Congedo parentale, tre mesi pagati all’80%: le novità della Legge di Bilancio 2025

Congedo parentale, tre mesi pagati all’80%: le novità della Legge di Bilancio 2025

Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro finalizzata a consentire a lavoratrici e lavoratori di occuparsi dei propri figli e soddisfare i loro bisogni emotivi e relazionali nei primi anni di vita.

La nuova legge prevede che per tre mesi in totale, anche non consecutivi, il congedo parentale sia retribuito all’80% dello stipendio. L’aumento dell’indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, restando escluse tutte le altre categorie di lavoratori (lavoratori autonomi, lavoratori iscritti alla Gestione Separata).

I tre mesi all’80% non sono aggiuntivi rispetto ai 10/11 mesi complessivi già previsti per il congedo parentale, ma rappresentano solo un aumento della retribuzione per tre di questi mesi. I tre mesi retribuiti meglio possono essere divisi tra i due genitori o utilizzati da uno solo, e valgono anche se il congedo viene preso a ore, a giorni o in modalità continuativa.

Congedo parentale: cosa cambia

Il nuovo quadro delle indennità si articola come segue:

  • un mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento (Legge di Bilancio 2023);
  • un ulteriore mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (Legge di Bilancio 2024 e 2025);
  • un ulteriore mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (Legge di Bilancio 2025);
  • sei mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
  • i rimanenti due mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente abbia un reddito sotto la soglia prevista dall’articolo 34, comma 3, del T.U.

Le novità 2025

Come previsto dall’articolo 32 del T.U., il limite massimo di congedo parentale per ogni coppia genitoriale è di dieci mesi (elevabili a undici mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a tre mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore, di cui:

  • alla madre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi non trasferibili all’altro genitore;
  • al padre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi non trasferibili all’altro genitore;
  • a entrambi i genitori spetta anche un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di tre mesi, da fruire in modalità ripartita tra gli stessi.

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Tassazione fringe benefit veicoli aziendali: le novità dal 2025

Tassazione fringe benefit veicoli aziendali: le novità dal 2025

A partire dal 1° gennaio 2025, per i veicoli di nuova immatricolazione (autoveicoli, motocicli e ciclomotori) concessi in uso promiscuo con contratti sottoscritti e veicoli consegnati a partire dalla stessa data, la tassazione dei relativi fringe benefit sarà determinata forfetariamente, superando il precedente criterio basato sul “valore normale”.

In particolare:

  • 50% dell’importo corrispondente a 15.000 km annui calcolati sulla base dei costi chilometrici ACI sarà assoggettato a tassazione;
  • La percentuale è ridotta al 20% per i veicoli ibridi plug-in e al 10% per i veicoli elettrici a batteria.

Perché la nuova disciplina trovi applicazione, è necessario che si verifichino congiuntamente tre condizioni:

  1. Immatricolazione del veicolo dal 1° gennaio 2025;
  2. Stipula del contratto di concessione dalla medesima data;
  3. Consegna/assegnazione al dipendente non prima del 1° gennaio 2025

Disciplina precedente

Per i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e consegnati entro il 30 giugno 2025, invece, continua a valere la vecchia disciplina: tassazione del fringe benefit pari al 25% dei costi ACI su 15.000 km annui. Questo regime transitorio si applica anche ai veicoli concessi tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024, o ordinati entro il 2024 e concessi entro giugno 2025. Tuttavia, se immatricolazione, contratto e consegna avvengono nel 2025, si può accedere comunque al nuovo regime agevolato.

Casi particolari: riassegnazioni e proroghe

In caso di proroga contrattuale per l’uso del veicolo da parte dello stesso dipendente, continua ad applicarsi la disciplina vigente al momento della stipula iniziale. Diversamente, nel caso di riassegnazione a un altro lavoratore, si applica la normativa in vigore alla data della nuova stipula.

Se la riassegnazione avviene entro il 30 giugno 2025 e il veicolo era stato ordinato entro il 31 dicembre 2024, resta valido il regime transitorio. Se la riassegnazione avviene dopo il 30 giugno 2025 o non ricorrono tutte le condizioni, il fringe benefit viene tassato secondo il criterio generale del “valore normale” per la sola quota riferibile all’uso privato.

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Assegno sociale: cos’è e come farne richiesta

Assegno sociale: cos’è e come farne richiesta

L’Assegno sociale, che dal 1° gennaio 1996 ha sostituito la pensione sociale, è destinato:

  • ai cittadini italiani;
  • ai cittadini comunitari iscritti all’Anagrafe del comune di residenza;
  • ai cittadini extracomunitari familiari di cittadino comunitario (articolo 19, commi 2 e 3, decreto legislativo 30/2007);
  • ai cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e ai cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.

La prestazione non è:

  • reversibile ai familiari superstiti;
  • esportabile;
  • cedibile;
  • sequestrabile;
  • pignorabile.

Assegno sociale: requisiti

Per ottenere l’assegno tutti i cittadini italiani e stranieri devono soddisfare le seguenti condizioni:

  • 67 anni di età;
  • stato di bisogno economico;
  • cittadinanza italiana e situazioni equiparate;
  • residenza effettiva in Italia;
  • requisito dei dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia.

Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al cumulo del reddito del coniuge per i cittadini coniugati.

Il pagamento dell’assegno inizia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Il beneficio ha carattere provvisorio e la verifica del possesso dei requisiti socioeconomici e della effettiva residenza avviene annualmente.

Qual è l’importo dell’assegno?

L’importo dell’assegno per il 2025 è pari a 538,69 euro per 13 mensilità. Il soggetto richiedente deve avere un reddito annuo inferiore a 7.002,97 euro se non coniugato, elevato a 14.005,94 euro se è coniugato.

Hanno diritto all’assegno in misura intera (538,69 euro per 13 mensilità):

  • i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito;
  • i soggetti coniugati che hanno un reddito coniugale inferiore all’importo totale annuo dell’Assegno sociale (7.002,97 euro).

Hanno diritto all’assegno in misura ridotta:

  • i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all’importo totale annuo dell’Assegno sociale;
  • i soggetti coniugati che hanno un reddito coniugale compreso tra l’ammontare annuo dell’Assegno (7.002,97 euro) e il doppio dell’importo annuo dell’Assegno (14.005,94 euro).

L’assegno non è soggetto alle trattenute IRPEF. Si ricorda che per la concessione dell’assegno sociale la legge non solo stabilisce un limite reddituale, ma impone anche ai beneficiari di comunicare all’INPS la propria situazione reddituale, se non obbligati alla dichiarazione dei redditi ordinaria.

In caso di assenza del titolare della prestazione dal territorio nazionale, l’Assegno sociale viene sospeso se il soggiorno all’estero si protrae per più di 29 giorni continuativi e la sospensione opera dal momento in cui ci si allontana dal territorio italiano.

Se la sospensione si protrae per più di un anno, la prestazione è revocata.

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Divieto estivo di circolazione per mezzi pesanti sulla SS18: date e fasce orarie del 2025

Divieto estivo di circolazione per mezzi pesanti sulla SS18: date e fasce orarie del 2025

La Prefettura di Cosenza ha disposto, anche per l’anno 2025, la sospensione della circolazione per i veicoli destinati al trasporto di cose con massa complessiva superiore a 35 q.li lungo la Strada Statale 18, nel tratto compreso tra Tortora ed Amantea, in entrambi i sensi di marcia.

Il provvedimento, definito con Decreto Prefettizio prot. n. 82697 del 24 giugno 2025, prevede il divieto di transito per fasce orarie nel periodo compreso dal 1° luglio al 31 agosto 2025, al fine di migliorare la sicurezza stradale e agevolare la viabilità durante l’intensificarsi del traffico estivo.

In deroga al decreto della Prefettura di Cosenza per gli automezzi che dimostrino, in base ad adeguata documentazione, la legittima esigenza di carico e scarico merci nel territorio interessato dalle limitazioni, nonché per gli autotrasportatori residenti nei comuni del tratto stradale della SS 18 compresi tra Tortora ed Amantea, è consentita la circolazione nelle seguenti fasce orarie:

  • Dalle ore 5:00 alle 11:30
  • Dalle 13:00 alle 17:00
  • Dalle 20:30 alle 22:00

Ogni ulteriore elemento di approfondimento è contenuto nel Decreto della Prefetto di Cosenza, Maria Padovano.

Decreto Prefettizio prot. n. 82697 del 24 giugno 2025

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