano ai carichi affidati all’agente di riscossione dopo il 30 settembre 2013 ed entro il secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.

Mepa. Abilitazione alla nuova piattaforma

Mepa. Abilitazione alla nuova piattaforma

Il sistema, completamente rinnovato per P.A. e imprese, è disponibile oramai dal 25 maggio, con nuove funzioni, una grande modularità delle negoziazioni e il nuovo spazio Wiki che raccoglie tutte le informazioni sulle procedure del sistema.

Il nuovo sistema di e-procurement è attivo e Amministrazioni e Operatori economici possono lavorare su una piattaforma che li aiuterà a svolgere le proprie attività in maniera ancora più semplice ma con molte funzionalità aggiuntive e una grande modularità delle operazioni.

Gli operatori economici che hanno effettuato la pre-abilitazione entro l’11 maggio, possono continuare ad operare in continuità sul Mercato Elettronico e sul Sistema dinamico, negoziando immediatamente dal momento dell’attivazione dei nuovi bandi.

Invece, per gli operatori economici che non hanno ancora effettuato la procedura di pre-abilitazione e al momento non risultano abilitati, sarà necessario effettuare una nuova richiesta di abilitazione per continuare ad operare sul MePA.

Diverse sono le novità sulla nuova piattaforma:

  • procedure per l’abilitazione semplificate
  • maggiore integrazione e interoperabilità con sistemi esterni
  • esperienza utente e interfaccia grafica migliorate

Sono queste le direttrici del cambiamento della piattaforma che si sostanziano però in risultati che porteranno agli utenti vantaggi concreti. Parliamo della nuova abilitazione degli Operatori economici, semplificata e unica per MePA e Sistema dinamico.

Ma le novità si concretizzano anche nelle nuove funzioni di gestione del catalogo per gli Operatori economici.

Proprio in ambito negoziale il nuovo sistema mostra tutte le sue potenzialità garantendo una elevatissima flessibilità, configurabilità e personalizzazione.

Pertanto se sei un operatore abilitato o un nuovo operatore che vuole abilitarsi al MEPA e hai bisogno di assistenza e supporto contatta i nostri uffici:

Ref. Dott. Francesco Bomparola, Tel. 0983859021 – email: sportellinrete.corigliano@confcommercio.cs.it

Credito di imposta locazioni e affitto d’azienda turismo

Credito di imposta locazioni e affitto d’azienda turismo

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 37/E dell’11 luglio 2022 ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili.

Come noto, la suddetta disposizione ha previsto che il credito d’imposta sulle locazioni che spetta alle imprese del settore turistico nonché a quelle dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 – Gestione di piscine, con le modalità e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

Si ricorda che il credito d’imposta spetta a condizione che i beneficiari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.

La misura si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche ed è stata autorizzata dalla Commissione europea con la decisione C(2022) 3099 final del 6 maggio 2022. In particolare, in conformità con la predetta decisione, l’Agenzia delle Entrate precisa che il credito d’imposta può essere riconosciuto solo per i canoni di locazione pagati entro il 30 giugno 2022.

La domanda può essere fatta, esclusivamente, con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato.

La domanda deve essere presentata dall’11 luglio 2022 al 28 febbraio 2023.

Oppure la domanda deve essere presentata dal 15 settembre 2022 al 28 febbraio 2023:

  • per i soggetti che hanno attivato una partita IVA per proseguire l’attività del de cuius ovvero che hanno posto in essere un’operazione che ha determinato trasformazione aziendale nel periodo che intercorre da gennaio 2019 alla data di presentazione dell’Autodichiarazione e che, pertanto, sono tenuti alla compilazione dei campi “Erede che prosegue l’attività del de cuius/trasformazione” e “Codice fiscale del de cuius/PARTITA IVA cessata” nel frontespizio del modello di Autodichiarazione;
  • per i soggetti che intendono comunicare la cessione del credito d’imposta al locatore.

Negli stessi periodi è possibile:

  • inviare una nuova Autodichiarazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa;
  • presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

Inoltre, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, è istituito il seguente codice tributo:

  • “6978” denominato “Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione, – articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”.
Quattordicesima pensionati 2022: a chi spetta e quanto?

Quattordicesima pensionati 2022: a chi spetta e quanto?

Dal 1° luglio l’Inps corrisponderà ai dipendenti e ai pensionati con almeno 64 anni di età che soddisfino precisi requisiti reddituali la cosiddetta “quattordicesima” ovvero quella somma aggiuntiva annuale prevista dalla Legge 127/2007.

Le pensioni sulle quali spetta la quattordicesima sono:

  • pensioni di anzianità
  • pensioni di vecchiaia
  • pensioni anticipate
  • pensioni di invalidità e di inabilità
  • pensioni ai superstiti.

I requisiti per ottenere la quattordicesima sono:

  • di tipo economico, in quanto la pensione deve rientrare in determinate soglie (fino a un reddito individuale annuo pari a 13.969,10 euro);
  • di età, in quanto la quattordicesima spetta solo ai pensionati che hanno compiuto e compiranno 64 anni.

L’Inps provvederà a corrispondere la quattordicesima insieme alla pensione di luglio a condizione che il pensionato abbia compiuto, entro il 31 luglio 2022, 64 anni di età. Chi, invece, compirà gli anni nel secondo semestre del 2022 riceverà l’assegno a dicembre.

L’accredito sarà automatico. Nel caso in cui per errore la quattordicesima non dovesse arrivare, magari a causa di un errore sulla presunzione di reddito dell’Inps, il soggetto dovrà provvedere all’invio dell’apposita richiesta all’ente previdenziale in maniera autonoma o rivolgendosi ad un Patronato.

Per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi al nostro Patronato – tel. 0983859021.

Proroga delle riduzioni accise sul carburante

Proroga delle riduzioni accise sul carburante

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio il decreto del Ministro dell’Economia e Finanze di concerto con il Ministro della Transizione Ecologica, che ha esteso fino al prossimo 2 agosto, le riduzioni temporanee delle accise sui carburanti, nonché l’applicazione dell’aliquota I.V.A., ridotta al 5% sul gas naturale impiegato per autotrazione.

In particolare, fino al prossimo 2 agosto, continueranno a trovare applicazione le seguenti aliquote d’accisa attualmente praticate:

  • Benzina 47,84 centesimi di euro per litro;
  • Gasolio per autotrazione 36,74 centesimi di euro per litro;
  • GPL per autotrazione 18,261 centesimi si euro per chilo;
  • Metano per autotrazione zero euro per metro cubo.

Il decreto ha confermato, inoltre, che, per effetto della rimodulazione esposta delle aliquote, anche per il periodo decorrente dal 9 luglio al 2 agosto, non troverà applicazione l’aliquota di accisa del gasolio commerciale, usato come carburante, attraverso il meccanismo dei rimborsi periodici in favore degli autotrasportatori.

Si dispone, infine, che per la corretta applicazione delle esposte aliquote d’accisa, gli esercenti i depositi commerciali dei richiamati prodotti energetici e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti sono tenuti a trasmettere, entro il prossimo 9 agosto, all’ufficio competente dell’Agenzia delle Dogane, a mezzo di posta elettronica certificata (art. 19 bis D.Lgs 504/1995), ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi degli esposti carburanti giacenti nei relativi depositi e impianti, alla data del 2 agosto 2022.

Alla copertura delle minori entrate si provvede attraverso 916,03 milioni di euro di maggior gettito IVA, conseguito dallo Stato nel periodo 1° aprile-31 maggio 2022.