Bonus Elettrodomestici 2025: al via le domande dal 18 novembre

Bonus Elettrodomestici 2025: al via le domande dal 18 novembre

A partire dalle ore 7 del 18 novembre 2025 sarà possibile presentare le domande per accedere al Bonus elettrodomestici 2025, previsto dalla Legge di Bilancio 2025 e attuato con Decreto interministeriale del 3 settembre 2025. La misura sostiene l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica prodotti nell’Unione Europea, prevedendo contestualmente lo smaltimento dell’apparecchio di classe energetica inferiore sostituito.

Di seguito una sintesi operativa delle caratteristiche del bonus, delle categorie di beni ammissibili, dei soggetti beneficiari e della procedura da seguire.

In cosa consiste il Bonus elettrodomestici

Il contributo è erogato sotto forma di Voucher, utilizzabile come sconto in fattura da parte del venditore:

  • fino al 30% del costo di acquisto,
  • importo fisso pari a 100 €,
  • elevato a 200 € per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 €.

Il bonus è riconosciuto per un solo elettrodomestico per nucleo familiare.

Quali beni è possibile acquistare

Il bonus è valido solo per l’acquisto di elettrodomestici prodotti in UE e conformi a specifiche classi energetiche. Sono ammessi:

  • Lavatrici e lavasciuga: classe A o superiore
  • Forni: classe A o superiore
  • Cappe da cucina: classe B o superiore
  • Lavastoviglie: classe C o superiore
  • Asciugabiancheria: classe C o superiore
  • Frigoriferi e congelatori: classe D o superiore
  • Piani cottura: conformi ai requisiti del Regolamento UE 2019/2016

Chi può accedere al Bonus

Può richiedere il bonus ogni nucleo familiare che:

  1. acquista un elettrodomestico tra quelli elencati,
  2. consegna al venditore un vecchio apparecchio di classe energetica inferiore da smaltire.

Il venditore è tenuto a:

  • registrarsi sulla Piattaforma informatica dedicata,
  • dimostrare di possedere un codice ATECO compatibile,
  • effettuare e documentare correttamente lo smaltimento del RAEE sostituito,
  • inoltrare la richiesta di rimborso a Invitalia, che verificherà fatture, smaltimenti e documentazione dichiarata.

Venditori autorizzati

Possono aderire all’iniziativa solo i venditori attivi (non in liquidazione), con uno dei seguenti codici ATECO:

  • 47.12.10 – Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di apparecchiature informatiche ed elettrodomestici
  • 47.54.00 – Commercio al dettaglio di elettrodomestici
  • 47.11.02 – Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di altri prodotti alimentari, bevande o tabacchi
  • 47.12.20 – Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di mobili e articoli per uso domestico
  • 47.12.30 – Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di ferramenta, materiali da costruzione e piante
  • 47.12.40 – Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di cosmetici, articoli di profumeria, detersivi, cancelleria e giochi

Adesione dei venditori

I venditori interessati devono sottoscrivere digitalmente l’accordo tramite la piattaforma e completare i seguenti passaggi:

  • Censimento dei Punti Vendita (fisici e/o online)
  • Censimento degli operatori che operano nei punti vendita
  • Registrazione delle informazioni relative al RAEE e, se necessario, segnalazione del mancato rinvenimento dell’elettrodomestico obsoleto

Compiti dell’operatore del Punto Vendita

L’operatore incaricato deve:

  • inserire il Voucher presentato dal cittadino, verificandone i dati in caso di formato cartaceo (non necessario se presentato tramite app IO)
  • confermare l’acquisto o annullare l’operazione tramite piattaforma
  • consultare l’elenco delle transazioni
  • trasmettere la fattura (XML o PDF) o l’eventuale nota di credito relativa allo sconto applicato

Come richiedere il Bonus

Le richieste possono essere inviate dalle ore 7 del 18 novembre 2025 tramite:

  • app IO, oppure
  • sito dedicato bonuselettrodomestici.it, seguendo la procedura guidata.

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Pensione internazionale: accordi con nuovi Stati nel 2025

Pensione internazionale: accordi con nuovi Stati nel 2025

Dal 1° luglio 2025 è entrato in vigore l’Accordo tra Italia e Albania sulla sicurezza sociale: questo permette a lavoratrici e lavoratori di sommare i contributi versati in entrambi i Paesi per raggiungere i requisiti necessari alla pensione internazionale. Nello specifico l’accordo si applica, per l’Italia, ai dipendenti pubblici e privati, lavoratrici e lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali e a coloro che versano contributi alla Gestione Separata.

Sempre nella stessa data è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 23 giugno 2025, n. 98, che ratifica e dà esecuzione all’accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 31 ottobre 2024.

Domanda di pensione internazionale

I cittadini che hanno regolarmente lavorato in Italia o all’estero e versato i contributi, hanno diritto alla pensione al pari di qualsiasi cittadino italiano. La prestazione pensionistica non viene persa nel momento in cui decidono di tornare nel Paese di origine, anche se tra l’Italia e lo Stato di provenienza non sia stato stipulato alcun accordo di reciprocità: il requisito fondante è che abbiano maturato i requisiti stabiliti dalla legge italiana.

La domanda di pensione internazionale può essere presentata dai lavoratori che hanno maturato periodi assicurativi utili alla pensione nei seguenti Stati:

  • nei 29 Paesi membri dell’Unione europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria);
  • nel Regno Unito, in applicazione dell’Accordo di recesso (WA) entrato in vigore il 1º febbraio 2020 (vedi circolare Inps 4 febbraio 2020, n. 16 e circolare Inps 6 aprile 2021, n. 53);
  • negli Stati SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein);
  • in Svizzera.

L’Italia, al pari degli altri paesi dell’Unione Europea ha accordi contributivi bilaterali anche con i seguenti paesi extracomunitari:

  • Argentina, Australia, Brasile, Canada e Québec, Isole del Canale, Isole di Man, Israele, Paesi ex Jugoslavia, Principato di Monaco, Repubblica di Capo Verde, Repubblica di S. Marino, Santa Sede, Tunisia , Turchia, Uruguay, USA (Stati Uniti) e Venezuela.

Trattamento minimo

La pensione in regime internazionale il cui importo, sommato a quello dell’eventuale pensione estera, non raggiunge il minimo previsto annualmente dalla legge italiana, viene integrata al trattamento minimo se i redditi del pensionato e quelli del coniuge non superano i limiti previsti per legge.
L’assicurato, oltre ai requisiti reddituali, deve far valere almeno dieci anni di contribuzione obbligatoria per attività lavorativa svolta in Italia a decorrere dal 1° febbraio 1995.

Per le pensioni con decorrenza da ottobre 1992 a gennaio 1995 è sufficiente avere 5 anni di contribuzione obbligatoria per attività lavorativa svolta in Italia e per quelle con decorrenza da febbraio 1991 a settembre 1992 è sufficiente aver lavorato un solo anno in Italia.

Pensione internazionale e pagamenti all’Estero

I pensionati che risiedono all’estero possono scegliere una delle seguenti modalità di pagamento:

  • pagamento con accredito su conto corrente in euro o in valuta locale;
  • pagamento in contanti presso uno sportello bancario;
  • bonifico bancario al proprio domicilio;
  • carta ricaricabile.

Come per le pensioni in Italia, il pagamento avviene in modo unificato, pertanto il titolare di più pensioni è tenuto ad utilizzare un unico Istituto bancario.

Per ricevere maggiori informazioni a riguardo, e per supporto e assistenza nell’inoltro della domanda, è possibile recarsi presso la sede di Confcommercio Corigliano Rossano o contattarci per fissare un appuntamento. Il servizio è gratuito e rivolto a tutti coloro che ne hanno bisogno.

Sede Enasco 50 & Più – Corigliano Rossano
Indirizzo: Via Metaponto
E-mail: enasco@confcommercio.cs.it
Telefono e Fax: 0983 859021

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NASpI 2025: gestione informatizzata e obblighi di attivazione

NASpI 2025: gestione informatizzata e obblighi di attivazione

L’indennità NASpI è stata modificata dal DM 174/2024 che ha introdotto una serie di novità, tra cui un nuovo modello informatizzato per la gestione dei percettori.

I beneficiari sono tenuti a:

  • attivarsi nella ricerca di un nuovo impiego;
  • partecipare a misure di politica attiva del lavoro;
  • rispettare gli obblighi di “condizionalità” per non perdere il diritto a percepire la NASpI.

NASpI 2025: procedura da seguire e fasi operative

  • Presentazione della Domanda (NASpI o DIS-COLL)

La richiesta va inviata in via telematica a partire dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, utilizzando uno dei seguenti canali:

  • portale Inps (accesso con SPID, CIE o CNS) – funzione “NASpI invio domanda online”;
  • patronati o intermediari abilitati;
  • contact Center Inps: 803164 da rete fissa (gratuito), oppure 06 164164 da cellulare.

La domanda equivale al rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID). In alternativa, è possibile rilasciare la DID autonomamente sul portale regionale SIUL: https://siul.servizirl.it (accesso con SPID o CIE).

  • Accesso al Sistema di Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL)

Dalla data di inizio dell’indennità, l’Inps invierà un SMS invitando il beneficiario a:

  • accedere al portale SIISL: https://siisl.lavoro.gov.it;
  • aggiornare i propri dati anagrafici e professionali;
  • caricare o aggiornare il proprio curriculum vitae;
  • sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale (PAD).

3 – Presa in Carico da Parte dei Servizi per l’Impiego

Il percorso si conclude con la stipula del Patto di Servizio Personalizzato (PSP), da effettuarsi presso:

  • il Centro per l’Impiego territorialmente competente, oppure
  • un operatore accreditato ai Servizi per il Lavoro, secondo la normativa regionale

Compatibilità con altri redditi e lavoro occasionale

È possibile svolgere un lavoro durante il periodo di percezione della NASpI, ma bisogna comunicarlo tramite la NASpI-COM.

È importante sapere che sono previste soglie di reddito diverse a seconda del tipo di lavoro. Il rispetto delle stesse influisce sull’importo dell’indennità e sulla possibilità di continuare a riceverla.

Novità sui redditi da lavoro sportivo

Per i percettori di NASpI e Dis-COLL che svolgono o iniziano un’attività lavorativa durante il periodo di disoccupazione, esiste l’obbligo di comunicare all’INPS il reddito annuo presunto entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o dalla presentazione della domanda di NASpI, se l’attività era già in corso.

Tuttavia, per i collaboratori sportivi dilettanti che percepiscono compensi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative, l’obbligo di comunicazione scatta solo al superamento della soglia di 5.000 euro annui. Fino a tale importo, non è necessario effettuare alcuna comunicazione all’Inps. Questo perché sotto la soglia dei 5.000 euro non sorge obbligo contributivo, e i redditi non incidono sull’indennità di disoccupazione.

Non è necessario comunicare all’INPS il reddito presunto nei seguenti casi:

  • se i compensi derivanti da attività sportiva dilettantistica in forma di collaborazione coordinata e continuativa non superano i 5.000 euro annui;
  • se si percepiscono redditi da lavoro autonomo occasionale sportivo sotto i 5.000 euro annui.

Mantenimento dello stato di disoccupazione

Per conservare il diritto all’indennità di disoccupazione e lo stato di disoccupazione, è necessario rispettare il limite di reddito annuo previsto, che per il 2024 è di 8.500 euro (8.173,91 euro per il 2023). Detto limite include tutti i compensi percepiti, compresa la franchigia dei 5.000 euro.

Per ricevere maggiori informazioni a riguardo, e per supporto e assistenza nell’inoltro della domanda, è possibile recarsi presso la sede di Confcommercio Corigliano Rossano o contattarci per fissare un appuntamento. Il servizio è gratuito e rivolto a tutti coloro che ne hanno bisogno.

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Contributi Inps al 50% per tutti gli autonomi pensionati over 65

Contributi Inps al 50% per tutti gli autonomi pensionati over 65

I lavoratori autonomi, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, possono chiedere all’Istituto di pagare i contributi ridotti al 50%, a condizione che abbiano un’età non inferiore a 65 anni e siano titolari di pensione Inps.

Per usufruire dell’agevolazione è necessario:

  • aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età;
  • essere titolari di una qualsiasi pensione diretta, purché erogata dall’Inps, ad esclusione solo delle pensioni di reversibilità. Possono presentare la richiesta i titolari di assegno di invalidità.

Il beneficio ha effetto non solo per l’anno in cui è stata presentata la domanda, ma anche per quelli successivi, salvo revoca da parte degli interessati.

L’Inps ha sempre sostenuto ed applicato il beneficio solo ai percettori dei trattamenti pensionistici liquidati con sistema retributivo o misto, pubblicando anche un messaggio, il numero 1167/2020, in cui chiariva questa condizione fondamentale, escludendo tra gli eventuali beneficiari della misura coloro che avessero posseduto una pensione calcolata interamente con il sistema contributivo.

Contributi Inps al 50%, il nuovo orientamento

Il Ministero del Lavoro e l’Istituto recepiscono il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (sentenza Cass. n. 3270/2025) che ha osservato come il legislatore non abbia inteso distinguere, ai fini della fruizione del beneficio, tra pensionati titolari di pensioni miste o interamente contributive.

La Corte ha infatti precisato che la disposizione di cui all’articolo 59, co. 15 della legge n. 449/1997 stabilisce in favore dei lavoratori autonomi ultrasessantacinquenni, già titolari di trattamento pensionistico diretto (es. pensione di anzianità, trattamento di invalidità) che continuano a lavorare, la riduzione, a richiesta, dell’onere contributivo nella misura del 50%. L’agevolazione consiste nel dimezzamento dell’aliquota IVS (restano invariate le quote per maternità) prevista per le gestioni autonome che passa così dal 24% al 12% dell’imponibile reddituale. La riduzione riguarda anche la quota eccedente il minimale.

Secondo la Cassazione l’operato dell’Ente Previdenziale è errato, in quanto la norma non stabilisce alcuna limitazione derivante dalla tipologia del sistema di calcolo del trattamento pensionistico in godimento. Nello specifico la disposizione, nella parte in cui prevede che per i pensionati «per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte col sistema retributivo, il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della metà», si spiega agevolmente in ragione delle diverse modalità di computo della pensione. Solo per questi pensionati (cioè per coloro per i quali il calcolo della pensione è correlato alla retribuzione) il legislatore avrebbe dovuto disporre la corrispondente riduzione del supplemento di pensione.

Adeguandosi al nuovo orientamento l’Inps precisa che l’agevolazione contributiva spetta, su richiesta, a tutti i pensionati titolari di pensione diretta (anche supplementare) ultra sessantacinquenni a prescindere dal sistema di calcolo dell’assegno che si iscrivono alle gestioni speciali dei lavoratori artigiani, commercianti e coltivatori diretti.

Come fare richiesta per ottenere la riduzione contributiva

Per poter fruire della riduzione contributiva è necessario presentare l’apposita domanda. Per gli artigiani ed esercenti attività commerciali la riduzione ha ad oggetto i contributi dovuti sia sul minimale di reddito che sulla quota eccedente il minimale. Per i coltivatori diretti, i coloni e i mezzadri la riduzione si applica sulla fascia di reddito di appartenenza.

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NASpI: novità introdotte nel 2025

NASpI: novità introdotte nel 2025

La  NASpI è un’indennità mensile di disoccupazione per lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, erogata in relazione a eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a partire dal 1° maggio 2015.

Sono destinatari della prestazione:

  • lavoratori dipendenti;
  • apprendisti;
  • soci di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato;
  • personale artistico con rapporto di lavoro subordinato
  • dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni;
  • operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge n. 240 del 1984.

Requisiti di accesso alla NASpI

Per beneficiare della misura è necessario far valere le seguenti condizioni:

  • trovarsi in stato di disoccupazione involontaria;
  • aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro.

Nel 2025, tuttavia, è stata introdotta una novità importante per tutti gli eventi di disoccupazione decorsi dal 1° gennaio 2025: a partire da questa data, infatti, le 13 settimane di contribuzione richieste dovranno essere maturate nel periodo che va dalla cessazione di un rapporto da cui ci si è dimessi volontariamente e la successiva cessazione da licenziamento.

Importo della NASpI e massimali 2025

L’importo mensile della NASpI si calcola sulla retribuzione media mensile degli ultimi quattro anni di lavoro, secondo la seguente formula.

Per retribuzioni fino a €1.436,61 mensili (valori 2025):

  • NASpI = 75% della retribuzione media mensile.

Per retribuzioni superiori a €1.436,61 mensili:

  • NASpI = 75% di €1.436,61 + 25% della differenza tra la retribuzione e €1.436,61.

La NASpI viene erogata per un periodo pari alla metà delle settimane di contribuzione maturate negli ultimi quattro anni, fino a un massimo di 24 mesi.

Il décalage ovvero la decurtazione progressiva dell’importo scatta a partire:

  • dal 5° mese di erogazione (per i beneficiari fino a 54 anni);
  • dal 7° mese (per i beneficiari con almeno 55 anni).

Presentazione della domanda: tempi e modalità

La domanda di NASpI deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, tenendo conto delle seguenti specifiche:

  • contratti in scadenza il 30 giugno: la domanda va presentata entro fine agosto;
  • se la domanda viene presentata entro 8 giorni dalla cessazione, l’indennità decorre dall’ottavo giorno.
  • se la domanda viene presentata dopo l’ottavo giorno, la decorrenza parte dal giorno successivo alla presentazione.

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