Le novità su assegno unico e universale 2023

Le novità su assegno unico e universale 2023

A partire dal 2023 per l’Assegno Unico e Universale non sarà più obbligatorio presentare ogni anno la relativa domanda, ma la prestazione sarà erogata in automatico. Vediamo nel dettaglio tutte le novità previste dalla normativa e le indicazioni dell’Inps.

Dal 1° marzo 2023, infatti coloro che nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023 abbiano presentato domanda di Assegno Unico e Universale (AUU), accolta e in corso di validità, avranno diritto a beneficiare d’ufficio della prestazione da parte dell’Inps, senza dover presentare una nuova domanda.

Potranno invece presentare domanda coloro che non hanno mai fruito dell’Assegno Unico e coloro che avevano prima del 28 febbraio 2023 trasmesso un’istanza che non è stata accolta o non più attiva.

I richiedenti, saranno tenuti a comunicare all’Inps eventuali variazioni nelle informazioni indicate in precedenza. Alcune di queste possono essere relative a:

  • la nascita di figli;
  • la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
  • le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
  • le modifiche attinenti all’eventuale separazione/matrimonio dei genitori;
  • i criteri di ripartizione dell’assegno tra i due genitori sulla base del provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;
  • variazione delle condizioni per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021;
  • variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore.

Il beneficiario, pertanto, dovrà intervenire sulla domanda precompilata dall’Inps solamente nel caso in cui sia necessario segnalare eventuali variazioni.

Assegno Unico e Universale 2023: presentazione della DSU aggiornata

Coloro che non hanno mai beneficiato dell’assegno unico dovranno presentare la domanda secondo le consuete modalità.

Lo stesso vale per i richiedenti che al 28 febbraio 2023 abbiano presentato un’istanza che però è stata respinta, revocata, decaduta oppure sia stata oggetto di rinuncia.

Assegno Unico e Universale: i pagamenti

Per quanto riguarda la decorrenza della prestazione, si ricorda che – per le domande presentate entro il 30 giugno del 2023 – l’Assegno Unico e Universale è riconosciuto a partire dal mese di marzo dello stesso anno.

Circa l’importo dell’Assegno Unico, resta per tutti l’obbligo di procedere alla presentazione della nuova DSU per l’anno 2023.

L’ISEE in corso di validità al 31 dicembre 2022 potrà essere utilizzato per determinare gli importi dell’assegno per le mensilità di gennaio e febbraio 2023. In assenza di una nuova DSU da marzo l’assegno sarà erogato con l’importo minimo.

Il Patronato 50&PiùEnasco offre in via del tutto gratuita la consulenza e l’assistenza necessaria per tutte le prestazioni di natura previdenziale.

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Pensioni: confermati i requisiti d’accesso per il 2023

Pensioni: confermati i requisiti d’accesso per il 2023

Secondo le stime dell’Inps, fino al 2025 il requisito per la pensione di vecchiaia legato alle aspettative di vita non aumenterà. Per il 2023 risultano confermati tutti i requisiti di accesso.

L’Inps, con una recente circolare, chiarisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi della speranza di vita non sono ulteriormente incrementati. Questo è previsto anche dal decreto del 27 ottobre 2021 del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Il decreto riporta quanto segue: “A decorrere dal 1° gennaio 2023, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, non sono ulteriormente incrementati”.

Requisiti di età per la pensione 2023-2024

Restano immutate le pensioni di vecchiaia, anticipate, di anzianità con il sistema delle quote, e tutti gli altri casi in cui la norma prevede gli adeguamenti alle aspettative di vita. Ecco i principali requisiti:

  • pensione di vecchiaia: 67 anni di età;
  • pensione anticipata: 42 anni e dieci mesi di contributi per gli uomini e un anno in meno per le donne;
  • pensione precoci: 41 anni di contributi;
  • pensione di anzianità con il sistema delle quote: almeno 35 anni di contributi e 62 anni di età e quota 98 (ovvero la somma delle due variabili precedenti) per i lavoratori dipendenti. L’età anagrafica minima sale a 63 anni e la quota a 99 per gli autonomi;
  • pensione in totalizzazione: 66 anni o 41 anni di contributi.

Età pensione di vecchiaia e anticipata dal 2025

Dal 1° gennaio 2025, il requisito per la pensione di vecchiaia si dovrà adeguare alla speranza di vita come stabilito dall’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Per quanto concerne la pensione anticipata, il requisito fino al 2026 è quello riportato nella tabella sottostante.

Anno

Uomini

Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026

42 anni e dieci mesi (2.227 settimane)

Anno

Donne

Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026

41 anni e dieci mesi (2.175 settimane)

Per quanto riguarda il requisito contributivo per la pensione anticipata, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2026, è stato fissato a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne. In questo periodo, infatti non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita (blocco scatti).

La decorrenza del trattamento si perfeziona trascorsi i tre mesi dalla maturazione dei requisiti.

Pensione precoci

Il requisito per la pensione anticipata per i lavoratori precoci è riportato in tabella.

Anno

Requisito contributivo

Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026

41 anni (2132 settimane)

Dal 1° gennaio 2027

41 anni *(2132 settimane)

* Si noti che dal 1° gennaio 2027, il requisito dovrà essere adeguato alla speranza di vita come stabilito dall’art. 12 del D.l. 78/2020.

Pensione di anzianità con le Quote

Per il biennio 2023-2024 i contribuenti che vanno in pensione usufruendo del sistema delle quote, possono ottenere il diritto se hanno un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e un’età anagrafica di 62 anni. Resta invariato il raggiungimento di quota 98 in caso di dipendenti pubblici e privati, oppure avere un’età minima di 63 anni e aver raggiunto quota 99 in caso di autonomi iscritti all’Inps.

Altri casi particolari

  • Per i soggetti con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia con anzianità contributiva minima di cinque anni, si perfeziona, anche per il biennio 2023/2024, al raggiungimento dei 71 anni.
  • Per i soggetti con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996, il requisito anagrafico per la pensione anticipata con almeno 20 anni di contribuzione effettiva e con il requisito del c.d. importo soglia mensile, si perfeziona anche per il biennio 2023/2024, al raggiungimento dei 64 anni.

Restano invariati anche i requisiti per il pensionamento anticipato del personale della difesa, sicurezza e vigili del fuoco. Sono validi 41 anni di contributi indipendentemente dall’età o 35 con almeno 58 anni di età.

Anche per i lavoratori dello sport e dello spettacolo, nessun cambiamento: i ballerini che continuano ad andare in pensione di vecchiaia a 47 anni, i cantanti e gli orchestrali a 62 e gli attori e i conduttori a 65.

Per maggiori informazioni contatta il nostro Patronato – tel. 0983859021

Opzione donna. Proroga maturazione requisiti e domande d’accesso

Opzione donna. Proroga maturazione requisiti e domande d’accesso

La Legge di bilancio 2022 ha disposto la proroga del termine per la maturazione dei requisiti d’accesso all’istituto del pensionamento anticipato “opzione donna” (D.L. n. 4/2019, art. 16)

Con Messaggio n. 169/2022, l’Inps ha fornito le istruzioni utili per la fruizione del trattamento pensionistico.

Requisiti d’accesso a opzione donna

Potranno beneficiare del trattamento pensionistico in parola le lavoratrici che abbiano optato per la liquidazione della pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo e che abbiano perfezionato, entro il 31.12.2021, i requisiti di seguito specificati:

  • anzianità contributiva pari ad almeno 35 anni;
  • età anagrafica pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti ovvero pari o superiore a 59 anni per le lavoratrici autonome.
Decorrenza del pensionamento anticipato opzione donna

È prevista l’applicazione delle finestre mobili che differisce, rispetto alla data di maturazione dei requisiti, la decorrenza del trattamento pensionistico di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e di 18 mesi per le lavoratrici autonome (D.L. n. 78/2010, art. 12, c.2).

Al riguardo, l’Istituto ha chiarito che la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere anteriore:

  • all’1.2.2022, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima;
  • al 2.1.2022, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della suddetta assicurazione generale obbligatoria.

L’Istituto ha inoltre chiarito che il trattamento pensionistico, con riferimento alle lavoratrici che hanno perfezionano i requisiti entro il 31.12.2021, può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile.

Presentazione domande

L’Istituto ha segnalato, infine, l’avvenuto aggiornamento delle domande di accesso ad opzione donna, che possono essere avanzate anche dal nostro Patronato.

Per ulteriori dettagli consulta il Messaggio n. 169 del 13.1.2022, e per presentare la domanda contatta il nostro Patronato.

Gestione Separata INPS: le aliquote contributive del 2021

Gestione Separata INPS: le aliquote contributive del 2021

L’INPS ha provveduto ad aggiornare le aliquote e il valore minimale e massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti nel 2021 dagli iscritti alla Gestione Separata, di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335.

L’INPS fissa quindi le aliquote contributive, previdenziali e assicurative, dovute da collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti, differenziandole per soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria. Specifica inoltre le percentuali di ripartizione dell’onere contributivo.

E’ stata aumentata l’aliquota a carico dei professionisti, pari allo 0,26% per l’anno 2021 e pari allo 0,51% per l’anno 2022 e per l’anno 2023 (articolo 1, comma 398, della legge 30 dicembre 2020, n. 178).

Resta ferma invece l’ulteriore aliquota contributiva pari allo 0,72%, applicabile ai soli soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, per la tutela della maternità, della malattia e per l’assegno per il nucleo familiare.

 Le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l’anno 2021 sono fissate come segue:

 Aliquote gestione separata INPS 2021

Collaboratori e figure assimilate Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 34,23% (33,00 IVS + 0,72 + 0,51 aliquote aggiuntive)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 33,72% (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

Professionisti Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 25,98% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,26 Iscro)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

Massimale e Minimale Gestione separata INPS

Massimale

Per l’anno 2021 il massimale di reddito è pari a € 103.055,00. Pertanto, le aliquote per il 2021 si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale.

Minimale – Accredito contributivo

Per l’anno 2021 il minimale di reddito è pari a € 15.953,00.

Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 3.828,72; mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore, avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:

  • 4.144,59 (di cui 3.988,25 ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l’aliquota del 25,98%;
  • 5.379,35 (di cui 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%;
  • 5.460,71 (di cui 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 34,23%.

Reddito minimo annuo Aliquota Contributo minimo annuo
€ 15.953,00 24% € 3.828,72
€ 15.953,00 25,98% € 4.144,59 (IVS € 3.988,25)
€ 15.953,00 33,72% € 5.379,35 (IVS € 5.264,52
€ 15.953,00 34,23% € 5.460,71 (IVS € 5.264,52)

Versamenti, scadenze, ripartizione onere contributivo Gestione separata 

Collaboratori

Riguardo l’obbligo contributivo per i collaboratori (lavoro parasubordinato) come sempre la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3). In ogni caso l’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello “F24” telematico per i datori privati e il modello “F24 EP” per le Amministrazioni pubbliche. Per le Amministrazioni pubbliche le modalità sono illustrate nella circolare n. 23/2013 e nel messaggio n. 8460/2013.

Professionisti

Per quanto concerne i professionisti i iscritti alla Gestione separata, l’onere contributivo è a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito, tramite modello “F24” telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2020, primo e secondo acconto 2021).

Principio di cassa allargato

L’articolo 51 del TUIR dispone che le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato).

Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi problematica di natura previdenziale, è possibile rivolgersi ai nostri uffici.