Conciliazione agevolata delle controversie tributarie

Conciliazione agevolata delle controversie tributarie

Come noto, la legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha introdotto, in alternativa agli istituti di definizione agevolata previsti dall’articolo 1, commi da 186 a 205, la possibilità di definire le controversie tributarie mediante la sottoscrizione di un accordo conciliativo “fuori udienza” con il beneficio di una riduzione delle sanzioni ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge e l’ulteriore vantaggio di un’ampia rateazione degli importi dovuti (commi da 206 a 212 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023).

A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 17, comma 2 del Dl n. 34/2023, la procedura conciliativa “fuori udienza” è stata estesa alle controversie fiscali pendenti al 15 febbraio 2023 anziché al 1° gennaio 2023 e il termine per la sottoscrizione dell’accordo è prorogato dal 30 giugno al 30 settembre 2023.

Con la Circolare n. 9/E del 19 aprile 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sull’istituto, nonché indicazioni relative ad alcuni profili procedimentali, ad integrazione di quanto già precisato in precedenza.

Di seguito, si illustrano i principali chiarimenti forniti con la circolare.

  1. Presupposti ed ambito di applicazione della conciliazione agevolata

L’Agenzia delle Entrate, con riferimento alla pendenza della lite, ritiene sufficiente che alla data del 15 febbraio 2023, indicata dal legislatore con il nuovo DL n. 34/2023, sia stata effettuata la notifica del ricorso alla controparte, non essendo richiesto per la definizione della lite che alla medesima data sussista anche l’ulteriore presupposto della costituzione in giudizio, che dovrà comunque essere effettuata nei termini di legge.

Riguardo alle controversie aventi ad oggetto gli atti impositivi che al 15 febbraio 2023 sono in fase di reclamo o mediazione, viene precisato che, decorsi i novanta giorni di cui all’articolo 17-bis, comma 2, Dlgs n. 546/1992, al ricorrente costituitosi in giudizio non è preclusa la possibilità di effettuare una proposta di conciliazione agevolata della lite. La circolare specifica, inoltre, che ai fini della pendenza della lite innanzi alle Corti di giustizia tributaria di secondo grado, è necessario che l’appello al 15 febbraio 2023 sia stato notificato alla controparte, non essendo sufficiente la mera pendenza del termine per impugnare la sentenza di primo grado.

Con riferimento alla possibilità di sottoscrivere la conciliazione agevolata, non rileva, poi, la circostanza che la proposta conciliativa sia stata presentata prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio 2023, sempreché l’accordo venga sottoscritto successivamente e, comunque, entro il 30 settembre 2023.

Con riguardo all’ambito di applicazione, l’istituto interessa le controversie relative ad atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle entrate (avvisi di accertamento, atti di recupero dei crediti d’imposta non spettanti e ogni altro atto di imposizione che rechi una pretesa tributaria qualificata). Devono, invece, considerarsi escluse dalla conciliazione agevolata sia le liti vertenti sui dinieghi espressi o taciti di rimborso sia quelle aventi ad oggetto atti che non recano una pretesa tributaria qualificata o che risultano essere atti di mera riscossione.

  1. Oggetto e perfezionamento della conciliazione agevolata. Riduzione delle sanzioni

Come anticipato, con riguardo all’oggetto dell’istituto agevolativo, la circolare chiarisce che è ammessa la possibilità di sottoscrivere conciliazioni agevolate sulla base di proposte presentate prima della entrata in vigore della legge di bilancio 2023. Con riferimento, invece, alle controversie non ancora interessate da un procedimento conciliativo, è opportuno che la proposta sia formulata in tempo utile per consentire l’espletamento dell’istruttoria e addivenire alla conclusione dell’eventuale accordo entro il termine fissato dalla legge

Viene inoltre precisato, richiamando la circolare n. 2/E del 2023, che è ammessa la conciliazione parziale della controversia allorché l’accordo interessi una parte dell’atto impositivo impugnato.

In ipotesi di sottoscrizione di un accordo di conciliazione parziale, è preclusa la possibilità di una successiva adesione alla definizione automatica di cui ai commi da 186 a 205 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2023, in relazione alla parte di pretesa tributaria rimasta in contestazione. Ciò, in ragione del dettato normativo che prevede la possibilità di definire le liti mediante la sottoscrizione di un accordo conciliativo agevolato «In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205».

Infine, in tema di sanzioni, a differenza di quanto avviene per la definizione automatica delle liti pendenti, la normativa riguardante la conciliazione agevolata non disciplina espressamente l’ipotesi di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni.

Pertanto, l’Agenzia ritiene che la conciliazione agevolata non sia applicabile alle controversie con oggetto le sole sanzioni poiché, in tal caso, il beneficio della riduzione delle penalità a un diciottesimo del minimo, rappresenterebbe un abbattimento automatico della sanzione, contrario alla ratio legis.

  1. Modalità di pagamento e decadenza

Le somme dovute per la conciliazione agevolata, per intero o limitatamente alla prima rata, devo essere versate entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo. Le rate successive devono essere versate, insieme ai relativi interessi, entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata.

Al riguardo, la circolare in esame ricorda che il pagamento rateale può essere effettuato in un numero di rate più esteso, considerato che è consentita la dilazione in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. È invece, espressamente esclusa la compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Con riferimento alle somme già versate in pendenza di giudizio, il documento di prassi evidenzia che tali somme devono essere scalate da quanto dovuto a titolo di conciliazione. L’Amministrazione finanziaria precisa che, nel caso in cui le somme già versate in pendenza del giudizio siano di ammontare superiore rispetto a quanto dovuto, per la conciliazione agevolata possa essere riconosciuto il rimborso della differenza.

Infine, viene evidenziato che l’accordo si perfeziona con il pagamento della pretesa tributaria o della prima rata: in caso contrario si decade dalla riduzione delle sanzioni ad un diciottesimo del minimo. In tale ipotesi, nella fase di recupero delle residue somme dovute saranno applicate le sanzioni per omesso versamento nella misura ordinaria.

Rottamazione quater – Domande fino al 30 giugno

Rottamazione quater – Domande fino al 30 giugno

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato che è differito al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione della domanda di adesione alla Definizione agevolata (Rottamazione-quater), attualmente fissato al 30 aprile dalla Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi da 231 a 252 della Legge n. 197/2022).

Pertanto i contribuenti avranno a disposizione due mesi in più per presentare le dichiarazioni di adesione alla speciale procedura di rottamazione.

Conseguentemente è differito al 30 settembre 2023 (invece del 30 giugno 2023) il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione trasmetterà ai contribuenti la Comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della Definizione agevolata.

Si ricorda che la nuova forma di definizione agevolata si applica ai carichi di importo superiore ai 1.000 euro, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

In particolare, è prevista la possibilità di estinguere tali debiti con il pagamento della sola somma capitale (oltre alle somme dovute a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento), con esclusione degli interessi iscritti e delle sanzioni incluse nei carichi stessi, degli interessi di mora, delle sanzioni civili, accessorie ai crediti di natura tributaria, e delle somme maturate a titolo di aggio.

Per procedere alla definizione, il debitore deve comunicare all’Agente della riscossione, mediante apposita dichiarazione da trasmettere telematicamente entro la nuova data del 30 giugno 2023, la sua volontà di voler usufruire del beneficio, indicando anche il numero di rate prescelto per l’eventuale pagamento dilazionato, con l’impegno di rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire.

Approfitta della rottamazione delle cartelle 2023 per estinguere eventuali debiti.

Per informazioni e presentazione della domanda vieni a trovarci presso i nostri uffici Confcommercio di via Metaponto a Corigliano Rossano oppure chiamaci allo 0983859021

Crediti d’imposta energia anche per il 2023

Crediti d’imposta energia anche per il 2023

Il decreto “Bollette” ha prorogato anche al secondo trimestre 2023 i crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Vengono rimodulate le percentuali al ribasso.

Pertanto, le imprese con Potenza Disponibile pari o superiore a 4,5 kW che abbiano registrato un aumento della spesa per l’energia di almeno il 30 per cento nel I trimestre 2023, hanno diritto ad un credito d’imposta pari al 35 per cento della spesa sostenuta per l’energia elettrica e pari al 45 per cento della spesa sostenuta per il gas.

Per il II trimestre 2023 invece qualora le stesse imprese abbiano registrato un aumento della spesa per l’energia di almeno il 30 per cento, avranno diritto ad un credito d’imposta pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l’energia elettrica e pari al 20 per cento della spesa sostenuta per il gas.

I crediti d’imposta possono essere utilizzati solo in compensazione mediante il modello F24 entro e non otre il 31 dicembre 2023.

Confcommercio Cosenza propone alle imprese associate il servizio di calcolo dei crediti di imposta attraverso il proprio “Sportello Energia”.

I nostri uffici sono a disposizione degli associati per raccogliere la necessaria documentazione e realizzare il calcolo dei crediti di imposta loro spettanti.

Assegno Unico e Universale: Incrementi 2023

Assegno Unico e Universale: Incrementi 2023

Nella circolare n. 41 del 7 aprile scorso, l’INPS recepisce le novità dettate dalla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022, artt. 1, commi 357 e 358) che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, incrementa gli importi dell’Assegno Unico e Universale spettanti ai figli minori entro il primo anno di vita e quelli per i nuclei familiari numerosi. La norma – intervenendo sulla disciplina dettata dal d.lgs. n. 230/2021 – ha inoltre stabilizzato gli aumenti effettuati nel corso del 2022 in favore dei figli disabili maggiorenni e conferma l’incremento dell’eventuale maggiorazione transitoria per i nuclei con figli disabili.

L’Istituto, nell’emanare le prime indicazioni relative ai nuovi incrementi, fornisce anche utili esempi pratici. Occorre tenere presente la tabella che contiene i nuovi valori e le soglie d’importo dell’assegno previsti per il 2023, adeguati alle variazioni del costo della vita (ossia dell’indice dei prezzi al consumo).

Nuclei con figli di età inferiore a un anno

A partire dal mese di gennaio 2023, è previsto un incremento del 50% dell’importo dell’Assegno Unico per ciascun figlio di età inferiore all’anno di età.

Nuclei familiari numerosi (con tre o più figli)

Sempre con la stessa decorrenza (gennaio 2023) l’incremento dell’importo dell’Assegno Unico nella misura del 50% viene riconosciuto anche per i nuclei con tre o più figli, limitatamente ai figli di età compresa tra uno e tre anni. In tale caso, l’aumento riguarda solo i livelli di ISEE fino alla soglia dei 43.240 euro.

Nel caso di nuclei con almeno quattro figli, la maggiorazione mensile pari a 100 euro viene incrementata del 50% e, dunque, aumentata a 150 euro mensili.

Nuclei con figli disabili

La Legge di Bilancio 2023, nel rendere strutturale l’assetto delineato con il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2023:

  • ai nuclei con figli disabili senza limiti di età è corrisposto l’Assegno unico e universale con importi fino a un massimo di 189,20 euro per ISEE inferiore o uguale a 16.215 euro;
  • le maggiorazioni in funzione del grado di disabilità per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età sono stabilmente equiparate a quelle dei figli disabili minorenni.

Modalità e termini di presentazione dell’ISEE

Come descritto nella circolare Inps n. 132/2022, a partire dal 1° marzo 2023, per coloro che hanno già trasmesso la domanda di Assegno unico e universale all’INPS entro il 28 febbraio 2023, che non sia stata respinta né revocata, decaduta o oggetto di rinuncia, non sussiste l’onere di ripresentarne una nuova per continuare a fruire dell’Assegno per tutto il periodo 2023.

Questa semplificazione non riguarda, però, la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), che dovrà invece essere presentata nel rispetto della scadenza annuale al fine di poter usufruire dell’importo completo.

Per maggiori informazioni, vieni a trovarci presso i nostri uffici Confcommercio di via Metaponto a Corigliano Rossano oppure chiamaci allo 0983859021.

Bonus Asilo Nido 2023: al via le domande

Bonus Asilo Nido 2023: al via le domande

Il Bonus consiste in un aiuto in denaro, che viene erogato sotto forma di rimborso delle spese sostenute, a favore dei genitori di figli nati, affidati o adottati fino a 3 anni di età.

Il Bonus Asilo Nido può essere utilizzato per pagare le rette di asili nido pubblici e privati autorizzati, o per forme di assistenza domiciliare, nel caso di bambini affetti da gravi patologie croniche i quali non possono frequentare l’asilo.

Per il 2023 è possibile presentare domanda all’Inps dal 28 febbraio 2023 fino al 31 dicembre 2023.

La domanda per il bonus, può essere presentata dal genitore di minore nato/adottato/in affido temporaneo per uno dei seguenti eventi:

  • pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati dagli Enti locali;
  • utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione a favore di bambini, al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.

Per quanto riguarda i beneficiari, l’Inps ha recepito la direttiva 2011/98/UE che ne amplia la platea. Possono richiedere il bonus asilo nido:

  • gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani;
  • i “lavoratori altamente qualificati” titolari di Carta blu;
  • i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei prevedono il diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
  • gli stranieri titolari di permesso di ingresso e soggiorno per lavoro autonomo.

Il bonus asilo nido è inoltre, riconosciuto ai titolari di:

  • permesso di lavoro subordinato di durata almeno semestrale;
  • permesso di lavoro stagionale almeno semestrale;
  • permesso di assistenza minori, rilasciato ai familiari per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore;
  • permesso di protezione speciale concesso per il pericolo di persecuzione o tortura in caso di rientro nel Paese di origine;
  • permesso per casi speciali (situazioni accertate di violenza o di grave sfruttamento).

Nella domanda occorre indicare i mesi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 2023 (fino ad un massimo di 11) per i quali si richiede il beneficio. Gli importi variano in base all’ISEE.

Riportiamo di seguito le soglie per il Bonus Asilo Nido ISEE con le relative somme erogabili:

  • ISEE  fino a 25.000 euro – bonus totale annuo pari a 3.000 euro, erogabile in massimo 11 mensilità dal valore di 272,72 euro ciascuna;
  • ISEE da 25.001 a 40.000 euro – bonus totale annuo pari a 2.500 euro, erogabile in massimo 11 mensilità dal valore di 227,27 euro ciascuna;
  • ISEE oltre 40.000 euro – bonus totale annuo pari a 1.500 euro, erogabile in massimo 11 mensilità dal valore di 136,37 euro ciascuna.

Il contributo viene erogato dietro presentazione della documentazione attestante il pagamento delle rette e non può superare la spesa effettivamente sostenuta dall’utente. Il bonus asilo nido, non viene erogato per coprire i servizi integrativi alla scuola (es. ludoteche, spazi gioco, pre scuola, post scuola ecc.).

Le ricevute di pagamento delle rette non presentate all’atto della domanda devono essere allegate in procedura entro il 31 luglio 2024.

Ai fini del rimborso, la documentazione (ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale o, per gli asili nido aziendali, attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o della trattenuta in busta paga) deve contenere tutte le seguenti informazioni:

  • denominazione e partita IVA dell’asilo nido;
  • nome, cognome e CF del minore;
  • mese di riferimento;
  • estremi di pagamento o quietanza di pagamento;
  • nome, cognome e CF del genitore che sostiene l’onere della retta (che deve coincidere con il richiedente il beneficio).

Ti ricordiamo che presso i nostri uffici potrai fare richiesta di presentazione dell’Isee, utile ai fini della domanda per il Bonus Asilo Nido.

Vieni a trovarci presso i nostri uffici Confcommercio di via Metaponto a Corigliano Rossano oppure chiamaci allo 0983859021.