Fipe torna in piazza a Roma

Fipe torna in piazza a Roma

Oggi Assemblea straordinaria della Federazione in Piazza San Silvestro per chiedere un programma definitivo per le riaperture e delle date certe. Parteciperà il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli.

Poco meno di sei mesi dopo “#SiamoATerra”, la manifestazione organizzata in 24 città con la partecipazione di migliaia di imprenditori, la Federazione italiana dei Pubblici Esercizi, torna oggi in piazza a Roma per dare volto e voce all’esasperazione di un settore in ginocchio.

All’Assemblea parteciperanno le sigle di tutte le componenti della galassia dei pubblici esercizi: titolari di bar e ristoranti, ovviamente, ma anche il mondo del catering e del banqueting, la ristorazione commerciale e collettiva, le discoteche, le imprese balneari e gli imprenditori del gioco legale e dell’intrattenimento. Tutti insieme chiederanno al governo un programma per la riapertura definitiva delle loro attività, alcune delle quali chiuse da 14 mesi, e una data certa per avviarlo. Previsti gli interventi di tanti piccoli imprenditori provenienti dalle diverse parti di Italia, che racconteranno le loro storie di quotidiana disperazione. Sono inoltre previsti interventi del presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, del presidente di Fipe, Lino Enrico Stoppani e dello chef tristellato Massimo Bottura, patron dell’Osteria Francescana di Modena.

Se nella manifestazione di ottobre il disagio era stato espresso apparecchiando simbolicamente tavole vuote nelle piazze d’Italia, stavolta si è scelto di convocare direttamente in piazza l’Assemblea Straordinaria della Federazione. L’obiettivo è chiedere direttamente al governo, e alla politica in generale, un impegno preciso: una data della ripartenza e un piano per farlo in sicurezza. “Sarà una forma di protesta ordinata e costruttiva, coerente con lo stile di una Federazione che ha sempre cercato un confronto con le istituzioni, rifuggendo populismi, polemiche e strumentalizzazioni e che oggi vuole dare un altro segnale forte”, rivendica Fipe.

Calugi: “c’è una battaglia politica che non fa bene a nessuno”

Intanto, nel giorno dell’audizione davanti alle Commissioni congiunte V e VI del Senato sul Dl Sostegni, il direttore generale Roberto Calugi, ha lanciato un nuovo appello alla politica sottolineando che “attorno alla riapertura dei pubblici esercizi si combatte una battaglia politica che non fa bene a nessuno. Qui è in gioco il futuro di migliaia di imprenditori e di oltre un milione di lavoratori. Ci aspettiamo che il governo affronti il tema della ripartenza dei nostri locali così come ha fatto in passato per altre categorie, prevedendo un piano preciso, misure stringenti e controlli a tappeto per punire chi non le rispetta”.

Gestione Separata INPS: le aliquote contributive del 2021

Gestione Separata INPS: le aliquote contributive del 2021

L’INPS ha provveduto ad aggiornare le aliquote e il valore minimale e massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti nel 2021 dagli iscritti alla Gestione Separata, di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335.

L’INPS fissa quindi le aliquote contributive, previdenziali e assicurative, dovute da collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti, differenziandole per soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria. Specifica inoltre le percentuali di ripartizione dell’onere contributivo.

E’ stata aumentata l’aliquota a carico dei professionisti, pari allo 0,26% per l’anno 2021 e pari allo 0,51% per l’anno 2022 e per l’anno 2023 (articolo 1, comma 398, della legge 30 dicembre 2020, n. 178).

Resta ferma invece l’ulteriore aliquota contributiva pari allo 0,72%, applicabile ai soli soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, per la tutela della maternità, della malattia e per l’assegno per il nucleo familiare.

 Le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l’anno 2021 sono fissate come segue:

 Aliquote gestione separata INPS 2021

Collaboratori e figure assimilate Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 34,23% (33,00 IVS + 0,72 + 0,51 aliquote aggiuntive)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 33,72% (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

Professionisti Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 25,98% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,26 Iscro)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

Massimale e Minimale Gestione separata INPS

Massimale

Per l’anno 2021 il massimale di reddito è pari a € 103.055,00. Pertanto, le aliquote per il 2021 si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale.

Minimale – Accredito contributivo

Per l’anno 2021 il minimale di reddito è pari a € 15.953,00.

Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 3.828,72; mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore, avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:

  • 4.144,59 (di cui 3.988,25 ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l’aliquota del 25,98%;
  • 5.379,35 (di cui 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%;
  • 5.460,71 (di cui 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 34,23%.

Reddito minimo annuo Aliquota Contributo minimo annuo
€ 15.953,00 24% € 3.828,72
€ 15.953,00 25,98% € 4.144,59 (IVS € 3.988,25)
€ 15.953,00 33,72% € 5.379,35 (IVS € 5.264,52
€ 15.953,00 34,23% € 5.460,71 (IVS € 5.264,52)

Versamenti, scadenze, ripartizione onere contributivo Gestione separata 

Collaboratori

Riguardo l’obbligo contributivo per i collaboratori (lavoro parasubordinato) come sempre la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3). In ogni caso l’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello “F24” telematico per i datori privati e il modello “F24 EP” per le Amministrazioni pubbliche. Per le Amministrazioni pubbliche le modalità sono illustrate nella circolare n. 23/2013 e nel messaggio n. 8460/2013.

Professionisti

Per quanto concerne i professionisti i iscritti alla Gestione separata, l’onere contributivo è a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito, tramite modello “F24” telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2020, primo e secondo acconto 2021).

Principio di cassa allargato

L’articolo 51 del TUIR dispone che le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato).

Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi problematica di natura previdenziale, è possibile rivolgersi ai nostri uffici.

Decreto sostegni: tutte le novità previdenziali

Decreto sostegni: tutte le novità previdenziali

Il decreto Sostegni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021, è in vigore dal 23 marzo e introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19.

Le principali novità riguardano: Indennità per lavoratori atipici, spettacolo, stagionali; Nuova indennità per i lavoratori sportivi; Reddito di Cittadinanza; Reddito di emergenza, Lavoratori fragili; Naspi. Tutte le novità e le misure previste dal decreto Sostegni per il lavoro.

Per approfondire l’argomento visita la nostra AREA RISERVATA o rivolgiti ai nostri uffici.

Bonus baby sitting. Attivazione procedura per presentazione domande

Bonus baby sitting. Attivazione procedura per presentazione domande

Con comunicato stampa dell’8.4.2021, l’Inps ha reso nota l’attivazione della procedura per la fruizione del nuovo bonus baby-sitting, disciplinato all’art.2 del D.L. n.30/2021.

Beneficiari del bonus: i lavoratori di seguito specificati:

  • iscritti alla Gestione separata Inps;
  • lavoratori autonomi iscritti all’Inps;
  • personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19;
  • taluni lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato.

Importo del bonus: l’importo massimo del bonus è di 100 euro settimanali e viene erogato mediante il Libretto famiglia.

Modalità di inoltro della domanda: la domanda di accesso al bonus può essere inoltrata:

  • mediante l’apposito servizio online “Bonus servizi di babysitting”, tramite sito internet INPS (i soggetti interessati devono risultare in possesso dello SPID, Firma digitale o del PIN di tipo dispositivo rilasciato dall’Istituto;
  • tramite Patronato.

Per qualsiasi informazione potete contattare i nostri uffici. Il nostro Patronato è a disposizione per offrire tutta l’assistenza necessaria.

Lavoratori fragili 2021: proroga al 30 giugno delle tutele Covid

Lavoratori fragili 2021: proroga al 30 giugno delle tutele Covid

La misura che equipara l’assenza al ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili, ai sensi della Legge 104, viene prorogata fino al 30 giugno 2021.

LAVORATORI FRAGILI 2021: COME FUNZIONA LA TUTELA

La tutela prevista per i lavoratori con disabilità grave consiste nell’equiparazione dell’assenza dal lavoro per i dipendenti pubblici e privati al ricovero ospedaliero.

In sostanza quando i lavoratori non si recano al lavoro possono chiedere che l’assenza venga considerata come ricovero ospedaliero e accedere di conseguenza alla retribuzione che spetta in questi casi.

Una misura che era rimasta “in sospeso” e che riguarda le tutele del cosiddetto articolo 26 del Cura Italia, che riguardava i lavoratori con disabilità grave, per i quali il periodo di assenza dal lavoro poteva venire equiparato al ricovero ospedaliero: finalmente viene sciolto il nodo della sua scadenza, che era ancora fissata al 28 febbraio. All’articolo 15 ne viene prorogata la validità fino al 30 giugno 2021, prevedendo, peraltro, l’applicabilità della misura anche retroattivamente, dal 1 marzo, per coprire il vuoto normativo intercorso tra il 28 febbraio e la proroga.
Inoltre viene finalmente fatta chiarezza rispetto a due punti correlati che erano rimasti senza risposta da tempo:

  • si prevede la non computabilità del periodo di assenza nel periodo di comporto;
  • tale periodo di assenza non comporta una diminuzione delle somme erogate dall’INPS per l’indennità di accompagnamento per minorazione civile.

CHI PUO’ ACCEDERE ALLA MISURA

I lavoratori interessati dalla disposizione sono:

  • lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ( 3, comma 3, legge n. 104 del 1992);
  • lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

QUANDO SCADE LA MISURA

La misura viene prorogata quindi fino al 30 giungo 2021 ed è prevista la sua applicabilità anche per il periodo che va dal 1° marzo e la data di entrata in vigore della disposizione al fine di non creare un vuoto normativo.

COMPUTO DELL’ASSENZA E PERIODO DI COMPORTO

Il decreto finalmente chiarisce anche un nodo che era rimasto irrisolto: la problematica relativa all’eventuale computo del periodo di assenza dal servizio dei lavoratori dipendenti in condizione di fragilità ai fini del periodo di comporto, scaturita dal fatto che il comma 2 dell’art.26 del D.L. n.18/2020 non contempla in modo espresso l’esclusione di tale periodo dal calcolo del periodo di comporto.
Al fine di conferire maggiore chiarezza al dettato normativo, il Decreto Sostegni prevedere espressamente la non computabilità del periodo di assenza nel periodo di comporto al comma 2 del citato articolo 26.

NESSUNA DECURTAZIONE DELL’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

Infine, viene previsto che i periodi di assenza dal servizio per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità in condizione di gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, non comportino una diminuzione delle somme erogate dall’INPS a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile. Infatti, la vigente normativa prevede che il pagamento dell’indennità venga sospeso in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo pari o superiore a 30 giorni.

Per qualsiasi informazione potete contattare i nostri uffici. Il nostro Patronato è a disposizione per offrire tutta l’assistenza necessaria.

Fonte Patronato 50&Più Enasco