Bonus baby sitting. Attivazione procedura per presentazione domande

Bonus baby sitting. Attivazione procedura per presentazione domande

Con comunicato stampa dell’8.4.2021, l’Inps ha reso nota l’attivazione della procedura per la fruizione del nuovo bonus baby-sitting, disciplinato all’art.2 del D.L. n.30/2021.

Beneficiari del bonus: i lavoratori di seguito specificati:

  • iscritti alla Gestione separata Inps;
  • lavoratori autonomi iscritti all’Inps;
  • personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19;
  • taluni lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato.

Importo del bonus: l’importo massimo del bonus è di 100 euro settimanali e viene erogato mediante il Libretto famiglia.

Modalità di inoltro della domanda: la domanda di accesso al bonus può essere inoltrata:

  • mediante l’apposito servizio online “Bonus servizi di babysitting”, tramite sito internet INPS (i soggetti interessati devono risultare in possesso dello SPID, Firma digitale o del PIN di tipo dispositivo rilasciato dall’Istituto;
  • tramite Patronato.

Per qualsiasi informazione potete contattare i nostri uffici. Il nostro Patronato è a disposizione per offrire tutta l’assistenza necessaria.

Lavoratori fragili 2021: proroga al 30 giugno delle tutele Covid

Lavoratori fragili 2021: proroga al 30 giugno delle tutele Covid

La misura che equipara l’assenza al ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili, ai sensi della Legge 104, viene prorogata fino al 30 giugno 2021.

LAVORATORI FRAGILI 2021: COME FUNZIONA LA TUTELA

La tutela prevista per i lavoratori con disabilità grave consiste nell’equiparazione dell’assenza dal lavoro per i dipendenti pubblici e privati al ricovero ospedaliero.

In sostanza quando i lavoratori non si recano al lavoro possono chiedere che l’assenza venga considerata come ricovero ospedaliero e accedere di conseguenza alla retribuzione che spetta in questi casi.

Una misura che era rimasta “in sospeso” e che riguarda le tutele del cosiddetto articolo 26 del Cura Italia, che riguardava i lavoratori con disabilità grave, per i quali il periodo di assenza dal lavoro poteva venire equiparato al ricovero ospedaliero: finalmente viene sciolto il nodo della sua scadenza, che era ancora fissata al 28 febbraio. All’articolo 15 ne viene prorogata la validità fino al 30 giugno 2021, prevedendo, peraltro, l’applicabilità della misura anche retroattivamente, dal 1 marzo, per coprire il vuoto normativo intercorso tra il 28 febbraio e la proroga.
Inoltre viene finalmente fatta chiarezza rispetto a due punti correlati che erano rimasti senza risposta da tempo:

  • si prevede la non computabilità del periodo di assenza nel periodo di comporto;
  • tale periodo di assenza non comporta una diminuzione delle somme erogate dall’INPS per l’indennità di accompagnamento per minorazione civile.

CHI PUO’ ACCEDERE ALLA MISURA

I lavoratori interessati dalla disposizione sono:

  • lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ( 3, comma 3, legge n. 104 del 1992);
  • lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

QUANDO SCADE LA MISURA

La misura viene prorogata quindi fino al 30 giungo 2021 ed è prevista la sua applicabilità anche per il periodo che va dal 1° marzo e la data di entrata in vigore della disposizione al fine di non creare un vuoto normativo.

COMPUTO DELL’ASSENZA E PERIODO DI COMPORTO

Il decreto finalmente chiarisce anche un nodo che era rimasto irrisolto: la problematica relativa all’eventuale computo del periodo di assenza dal servizio dei lavoratori dipendenti in condizione di fragilità ai fini del periodo di comporto, scaturita dal fatto che il comma 2 dell’art.26 del D.L. n.18/2020 non contempla in modo espresso l’esclusione di tale periodo dal calcolo del periodo di comporto.
Al fine di conferire maggiore chiarezza al dettato normativo, il Decreto Sostegni prevedere espressamente la non computabilità del periodo di assenza nel periodo di comporto al comma 2 del citato articolo 26.

NESSUNA DECURTAZIONE DELL’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

Infine, viene previsto che i periodi di assenza dal servizio per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità in condizione di gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, non comportino una diminuzione delle somme erogate dall’INPS a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile. Infatti, la vigente normativa prevede che il pagamento dell’indennità venga sospeso in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo pari o superiore a 30 giorni.

Per qualsiasi informazione potete contattare i nostri uffici. Il nostro Patronato è a disposizione per offrire tutta l’assistenza necessaria.

Fonte Patronato 50&Più Enasco

Agenzia delle Entrate. Indicazioni agli uffici territoriali sulla proroga dei termini

Agenzia delle Entrate. Indicazioni agli uffici territoriali sulla proroga dei termini

Con il Provvedimento del 6 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate detta agli uffici territoriali i criteri attuativi per il rinvio della notifica degli atti impositivi e degli avvisi bonari emessi nel 2020, previsto dal DL n. 34 del 2020 (decreto “Rilancio”), come modificato da ultimo dal DL n. 41 del 2021 (decreto “Sostegni”).

Come noto, l’articolo 157 del decreto “Rilancio” ha previsto che:

  • gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo ed il 31 dicembre 2020, sono emessi dagli uffici entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022;

  • gli atti e le comunicazioni di cui al comma 2, elaborati centralmente con modalità massive entro il 31 dicembre 2020, sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo tra  il  1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022;

  • per gli atti e le comunicazioni caratterizzati da indifferibilità e urgenza e nei casi in cui l’emissione dell’atto è necessaria al perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi, la notifica può essere effettuata senza tener conto delle deroghe in precedenza citate.

Tanto premesso, il provvedimento dell’Agenzia, come previsto dall’art. 157, comma 6, del Decreto “Rilancio” e tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 5 del Decreto “Sostegni” (Definizione agevolata per operatori economici che hanno subito una grave perdita di fatturato), individua le modalità di applicazione della proroga dei termini per la notifica, in modo che – distribuendo le attività in un arco temporale più ampio – sia reso agevole l’adempimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti interessati.

In particolare, viene previsto che gli atti siano notificati in modalità possibilmente uniforme, seguendo prioritariamente l’ordine cronologico di emissione.

Gli uffici terranno conto dei carichi di lavoro assegnati, attese le risorse umane a disposizione. In fase di pianificazione delle attività, gli uffici terranno altresì conto anche degli effetti sui soggetti di cui si avvarranno per la notifica degli atti (messi, operatori postali) in modo da evitare per quanto possibile agli stessi incrementi significativi dei carichi di lavoro.

In ogni caso è fatta salva la deroga nei casi di indifferibilità e urgenza o al fine del perfezionamento di adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

Inoltre, il provvedimento prevede che la notificazione degli atti e l’invio delle comunicazioni di cui al comma 2 dell’art. 157 del decreto “Rilancio” siano distribuiti nel periodo indicato tenendo conto anche delle notificazioni degli atti, degli invii delle comunicazioni e della messa a disposizione degli inviti elaborati dopo il 31 dicembre 2020, che non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 157, nonché tenendo conto dei tempi necessari all’espletamento delle attività propedeutiche all’esercizio della riscossione.

Ford – Confcommercio. Sconti sui veicoli commerciali per gli associati

Ford – Confcommercio. Sconti sui veicoli commerciali per gli associati

Ford e Confcommercio hanno stretto un nuovo accordo che garantisce alle imprese associate speciali condizioni commerciali di acquisto di uno o più veicoli Ford.

L’accordo prevede sull’intera gamma di veicoli nuovi Ford, compresi quelli a motore GPL, sconti a partire dal 16% e fino al 37%.

Le percentuali di sconto sono valide su veicoli in stock presso i concessionari Ford Partner e per immatricolazioni entro il 31 Dicembre 2021.

Per usufruire delle speciali condizioni che Ford riserva agli Associati Confcommercio, basta recarsi presso uno dei concessionari FordPartner e, all’atto della prenotazione del veicolo (firma contratto), presentare la propria Tessera Confcommercio, o Confcommercio Card, valida per l’anno in corso.

Per saperne di più visita ASSOCIATI CONFCOMMERCIO o contatta i nostri uffici.

Fonte Confcommercio

Vaccini nelle imprese, c’è l’intesa. Confcommercio “reperire in fretta le dosi”

Vaccini nelle imprese, c’è l’intesa. Confcommercio “reperire in fretta le dosi”

Vaccinazioni al via nei luoghi di lavoro: lo prevede l’accordo sottoscritto tra parti sociali e Governo, rappresentato dai ministri del Lavoro, Andrea Orlando, e della Salute, Roberto Speranza.

L’intesa prevede che i vaccini siano somministrati, a tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto, con il supporto dei medici aziendali e della rete Inail. L’adesione è volontaria: i costi di medici e infermieri saranno a carico dell’azienda, mentre vaccini e siringhe saranno a carico dello Stato. I centri vaccinali potranno essere allestiti nelle aziende o nelle sedi delle rappresentanze datoriali o della bilateralità.

L’accordo aggiornare anche il protocollo sicurezza del 14 marzo 2020, già rivisto il 24 aprile: in particolare viene stabilito che per il rientro al lavoro dopo l’infezione occorre un tampone molecolare o antigenico negativo, fatto anche in una struttura sanitaria accreditato o autorizzata dal servizio sanitario. Confermato il principio secondo cui la mancata attuazione del protocollo determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Confcommercio: “ora occorre reperire in fretta le dosi”

A firmare l’accordo per la Confederazione è stata Donatella Prampolini, vicepresidente con delega a “Lavoro e Bilateralità”, che ha parlato di “confronto proficuo che ha consentito di recepire le proposte delle imprese per il miglior funzionamento dei protocolli. Ora bisogna fare presto a garantire la reperibilità e la diffusione dei vaccini”. Le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del terziario distributivo e del turismo già il 10 marzo scorso avevano rivolto un appello per sottolineare l’urgenza di realizzare un efficace piano di vaccinazione nelle aziende.

I contenuti principali dell’accordo

Il canale aziendale sarà parallelo a quello ordinario, non si tratta di una procedura alternativa. La vaccinazione in azienda costituirà infatti, si legge nel Protocollo, “un’attività di sanità pubblica nell’ambito del Piano strategico nazionale per la vaccinazione anti-Covid-19 predisposto dal Commissario Straordinario”. Tutte le aziende potranno candidarsi liberamente: non è previsto nessun requisito minimo di carattere dimensionale. Se la vaccinazione verrà eseguita in orario di lavoro, il tempo necessario “sarà equiparato a tutti gli effetti all’orario di lavoro”. Esclusa inoltre espressamente, per annullare l’eventuale obiezione dei medici aziendali, la responsabilità penale degli operatori sanitari.

In alternativa alla vaccinazione diretta, se i datori di lavoro volessero collaborare all’iniziativa attraverso strutture sanitarie private possono concludere, anche attraverso le Associazioni di categoria di riferimento, una convenzione con strutture in possesso dei requisiti per la vaccinazione. Il Protocollo assicura inoltre la vaccinazione anche a quei lavoratori le cui aziende non sono tenute alla nomina del medico competente oppure non possano fare ricorso a strutture sanitarie private: possono infatti avvalersi comunque “delle strutture sanitarie dell’Inail” e, in questo caso, trattandosi di iniziativa vaccinale pubblica, gli oneri restano a carico dell’ente.

Per quanto riguarda poi l’aggiornamento del Protocollo delle regole anti contagio cui devono uniformarsi datori di lavoro e lavoratori, è stata semplificata la parte relativa a mascherine, trasferte e reingresso al lavoro dopo la positività. In particolare, si legge nel testo, “i lavoratori positivi oltre il 21esimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario” mentre per le trasferte il datore di lavoro deve tenere in conto “il contesto associato alle diverse tipologie di trasferta/viaggio previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione”. Anche l’utilizzo del lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati entra di diritto nell’aggiornamento, visto che le imprese vengono sollecitate a garantire il massimo utilizzo di questa nuova forma di lavoro per quelle attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, nonché per quelle non sospese.