Indennizzo commercianti: sbloccate le domande per il 2021

Indennizzo commercianti: sbloccate le domande per il 2021

L’Inps ha confermato la ripresa delle erogazioni riguardanti il sussidio di accompagnamento alla pensione pensato per coloro che hanno chiuso il proprio negozio in età avanzata e che non possiedono ancora i requisiti utili per poter accedere alla pensione. Le novità sono riportate all’interno del messaggio numero 2054/2021, con il quale si conferma la ripresa dei pagamenti grazie ai nuovi fondi stanziati con l’ultima manovra.

La legge di bilancio 2019 aveva rifinanziato l’indennizzo per la chiusura definitiva di un’attività commerciale, per coloro che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto 62 anni di età (se uomini) e 57 anni per le donne, con almeno 5 anni contribuzione Inps.

A causa però della mancanza dei fondi, le domande presentate dopo il 30 novembre 2019, erano state bloccate. Finalmente, ora i titolari che hanno presentato domanda di indennizzo riceveranno l’accoglimento della domanda ed i relativi pagamenti, a seguito della legge di bilancio 2021.

L’anno 2021 purtroppo si presenta difficile e sono molte le partite IVA che hanno deciso di chiudere l’attività commerciale. Ma non tutti sanno che per alcune categorie è possibile ottenere un indennizzo di 516 euro al mese fino alla pensione di vecchiaia.

Analizziamo come ottenere un indennizzo di 516 euro al mese nel 2021 se si è in crisi con l’attività.

DESTINATARI / REQUISITI

L’indennizzo Inps è una tantum, per coloro che hanno chiuso in maniera definitiva le attività commerciali, dal 1° gennaio 2019 sino all’esaurimento delle risorse. Il bonus è riconosciuto:

  • agli agenti ed ai rappresentati del commercio;
  • agli esercenti di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;(gestori di bar e ristoranti)
  • ai titolari ed ai coadiutori di attività commerciali su aree pubbliche; (ambulanti)
  • ai titolari ed ai collaboratori di attività commerciale al minuto in sede fissa,

che al momento della cessazione dell’attività, sono iscritti come titolari o collaboratori, per almeno 5 anni alla gestione previdenziale dell’Inps dei lavoratori autonomi.

Al momento della presentazione della domanda il commerciante deve avere:

  • un’età pari a 62 anni per gli uomini;
  • un’età di 57 anni per le donne;
  • aver richiesto la cancellazione dell’attività alla Camera di commercio;
  • aver restituito la licenza commerciale al Comune di residenza.

L’indennizzo per i commercianti spetta dal primo giorno del mese successivo dalla data di presentazione della domanda telematica all’Inps. Spettano 516,00 euro al mese per tredici mensilità, sino al raggiungimento dell’età di pensione di vecchiaia.

CONDIZIONI

Per poter ottenere l’indennizzo l’assicurato deve:

  • cessare definitivamente l’attività commerciale;
  • riconsegnare al Comune l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale al minuto ovvero quella per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ovvero entrambe nel caso di attività abbinata.
    Se l’attività commerciale è stata avviata con la legge di riforma (D.Lgs 114/1998) devono comunicare al Comune la cessazione dell’attività con l’apposito mod. COM 1.

Inoltre il titolare dell’attività deve aver effettuato la cancellazione:

  • dal registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • dal registro degli esercenti il commercio presso la Camera di commercio, industria, artiginato e agricoltura per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  • dal ruolo provinciale istituito presso la Camera di commercio,industria, artigianato e agricoltura per gli agenti e rappresentanti di commercio.

N.B.: Coloro che esercitano attività di commercio al minuto non devono più iscriversi obbligatoriamente al registro degli esercenti il commercio (REC) dal 24 aprile 1999 e, pertanto, da tale data viene anche a decadere l’obbligo della cancellazione.

L’indennizzo commercianti è compatibile con altri trattamenti pensionistici diretti, ma non con la pensione di vecchiaia.

Inoltre, l’indennizzo non è compatibile con l’attività lavorativa, sia dipendente sia autonoma. Quindi, se il percettore dell’indennizzo riprende un’attività lavorativa deve comunicarlo entro trenta giorni all’INPS. L’ente cessa l’erogazione del beneficio dal primo giorno del mese successivo alla nuova attività lavorativa.

Per maggiori chiarimenti è possibile presentare domanda tramite il patronato 50&PiùENASCO, che fornisce preziose indicazioni sulle soluzioni più idonee per risolvere nel modo più favorevole le esigenze di assistenza sociale e previdenziale di ogni persona.

Per assistenza contatta il nostro Patronato – Tel. 0983859021

Bonus centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia

Bonus centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia

Il D.L. n. 30/2021 (art. 2, c.6) ha disciplinato, in favore di alcune categorie di lavoratori, genitori di figli conviventi di età inferiore a 14 anni o di figli disabili,  l’erogazione di uno o più bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia di seguito specificati:

  • centri estivi;
  • servizi integrativi per l’infanzia (D.Lgs. n. 65/2017, art.2);
  • servizi socio-educativi territoriali;
  • centri con funzione educativa e ricreativa;
  • servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Destinatari e requisiti d’accesso

Destinatari del bonus

Il bonus – di ammontare settimanale non superiore a 100 euro, per nucleo familiare – è riconosciuto in favore dei seguenti lavoratori:

  • lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps;
  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Inps;
  • lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali autonome non gestite dall’Inps; personale del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico e della polizia locale, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari.

Requisiti d’accesso

Il bonus è riconosciuto ai soggetti sopra indicati, in caso di svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente – in tutto o in parte – alla  durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da  SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del  figlio disposta dalla ASL territorialmente competente, a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Presentazione delle domande

La domanda per il bonus potrà essere presentata entro il 15.7.2021, per le settimane di frequenza dei centri estivi e dei servizi integrativi per l’infanzia fino al 30.6.2021, attraverso le seguenti modalità:

  • Applicazione Web, al seguente percorso cui accedere con SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS), ovvero tramite il PIN: www.inps.it > “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Bonus servizi di baby sitting”;
  • Patronati.

Per maggiori dettagli, si rinvia al Messaggio n.2433 del 28.6.2021.

Fonte Confcommercio

Differimento contributi per commercianti, aziende agricole e della pesca

Differimento contributi per commercianti, aziende agricole e della pesca

Con Messaggio n. 2418 del 25.6.2021, l’Inps ha segnalato il differimento di alcune scadenze di pagamento, nelle more del completamento dell’iter di attuazione di normative inerenti alla sospensione dei versamenti di cui risultano destinatari gli iscritti alle gestioni e le aziende di seguito richiamate:

  • gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali;
  • gestione lavoratori agricoli autonomi;
  • gestione separata;
  • aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura e alle filiere agricole dei settori agrituristico e vitivinicolo.

Pertanto, a seguito di espresso nulla osta da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, fino a nuova comunicazione, sono differiti i seguenti termini di pagamento già scaduti o di imminente scadenza:

  • somme dovute a titolo di primo acconto della contribuzione 2021 dovuta dai lavoratori autonomi e  professionisti destinatari dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali disposto dalla Legge di bilancio 20201 (L. n. 178/2020, art. 1, c. 20);
  • somme per il primo acconto dell’anno di imposta 2021 dovute dai soggetti iscritti alla Gestione separata;
  • somme richieste con l’emissione 2021 per la prima rata per i contributi dovuti dai lavoratori autonomi in agricoltura con scadenza il 16 luglio 2021;
  • contributi previdenziali dovuti per il mese di febbraio 2021 per le filiere agricole  dei settori agrituristico e vitivinicolo, destinatarie dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali disciplinato dal Decreto Sostegni-bis (D.L. n. 73/2021, art. 70). In particolare, per le aziende che effettuano i versamenti mensilmente, sono differiti i termini di versamento con scadenza 16 marzo 2021, riferita alla contribuzione del mese di febbraio 2021;
  • contributi previdenziali, dovuti per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021, per i soggetti interessati dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui al Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020, artt. 16 e 16-bis).

Per maggiori dettagli, si rinvia al Messaggio n. 2418 del 25.6.2021.

Per assistenza contatta il nostro Patronato – Tel. 0983859021

Assegno temporaneo figli minori. Procedura e presentazione domande

Assegno temporaneo figli minori. Procedura e presentazione domande

 L’Inps ha fornito alcune indicazioni in merito all’assegno temporaneo e alla presentazione delle domande d’accesso a tale misura.

Beneficiari

Nuclei familiari, che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare (di cui al D.L. n. 69/1988, art. 2), con figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo.

Requisiti

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato secondo la tabella di cui all’art. 2 del D.L. n. 79/2021.

Misura dell’assegno temporaneo

L’importo mensile dell’assegno temporaneo è parametrato in base ai livelli di ISEE e al numero di figli.

Importo mensile assegno temporaneo _ importo massimo e minimo

Livelli di ISEE Importo mensile per ciascun figlio *
Nuclei fino a due figli minori Nuclei con almeno tre figli minori
Fino a € 7.000,00 € 167,50 € 217,80
Da € 39.900,01 a € 50.000,00 € 30,00 € 40,00
Da € 50.000,01 € 0,00 € 0,00
* per ogni figlio disabile, ciascun importo è maggiorato di € 50

Presentazione delle domande

La domanda, da inoltrarsi una sola volta per ciascun figlio, può essere avanzata tramite i seguenti canali:

  • portale web, se si è in possesso di PIN, SPID di livello 2 o superiore, di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile);
  • istituti di patronato.

La procedura telematica per la presentazione delle domande sarà resa disponibile dal prossimo 1° luglio 2021, con termine ultimo di trasmissione delle richieste entro il 31 dicembre 2021.

Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

In caso di percezione del reddito di cittadinanza, al momento della presentazione della domanda di assegno temporaneo, l’Istituto corrisponde d’ufficio l’assegno temporaneo, fino a concorrenza dell’importo mensile dell’assegno spettante.

Compatibilità dell’assegno temporaneo

L’assegno risulta compatibile con:

  • il reddito di cittadinanza;
  • la fruizione di altre misure in denaro, a favore dei figli a carico, erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali.

Nelle more dell’attuazione della Legge sull’assegno unico e universale (Legge n. 46/2021), è ammessa la compatibilità con:

  • l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (di cui all’art. 65 della L. n. 448/1998);
  • l’assegno di natalità (di cui all’art. 1, c. 125, della L. n. 190/2014, all’art. 23-quater, c. 1 e 2, del D.L. n. 119/2018, e all’art. 1, c. 340, della L. n. 160/2019);
  • il premio alla nascita (di cui all’art. 1, c. 353, della L. n. 232/2016);
  • il fondo di sostegno alla natalità (di cui all’art. 1, c. 348 e 349, della L. n. 232/2016);
  • le detrazioni fiscali (di cui all’art. 12, c. 1, lett. c), e 1-bis, del TUIR);
  • gli assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste Gestioni ed i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi).

Resta esclusa la compatibilità con l’assegno al nucleo familiare, di cui all’art. 2 del D.L. n. 69/1988.

Per maggiori informazioni contatta il nostro Patronato – Tel. 0983859021

Fonte Confcommercio

Sgravio contributivo per assunzioni apprendistato

Sgravio contributivo per assunzioni apprendistato

L’INPS, con la Circolare n. 87 del 18 giugno 2021 , nel riepilogare la disciplina normativa relativa al contratto di apprendistato di 1° livello (per la qualifica e il diploma professionale art. 43 dlgs 81/2015) si è soffermato sul regime contributivo previsto per tali assunzioni. In particolare ha evidenziato le condizioni per l’applicazione dello sgravio contributivo e ha fornito le istruzioni di carattere normativo, operativo e contabile relative a tale agevolazione riconosciuta, per gli anni 2020 e 2021, ai datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti e che assumono con contratto di apprendistato di 1° livello.

Si ricorda che la Legge di Bilancio 2021 ha prorogato lo sgravio contributivo al 100% (già introdotto dalla legge di Bilancio 2020) per i datori di lavoro che assumono con contratto di apprendistato di 1° livello per i primi tre anni. Successivamente al conseguimento della qualifica o diploma professionale, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante.

Per le annualità 2020 e 2021, nelle ipotesi di contratto di apprendistato di 1° livello trasformato in contratto di apprendistato professionalizzante, i predetti benefici contributivi si applicano limitatamente alle annualità precedenti alla trasformazione. Mentre a decorrere dal momento della trasformazione ad apprendistato professionalizzante sarà applicabile lo specifico regime contributivo previsto per le assunzioni con apprendistato professionalizzante.

A tal proposito le diverse agevolazioni sono dettagliate nella Circolare Inps 87/2021 che è disponibile nella nostra Area Riservata unitamente alle istruzioni operative per la compilazione del flusso UNIEMENS.

Infine si precisa che lo sgravio contributivo in oggetto può essere fruito nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.

Fonte Confcommercio