Riaperto lo sportello degli incentivi per l’autoproduzione di energia rinnovabile nelle PMI

Riaperto lo sportello degli incentivi per l’autoproduzione di energia rinnovabile nelle PMI

AGGIORNAMENTO: Con decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, pubblicato il 6 agosto 2025, è stata disposta la proroga del termine per la presentazione delle domande di agevolazione relative alla Misura M7-I16 del PNRR. La scadenza, inizialmente fissata al 30 settembre 2025, è posticipata alle ore 12:00 del 10 novembre 2025, al fine di favorire una più ampia partecipazione delle imprese e garantire il pieno utilizzo delle risorse disponibili. Inoltre, per le imprese di medie dimensioni che presenteranno domanda a partire dal 2 ottobre 2025, si applica l’obbligo di stipulare polizze assicurative contro danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali, come previsto dal decreto del 18 giugno 2025. Restano invariate tutte le altre disposizioni già stabilite dai precedenti decreti.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il Decreto Direttoriale del 30 giugno 2025 che disciplina l’apertura di un nuovo sportello per la concessione di incentivi a fondo perduto alle piccole e medie imprese italiane. L’intervento (del quale abbiamo parlato anche qui: MIMIT: contributi alle PMI per impianti fotovoltaici e mini-eolici), parte della Misura M7-I16 del PNRR nell’ambito della Missione 7 “REPowerEU”, mira a sostenere investimenti destinati all’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con una dotazione finanziaria pari a 178,6 milioni di euro, le agevolazioni sono riservate alle PMI che intendono realizzare impianti fotovoltaici o mini-eolici per l’autoconsumo immediato o differito, tramite sistemi di accumulo/stoccaggio. L’iniziativa si inserisce negli obiettivi climatici europei, promuovendo la transizione energetica e riducendo la dipendenza dalle fonti fossili.

Chi può accedere agli incentivi

Possono presentare domanda tutte le PMI che:

  • Non operano nei settori esclusi elencati nell’allegato A del decreto (tra cui agricoltura, pesca, attività estrattive, gioco d’azzardo, produzione tabacco e armamenti);
  • Non abbiano già beneficiato delle agevolazioni previste dal precedente sportello chiuso a giugno 2025;
  • Non siano classificate come “industrie ad alta intensità energetica” o “ad alta emissione di CO₂” secondo i criteri previsti dalla normativa nazionale.

Sono ammesse esclusivamente una domanda per impresa, da presentarsi in modalità telematica.

Obiettivi del provvedimento

L’intervento risponde al target M7-45 del PNRR, che prevede l’attivazione di convenzioni per l’utilizzo del 100% delle risorse disponibili entro il 30 giugno 2026. L’iniziativa ha un impatto diretto sull’efficienza energetica delle PMI, contribuendo in modo concreto al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e resilienza energetica del sistema produttivo nazionale.

Termini e modalità di presentazione

Le domande potranno essere presentate dal 8 luglio al 30 settembre 2025, esclusivamente online tramite la piattaforma Invitalia, seguendo le istruzioni operative già previste dal decreto del 14 marzo 2025. La valutazione sarà effettuata secondo una procedura a graduatoria, con attribuzione di punteggi legati alla qualità tecnica del progetto e alla coerenza con gli obiettivi climatici.

La documentazione richiesta include relazione tecnica asseverata, autocertificazioni, indicatori di impatto ambientale ed economico, e nel caso di importi superiori a 150.000 euro, anche dichiarazioni antimafia.

Per supporto alla compilazione della domanda o assistenza sui requisiti, le imprese associate possono rivolgersi agli uffici Confcommercio Cosenza.

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Bando Reti di Prodotto Calabria: contributi fino a 250.000 euro per imprese turistiche

Bando Reti di Prodotto Calabria: contributi fino a 250.000 euro per imprese turistiche

La Regione Calabria ha avviato un’importante misura di sostegno per il comparto turistico, attraverso l’Avviso Pubblico “Reti di Prodotto”, che rientra nel quadro degli interventi finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021–2027. L’obiettivo è favorire la cooperazione tra imprese, la valorizzazione integrata del territorio e lo sviluppo di un’offerta turistica innovativa, sostenibile e capace di rafforzare l’identità regionale attraverso il brand “Calabria Straordinaria”.

Chi può partecipare

Il bando si rivolge a reti composte da almeno tre imprese con sede legale o operativa in Calabria, operanti nel turismo o in settori collegati (ospitalità, cultura, enogastronomia, servizi, mobilità, ecc.). Le reti possono essere:

  • Giuridicamente costituite (es. reti d’impresa, consorzi, ATI/RTI);
  • In fase di costituzione, purché accompagnate da un protocollo d’intesa tra le imprese (Allegato C del bando).

Ogni rete deve individuare un’impresa capofila, che fungerà da rappresentante ufficiale nei confronti dell’Amministrazione Regionale. Tale soggetto sarà responsabile della presentazione della domanda, della gestione progettuale, della rendicontazione delle spese e dell’interlocuzione formale con gli enti preposti.

Importo del contributo

Il contributo concesso è a fondo perduto e varia da:

  • €180.000 (importo minimo ammissibile)
  • a €250.000 (importo massimo finanziabile)

Il sostegno rientra nel regime de minimis, che impone il limite massimo di €300.000 di aiuti pubblici ricevuti complessivamente da ciascuna delle imprese beneficiarie nei tre esercizi finanziari precedenti.

Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le spese finalizzate alla realizzazione delle attività previste dal progetto, in particolare:

  • Comunicazione e promozione, inclusa la produzione di gadget, materiale informativo, contenuti digitali (entro il 10% del budget promozionale);
  • Organizzazione di eventi simbolo per valorizzare territori e attrazioni locali (es. festival culturali, rassegne, manifestazioni tematiche);
  • Strumenti digitali e innovazione tecnologica: acquisto di software, licenze, piattaforme e servizi ICT per la gestione e commercializzazione dell’offerta turistica;
  • Spese per l’adeguamento o la costituzione della rete di imprese;
  • Spese di trasferta strettamente connesse alle attività progettuali;
  • Costi generali e gestionali dell’intervento.

È previsto che l’intero progetto venga concluso entro 18 mesi dalla sua approvazione, e che le spese rendicontate siano pari ad almeno l’80% del finanziamento concesso, pena la decadenza del contributo.

Come e quando presentare domanda

Le attività di compilazione e presentazione telematica delle domande di finanziamento dovranno concludersi entro le ore 12:00 del 30° giorno successivo all’apertura della piattaforma, pena l’esclusione.

Le domande devono essere trasmesse esclusivamente tramite il portale documentale regionale. Per l’accesso alla piattaforma è necessario che il rappresentante legale dell’impresa capofila sia in possesso di firma digitale e PEC.

Confcommercio Cosenza è a disposizione dei suoi associati per offrire informazioni dettagliate sul bando e supporto nella preparazione e presentazione delle domande.

Contatta i nostri uffici ai seguenti recapiti:

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Congedo parentale, tre mesi pagati all’80%: le novità della Legge di Bilancio 2025

Congedo parentale, tre mesi pagati all’80%: le novità della Legge di Bilancio 2025

Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro finalizzata a consentire a lavoratrici e lavoratori di occuparsi dei propri figli e soddisfare i loro bisogni emotivi e relazionali nei primi anni di vita.

La nuova legge prevede che per tre mesi in totale, anche non consecutivi, il congedo parentale sia retribuito all’80% dello stipendio. L’aumento dell’indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, restando escluse tutte le altre categorie di lavoratori (lavoratori autonomi, lavoratori iscritti alla Gestione Separata).

I tre mesi all’80% non sono aggiuntivi rispetto ai 10/11 mesi complessivi già previsti per il congedo parentale, ma rappresentano solo un aumento della retribuzione per tre di questi mesi. I tre mesi retribuiti meglio possono essere divisi tra i due genitori o utilizzati da uno solo, e valgono anche se il congedo viene preso a ore, a giorni o in modalità continuativa.

Congedo parentale: cosa cambia

Il nuovo quadro delle indennità si articola come segue:

  • un mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento (Legge di Bilancio 2023);
  • un ulteriore mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (Legge di Bilancio 2024 e 2025);
  • un ulteriore mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (Legge di Bilancio 2025);
  • sei mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
  • i rimanenti due mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente abbia un reddito sotto la soglia prevista dall’articolo 34, comma 3, del T.U.

Le novità 2025

Come previsto dall’articolo 32 del T.U., il limite massimo di congedo parentale per ogni coppia genitoriale è di dieci mesi (elevabili a undici mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a tre mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore, di cui:

  • alla madre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi non trasferibili all’altro genitore;
  • al padre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi non trasferibili all’altro genitore;
  • a entrambi i genitori spetta anche un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di tre mesi, da fruire in modalità ripartita tra gli stessi.

Per ricevere maggiori informazioni a riguardo, è possibile recarsi presso la sede di Confcommercio Corigliano Rossano o contattarci per fissare un appuntamento. Il servizio è gratuito e rivolto a tutti coloro che ne hanno bisogno.

Sede Enasco 50 & Più – Corigliano Rossano
Indirizzo: Via Metaponto
E-mail: enasco@confcommercio.cs.it
Telefono e Fax: 0983 859021

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Tassazione fringe benefit veicoli aziendali: le novità dal 2025

Tassazione fringe benefit veicoli aziendali: le novità dal 2025

A partire dal 1° gennaio 2025, per i veicoli di nuova immatricolazione (autoveicoli, motocicli e ciclomotori) concessi in uso promiscuo con contratti sottoscritti e veicoli consegnati a partire dalla stessa data, la tassazione dei relativi fringe benefit sarà determinata forfetariamente, superando il precedente criterio basato sul “valore normale”.

In particolare:

  • 50% dell’importo corrispondente a 15.000 km annui calcolati sulla base dei costi chilometrici ACI sarà assoggettato a tassazione;
  • La percentuale è ridotta al 20% per i veicoli ibridi plug-in e al 10% per i veicoli elettrici a batteria.

Perché la nuova disciplina trovi applicazione, è necessario che si verifichino congiuntamente tre condizioni:

  1. Immatricolazione del veicolo dal 1° gennaio 2025;
  2. Stipula del contratto di concessione dalla medesima data;
  3. Consegna/assegnazione al dipendente non prima del 1° gennaio 2025

Disciplina precedente

Per i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e consegnati entro il 30 giugno 2025, invece, continua a valere la vecchia disciplina: tassazione del fringe benefit pari al 25% dei costi ACI su 15.000 km annui. Questo regime transitorio si applica anche ai veicoli concessi tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024, o ordinati entro il 2024 e concessi entro giugno 2025. Tuttavia, se immatricolazione, contratto e consegna avvengono nel 2025, si può accedere comunque al nuovo regime agevolato.

Casi particolari: riassegnazioni e proroghe

In caso di proroga contrattuale per l’uso del veicolo da parte dello stesso dipendente, continua ad applicarsi la disciplina vigente al momento della stipula iniziale. Diversamente, nel caso di riassegnazione a un altro lavoratore, si applica la normativa in vigore alla data della nuova stipula.

Se la riassegnazione avviene entro il 30 giugno 2025 e il veicolo era stato ordinato entro il 31 dicembre 2024, resta valido il regime transitorio. Se la riassegnazione avviene dopo il 30 giugno 2025 o non ricorrono tutte le condizioni, il fringe benefit viene tassato secondo il criterio generale del “valore normale” per la sola quota riferibile all’uso privato.

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