Annullamento saldo e stralcio contributi

Annullamento saldo e stralcio contributi

L’Inps con la circolare n.86/2023 ha fornito le indicazioni per richiedere l’annullamento del saldo e stralcio contributi con il conseguente ripristino della posizione contributiva.

L’annullamento dei debiti contributivi, a seguito delle operazioni di saldo e stralcio dei debiti fino a 1.000 euro (previsto nel decreto-legge 199/2018 e dalla legge 197/2022) hanno comportato una riduzione della posizione contributiva ai fini pensionistici per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, dei lavoratori autonomi agricoli, e ai committenti e professionisti iscritti alla Gestione separata dell’Inps.

La normativa in questione ha disposto l’annullamento automatico, alla data del 30 aprile 2023, dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro.

Tra i debiti coperti dal saldo e stralcio rientrano anche quelli contributivi verso l’Inps. L’annullamento del debito e la contestuale decadenza dell’obbligo di versamento, incide in maniera negativa anche sul monte contributivo ai fini della pensione, visto che la posizione previdenziale risulta alimentata in funzione dell’effettivo versamento della contribuzione prevista per legge.

Visto che queste categorie di contribuenti sono escluse dall’applicazione del principio di automaticità delle prestazioni, la posizione assicurativa cresce in proporzione alla contribuzione versata: la norma introdotta dal decreto lavoro, quindi, interviene per evitare che questi possano essere danneggiati dall’annullamento automatico dei debiti contributivi.

Il decreto lavoro, all’articolo 23 bis, ha previsto per i contribuenti iscritti alle Gestioni:

  • Degli artigiani e dei commercianti
  • dei lavoratori autonomi agricoli
  • dei committenti e professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS

la possibilità di ricalcolare i debiti annullati con l’obiettivo di tutelare le posizioni assicurative.

In questo modo tali soggetti potranno saldare i debiti stralciati in un’unica soluzione oppure in rate mensili da versare entro la scadenza del 31 dicembre.

Chi intende versare quanto dovuto per ripristinare la propria posizione previdenziale dovrà presentare un’apposita domanda all’Inps. Sarà possibile richiedere il riconteggio dei debiti stralciati se alla data dell’annullamento (24 ottobre 2018 e 30 aprile 2023) i debiti risultavano oggetto di:

  • rateizzazione concessa dall’agente della riscossione o definizione agevolata ancora in corso;
  • procedimento giudiziale teso ad accertare la fondatezza della pretesa dell’Istituto;
  • intimazione di pagamento o azioni esecutive dell’agente della riscossione.

L’Istituto, viste le due diverse misure di stralcio, ha predisposto due specifici modelli di domanda, tramite i quali i contribuenti potranno richiedere:

  1. dei debiti di importo residuo, fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della il riconteggio dei debiti annullati ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 119/2018, stralcio dei debiti di importo residuo, fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
  2. il riconteggio dei debiti annullati ai sensi dell’articolo 1, comma 222, della legge n. 197/2022, stralcio riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
  3. In fase di domanda gli interessati dovranno:
  4. indicare il numero della Cartella di pagamento/Avviso di Addebito oppure i periodi oggetto di annullamento per i quali è richiesto il riconteggio;
  5. selezionare la modalità di pagamento prescelta, in unica soluzione o a rate;
  6. impegnarsi a effettuare il versamento integrale della somma dovuta, a titolo di contributi e sanzioni civili, entro il 31 dicembre 2023;
  7. dichiarare (ipotesi limitata alla domanda di riconteggio dei debiti annullati ai sensi della legge n. 197/2022) l’importo eventualmente versato dal 1° gennaio 2023 fino alla data di annullamento del 30 aprile 2023.

La richiesta deve essere trasmessa entro il 10 novembre 2023.

Dopo che l’Istituto avrà accettato la richiesta, calcolato e comunicato l’importo dovuto dai contribuenti, questi dovranno procedere al pagamento entro il 31 dicembre 2023 in un’unica soluzione o in rate mensili di pari importo.

Per informazioni e presentazione della domanda vieni a trovarci presso i nostri uffici Confcommercio di via Metaponto a Corigliano Rossano oppure chiamaci allo 0983859021

Decreto Flussi. Ingressi 2023 – 2025

Decreto Flussi. Ingressi 2023 – 2025

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 27 settembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 ottobre 2023, è stata definita la determinazione dei flussi di cittadini stranieri, per il triennio 2023 – 2025, che possono entrare in Italia per motivi di lavoro subordinato (stagionale e non) e autonomo.

Il DPCM distribuisce queste quote tra settori, tipologie di lavoro e di lavoratori indicando, inoltre, il calendario delle domande da parte dei datori di lavoro.

Il datore di lavoro che richiede un lavoratore straniero residente all’estero deve verificare presso il Centro per l’impiego competente – e attraverso la presentazione di un apposito modello predisposto dall’Anpal – l’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione per procedere con l’assunzione. Ciò al fine di garantire un’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale della procedura.

Ai fini della verifica dell’indisponibilità, lo stesso datore dovrà allegare un modello di autocertificazione all’istanza di nulla osta al lavoro quale dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) in cui si attesta l’assenza di riscontro da parte del Centro per l’impiego alla richiesta presentata, decorsi 15 giorni lavorativi dalla data della stessa; la non idoneità del lavoratore accertata dal datore ad esito negativo dell’attività di selezione del personale inviato dal Centro per l’impiego; la mancata presentazione, senza giustificato motivo, a seguito di convocazione da parte del datore, al colloquio di selezione dei lavoratori inviati dal Centro per l’impiego, decorsi almeno 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta.

Inoltre, si ricorda che fino al prossimo 26 novembre sarà disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda di nulla osta al lavoro sul portale del Ministero dell’Interno.

I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro, potranno essere trasmesse in via definitiva solo tramite le consuete modalità telematiche:

  • dal 2 dicembre, per i lavoratori subordinati non stagionali di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l’Italia;
  • dal 4 dicembre per gli altri lavoratori subordinati non stagionali;
  • dal 12 dicembre per i lavoratori stagionali.

I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote decorrono, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, dalle ore 9,00 del 5, del 7 e del 12 febbraio sia del 2024 che del 2025, secondo la ripartizione del Decreto in esame e fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Per informazioni e presentazione della richiesta vieni a trovarci presso i nostri uffici Confcommercio di via Metaponto a Corigliano Rossano oppure chiamaci allo 0983859021 (email enasco@confocmmercio.cs.it).

DPCM 27-09-2023

Osservatorio Confcommercio Energia: Prezzi ancora alti

Osservatorio Confcommercio Energia: Prezzi ancora alti

Calano i prezzi di luce e gas nell’ultimo semestre ma la spesa energetica rispetto al periodo pre crisi è più alta del 44%. “Urgente il ripristino dei crediti d’imposta e l’azzeramento degli oneri di sistema”.

L’analisi di Confcommercio sui costi energetici per le imprese del terziario (guarda i i dati completi in pdf) indica che, nonostante la lieve flessione dei prezzi registrata nell’ultimo semestre, il costo dell’energia continua a rimanere su valori fuori dall’ordinario. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica è ancora elevato: negli ultimi due anni ha registrato livelli del tutto eccezionali (fino a 700 €/MWh) e, nonostante oggi si sia riposizionato su valori più vicini alla norma (tra i 100 e i 130 €/MWh), il suo valore appare comunque pari ad oltre il doppio rispetto ai prezzi registrati nel periodo pre-crisi (2019).

La crisi energetica del biennio 2021-2022 – ha osservato Confcommercio – non può considerarsi, quindi, ancora superata e i suoi effetti si faranno sentire anche nel prossimo futuro. Peraltro, le tensioni geopolitiche, alimentate ora anche dal conflitto in Medioriente che determina un ulteriore forte elemento di instabilità sui mercati, manterranno elevato il pericolo di fiammate nei prezzi dell’energia ben oltre il 2023″.

Spesa energetica +44% rispetto al 2019

Se si considerano insieme le componenti “luce e gas”, la spesa per le imprese del terziario di mercato è stata, nel 2022, pari a 32,9 miliardi di euro ed è prevista ridursi, nel 2023, a 19,3 miliardi di euro (-41% sull’anno precedente). Tuttavia, nel confronto con il 2019 (anno considerato di “normalità economica” sotto il profilo energetico) la spesa del 2023 risulterà complessivamente maggiore del 44%.

Pesa ancora il prezzo dei carburanti

Il caro carburanti continua a colpire duramente i trasporti e tutto il comparto della mobilità. A settembre 2023, il prezzo medio della benzina alla pompa è stato superiore del 18% rispetto all’anno precedente e del 26% sul periodo pre-crisi (settembre 2019). Analoghe dinamiche caratterizzano il prezzo del gasolio. Di conseguenza, si stimano extra costi, su base annua, pari a circa 15 mila euro per ogni camion.

Secondo Confcommercio, “le recenti misure adottate dal Governo per mitigare l’impatto dei costi dell’energia per imprese e famiglie (decreto legge 131/2023) andrebbero, dunque, fortemente potenziate, a cominciare dalla necessità di reintrodurre i crediti d’imposta energetici e di azzerare gli oneri generali di sistema per il settore elettrico, analogamente a quanto fatto per il gas. Inoltre, sul caro carburanti si dovrà assicurare continuità al beneficio del gasolio commerciale, indispensabile per la competitività delle imprese di autotrasporto e utile al contenimento dell’inflazione, e rendere strutturale questo beneficio anche per i bus turistici che da fine agosto non ne usufruiscono più”.

Riforma del lavoro sportivo. Chiarimenti dell’INL

Riforma del lavoro sportivo. Chiarimenti dell’INL

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con Circolare n. 2/2023, e annessa Nota n. 460/2023, ha fornito dei chiarimenti in merito alle tipologie contrattuali applicabili e il connesso inquadramento previdenziale e assicurativo per i rapporti di lavoro sportivo.

Si ricorda che la normativa in materia di lavoro sportivo è stata di recente riordinata e riformata con il d.lgs. n. 36/2021, e i successivi decreti correttivi n. 163/2022 e n. 120/2023, in attuazione dell’art. 5 della legge delega n. 86/2019.

Rispetto a quanto già espressamente previsto dalla normativa in vigore, l’INL chiarisce che nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato. Trattasi di una presunzione relativa in quanto si prevede espressamente che il lavoro sportivo costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. l’attività sia svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
  2. lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
  3. la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi 8 ore settimanali oppure 5 giorni ogni mese ovvero 30 giorni ogni anno.

Trattasi di condizioni che vanno verificate autonomamente, caso per caso, al fine di verificarne la sussistenza sulla base della previsione di legge, senza che il superamento di una di esse comporti necessariamente il venir meno del requisito. Così, a titolo esemplificativo, qualora si superino le 8 ore settimanali ma l’impiego risulti comunque inferiore ai 5 giorni al mese o ai 30 giorni l’anno il requisito potrà ritenersi soddisfatto.

Diversamente da quanto avviene nel professionismo, nell’area del dilettantismo il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

  1. la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive; al superamento di tale impegno orario resta dunque in capo alle parti dimostrare l’insussistenza degli indici relativi alla natura subordinata del rapporto;
  2. le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.

Pertanto, resta inteso che al ricorrere dei predetti requisiti non è applicabile la disciplina in materia di etero-organizzazione prevista dall’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015.

L’Istituto rende altresì noto che la comunicazione obbligatoria al Registro delle attività sportive dilettantistiche (v. art. 6, D.Lgs. n. 39/2021), riguardante i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo, equivale a tutti gli effetti alle comunicazioni al centro per l’impiego di cui all’art. 9-bis, commi 2 e 2-bis, del D.L. n. 510/1996. Tale comunicazione va effettuata entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro.

Anche l’obbligo di tenuta del libro unico del lavoro può essere adempiuto in via telematica all’interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l’importo di euro 15.000, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.

Tuttavia, nelle more dell’operatività del Registro delle attività sportive, le comunicazioni dovranno essere necessariamente effettuate come di consueto mediante il centro per l’impiego. Tale ultima precisazione vale per le sole comunicazioni che non siano state già effettuate per il tramite del Registro alla data odierna, rispetto alle quali non è, quindi, dovuto alcun ulteriore adempimento comunicativo al centro per l’impiego.

Per quanto concerne le prestazioni sportive dei volontari, l’Istituto precisa che esse non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.

Anche riguardo la stipula di contratti di apprendistato, l’INL rammenta che per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all’art. 43, d.lgs. n. 81/2015, e per i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all’art. 45, d.lgs. n. 81/2015, il limite di età minima è fissato a 14 anni, in deroga alle attuali disposizioni di legge. Inoltre, al termine del periodo di apprendistato, il rapporto si risolve automaticamente.

In relazione agli aspetti previdenziali, sebbene ai lavoratori subordinati sportivi si applichino le tutele previste per la Naspi, i datori di lavoro non sono tenuti al versamento dei contributi di cui all’art. 2, commi 28 e 31, della L. n. 92/2021 (contributo addizionale e c.d. ticket di licenziamento).

Corsi sicurezza sul lavoro a Corigliano – Rossano

Corsi sicurezza sul lavoro a Corigliano – Rossano

In programma a breve, presso la sede di Corigliano – Rossano di via Metaponto, i corsi di formazione relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Confcommercio Cosenza è ente Accreditato presso la Regione Calabria per l’erogazione di corsi di formazione sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. I corsi sono studiati per tipologia di rischio a seconda del settore ATECO in cui rientra l’impresa, così come previsto dall’Accordo Stato – Regioni ed assolvono perfettamente a tutti gli obblighi previsti di legge.

I prossimi corsi in partenza sulla sicurezza sui luoghi di lavoro:

Corso di formazione per responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) – Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è un soggetto con compiti di consulenza che opera in posizione di neutralità, gli è responsabile del reato di evento se l’infortunio si verifica a causa della consulenza erroneamente resa. Il corso è suddiviso in tre moduli in funzione della tipologia di rischio dell’azienda individuata sulla base del codice ATECO: Aziende a Basso Rischio (durata 16 ore), Aziende a Medio Rischio (durata 32 ore), Aziende ad Alto Rischio (durata 48 ore). Sono obbligate ad iscriversi tutte le aziende con almeno un dipendente.

Corso di formazione per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) – Il Rappresentante è eletto dai lavoratori, con diverse modalità, a seconda del numero di dipendenti occupati nell’azienda. Le aziende che occupano non più di 15 lavoratori, votano il Rappresentante scegliendolo tra i dipendenti, mentre le aziende che contano più di 15 lavoratori, eleggono il Rappresentante per la sicurezza all’interno delle rappresentanze sindacali aziendali. Il corso ha una durata di 32 ore ed è rivolto a tutti i coloro siano stati eletti, all’interno della propria azienda, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Corso Addetto alla Prevenzione degli Incendi – L’addetto alla prevenzione incendi è il lavoratore che ha avuto il compito di mettere in pratica le attività di prevenzione degli incendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro, in caso di emergenza e di salvataggio degli altri lavoratori, in coordinamento con i responsabili di primo soccorso. Il corso è suddiviso in due moduli in funzione del rischio presente in azienda: Basso Rischio (durata 4 ore), Medio Rischio (durata 8 ore). Sono obbligate ad iscriversi tutte le aziende con almeno un dipendente.

Corso di formazione per addetto al primo soccorso in azienda – L’addetto al primo soccorso ha il compito di intervenire in caso di necessità, prima dell’arrivo dei soccorsi specializzati. Il corso è suddiviso in due moduli in funzione della tipologia di azienda: Aziende di tipologia A (durata 16 ore), Aziende tipologia B-C (durata 12 ore). Sono obbligate ad iscriversi tutte le aziende con almeno un dipendente.

Corso di formazione lavoratori – L’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 impone al Datore di Lavoro di assicurare a ciascun lavoratore formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono destinatari del corso di formazione tutti i tipi di lavoratori. Il corso è suddiviso in 3 moduli in funzione delle mansioni e dei possibili danni che ne possono derivare al lavoratore: Settore basso rischio (4 ore + 4); Settore medio rischio (4 ore + 8); Settore alto rischio (4 ore +12).

Per iscrizioni e informazioni contatta i nostri uffici di Corigliano – Rossano via Metaponto – tel. 0983 859021, email corigliano@confcommercio.cs.it