Conguaglio contrbuti di fine anno 2022

Conguaglio contrbuti di fine anno 2022

Con la circolare n. 139 del 31 dicembre 2022, l’Inps ha fornito le istruzioni per poter effettuare, attraverso la denuncia UNIEMENS, le operazioni di conguaglio relative all’anno 2022, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo.

Si segnala che le operazioni di conguaglio possono essere effettuate alternativamente:

  • con la denuncia di competenza del mese di dicembre 2022 à scadenza di pagamento 16 gennaio 2023;
  • con la denuncia di competenza di gennaio 2022 à scadenza di pagamento 16 febbraio 2023;

I conguagli inerenti ai versamenti di TFR al Fondo di Tesoreria e alle misure compensative, invece, possono essere inseriti anche nella denuncia di febbraio 2023, con  scadenza fissata al 16 marzo 2023.

La circolare illustra le modalità di rendicontazione delle seguenti fattispecie:

  1. elementi variabili della retribuzione (es: compensi per lavoro straordinario, indennità di trasferta, permessi non retribuiti, etc.);
  2. massimale contributivo e pensionabile (art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995), che, per il 2022, è fissato al 105.014 euro;
  3. contributo aggiuntivo IVS 1%;
  4. conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito della fruizione delle stesse;
  5. “fringe benefits” non superiori per l’anno 2022 al limite di € 3.000,00, per i quali – vista l’eccezionalità della misura – le operazioni di conguaglio sono state descritte dall’Inps con apposito messaggio n. 4616/2022;
  6. auto aziendali ad uso promiscuo;
  7. prestiti ai dipendenti;
  8. conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
  9. rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
  10. gestione delle operazioni societarie.

Per tutti i dettagli si rinvia al testo integrale della Circolare n. 139 del 31 dicembre 2022

Esonero contributivo lavoratrici madri che rientrano a lavoro nel 2022

Esonero contributivo lavoratrici madri che rientrano a lavoro nel 2022

L’INPS, nel messaggio n. 4042 del 9 novembre 2022, ha chiarito alcuni importanti aspetti operativi riguardanti la gestione dell’esonero contributivo – introdotto in via sperimentale dall’art. 1, c. 137, Legge di bilancio 2022 – in favore delle lavoratrici madri che rientrano dal periodo di maternità.

L’Inps aveva già precisato che se la lavoratrice fruisce dell’astensione facoltativa (congedo parentale facoltativo) al termine del periodo di congedo obbligatorio, la misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice. Inoltre, l’esonero contributivo in esame spetta anche al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione post partum esteso di cui all’articolo 17 del Testo unico sulla maternità.

Ad integrazione delle istruzioni già fornite, l’Istituto chiarisce che anche le possibili cause che posticipino il rientro effettivo al lavoro (quali, a titolo esemplificativo, ferie, malattia, permessi retribuiti), determinano lo slittamento in avanti del giorno di decorrenza dell’esonero. Devono essere però soddisfatte due condizioni:

  1. il rientro effettivo al lavoro deve verificarsi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022;
  2. deve esserci continuatività tra il congedo obbligatorio di maternità (anche se seguito da un periodo di congedo facoltativo) e i periodi di assenza (per congedo facoltativo, ferie, permessi, malattia).

Riportiamo nella tabella che segue uno dei tre esempi utilizzati dall’Inps per chiarire tali aspetti:

Termine congedo obbligatorio

Rientro effettivo al lavoro

Fruizione del congedo parentale

Fruizione ferie

Decorrenza esonero

18 luglio 2022

19 luglio 2022

dall’8 agosto al 7 settembre 2022

dall’8 al 14 settembre 2022

dal 19 luglio 2022 al 18 luglio 2023

In tema di imponibile, l’Inps precisa che l’esonero dovrà essere calcolato dalla data di effettivo rientro, e di conseguenza gli eventuali periodi di ferie, permessi o altri tipi di congedo, fruiti senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio (quindi prima del rientro effettivo) non sono oggetto di esonero: il relativo imponibile non comporta il diritto all’agevolazione.

Inoltre, l’Istituto afferma che lo sgravio in questione è cumulabile – oltre che con altre agevolazioni che insistono sulla contribuzione dovuta dal datore di lavoro – anche con l’esonero sulla quota IVS prevista per il 2022 dall’art. 1, comma 121, Legge di Bilancio 2022, incrementato dallo 0,8 per cento al 2 per cento dall’art. 20, c. 1 del Decreto Aiuti bis per i periodi di paga 1° luglio – 31 dicembre 2022.

L’Inps affronta infine il tema della portabilità dell’esonero laddove la lavoratrice sia rientrata nel posto di lavoro a seguito dell’astensione per maternità e successivamente sia cambiato il datore di lavoro, prevedendo varie ipotesi:

  • se il precedente rapporto incentivato e il nuovo non dovessero essere continuativi (ad esempio, dimissioni e nuova assunzione; scadenza di un contratto a termine e nuova assunzione), l’esonero non potrà essere riconosciuto;
  • se il precedente rapporto incentivato e il nuovo dovessero essere continuativi (ad esempio, trasferimento d’azienda; cessione di contratto), l’esonero verrà applicato poiché si tratterebbe della prosecuzione dello stesso rapporto di lavoro;
  • nel caso in cui, invece, la lavoratrice non dovesse rientrare affatto sul posto di lavoro l’esonero potrà essere riconosciuto presso il nuovo datore di lavoro che assume la lavoratrice a partire dal primo rientro effettivo dall’astensione.
Bonus 550 euro lavoratori part-time

Bonus 550 euro lavoratori part-time

I lavoratori impiegati in modalità di lavoro a tempo parziale “ciclico” possono presentare domanda telematica per ricevere l’indennità una tantum di 550 euro entro il 30 novembre.

Con la circolare n. 115/2022, l’INPS ha fornito le indicazioni operative del bonus 550 euro previsto dal decreto Aiuti.

Per ottenere il bonus il lavoratore deve essere stato titolare nel 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane.

Il contratto di lavoro a part-time ciclico verticale (o multi-periodale) si articola su alcuni giorni del mese o su alcuni mesi dell’anno (significa che i lavoratori prestano servizio in alcuni giorni a tempo pieno e mentre in altri giorni non lavorano affatto).

L’istituzione del Fondo per il sostegno di tali lavoratori costituisce una risposta per i periodi di sospensione/interruzione dal lavoro (con relativa, prolungata mancanza di retribuzione).

Possono richiedere il bonus 550 euro:

  • i titolari di contratto di lavoro nel 2021 a tempo parziale ciclico verticale, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane.

Inoltre questi lavoratori non devono essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente, né essere percettori di NASpI. Sulla questione la nuova circolare INPS precisa che il lavoratore è da intendersi percettore di NASpI anche nell’ipotesi in cui – alla data di presentazione della domanda di indennità una tantum – sia titolare della prestazione NASpI ma questa sia stata sospesa a seguito di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi.

I lavoratori per poter percepire il bonus 550 euro, inoltre non devono essere titolari di un trattamento pensionistico.

Si precisa che il bonus 550 euro è cumulabile con l’assegno di invalidità.

L’indennità può essere riconosciuta soltanto una volta a ciascun lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ed è erogata direttamente dall’INPS che monitora anche il limite di spesa.

 

Come fare domanda?

I lavoratori interessati, per ottenere l’indennità una tantum (bonus 550 euro) dovranno presentare domanda per via telematica all’INPS, entro il 30 novembre 2022.
La domanda può essere presentata anche attraverso il Patronato 50&PiùEnasco che è a disposizione per tutte le informazioni e il supporto necessario.

Il Patronato è a disposizione per la presentazione della domanda. Contattaci allo 0983859021.

Bonus 200 euro. Estensione dei destinatari

Bonus 200 euro. Estensione dei destinatari

L’Inps di recente ha fornito le istruzioni operative utili all’erogazione del bonus 200 euro in favore dei nuovi beneficiari individuati dal Decreto Aiuti bis.

Il Decreto ha infatti esteso l’indennità una tantum anche “ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in vigore del decreto-Aiuti non hanno beneficiato dell’esonero, poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS”.

L’indennità è quindi riconosciuta anche ai lavoratori che al mese di luglio scorso avevano in essere un rapporto di lavoro – “anche con altro datore di lavoro”, precisa l’Inps – a condizione che gli stessi non abbiano beneficiato dell’esonero contributivo disciplinato dalla Legge di bilancio 2022 (presupposto previsto in via generale per il riconoscimento del bonus) per via di eventi coperti da contribuzione figurativa integrale dall’INPS fino alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del Decreto Aiuti).

La contribuzione figurativa, pertanto, riguarda ad esempio i dipendenti che percepiscono l’indennità di disoccupazione, sono soggetti a periodi di sospensione dell’attività lavorativa in conseguenza di cassa integrazione, malattia o infortunio sul lavoro, gravidanza e altri.

Sul punto, nella circolare viene specificato che gli eventi coperti da contribuzione figurativa devono sussistere dal 1° gennaio 2022 fino alla data del 18 maggio 2022, anche se gli stessi possono essere sorti in data antecedente il 1° gennaio 2022 e proseguiti in data successiva al 18 maggio 2022.

L’Istituto conferma che l’erogazione dell’indennità avverrà in via automatica nel mese di ottobre 2022, per il tramite dei datori di lavoro, previa dichiarazione del lavoratore:

  • di non beneficiare dell’indennità disciplinata dal Decreto Aiuti;
  • di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS (come nei casi di congedo o cassa integrazione) nel periodo 1°gennaio 2022 – 18 maggio 2022;
  • di essere consapevole di non avere diritto al bonus, laddove già destinatario dello stesso con erogazione d’ufficio da parte dell’Inps.

Il lavoratore, nel caso sia titolare di più rapporti di lavoro, deve presentare la dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità.

Quanto al recupero del credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità, i datori di lavoro potranno compensarlo attraverso la denuncia UniEmens riferita alla competenza del mese di ottobre 2022, oppure tramite regolarizzazione sul flusso UniEmens della competenza del mese di luglio 2022, secondo le indicazioni operative segnalate nella circolare.

Pensione: contributi a enti diversi

Pensione: contributi a enti diversi

Può capitare, nel corso della vita lavorativa, di essere stati iscritti a più gestioni o enti previdenziali. Cosa succede alla pensione in questi casi? 

Alcune forme di cumulo della contribuzione sono specifiche, esistono da tempo e riguardano singole gestioni: ad esempio, tra Fondo pensioni lavoratori dipendenti e gestioni speciali dei lavoratori autonomi, tra Inps e Inpgi, tra Inps e ex Enpals, ecc.

Riportiamo le norme più recenti, che consentono di riunire gratuitamente i contributi posseduti in varie gestioni:

  • computo nella gestione separata;
  • totalizzazione dei periodi assicurativi;
  • cumulo dei periodi assicurativi per chi è in possesso di contribuzione prima del 1.1.1996;
  • cumulo dei periodi assicurativi per i destinatari del contributivo;
  • ricongiunzione.

Il computo consente l’utilizzo dei periodi di lavoro dipendente (pubblico e privato) e autonomo nella gestione separata dei cosiddetti lavoratori “parasubordinati”.

Possono confluire nella gestione separata i periodi accreditati nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e nei Fondi esclusivi e sostitutivi. I contributi posseduti nelle casse dei liberi professionisti, invece, non si possono computare.

Per avvalersi del computo è necessario possedere almeno un mese di contribuzione nella gestione separata e le seguenti condizioni previste per l’opzione al sistema contributivo:

  • un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31.12.1995;
  • almeno 15 anni di contribuzione di cui 5 dopo il 31.12.1995.

Questa facoltà non può essere scelta dai lavoratori cosiddetti «contributivi puri», ovvero privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 nelle gestioni destinatarie della normativa sul computo.

Tutte le quote del trattamento pensionistico vengono calcolate con il sistema contributivo. La pensione spettante, se di importo esiguo, non viene integrata al trattamento minimo.

Totalizzazione dei periodi assicurativi

La totalizzazione consente di sommare gratuitamente i periodi di lavoro dipendente (pubblico e privato), autonomo, parasubordinato e libero professionale, al fine di conseguire un’unica pensione.

Con la totalizzazione vengono riuniti i contributi accreditati nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nella gestione separata dei cosiddetti lavoratori parasubordinati, nei Fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi, nonché quelli versati nelle casse dei liberi professionisti, nel soppresso Fondo spedizionieri doganali e nel Fondo clero.

Le quote che compongono la pensione totalizzata vengono determinate con il sistema di calcolo contributivo. Tuttavia, se l’assicurato matura un “diritto autonomo a pensione” in una determinata gestione, tale pro-quota può essere calcolato con il sistema retributivo o misto (in base al possesso di più o meno di 18 anni di contribuzione complessiva al 31.12.1995).

La pensione in totalizzazione, se di importo modesto e liquidata nel sistema contributivo, non viene integrata al trattamento minimo.

Dal 1° gennaio 2013 è stata introdotta un’altra possibilità di cumulo gratuito dei periodi assicurativi non coincidenti per gli iscritti a diverse gestioni pensionistiche.

Prima si potevano cumulare solo i periodi posseduti nell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nella gestione separata dei cosiddetti parasubordinati e nelle forme sostitutive ed esclusive. Dal 1° gennaio 2017, invece, si cumulano anche i periodi versati nelle casse dei liberi professionisti.

Nei casi di presenza di contribuzione versata presso una cassa dei liberi professionisti, il cui regolamento preveda requisiti minimi per la pensione di vecchiaia più elevati rispetto ai 67 anni di età sopra indicati e ai 20 anni di contribuzione, tali periodi della cassa sono validi per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, ma saranno valorizzati ed erogati solo quando saranno perfezionati i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla stessa cassa. In questi casi il trattamento pensionistico viene liquidato in “forma progressiva”.

Le quote che compongono il trattamento pensionistico vengono calcolate secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento (retributivo, misto o contributivo), in base all’anzianità contributiva maturata al 31.12.1995. Per stabilire se si ha diritto ad una quota retributiva fino al 31 dicembre 2011 (e poi contributiva) oppure ad una quota retributiva fino al 31 dicembre 1995 (e poi contributiva) occorre verificare se al 31.12.1995 il lavoratore avesse o meno raggiunto i 18 anni di contributi complessivi considerando, a tale data, i contributi versati nelle varie gestioni coinvolte, tranne quelli versati nelle casse libero professionali.

I TFS/TFR dei dipendenti pubblici, che accedono alla pensione anticipata in cumulo, vengono corrisposti dopo 12 mesi, ed entro i successivi 90 giorni decorrenti dal compimento dell’età pensionabile (67 anni nel 2019/2022).

Cumulo dei periodi assicurativi per i destinatari del contributivo

I lavoratori che hanno iniziato a versare la contribuzione a partire dal 1° gennaio 1996, ai sensi del decreto legislativo n. 184/1997, possono cumulare gratuitamente i periodi assicurativi posseduti in diverse gestioni.

Possono essere cumulati i contributi posseduti nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nella gestione separata dei cosiddetti parasubordinati e nelle forme sostitutive ed esclusive. Ai soli fini della maturazione del diritto a pensione vengono considerati anche i periodi non coincidenti posseduti nelle casse dei liberi professionisti che applicano il sistema contributivo o che abbiano optato per l’adozione di tale sistema.

Le lavoratrici e i lavoratori che non possiedono nessun contributo al 31.12.1995 accedono ai trattamenti pensionistici di vecchiaia e anticipati in base alle disposizioni previste per coloro che hanno iniziato a versare i contributi a partire dal 1.1.1996.

Si può ricorrere al cumulo anche per ottenere la pensione di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa (o a proficuo lavoro se da ultimo il lavoratore è iscritto all’ex Inpdap o all’ex Ipost) e la pensione indiretta ai superstiti.

Il calcolo del trattamento pensionistico viene effettuato tenendo conto di tutti i periodi versati nelle gestioni cumulate, escludendo quelli delle casse dei liberi professionisti. Le quote di pensione vengono determinate da ciascuna gestione con il sistema contributivo. La pensione liquidata con questa modalità non viene integrata al trattamento minimo.

Ricongiunzione della pensione:

si tratta dell’istituto che consente a chi ha posizioni assicurative aperte in gestioni previdenziali diverse (Casse dei liberi professionisti compresi e con la sola eccezione della Gestione Separata INPS) di trasferire tutti i contributi maturati all’interno di un’unica gestione, così da ottenere un’unica pensione. Una volta unificati, i periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero stati dal principio versati a quel fondo e danno quindi diritto alla pensione sulla base dei requisiti previsti da quella specifica gestione. 
Viene erogata su domanda diretta dell’interessato, che deve in particolare rivolgersi all’ente di previdenza presso cui desidera ricongiungere i contributi (e che, in seguito, gli corrisponderà l’assegno pensionistico) e può essere sia onerosa sia gratuita, a seconda di diverse variabili tra cui entità, tipologia e collocazione temporale dei contributi da trasferire da una gestione all’altra. 

La ricongiunzione può rivelarsi piuttosto vantaggiosa in alcune specifiche situazioni, benché tendenzialmente onerosa. 
È bene valutare quando si trasferiscono periodi che hanno richiesto analoghe percentuali di contribuzione, così come nel caso di “trasferimenti” verso una gestione esclusiva o sostitutiva dell’A.G.O. di periodi antecedenti il 1993: in questo caso, infatti, il richiedente (specie se con uno stipendio piuttosto elevato al momento della cessazione del servizio) potrà beneficiare a proprio vantaggio delle regole di calcolo previste dalla normativa vigente.

Oppure può essere utile nel caso in cui si valuti la possibilità di andare in pensione prima (a prescindere dai costi oppure dalla misura della pensione stessa): si pensi ad esempio al caso dell’accentramento verso una Cassa che prevede requisiti di pensionamento più “favorevoli” nell’accesso al diritto alla pensione. 

In alcuni casi, infine, va considerato che la ricongiunzione onerosa potrebbe in realtà essere l’unica strada percorribile per recuperare periodi contributivi versati in fondi diversi.

Emblematico il caso di opzione donna, il cui requisito contributivo non può essere perfezionato tramite cumulo o totalizzazione (se non nel caso della totalizzazione in regime internazionale). Nel caso in cui alla lavoratrice servisse ricorrere a periodi assicurativi maturati in diverse gestioni per soddisfare il requisito dei 35 anni, avrà come unica possibilità quella della ricongiunzione onerosa.

Per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi al nostro Patronato – tel. 0983859021.