Laura Barbieri rieletta alla Presidenza di Fipe Confcommercio Cosenza

Laura Barbieri rieletta alla Presidenza di Fipe Confcommercio Cosenza

Rinnovati gli organi della Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi della provincia di Cosenza per il quinquennio 2024 – 2029.

Laura Barbieri è stata rieletta alla presidenza di Fipe Confcommercio Cosenza per il prossimo quinquennio 2024-2029. L’elezione è avvenuta all’unanimità nel corso dell’assemblea elettiva della federazione che rappresenta e assiste bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, discoteche, stabilimenti balneari, ma anche mense, ristorazione multilocalizzata, emettitori buoni pasto e casinò.

Barbieri, titolare insieme alla sua famiglia dell’Hotel Barbieri di Altomonte, è alla guida di Fipe Cosenza dal 2019. Nel suo primo mandato ha avuto il difficile compito di guidare la federazione durante il difficile periodo della pandemia, con iniziative a sostegno delle imprese del settore e proposte per la ripartenza.

Sono onorata della fiducia che l’Assemblea mi ha voluto riconoscere. Ci aspettano cinque anni di lavoro intenso con delle sfide che dobbiamo obbligatoriamente affrontare prima fra tutte la carenza di personale nei pubblici esercizi – ha dichiarato la Presidente Barbieri – per questo ho voluto accanto a me una squadra che unisse l’esperienza di chi svolge questa attività da anni alla freschezza delle nuove generazioni di imprenditori”.

Rinnovato anche il Consiglio Direttivo che affiancherà la presidente Barbieri e sarà composto da Aiello Sergio (Presidente SILB – Sindacato Italiano Locali da Ballo), Caroli Andrea (Titolare Afieri House – Corigliano Rossano), Carravetta Romina (Ristorante Papero Verde – Rende), Cavallo Gianni (Gallery Cafè – Corigliano Rossano) De Francesco Andrea (Molto Music Pub – Rende), De Luca Enrico (Lavinium – Mormanno), Giannotti Antonio (Presidente SIB – Sindacato Italiano Balneari), Greco Tommaso (IGreco – Cosenza), Lenonino Francesco (La Malteria – Corigliano Rossano, Cosenza), Rose Maria Elisa (Hostaria De Mendoza – Rende).

Soddisfatti per la rielezione di Laura Barbieri il Presidente di Confcommercio Cosenza e la Direttrice Maria Santagada che in una dichiarazione congiunta hanno affermato “Siamo certi che Laura Barbieri continuerà a guidare con competenza e passione la Fipe di Cosenza. Il suo impegno sarà fondamentale per affrontare le sfide che il settore sta attraversando e per valorizzare il ruolo strategico della ristorazione e del turismo nel nostro territorio”.

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Assegno Inclusione: come verificare l’esito della domanda

Assegno Inclusione: come verificare l’esito della domanda

L’ADI è una misura di sostegno economico e di integrazione sociale e professionale condizionata all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

Se stai aspettando l’esito della tua domanda per l’Assegno di Inclusione (ADI), è importante essere informati su come verificare il suo status e cosa fare in caso di esito positivo o negativo. In questo articolo, ti guideremo attraverso il processo per assicurarti di ricevere tutte le informazioni necessarie.

L’ADI è una misura di sostegno economico e di integrazione sociale e professionale, e per ottenere questo beneficio, è fondamentale aderire al Patto di Attivazione Digitale (PAD) e superare tutti i controlli relativi ai requisiti previsti.

Una volta presentata la domanda, l’INPS comunicherà l’esito. Se la domanda viene accettata, l’importo sarà accreditato sulla Carta di Inclusione. Altrimenti, se la domanda viene respinta, ci sono opzioni di riesame o ricorso giudiziario entro 30 giorni dalla comunicazione dell’esito.

È importante tenere presente che alcune domande potrebbero richiedere un supplemento istruttorio se la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presenta omissioni o difformità. In questi casi, è possibile correggere la DSU o fornire documenti giustificativi entro un certo periodo di tempo.

Inoltre, se ci sono discrepanze tra i dati della DSU e quelli dell’Anagrafe della Popolazione Residente (ANPR), la domanda potrebbe essere sospesa per ulteriori verifiche. Dopo il processo di verifica, l’operatore potrà confermare la discordanza o annullare la sospensione, a seconda dei risultati.

Infine, è importante notare che a partire da marzo 2024, coloro che non hanno ancora presentato una domanda per l’Assegno Unico Universale (AUU) dovrebbero farlo. La domanda per l’ADI non sostituisce quella per l’AUU.

Per assistenza e supporto nella presentazione della domanda, puoi rivolgerti al Patronato 50&PiùEnasco, che offre consulenza e assistenza per compilare la DSU e l’ISEE necessario per ADI e AUU. Assicurati di essere informato su tutti i passaggi e di seguire attentamente le istruzioni per massimizzare le tue possibilità di successo nell’ottenere l’ADI.

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APE Sociale. Chiarimenti INPS

APE Sociale. Chiarimenti INPS

Con la Circolare n. 35/2024, l’Inps ha fornito le istruzioni e alcuni chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2024 (L. n.213/2023, art. 1, co. 136-137) riguardanti l’Ape sociale (art. 1, co. 179-186, l. n. 232/2016).

In particolare, l’Istituto ha illustrato la proroga dell’Ape sociale per il 2024, l’innalzamento del requisito anagrafico per l’accesso e l’incumulabilità con i redditi di lavoro e ha chiarito che restano invariati i requisiti contributivi e le altre condizioni per l’accesso al beneficio.

Innalzamento del requisito anagrafico

Al riguardo, le disposizioni in materia di Ape sociale continuano ad applicarsi ai soggetti che si trovano nelle condizioni elencate nella l. n. 232/2016, lett. da a) a d), art. 1, c. 179, fino al 31 dicembre 2024, in presenza del requisito anagrafico di 63 anni e 5 mesi.

Restano fermi i 30 anni di contribuzione per i caregiver, gli invalidi civili e i disoccupati di lunga durata ed i 36 anni contributivi per le attività gravose che, tuttavia, hanno visto l’eliminazione del requisito dei 32 anni per gli operai edili ed i ceramisti e delle 23 professioni di cui all’all.n.3 di cui alla l. n. 234/2021 (come, ad esempio, i professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate, i tecnici della salute, gli addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate e i servizi personali ed assimilati). Pertanto, l’elenco dei lavoratori gravosi rimane quello dell’all. C l. 232/2016 come modificato dalla l. 205/2017.

Resta altresì ferma la riduzione del requisito contributivo di 12 mesi per ogni figlio fino a un massimo di 2 anni per le lavoratrici madri.

Pertanto, per le domande di verifica delle condizioni di accesso al beneficio presentate dal 1° gennaio 2024, è necessario accertare tra i requisiti, che i soggetti siano in possesso, al momento della domanda o comunque entro il 31 dicembre 2024, di un’età anagrafica pari ad almeno 63 anni e 5 mesi.

Inoltre, le nuove disposizioni si applicano anche a coloro che hanno perfezionato i requisiti per l’accesso al beneficio in anni precedenti ma che non hanno presentato la relativa domanda di verifica, nonché ai soggetti decaduti dal beneficio, ad esempio, per superamento dei limiti reddituali annuali, e che ripresentano domanda nel corso dell’anno 2024.

Si precisa altresì che i soggetti in possesso del provvedimento di certificazione possono presentare domanda di accesso al beneficio anche successivamente al nuovo termine di scadenza della sperimentazione (31 dicembre 2024).

Incumulabilità con i redditi di lavoro

In base alle nuove disposizioni, il titolare dell’Ape sociale, il cui accesso al beneficio è certificato nel 2024, decade dall’indennità ove:

  • svolga attività di lavoro dipendente o autonomo;
  • svolga lavoro autonomo occasionale (art. 2222 c.c.) da cui derivino redditi superiori al limite di 5.000 euro lordi annui.

Ai fini della decadenza, rilevano esclusivamente le attività di lavoro dipendente e autonomo svolte dalla decorrenza del beneficio fino alla data di compimento dell’età per la pensione di vecchiaia -67 anni, età anagrafica valida fino al 31.12.2026-.

Agli stessi fini, per il raggiungimento del limite dei € 5.000,00 di lavoro autonomo occasionale, invece, rileva il reddito annuo percepito nel periodo di godimento dell’Ape sociale, compreso, pertanto, quello relativo ai mesi dell’anno precedenti alla decorrenza della prestazione e quelli successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.

Pertanto, i beneficiari dell’Ape sociale sono tenuti a comunicare all’INPS la ripresa di attività di lavoro dipendente o autonomo, nonché l’avvenuto superamento del limite reddituale di 5.000 euro lordi annui previsto per il lavoro autonomo occasionale, entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento.

Per coloro, invece, che hanno ottenuto la certificazione per l’accesso in anni precedenti, continua ad essere in vigore il regime di incumulabilità che prevede che l’indennità sia compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui.

Termini di verifica e decorrenza

I soggetti interessati all’Ape sociale potranno presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso entro i termini di scadenza del 31 marzo 2024, 15 luglio 2024 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2024.

Diversamente, le domande presentate oltre i termini di scadenza e comunque entro il 30 novembre 2024, saranno prese in considerazione esclusivamente se, all’esito del monitoraggio delle domande presentate entro i termini suindicati, residueranno le necessarie risorse finanziarie.

I termini entro i quali l’Istituto deve comunicare ai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle domande di verifica sono i seguenti:

  • 30 giugno 2024, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo 2024;
  • 15 ottobre 2024, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2024;
  • 31 dicembre 2024, per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio 2024, ma entro il 30 novembre del medesimo anno.

Tale beneficio, in presenza di tutti i requisiti, decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda di trattamento, previa cessazione dell’attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato, svolta in Italia o all’estero.

Inoltre, la decorrenza del trattamento non potrà essere, comunque, anteriore al 1° febbraio 2024.

Infine, si precisa che i soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio siano già in possesso di tutti i requisiti e delle condizioni previste, devono presentare contestualmente anche la domanda dell’Ape sociale.

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Fondo per l’Eccellenza Gastronomica e Agroalimentare: un’opportunità per le imprese Italiane

Fondo per l’Eccellenza Gastronomica e Agroalimentare: un’opportunità per le imprese Italiane

Aggiornamento. Con decreto direttoriale del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), allegato alla presente, è stato riaperto lo sportello per la presentazione delle domande relative al fondo per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano.

Le domande potranno essere nuovamente presentate a partire dalle ore 10,00 del 12 marzo 2024 e fino alle ore 12,00 del 13 maggio 2024. Le domande saranno visibili allo stato di compilazione in cui erano al momento della sospensione della piattaforma avvenuta il 1 marzo 2024.

Finanziamenti fino a 30.000 Euro per Ristoranti e Gelaterie! Con il “Fondo per l’Eccellenza Gastronomica”, Confcommercio Cosenza ti guida nell’accesso a sostegno finanziario per i tuoi investimenti.

Se sei un imprenditore nel settore della ristorazione, della pasticceria o della gelateria e desideri ottenere il “Fondo per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano”, Confcommercio Cosenza è qui per fornirti assistenza e supporto nell’intero processo di presentazione delle domande.

Il “Fondo per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano” è un incentivo mirato a valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano. Gestito da Invitalia e promosso dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, questo fondo offre due tipologie di agevolazioni:

  • Giovani diplomati: per finanziare i contratti di apprendistato tra le imprese e i giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, con una dotazione di 20 milioni di euro.
  • Macchinari e beni strumentali: per finanziare l’acquisto di macchinari professionali e di altri beni strumentali durevoli, con una dotazione di 56 milioni di euro.

Questa agevolazione è rivolta alle imprese di eccellenza nei settori della ristorazione, pasticceria e gelateria, favorendo gli investimenti necessari per migliorare e potenziare le attività.

Le domande possono essere presentate dal 1 marzo al 30 aprile 2024, offrendo alle imprese un’opportunità di accedere a finanziamenti significativi per sostenere la loro crescita e sviluppo.

Ecco alcuni punti salienti dell’iniziativa:

  • Le imprese possono ottenere un contributo a fondo perduto fino a 30.000 euro, coprendo massimo il 70% delle spese totali ammissibili per l’acquisto di macchinari e beni strumentali.
  • I beni strumentali devono essere nuovi di fabbrica, acquistati alle normali condizioni di mercato e mantenuti nello stato patrimoniale dell’impresa per almeno tre anni.
  • Le agevolazioni sono concesse nell’ambito del regolamento de minimis, offrendo un supporto compatibile con le normative europee.

Questa opportunità è rivolta a imprese operanti nei settori della ristorazione e della pasticceria regolarmente costituite da almeno 10 anni, o che dimostrino un significativo impegno verso la promozione dei prodotti italiani certificati.

Contatta Confcommercio Cosenza oggi stesso per ricevere assistenza dedicata e massimizzare le tue possibilità di ottenere il sostegno finanziario di cui hai bisogno per far crescere la tua impresa:

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Pensioni di reversibilità: in quali casi il ricalcolo d’ufficio

Pensioni di reversibilità: in quali casi il ricalcolo d’ufficio

Attraverso una circolare diffusa a dicembre 2023, l’Istituto ha recepito il principio sancito dalla Corte Costituzionale in tema di cumulabilità tra pensione di reversibilità e redditi percepiti dai superstiti.

Inps procederà alla ricostituzione dei trattamenti pensionistici che rientrano nella casistica esaminata dalla sentenza della Corte Costituzionale n.162/2022. Si tratta delle pensioni di reversibilità che sono state ridotte in misura superiore rispetto ai redditi percepiti dal superstite. A seguito del ricalcolo, gli arretrati rilevati saranno liquidati nei limiti della prescrizione quinquennale.

Come si è espressa la Corte Costituzionale

La Consulta ha stabilito che il combinato disposto del terzo e quarto periodo del comma 41 dell’art. 1, L. n.335/1995, e della correlata Tabella F. violano il principio di ragionevolezza. Non prevedono infatti il divieto a procedere alla decurtazione effettiva della pensione in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi, in caso di cumulo tra pensione ai superstiti e redditi aggiuntivi.

È stata quindi rilevata la necessità di prevedere un tetto alla riduzione delle pensioni di reversibilità che rientrano in questa fattispecie, introducendo il limite della “concorrenza dei redditi”.

Come sarà effettuata la ricostituzione

Risalendo alla data di liquidazione del trattamento pensionistico, l’INPS calcolerà le differenze sui ratei arretrati e gli interessi legali e/o la rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale.

Pensione di reversibilità e redditi percepiti: in che misura sono cumulabili

Sono previste quattro casistiche, in base all’ammontare degli importi assoggettabili all’Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali:

  • Se il reddito è inferiore o pari a tre volte il tratta- mento minimo Inps, la pensione è interamente cumulabile con i redditi del beneficiario;
  • Se il reddito è superiore a tre volte il trattamento minimo Inps, la pensione è cumulabile per il 75% con i redditi del beneficiario;
  • Se il reddito è superiore a quattro volte il tratta- mento minimo Inps, la pensione è cumulabile per il 60% con i redditi del beneficiario;
  • Se il reddito è superiore a cinque volte il tratta- mento minimo Inps, la pensione è cumulabile per il 50% con i redditi del beneficiario.

Non concorrono alla formazione di reddito i seguenti importi:

  • i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni;
  • il reddito prodotto dalla casa in cui si vive;
  • le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata;
  • la stessa pensione ai superstiti.

Si ricorda, infine, che il divieto di cumulare oltre un certo limite reddito e pensione di reversibilità non viene applicato se i titolari del trattamento sono figli (minori, studenti o inabili), da soli o in concorso con il coniuge.

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