Corigliano – Rossano. Rinnovo autorizzazioni commerciali su aree pubbliche

Corigliano – Rossano. Rinnovo autorizzazioni commerciali su aree pubbliche

Il comune di Corigliano – Rossano con Avviso Pubblico del 27 aprile 2021 rende noto che i titolari di autorizzazione commerciale per la vendita su aree pubbliche sul territorio comunale hanno tempo per rinnovare la concessione, in scadenza al 31 dicembre 2020, fino al 15 maggio 2021.

Per procedere al rinnovo della concessione, per la durata di 12 anni, sarà necessario inviare una pec all’indirizzo protocollo.coriglianorossano@asmepec.it, corredata dai seguenti documenti:

  • Modulo istanza rinnovo concessioni su aree pubbliche;
  • Documento identità ovvero nel caso di cittadini extracomunitari, il permesso di soggiorno;
  • Copia dell’autorizzazione rilasciata dal Comune;
  • Procura speciale (nel caso di invio della domanda da parte di persona diversa dal richiedente).

Per ulteriori approfondimenti potete consultare la nostra AREA RISERVATA o contattare i nostri uffici di Corigliano – Rossano.

Assicurazioni. Convenzione Axa agenzia di Corigliano Rossano

Assicurazioni. Convenzione Axa agenzia di Corigliano Rossano

Convenzione tra AXA Agenzia di Corigliano Calabro cod. 7981 e Confcommercio Imprese Per l’Italia Provincia di Cosenza.

L’offerta prevede sconti fino al 30% e prodotti realizzati in esclusiva per le imprese associate.

Per gli associati e i lori familiari conviventi (presenti nel certificato stato di famiglia), è riservata una vasta gamma di soluzioni assicurative a condizioni vantaggiose che vanno dal ramo azienda, alla protezione salute, fino alla responsabilità civile auto.

L’opportunità commerciale proposta consentirà agli associati di beneficiare della consulenza assicurativa e delle competenze che contraddistinguono la rete AXA AGENZIA DI CORIGLIANO CALABRO COD.7981 anche su soluzioni previdenziali di risparmio e investimento.

Per avere maggiori informazioni sulla convenzione contatta i nostri uffici o rivolgiti direttamente all’agenzia Axa Tel. 0983 886581.

Tutela dei lavoratori in condizione di fragilità e della quarantena

Tutela dei lavoratori in condizione di fragilità e della quarantena

L’INPS, con il messaggio n. 1667/2021, fornisce le istruzioni operative per il riconoscimento delle tutele di cui all’art. 26 del D.L. n. 18/2020 nei confronti dei lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia riconosciuta dall’INPS.

Per quanto riguarda le tutele dei c.d. lavoratori fragili, il comma 1, lett. a), dell’art. 15, D.L. n. 41/2021 (c.d. decreto Sostegni) ha esteso fino al 30 giugno 2021 l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro a degenza ospedaliera (secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 26, D.L. n. 18/2020) precisando che la tutela è riconosciuta al lavoratore laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità di lavoro agile ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 26.

Il comma 2-bis dell’articolo 26 stabilisce che i lavoratori “fragili” svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

L’Istituto procederà quindi al riconoscimento della tutela ai lavoratori “fragili” del settore privato assicurati per la malattia, dal 17 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, secondo la specifica disciplina di riferimento per la categoria lavorativa e il settore di appartenenza.

In merito alla tutela della quarantena e della permanenza domiciliare fiduciaria, la legge n. 178/2020 ha eliminato, con il comma 484 dell’art. 1, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’obbligo per il medico curante di indicare gli estremi del provvedimento che ha dato origine alle stesse, precedentemente previsto al co. 3 dell’art. 26, D.L. n. 18/2020.

L’Istituto provvederà al riconoscimento delle indennità economiche per le tutele di cui all’art. 26 entro gli specifici limiti di spesa. Resta inteso che la malattia sarà comunque tutelata secondo gli strumenti ordinari previsti dall’ordinamento.

Ogni elemento di ulteriore approfondimento e chiarimento è disponibile nella nostra AREA RISERVATA.

Fonte Confcommercio

Regione Calabria. Riqualificazione stabilimenti balneari

Regione Calabria. Riqualificazione stabilimenti balneari

La Regione Calabria ha pubblicato in pre-informazione un bando che intende sostenere le imprese del settore del turismo balneare e marittimo, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto.

La misura si rivolge alle microimprese che svolgono attività di gestione di stabilimenti e/o di strutture balneari marittime di cui al codice ATECO 93.29.20 in regime di regolare concessione.

Gli aiuti sono concessi nella forma di contributo in conto capitale, sulla base di una procedura valutativa a sportello. L’intensità dell’aiuto concedibile, in relazione alle spese ammissibili, è pari al 70%.

L’importo totale delle spese ammissibili dovrà essere di importo non inferiore a € 30.000, ogni beneficiario potrà ottenere € 50.000 come importo massimo del contributo concedibile.

Gli operatori interessati dovranno presentare, unitamente alla domanda di aiuto, una proposta progettuale in conformità con le finalità e gli obiettivi della misura, tenuto conto che le iniziative finanziabili attengono a:

  • riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento delle strutture nelle quali si svolge l’attività e delle relative pertinenze;
  • riqualificazione dell’attività finalizzata all’introduzione di nuovi servizi da offrire alla clientela e/o al loro potenziamento, miglioramento e/o consolidamento, anche tramite l’introduzione delle più moderne tecnologie informatiche e digitali, nonché finalizzate ad introdurre efficaci sistemi di distanziamento fisico per il contrasto alla diffusione del virus COVID19;
  • riqualificazione dell’attività e dei servizi in termini di sostenibilità ambientale, con particolare riferimento a: riduzione del consumo di plastiche e imballaggi e rifiuti; riduzione dei consumi energetici e delle emissioni, anche tramite l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia; efficace gestione della risorsa idrica; riqualificazione delle strutture e dell’attività tramite l’utilizzo di materiali eco-sostenibili; contenimento del rumore e riduzione dell’inquinamento acustico; accessibilità ai servizi offerti da parte della clientela con disabilità; implementazione di attività sportive a zero impatto ambientale.

Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 10:00 del 14/05/2021, utilizzando tassativamente la piattaforma informatica.

La presentazione della domanda si svolge in 2 fasi:
FASE 1 – Registrazione dell’utente, predisposizione della domanda e caricamento allegati. Le imprese interessate possono registrarsi attraverso lo sportello informatico reso disponibile all’indirizzo web www.bandifincalabra.it e predisporre la domanda a partire dal 14/05/2021 alle ore 10 e fino al 26/05/2021 alle ore 18.
FASE 2 – Invio della domanda (Click day)che potrà essere effettuato esclusivamente dal 27/05/2021 alle ore 10 fino al 27/05/2021 alle ore 18.

Tutti gli aggiornamenti, il bando e le ultime FAQ sono disponibili nella nostra AREA RISERVATA.

Per ulteriori approfondimenti è possibile contattare i nostri uffici.

Cronoprogramma per la graduale ripresa delle attività dei pubblici esercizi

Cronoprogramma per la graduale ripresa delle attività dei pubblici esercizi

Il D.L. n. 52/2021, disciplinante le nuove misure per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid19 che verranno applicate, salvo successivi interventi normativi, fino 31 luglio 2021, in parte fa salva la disciplina prevista dal DPCM del 2 marzo 2021 ad eccezione di alcuni specifici profili.

Con riferimento al comparto rappresentato, si segnala:

nelle zone bianche permane la disciplina previgente prevista dal DPCM del 2 marzo.

nelle zone gialle a partire dal 26 aprile:

  • saranno consentite le attività di ristorazione, con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche la sera, nel rispetto dei limiti orari per gli spostamenti (ad oggi ore 22.00);
  • permane il limite delle quattro persone al tavolo, ad eccezione che siano tutti conviventi;
  • consentiti i servizi di delivery (senza restrizioni orarie) e take away (fino alle 22.00) ad eccezione degli esercizi con codice ATECO 56.3 – bar, pub, birrerie, caffetterie, enoteche – ai quali resta consentito solo fino alle 18.00; in entrambi i casi permane il divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze del locale;
  • restano consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale;
  • restano comunque aperti gli esercizi siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
  • nelle giornate festive e prefestive continueranno a rimanere chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, e altre strutture ad essi assimilabili, con eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie;
  • sospese le attività che abbiano luogo in discoteche e locali assimilabili, all’aperto o al chiuso (tuttavia, sul punto si noti quanto specificato nel testo della circolare con riferimento ai live club);
  • restano sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differenti;
  • permane il divieto di feste nei luoghi chiusi o all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie
  • civili e religiose.

nelle zone gialle a partire dal 1° giugno, i cambiamenti d’interesse per il settore riguardano:

  • dalle 5.00 fino alle 18.00 le attività di ristorazione con consumo al tavolo saranno consentite anche al chiuso, sempre nel limite massimo 4 persone se non conviventi;

nelle zone gialle a partire dal 15 giugno è consentito lo svolgimento in presenza di fiere;

nelle zone gialle a partire dal 1° luglio sono consentiti convegni e congressi;

nelle zone arancioni e rosse permane la disciplina previgente, conseguentemente:

  • per le attività dei servizi di ristorazione sono consentiti solo i servizi di delivery (senza restrizioni orarie) e take away (fino alle 22.00) ad eccezione degli esercizi con codice ATECO 56.3 – bar, pub, birrerie, caffetterie, enoteche – ai quali resta consentito solo fino alle 18.00; in entrambi i casi permane il divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze del locale;
  • permane il divieto di feste, sagre, fiere, convegni, congressi, cerimonie pubbliche, nonché la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale bingo e casinò.

Ulteriori approfondimenti sono disponibili nella nostra AREA RISERVATA.

Fonte Fipe-Confcommercio