Con la Circolare n. 35/2024, l’Inps ha fornito le istruzioni e alcuni chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2024 (L. n.213/2023, art. 1, co. 136-137) riguardanti l’Ape sociale (art. 1, co. 179-186, l. n. 232/2016).

In particolare, l’Istituto ha illustrato la proroga dell’Ape sociale per il 2024, l’innalzamento del requisito anagrafico per l’accesso e l’incumulabilità con i redditi di lavoro e ha chiarito che restano invariati i requisiti contributivi e le altre condizioni per l’accesso al beneficio.

Innalzamento del requisito anagrafico

Al riguardo, le disposizioni in materia di Ape sociale continuano ad applicarsi ai soggetti che si trovano nelle condizioni elencate nella l. n. 232/2016, lett. da a) a d), art. 1, c. 179, fino al 31 dicembre 2024, in presenza del requisito anagrafico di 63 anni e 5 mesi.

Restano fermi i 30 anni di contribuzione per i caregiver, gli invalidi civili e i disoccupati di lunga durata ed i 36 anni contributivi per le attività gravose che, tuttavia, hanno visto l’eliminazione del requisito dei 32 anni per gli operai edili ed i ceramisti e delle 23 professioni di cui all’all.n.3 di cui alla l. n. 234/2021 (come, ad esempio, i professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate, i tecnici della salute, gli addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate e i servizi personali ed assimilati). Pertanto, l’elenco dei lavoratori gravosi rimane quello dell’all. C l. 232/2016 come modificato dalla l. 205/2017.

Resta altresì ferma la riduzione del requisito contributivo di 12 mesi per ogni figlio fino a un massimo di 2 anni per le lavoratrici madri.

Pertanto, per le domande di verifica delle condizioni di accesso al beneficio presentate dal 1° gennaio 2024, è necessario accertare tra i requisiti, che i soggetti siano in possesso, al momento della domanda o comunque entro il 31 dicembre 2024, di un’età anagrafica pari ad almeno 63 anni e 5 mesi.

Inoltre, le nuove disposizioni si applicano anche a coloro che hanno perfezionato i requisiti per l’accesso al beneficio in anni precedenti ma che non hanno presentato la relativa domanda di verifica, nonché ai soggetti decaduti dal beneficio, ad esempio, per superamento dei limiti reddituali annuali, e che ripresentano domanda nel corso dell’anno 2024.

Si precisa altresì che i soggetti in possesso del provvedimento di certificazione possono presentare domanda di accesso al beneficio anche successivamente al nuovo termine di scadenza della sperimentazione (31 dicembre 2024).

Incumulabilità con i redditi di lavoro

In base alle nuove disposizioni, il titolare dell’Ape sociale, il cui accesso al beneficio è certificato nel 2024, decade dall’indennità ove:

  • svolga attività di lavoro dipendente o autonomo;
  • svolga lavoro autonomo occasionale (art. 2222 c.c.) da cui derivino redditi superiori al limite di 5.000 euro lordi annui.

Ai fini della decadenza, rilevano esclusivamente le attività di lavoro dipendente e autonomo svolte dalla decorrenza del beneficio fino alla data di compimento dell’età per la pensione di vecchiaia -67 anni, età anagrafica valida fino al 31.12.2026-.

Agli stessi fini, per il raggiungimento del limite dei € 5.000,00 di lavoro autonomo occasionale, invece, rileva il reddito annuo percepito nel periodo di godimento dell’Ape sociale, compreso, pertanto, quello relativo ai mesi dell’anno precedenti alla decorrenza della prestazione e quelli successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.

Pertanto, i beneficiari dell’Ape sociale sono tenuti a comunicare all’INPS la ripresa di attività di lavoro dipendente o autonomo, nonché l’avvenuto superamento del limite reddituale di 5.000 euro lordi annui previsto per il lavoro autonomo occasionale, entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento.

Per coloro, invece, che hanno ottenuto la certificazione per l’accesso in anni precedenti, continua ad essere in vigore il regime di incumulabilità che prevede che l’indennità sia compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui.

Termini di verifica e decorrenza

I soggetti interessati all’Ape sociale potranno presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso entro i termini di scadenza del 31 marzo 2024, 15 luglio 2024 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2024.

Diversamente, le domande presentate oltre i termini di scadenza e comunque entro il 30 novembre 2024, saranno prese in considerazione esclusivamente se, all’esito del monitoraggio delle domande presentate entro i termini suindicati, residueranno le necessarie risorse finanziarie.

I termini entro i quali l’Istituto deve comunicare ai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle domande di verifica sono i seguenti:

  • 30 giugno 2024, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo 2024;
  • 15 ottobre 2024, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2024;
  • 31 dicembre 2024, per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio 2024, ma entro il 30 novembre del medesimo anno.

Tale beneficio, in presenza di tutti i requisiti, decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda di trattamento, previa cessazione dell’attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato, svolta in Italia o all’estero.

Inoltre, la decorrenza del trattamento non potrà essere, comunque, anteriore al 1° febbraio 2024.

Infine, si precisa che i soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio siano già in possesso di tutti i requisiti e delle condizioni previste, devono presentare contestualmente anche la domanda dell’Ape sociale.

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